DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (622-1659-1708-2587-3309)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:
Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)
Modifiche del codice civile in materia di condominio (1659)
Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)
Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587)
Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309)
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 2.
Approvato con emendamenti
1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.
Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.
Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.
La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.
La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.
La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell’amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Il giudice adito, valutate le circostanze, nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, tenuto conto della gravità della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefìci ricavati dall’interessato».
EMENDAMENTO 2.101 E SEGUENTI
LEGNINI, MARITATI, CALVI, ZANCAN
Respintoal comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:
«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131. Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«È facoltà dell’assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il secondo capoverso.
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», secondo capoverso dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra comuni e proprietà esclusive».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il terzo capoverso.
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1120».
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», sostituire le parole: «quaranta giorni liberi» con le seguenti: «sessanta giorni liberi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», secondo capoverso sopprimere le parole: «a pena di nullità».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «dell’amministrazione».
al comma 1, «Art. 1117-ter», quarto capoverso, sopprimere le parole: «nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni. in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», capoverso 1, sostituire: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con: «può chiedere all’amministratore di diffidare il condomino dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea».
Al comma 1, «Art. 1117-quater», sostituire le parole: «può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea», con le seguenti: «può diffidare l’amministratore affinché entro sessanta giorni convochi l’assemblea».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, «Art. 1117-quater» dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
«L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che dovrà tenersi e provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza il condominio istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.».
ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 3.
Approvato con un emendamento
1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.
Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.
Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
2. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».
EMENDAMENTI
Al comma 1, «Art. 1118», capoverso 2, sostituire le parole: «col mezzo della trascrizione» con le seguenti: «a mezzo della trascrizione».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
ApprovatoAl comma 1, «Art. 1118», al terzo capoverso aggiungere dopo le parole: «spese per la conservazione» il seguente periodo: «delle parti comuni dell’edificio».
ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 4.
1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.
Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni».
EMENDAMENTI