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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 960 del 15/02/2006


ARTICOLI 14, 15 E 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Modifica dell’articolo 377 del codice penale)

    1. La rubrica dell’articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».

    2. Dopo il secondo comma dell’articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

    Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339».

    3. All’articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Interventi in materia di armi da fuoco)

    1. Al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

    2. Al primo comma dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l’indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell’arma da Paese esterno all’Unione europea».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .