Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (732 KB)

Versione HTML base



Legislatura 14Ş - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 945 del 25/01/2006


ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Approvato

(Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

    1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

        b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

        c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

        d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»;

        e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

        f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

    «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

EMENDAMENTI

1.1

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

        «1. L’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull’adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

            b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

            c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

            d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

            e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

            f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all’infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l’esercizio di attività multimediali;

            g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

            h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

            i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile"».

1.2

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) Al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori"».

1.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) Al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche"».

1.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) Al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano incitamenti all’odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.5

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) al comma 1, le parole: "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi 10 e 11"».

1.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dopo le parole: "le emittenti televisive", aggiungere le seguenti: ", i produttori e gli editori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura laser ed i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali,"».

1.8

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e promuovere», inserire le seguenti: «, pena la revoca della concessione,».

1.9

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 1, sopprimere le parole: "Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451."».

1.12

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2005 è adottato un nuovo codice di autoregolamentazione emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451"».

1.13

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti similari e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto"».

1.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, prima della lettera b) premettere la seguente:

            «0b) al comma 2, le parole: "fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00" sono sostituite dalle seguenti: "fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00"».

1.14

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "È vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare. Nell’ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione. Nell’ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta"».

1.18

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) Al comma 2, sostituire le parole da: "nella fascia oraria di programmazione" fino a: "rivolti ai minori" con le seguenti: "La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14,30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un’utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore"».

1.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "riducendo i messaggi pubblicitari, le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 50 per cento"».

1.20

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.21

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Id. em. 1.20

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "commerciale e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.16

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole "ore 16.00" sono sostituite dalle seguenti "ore 14.00" e ».

1.17

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "ore 19.00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 21.00" e».

1.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni».

1.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia è vietata la promozione e l’anticipazione di programmi non adatti ai minori».

1.24

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), alle parole: «È comunque vietata» premettere le seguenti: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, nessun programma radiotelevisivo può essere interrotto da qualsiasi forma di messaggio pubblicitario».

1.25

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed aggiungere in fine il seguente periodo: "I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti"».

1.27

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Id. em. 1.25

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive.», aggiungere il seguente periodo: «I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti».

1.28

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive» inserire il seguente periodo: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali promos e trailers di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».

1.29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis.) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis) I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

            a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

            b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

            c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

            d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

            e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali"».

1.30

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, è vietata la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali promos e trailers, alla visione delle quali non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 199, n. 223, e delle altre disposizioni in materia"».

1.31

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. La pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali promos e trailers, alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei comuni 11 e 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia, sono vietate nelle ore nelle quali non può essere effettuata la trasmissione delle opere stesse"».

1.32

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico"».

1.33

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

1.34

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Id. em. 1.33

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso"».

1.35

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. In nessun caso le trasmissioni radiotelevisive possono contenere alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.37

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Id. em. 1.36

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico"».

1.40

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottata una disciplina organica relativa alla produzione e alla messa in onda di programmi televisivi, ivi compresa qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, realizzati con l’impiego di minori di anni quattordici. Il regolamento deve contenere specifiche misure, ivi previsti eventuali divieti, per la tutela dei minori con particolare riferimento alle fasce protette. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico"».

1.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole: "programmi radiotelevisivi" sono aggiunte le seguenti: "e la loro trasmissione";

        2) le parole: "è disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati"».

1.43

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, sopprimere le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione di minori di quattordici anni in spot, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall’art. 3 della presente legge"».

1.49

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo la parola: "oltre" aggiungere le seguenti: "ad avere riguardo alle norme generali sul limite minimo di età per l’espletamento di attività di lavoro alle dipendenze d’altri e oltre"».

1.46

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" inserire le seguenti: "avvenire in ogni caso senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità ed"».

1.47

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a non dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari e ad"».

1.48

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e ad"».

1.51

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" inserire le seguenti: "ad avere riguardo preminente al principio di cui all’art. 3 della Convenzione dell’ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell’impresa e dell’informazione e ad"».

1.53

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "ad evitare che essi siano mostrati intenti al consumo di alcoolici o di prodotti contenenti tabacco e ad"».

1.52

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "non mostrarli in atteggiamenti aggressivi o pericolosi e ad".

1.44

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che ad essere vietato" inserire le seguenti ", a complemento del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,"».

1.45

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che essere vietato" inserire le seguenti ", nel pieno rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nella legge 223/90, all’art.8 e all’art.15,"».

1.50

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che essere vietato" aggiungere le seguenti: "nel caso in cui abbia le caratteristiche di attività continuativa, anche per periodi temporanei o determinati o coordinata con altri prestatori d’opera in relazione agli orari di impegno lavorativo e alla presenza nei luoghi di produzione dei programmi è altresì vietato"».

1.70

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo la parola: "pubblicitari" aggiungere le seguenti: "autopromozioni, trailer, promo dei programmi"».

