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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 945 del 25/01/2006


ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 14.

Approvato

    1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

    «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

EMENDAMENTI

14.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

14.2

FASSONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «immediatamente».

14.3

FASSONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e se è in corso l’espiazione della pena detentiva, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali che ne discendono».