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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 949 del 31/01/2006


FALCIER, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'argomento al nostro esame è la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

Il decreto-legge consta di 39 articoli, più uno relativo all'entrata in vigore. In via preliminare, do atto e ricordo che la Commissione ha riscontrato in tale provvedimento l'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza che la Costituzione richiede come requisito per l'emanazione dei decreti-legge.

Nel merito, è da precisare - e lo farò brevemente, ma ritengo doverosamente - che il provvedimento, in sintesi, prevede, all'articolo 1, la proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre del 2006, dei tempi per la definizione transattiva, con le imprese esecutrici di lavori, delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud.

Il provvedimento, di competenza sia del Ministero delle infrastrutture che del Ministero delle politiche agricole, prevede anche che il Ministero delle politiche agricole presenti al Parlamento una dettagliata relazione sulla gestione delle attività connesse alle controversie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 2 prevede la proroga, dal 31 dicembre 2005 a non oltre il 30 giugno 2006, del termine per l'emanazione del decreto relativo al fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio relativo alle attività cinematografiche. La proroga si rende necessaria anche a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che ha previsto la necessità di un'intesa Stato-Regioni per l'emanazione del decreto citato; decreto che risulta ora al visto della Corte dei conti e che comporta comunque la richiesta di proroga dei termini.

L'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, il termine per la privatizzazione, trasformazione o fusione degli enti di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999, riguardanti soprattutto il Ministero dei beni culturali. Con lo stesso articolo viene prorogato al 31 dicembre 2006 il termine per l'approvazione dello statuto e provvedimenti conseguenti dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

L'articolo 4 proroga, dal 15 maggio al 30 giugno 2006, il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare, anche per evitare la coincidenza degli adempimenti elettorali con il periodo relativo alle elezioni politiche.

L'articolo 5 proroga, al 30 giugno 2006, il termine per il completamento degli investimenti, da parte delle imprese che abbiano presentato richiesta di nulla osta entro il 30 novembre 2004 ai Vigili del fuoco, della messa a norma ai fini delle misure antincendio delle strutture ricettive. Un emendamento approvato dalla Commissione sposta i due termini, rispettivamente, al 31 dicembre 2006 e al 30 giugno 2005.

L'articolo 6 prevede il prolungamento dagli anni 2003-2006 agli anni 2003-2007 (proroga, di fatto, all'anno scolastico 2006-2007) delle norme previste per le iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia (termine ora previsto annualmente entro il 28 febbraio degli anni di riferimento o altra data anticipata rispetto al 30 aprile.

L'articolo 7 prolunga da centottanta giorni a dieci mesi termini previsti per una serie di adempimenti a carico dell'Università "Carlo Bo" di Urbino, per l'approvazione del piano collegato al risanamento economico dell'Istituto.

L'articolo 8 proroga, dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, gli effetti previsti dall'articolo 5 del decreto legge n. 97 del 2004 in materia di personale docente e non docente universitario, nel senso che non siano conteggiati i costi aggiuntivi nell'ambito del vincolo del 90 per cento come limite massimo per le spese fisse e spese di personale rispetto all'importo dei trasferimenti statali.

L'articolo 9 proroga, fino al 30 giugno 2006, all'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa la facoltà di continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio per la realizzazione del Programma Socrates.

L'articolo 10 proroga, dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006 e dal 31 marzo 2006 al 30 giugno 2006, due termini previsti come scadenze per adempimenti relativi alle garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali e prevede una ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006, di un altro articolo dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 11 proroga al 30 giugno 2006 il termine per l'integrazione documentale di cui al decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 (relativo al condono edilizio), e successive modifiche, in materia di procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia. Un emendamento approvato dalla Commissione precisa e integra la norma relativa all'integrazione documentale.

L'articolo 12 prolunga anche al 2006 i termini di riferimento di cui al diritto annuale delle camere di commercio, in attesa di una modifica dei criteri per determinare lo stesso diritto.

