EMENDAMENTI
Al comma 1, «Art. 1117-bis», comma 2, sopprimere il primo capoverso.
LEGNINI, MARITATI, CALVI, ZANCAN
al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:«Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131. Il condominio è dotato di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e condomini rispondono in via sussidiaria al patrimonio condominiale, ciascuno nella misura stabilita a norma del comma secondo».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:«È facoltà dell’assemblea condominiale deliberare, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131».
LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il secondo capoverso.LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, «Art. 1117-bis», secondo capoverso dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra comuni e proprietà esclusive».LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, «Art. 1117-bis», sopprimere il terzo capoverso.LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», secondo capoverso sopprimere le parole: «a pena di nullità».LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «dell’amministrazione».LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», quarto capoverso sopprimere le parole: «in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».LEGNINI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN
Al comma 1, «Art. 1117-quater» dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:«L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che dovrà tenersi e provvedere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza il condominio istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.».