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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 945 del 25/01/2006


ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 10.

Approvato

    1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

    2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Art. 11.

Approvato

    1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

    2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

    3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

        b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

EMENDAMENTI

11.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L’articolo 290 del codice penale è abrogato».

11.100

FASSONE

Respinto

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» con le seguenti: «con le pene previste dall’articolo 594, aumentate sino ad un terzo».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera b).