TUNIS, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in argomento giunge in Assemblea dopo l'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite 6a e 10a, senza che siano state approvate proposte di modifica rispetto al testo presentato dal Governo.
Il decreto-legge, di cui si propone la conversione, all'articolo 1 dispone il rinvio dell'entrata in vigore di alcune delle disposizioni contenute nella legge sul risparmio, in materia di obbligazioni bancarie, prodotti finanziari ed assicurativi e di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento, al fine di ovviare ad alcune difficoltà emerse in fase di applicazione.
Per quanto concerne più direttamente le competenze della Commissione industria, si sottolinea che, al fine di garantire alle imprese un congruo periodo per la predisposizione dei relativi documenti, viene prorogata al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, relativo all'obbligo di prospetto informativo per i prodotti bancari ed assicurativi.
Lo stesso termine viene poi fissato per l'entrata in vigore del comma 3 dello stesso articolo 11, con il quale sono state estese ai prodotti bancari ed assicurativi finanziari alcune disposizioni del Testo unico n. 58 del 1998 relative ai rapporti con la clientela e sono stati attribuiti in materia poteri alla CONSOB. L'applicazione di tale norma, in particolare, si è scontrata con la difficoltà di identificare tempestivamente e in maniera condivisa la categoria dei prodotti assicurativi finanziari.
La medesima difficoltà ha infine suggerito di prorogare l'applicazione dell'articolo 25, comma 2, con il quale alcune competenze in materia di prodotti assicurativi sono state attribuite all'ISVAP, d'intesa con la CONSOB.
L'articolo 2 del decreto-legge in esame contiene norme per il finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La legge finanziaria per il 2006, nel riordinare il sistema di finanziamento delle Autorità prevedendo sistemi autonomi di reperimento delle risorse, ha infatti soppresso le previgenti disposizioni in materia. Come è evidenziato nella relazione che accompagna il decreto, «per mero errore materiale non è stato valutato che l'Autorità per l'energia elettrica è l'unica a non essere destinataria di una norma primaria che ne disciplini il finanziamento» e ciò ha comportato l'assenza di fondi per il 2006.
In questa sede, pertanto, si colma tale lacuna, ripristinando, in riferimento a tale Authority, la normativa soppressa. Si dispone pertanto che l'entità della contribuzione a carico dei soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e del gas resti fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore della legge. Per le variazioni della misura della contribuzione necessarie alla copertura dei costi di funzionamento adottate in futuro dall'Authority, il limite dell'uno per mille andrà calcolato sui ricavi risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio immediatamente precedente la variazione stessa. (Applausi dal Gruppo FI).