ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 2.
Approvato con emendamenti
1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.
Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.
Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.
La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.
La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.
La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell’amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Il giudice adito, valutate le circostanze, nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, tenuto conto della gravità della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefìci ricavati dall’interessato».
EMENDAMENTO 2.101 E SEGUENTI
LEGNINI, MARITATI, CALVI, ZANCAN
Respintoal comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:
«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131. Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«È facoltà dell’assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il secondo capoverso.
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», secondo capoverso dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra comuni e proprietà esclusive».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il terzo capoverso.
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120».
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sostituire le parole: «quaranta giorni liberi» con le seguenti: «sessanta giorni liberi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», secondo capoverso sopprimere le parole: «a pena di nullità».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «dell’amministrazione».
al comma 1, «Art. 1117-ter», quarto capoverso, sopprimere le parole: «nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni. in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», capoverso 1, sostituire: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con: «può chiedere all’amministratore di diffidare il condomino dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», sostituire le parole: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con le seguenti: «può diffidare l’amministratore affinché entro sessanta giorni convochi l’assemblea».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, «Art. 1117-quater» dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
«L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che dovrà tenersi e provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza il condominio istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.».