L'articolo 13 prolunga al 31 dicembre 2007 i termini previsti dall'articolo 4, comma 150, della legge n. 350 del 2003 in materia di edilizia residenziale pubblica e prevede l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 136 del 1999, sempre in materia di edilizia residenziale pubblica. Trattasi della proroga della possibilità di utilizzare specifiche risorse per la costruzione di alloggi per il personale impiegato nella lotta criminalità.

L'articolo 14 proroga a tutto l'anno 2006 l'attività di programmazione da parte della ARCUS Spa, operante nel settore dei beni e attività culturali.

L'articolo 15 proroga a non oltre il 30 giugno 2006 il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, in attesa del completamento dell'iter del provvedimento che dovrebbe modificare i criteri per la determinazione dello stesso canone.

L'articolo 16 proroga al 30 aprile 2007 la permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

L'articolo 17 proroga al 30 giugno 2006 le prescrizione previste dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di codice della strada (relative all'obbligo delle strisce laterali negli autoveicoli), con la precisazione che si applicano dal 1° gennaio 2007 le prescrizioni per l'equipaggiamento con dispositivi omologati degli apparecchi idonei a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Su questo articolo è stato approvato un emendamento da parte della Commissione che proroga ulteriormente il termine al 31 dicembre 2006; tutto ciò in attesa della prevedibile nuova direttiva comunitaria sull'argomento, che risulterebbe imminente.

In base all'articolo 18, i giudici onorari aggregati il cui mandato scada dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono prorogati al 31 dicembre 2006.

L'articolo 19 proroga a fine 2008 il termine per la conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri.

L'articolo 20 proroga, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il termine per definire interventi in materia di ammortizzatori sociali, per cessazione di attività di imprese e licenziamenti in imprese anche con meno di 15 dipendenti.

L'articolo 21, in tema di reclutamento nell'arma dei Carabinieri, proroga i termini previsti dal 2001 al 2005 con il nuovo termine dal 2001 al 2007. Trattasi della procedura che prevede il trasferimento di 149 persone dall'Esercito e da altri Corpi all'arma dei Carabinieri, cui sono già state trasferite 122 persone, rendendosi altresì necessario un nuovo bando.

In base all'articolo 22, il termine in materia incenerimento di rifiuti, previsto dal decreto-legge n. 133 del 2005, é prorogato al 28 febbraio 2006, anche al fine di conoscere le modifiche che stanno intervenendo sulle direttive comunitarie.

L'articolo 23, in materia di energia e attività produttive, proroga i vari termini collegati alle concessioni e all'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi degli impianti.

L'articolo 24 fa decorrere dal 1° gennaio 2007 il termine previsto dall'articolo 1-bis,comma 1, della legge n. 1216 del 1961 in materia di aliquote sull'imposta sulle assicurazioni.

L'articolo 25 proroga di un anno il termine per l'esercizio, da parte dei Comuni, delle disposizioni in materia di catasto.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l'utilizzo del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

L'articolo 27 proroga varie disposizioni in materia di ricomposizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari.

L'articolo 28 proroga al 31 dicembre 2006 le norme relative al mantenimento in servizio di personale del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 29 proroga al 31 dicembre 2006 i termini già previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 488 del 2004 in materia di trasformazione e soppressione di enti pubblici, semplificando la procedura e prevedendo, in modifica a quanto finora previsto, che il decreto individui gli enti indispensabili e non viceversa.

L'articolo 30 proroga a entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea sull'approvazione del regime di aiuti le norme in materia di crediti di imposta per giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 31 proroga al 28 febbraio 2006 i termini per le comunicazioni del contribuente in materia di fiscalità di impresa previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2002.

L'articolo 32 proroga di sessanta giorni, per gli enti che effettuano la trasmissione in via telematica, i bilanci di previsione ai Ministeri vigilanti, se la trasmissione è effettuata, appunto, in via telematica.

L'articolo 33 precisa che le risorse già previste dal comma 70 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, e successive integrazioni, costituiscono il patrimonio della Fondazione per l'esposizione permanente del design italiano e del made in Italy.

L'articolo 34 proroga al 30 giugno 2006 il contratto del servizio fatto dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e comunque fino al completamento della procedura per il nuovo affidamento.

