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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 960 del 15/02/2006


ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 14.135 euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.