EMENDAMENTO 2.101 E SEGUENTI
LEGNINI, MARITATI, CALVI, ZANCAN
Respintoal comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:
«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131. Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«È facoltà dell’assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il secondo capoverso.
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», secondo capoverso dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra comuni e proprietà esclusive».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il terzo capoverso.
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120».
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sostituire le parole: «quaranta giorni liberi» con le seguenti: «sessanta giorni liberi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», secondo capoverso sopprimere le parole: «a pena di nullità».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «dell’amministrazione».
al comma 1, «Art. 1117-ter», quarto capoverso, sopprimere le parole: «nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni. in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», capoverso 1, sostituire: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con: «può chiedere all’amministratore di diffidare il condomino dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», sostituire le parole: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con le seguenti: «può diffidare l’amministratore affinché entro sessanta giorni convochi l’assemblea».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, «Art. 1117-quater» dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
«L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che dovrà tenersi e provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza il condominio istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.».