ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 10.
Approvato
1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.
2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».
Art. 11.
Approvato
1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
EMENDAMENTI
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI
RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 290 del codice penale è abrogato».
Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» con le seguenti: «con le pene previste dall’articolo 594, aumentate sino ad un terzo».
Conseguentemente, sopprimere la lettera b).