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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 960 del 15/02/2006


EMENDAMENTO

11.100

DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente: Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Sono comunque fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Nei casi di cui al primo comma, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

2. All'articolo 600-septies del codice penale le parole: ", salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta" sono soppresse.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni. Resta altresì ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300, limitatamente ai reati ivi considerati.».