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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 949 del 31/01/2006


DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717)

ORDINI DEL GIORNO

G100

EUFEMI, IERVOLINO, COMPAGNA

Il Senato della Repubblica,

        esaminato il disegno di legge 30 dicembre 2005, n. 273;

            ricordati i commi 570 e 571 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che finalizzano risorse per la prosecuzione di programmi internazionali;

            valutato che i destinatari sono Imprese Nazionali impegnate a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva;

            considerata l’esigenza di realizzare programmi di export che consentano di attivare ulteriori collaborazioni industriali e di rafforzare il posizionamento nazionale;

        ricordato che:

            con la legge n. 94 del 2005 è stato ratificato il memorandum d’intesa ltalia-Israele, firmato a Parigi il 16 giugno 2003;

            il relativo programma ha una notevole ricaduta sul comparto dell’elettronica in termini di occupazione e salvaguardia di know-how nazionale, di disponibilità di prodotti in settori strategici e di più ampi livelli di esportazione;

            valutata l’esigenza di dare continuità ai programmi con stanziamenti adeguati,

    impegna il Governo a:

            prevedere che nel piano in elaborazione presso il Dicastero della Difesa e relativo all’assegnazione delle risorse di cui ai citati commi 570 e 571 della Finanziaria trovino soluzione gli obiettivi sopra indicati in favore del comparto dell’elettronica.

G101

FERRARA

Il Senato in sede di discussione dell’A.S. 3717, impegna il Governo ad interpretare l’art. 3, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 modificato con la legge 18 febbraio 1997 n. 28, art. 4, nel senso che ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, la base imponibile degli atti portanti cessione pro-soluto di uno o più crediti da parte di uno o più soggetti in favore di unico cessionario per l’attuazione di operazioni finanziarie o di operazioni di cartolarizzazione, venga determinata con riferimento al totale dei crediti ceduti, ed ai medesimi atti venga applicata una sola imposta, prescindendo sia dal numero dei cedenti sia dal numero dei cessionari e che sia pertanto dovuta una unica imposta fissa di registro se la cessione ha per oggetto uno o più crediti soggetti a IVA.