ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 3.
Approvato con un emendamento
1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.
Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.
Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
2. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».
EMENDAMENTI
Al comma 1, «Art. 1118», capoverso 2, sostituire le parole: «col mezzo della trascrizione» con le seguenti: «a mezzo della trascrizione».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, «Art. 1118», al terzo capoverso aggiungere dopo le parole: «spese per la conservazione» il seguente periodo: «delle parti comuni dell’edificio».