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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 950 del 01/02/2006


MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, con il permesso dei presentatori, chiederei di apporre la mia firma a questo emendamento con il quale si sopprime il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 2, che recita testualmente: «Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144».

Signor Presidente, stabilire la presunzione di tolleranza da parte degli altri condomini significa, a mio avviso, non avere il senso della realtà; significa, tra l'altro, non comprendere che aprire un contenzioso legale costa, che non tutti i condomini hanno un reddito sufficiente per affrontare i giudizi e che la tolleranza molto spesso è una scelta forzata da parte del più debole.

Inviterei il relatore ad accogliere l'emendamento in esame, al quale - ripeto - ho aggiunto la mia firma, perché all'articolo 1 è stato respinto l'emendamento, presentato anche da noi, che affermava expressis verbis che tutte le parti comuni dell'edificio non sono usucapibili. Sembrerebbe una cosa ovvia. Questa dizione, se fosse stata accolta, avrebbe precluso tutte le manovre poste in essere da quei condomini i quali, a causa dell'assenza, o della trascuratezza, o anche per timore, non sempre solo reverenziale, degli altri condomini, mirano ad acquisire illegittimamente parti comuni dell'edificio, soprattutto tetti, lastrici solari, porzioni di cortili e, nelle zone agricole, cisterne, cantine e così via.

Rendere espressamente inusucapibili le parti comuni sarebbe stato molto importante, anche perché sono intervenute - purtroppo, dico io - alcune pronunce della Cassazione che vanno in senso contrario. Quella dizione, se fosse stata accolta, avrebbe quindi eliminato in radice qualsiasi tentativo profittatorio o di sopraffazione, stabilendo cioè che soltanto un atto documentale è idoneo ad escludere la natura comune di determinate parti dell'edificio.

Ecco perché, signor Presidente, l'emendamento 2.105 è molto importante ed inviterei il relatore Mugnai a considerare la possibilità di accoglierlo. Infatti, la dizione secondo cui vi è una presunzione di tolleranza è molto pericolosa; vi è invece la necessità di rafforzare le garanzie dei condomini più deboli per difenderli da eventuali sopraffazioni o da tentativi profittatori a loro danno.