ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.