EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere i commi 1 e 2.
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RespintoAl comma 1, dopo le parole: «alle famiglie e alle imprese» aggiungere le seguenti: «nel caso di comprovato imminente rischio di interruzione delle forniture».
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RespintoAl comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole della Conferenza unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».
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RespintoAl comma 1, dopo le parole: «31 marzo 2006» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre quindici giorni feriali e non più di cinque giorni consecutivi».
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RespintoAl comma 1, dopo le parole: «olio combustibile» aggiungere le seguenti: «non collocati in aree ad elevato inquinamento atmosferico».
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RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che tali impianti non determinino inquinamento termico delle acque».
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RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono comunque attivabili impianti aventi efficienza inferiore al cinquanta per cento».
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RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il riavvio non è autorizzabile nelle aree ove sono stati registrati valori limite di qualità dell’aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, con particolare riferimento agli ossidi di zolfo e alle polveri sottili».
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RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle aree ove sono stati registrati valori limite di qualità dell’aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, il riavvio è subordinato al parere favorevole della regione interessata, sentiti gli enti locali, la quale può stabilire ulteriori condizioni e prescrizioni».
GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA
RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei cittadini, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile, ubicati nelle aree territoriali dichiarate ad elevato rischio ambientale».
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RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree ad elevato rischio ambientale ovvero ad impianti ricadenti in zone per le quali siano stati registrati, nei dodici mesi precedenti, valori limite di qualità dell’aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60».
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RespintoAl comma 2, sostituire le parole da: «eventuali» fino alla fine del comma con le seguenti: «in qualsiasi momento le necessarie prescrizioni di esercizio, ai fini della tutela ambientale».
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RespintoSopprimere il comma 3.
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RespintoSostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, sono attuate misure urgenti volte ad accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti prioritariamente attraverso misure di efficienza energetica e gestione della domanda nonché di ricorso alle fonti rinnovabili di energia di cui alla direttiva 2001/77/CE. Il decreto di cui al presente comma deve contenere provvedimenti che rendano il mercato interno del gas naturale sostenibile sotto il profilo ambientale e non discriminatorio, prevedendo tra gli obblighi relativi al servizio pubblico l’adozione di misure volte ad accrescere il risparmio energetico, la sicurezza, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture, nonché il rispetto dell’ambiente e la protezione del clima».
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RespintoSostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, predispone un programma straordinario di riduzione degli sprechi e della dispersione energetica nonché di massimizzazione dell’efficienza energetica degli impianti che preveda anche la progressiva sostituzione delle apparecchiature elettriche in funzione con le tecnologie più efficienti già disponibili sul mercato».
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RespintoAl comma 3, premettere le seguenti parole:
«Nel caso di comprovato imminente rischio di interruzione delle forniture».
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RespintoAl comma 3, sopprimere le parole: «e nella normativa vigente».
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RespintoAl comma 3, sostituire le parole: «e nella normativa vigente» con le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa comunitaria».
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RespintoAl comma 3, sopprimere le parole: «o a basso tenore di zolfo».
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RespintoAl comma 3, sostituire le parole: «a fronte della eventuale carenza» con le seguenti: «in caso di mancanza».
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RespintoAl comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d’intesa con le Regioni interessate».
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RespintoAl comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione degli obblighi di osservanza non può essere autorizzata nelle aree nelle quali siano stati registrati valori limite di qualità dell’aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, con particolare riferimento agli ossidi di zolfo e alle polveri sottili».
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RespintoAl comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’attuazione delle misure di cui al presente comma è subordinata all’utilizzo, da parte dei gestori degli impianti, delle migliori tecnologie disponibili».
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RespintoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nelle aree ad elevato rischio ambientale ovvero ad impianti ricadenti in zone per le quali siano stati registrati valori limite di qualità dell’aria superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60».
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RespintoSostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di eliminare o ridurre il ricorso all’utilizzo degli impianti di cui al comma 3 e di garantire il rispetto degli obiettivi di Kyoto in materia di emissioni, il Ministro delle attività produttive predispone un programma di riduzione, fino al 31 marzo 2005, delle esportazioni energetiche e di massimizzazione dell’utilizzo delle scorte disponibili, nei limiti della sicurezza degli approvvigionamenti».
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RespintoAl comma 5, sostituire la parola: «massimizzazione» con le seguenti: «riduzione degli sprechi e miglioramento».
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RespintoAl comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di eliminare o ridurre il ricorso alle misure di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministro delle attività produttive predispone un programma straordinario di accelerazione della attuazione delle misure di risparmio energetico da parte delle aziende elettriche e del gas definite per il 2006 dall’Autorità».
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RespintoSostituire il comma 6 con il seguente:
«Il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizza la progressiva riduzione dell’ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III, al fine di evitare o limitare il più possibile l’adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo».
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ImprocedibileAl comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’applicazione delle misure di cui al presente decreto, non può determinare, neppure parzialmente, aumenti delle tariffe a carico dell’utenza ad uso domestico».
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RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 deve essere immediatamente sospesa qualora siano registrate situazioni climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti atmosferici ovvero siano registrati per oltre due giorni consecutivi valori limite, con particolare riferimento all’ossido di zolfo e alle polveri sottili, superiori a quelle previste dalla normativa vigente».