L'articolo 35, in materia di procedure di reclutamento dei docenti universitari, prevede che, all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite con le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega prevista e comunque non oltre il 30 giugno 2006 (…)», nel senso che restano validi i bandi già emanati dalle singole università.

Con l'articolo 36, all'articolo 160 della legge n. 267 del 1942 viene aggiunto un comma con il quale è equiparato lo stato di crisi a quello di insolvenza.

Con l'articolo 37, ai fini di concorrere alla soluzione di crisi industriali di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2005, le possibilità previste sono estese ad altri territori della Regione Puglia.

Con l'articolo 38 sono prorogate al 31 dicembre 2006 le percentuali di sconto a carico delle farmacie (280 in zone urbane e 350 in zone agricole) con un fatturato annuo inferiore ad una cifra che il decreto indica.

Con l'articolo 39 le quote dei limiti di impegno per la realizzazione di alcune infrastrutture di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, non impegnate entro il 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi.

Al decreto-legge sono state presentate alcune centinaia di emendamenti che la Commissione ha esaminato, approvato o respinto, tenendo conto dei vincoli derivanti dal fatto che il decreto-legge è relativo alla definizione e proroga di termini e conseguenti disposizioni urgenti e, di conseguenza, numerosi emendamenti sono stati dichiarati non ammissibili.

La 5a Commissione permanente non ha ancora espresso il parere di competenza e quindi il relatore ha mandato di ritirare gli emendamenti, anche se approvati, per i quali non vi sia la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per la complessità e diversità delle materie trattate, alcuni emendamenti, su richiesta del relatore o del Governo, sono stati ritirati con l'invito a ripresentarli magari in Aula, per una più approfondita verifica ed una eventuale riscrittura, che consenta di ricomprenderli nell'ambito dei vincoli citati circa le materie del decreto-legge.

Con queste precisazioni, la Commissione - ne è traccia il documento - ha approvato alcuni emendamenti relativi ai seguenti argomenti: proroga dei termini per la trasmissione dei dati telematici alla Corte dei conti; estensione anche a norme speciali delle procedure relative a contenziosi previsti dalla legge Merloni (n. 109 del 1994); accatastamento degli immobili del Ministero della difesa; proroga al 30 giugno 2006 del termine per la definizione di nuovi criteri per l'aumento dei canoni demaniali; ulteriore proroga per l'adeguamento dei sistemi antincendio delle strutture ricettive; proroga per l'impiego del personale a tempo determinato impiegato nel Progetto Socrates; riconoscimento del diritto di voto agli studenti nell'ambito del Consiglio universitario nazionale; proroga al 31 dicembre 2006 del termine per l'adeguamento agli obblighi relativi alle fasce laterali riflettenti sugli autoveicoli; proroga dei termini contenuti nel decreto legislativo per la previdenza dei soci delle cooperative; proroga di alcuni termini per gli impianti di produzione di energia elettrica; proroga delle convenzioni tra Istituti di credito ed ex Cassa per il credito alle imprese artigiane; proroga degli incarichi collegati alla Convenzione di Parigi per il disarmo chimico, per la denuncia dei pozzi, per il risparmio di energia negli edifici, in materia di tasse brevettali; non applicazione agli ordini e collegi professionali dei vincoli del Patto di stabilità; proroga di termini per gli impianti di distribuzione del carburante, per il commercio elettronico, per l'etichettatura; indicazione che gli enti istituiti dopo il 1° gennaio 1999 sono soggetti al Patto di stabilità dopo l'ottavo esercizio dalla loro istituzione.

Tutti gli articoli rappresentano proroghe per la salvaguardia di fondi già stanziati, per completare adempimenti già previsti da norme precedenti, per garantire la funzionalità di uffici e servizi e per esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Pertanto, con le precisazioni sopra indicate, relative soprattutto al parere della 5a Commissione, si propone l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Commissione e dell'articolo di conversione del decreto-legge, oltre naturalmente agli emendamenti che l'Aula intenderà approvare. (Applausi dei senatori Pastore e Gubert).