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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 960 del 15/02/2006


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

MENARDI

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nei programmi di cui ai commi 1 e 2, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all’assegnazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati agli appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai vigili del fuoco con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, n. 215/02 del 10 maggio 2002.

        2. I programmi di cui al comma 1 e 2 potranno essere rilocalizzati anche in altra regione con le modalità previste dal comma 150, art. 4, della legge 24 dicembre 2004, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell’accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall’assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.

        3. Agli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero degli alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale.

        4. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 sono destinati alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a cooperative costituite tra gli appartenenti alle forze dell’ordine o alle forze armate secondo il prezzo indicato nella convenzione sottoscritta con il Comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del concessionario, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.0.2

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN, CAVALLARO

Le parole da: «Dopo l’articolo 1,» a: «esecutive di rilascio".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di contenere il disagio abitativo di famiglie assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti nelle aree metropolitane definite ad alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e limitatamente alle grandi proprietà come definite dal decreto dei ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell’economia del 14 luglio 2004, le procedure esecutive di rilascio sono sospese per un periodo di cinque anni. In tale caso i Comuni ove sono ubicati gli immobili di cui al presente articolo possono stabilire l’esenzione totale o parziale dell’imposta comunale sugli immobili e dell’addizionale comunale per l’intero periodo della sospensione delle procedure esecutive di rilascio».

        Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.0.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di contenere il disagio abitativo di famiglie assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti nelle aree metropolitane definite ad alta tensione abitativa dalla apposita delibera CIPE a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e limitatamente alle grandi proprietà come definite dal decreto dei ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell’economia del 14 luglio 2004, le procedure esecutive di rilascio sono sospese per un periodo di cinque anni. In tale caso il Comune ove sono ubicati gli immobili di cui al presente articolo possono stabilire l’esenzione totale o parziale dell’imposta comunale sugli immobili e dell’addizionale comunale per l’intero periodo della sospensione delle procedure esecutive di rilascio».

1.0.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN, CAVALLARO

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di contenere il disagio abitativo presente sull’intero territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle grandi proprietà, come definite dal decreto dei ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell’economia del 14 luglio 2004, è fatto obbligo di definire con le organizzazioni sindacali degli inquilini i canoni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.  431, ai contratti scaduti o in scadenza e ai conduttori cui alla citata data sia stata inviata formale disdetta di finita locazione o siano stati avviati gli atti per la convalida di sfratto, ovvero che abbiano procedure di rilascio in esecuzione».

1.0.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        Al fine di contenere il disagio abitativo presente sull’intero territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge alle grandi proprietà, come definite dal decreto dei ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell’economia del 14 luglio 2004, è fatto obbligo di definire con le organizzazioni sindacali degli inquilini i canoni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai contratti scaduti o in scadenza e ai conduttori che alla citata data sia stata inviata formale disdetta di finita locazione o siano stati avviati gli atti per la convalida di sfratto o sia stata convalidata la sentenza per finita locazione, ovvero che abbiano procedure di rilascio in esecuzione».