ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 14.
Approvato
1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».
EMENDAMENTI
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
RespintoSopprimere l’articolo.
Al comma 1, sopprimere la parola: «immediatamente».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e se è in corso l’espiazione della pena detentiva, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali che ne discendono».