ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.