1.71

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "per messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelli che propagandano prodotti sanitari per l’infanzia e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.72

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto quelli che propagandino prodotti per l’allevamento della prima infanzia, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.74

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto la promozione di attività di volontariato, e, analogamente, per gli"».

            e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.79

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere le seguenti: ", escludendo dal divieto la promozione di raccolta di fondi a favore delle chiese ammesse a compartecipare ai contributi dell’otto per mille nella dichiarazione dei redditi, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.75

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "con l’esclusione di quelli che promuovono attività missionarie, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.76

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quelli che vogliono promuovere raccolta di fondi per interventi verso popolazioni coinvolte in fatti di guerra, di violenza etnica o catastrofi naturali, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.78

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: «, non comprendendo nel divieto la promozione della raccolta di finanziamenti alla Chiesa cattolica, nelle varie forme consentite dall’ordinamento attuale, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.73

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", rimanendo consentiti i messaggi della pubblicità-progresso a cura dei ministeri interessati, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot»

1.80

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "qualora però non si riferiscano ad immagini di situazioni, circostanze ed ambienti ripresi dal vivo, eventualmente anche comprendenti minori, ma senza specifico riferimento ai minori lì raffigurati, e, analogamente per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.42

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot" sono aggiunte le seguenti: "e televendite"».

1.57

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "deve in ogni caso tenere conto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ed"».

1.58

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti dei fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n 176"».

1.59

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano incitamenti all’odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.60

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "e per la promozione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori,"».

1.61

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "salve le campagne pubblicitarie programmate dallo Stato e dagli enti pubblici per stimolare in ogni cittadino una riflessione sui valori dell’onestà, del rispetto, della responsabilità, del senso di appartenenza alla collettività,"».

1.63

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "salve le tassative eccezioni dettate annualmente con apposito provvedimento dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,"».

1.62

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi gli impieghi nelle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso,"».

1.77

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari e spot," aggiungere le seguenti "fatti salvi quelli dedicati a sollecitare raccolte di mezzi finanziari devoluti ad attività di ricerca scientifica sul cancro, sulle malattie genetiche o sulle malattie rare, e, analogamente, per gli"».

        e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.64

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "e per tutti i programmi che non siano adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè per i programmi che siano rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi,"».

1.65

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "e per i programmi che non siano specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo,"».

1.66

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "e spot" inserire le seguenti: ", e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad esclusione di quelli specificatamente dedicati alla promozione di prodotti destinati ai minori,"».

1.84

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e spot", inserire le seguenti: "e ogni altra forma di comunicazione commerciale"».

1.83

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e spot", sono inserite le seguenti: "e tutte le forme di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.67

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «eccettuati quelli riguardanti prodotti per bambini"».

1.68

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "e spot" aggiungere le seguenti: "non rispondenti a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e che mettano in pericolo l’equilibrato sviluppo della loro personalità,"».

1.69

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo la parola: "spot" aggiungere le seguenti: "suscettibili di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.81

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri degli stessi e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico,"».

1.82

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "e in ogni programma all’interno del quale si rinvenga una qualunque forma di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso,"».

1.85

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo le parole: "e spot", inserire le seguenti: ", e telepromozioni"».

1.86

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) al comma 3, in fine è inserito il seguente periodo: "Deroghe al divieto di cui al presente comma, possono essere stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, previa verifica del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"».

1.98

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La violazione del divieto di cui al presente comma può essere denunciata da qualunque soggetto interessato, ed in particolare, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

1.99

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "In deroga al divieto di cui al presente comma, l’impiego di minori è consentito unicamente per la realizzazione e la trasmissione di messaggi pubblicitari e spot riguardanti prodotti per bambini i quali prestano la propria immagine esclusivamente a titolo gratuito"».

1.87

MONTINO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che abusano della loro naturale credulità, è vietato ed"».

1.88

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "suscettibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale,"».

1.89

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il loro sfruttamento commerciale, è vietato ed"».

1.90

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "relativi a casi di cronaca che li coinvolgono, è vietato ed"».

1.91

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "il cui contenuto possa far credere ai bambini mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, è vietato ed"».

1.92

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "inducenti a compiere azioni pericolose, è vietato ed"»

1.93

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che tradiscono il loro senso di lealtà, è vietato ed".

1.94

MONTINO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che sfruttino la loro mancanza di esperienza, è vietato ed"».

1.95

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "è vietato in messaggi pubblicitari e spot che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed"».

1.96

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E’ vietata la partecipazione di minori nella produzione e nella trasmissione di spot, messaggi promozionali e telepromozioni con linguaggi, contenuti e finalità in contrasto con quanto definito all’art. 3 della presente legge e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori"».

1.97

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L’impiego di minori di quattordici anni e’ unicamente consentito per la produzione di spot ovvero di messaggi promozionali relativi a contenuti o iniziative di carattere istituzionale, sociale o culturale o comunque laddove sia escluso ogni qual fine di lucro"».

1.100

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari"».

1.101

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.29

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

            a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

            b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

            c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

            d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

            e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali».

1.102

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

            3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l’esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l’obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.103

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. Al fine di potenziare l’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.104

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi" fino alla fine del comma con le seguenti: "un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.105

FRANCO VITTORIA, STANISCI, ROTONDO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis). Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi fino alla fine del comma con le seguenti: un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.106

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "in collaborazione con il« con le seguenti: »su segnalazione del"».

1.107

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "in collaborazione con" sono sostituite dalle seguenti: "anche in base alle denunzie effettuate dal"».

1.108

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La Commissione provvede alla predetta verifica e delibera entro sette giorni dalla data della segnalazione"».

1.111

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori", sono aggiunte le seguenti: "e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori"».

1.112

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.103

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        4-bis. Al fine di potenziare l’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.113

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.102

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        4-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l’esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l’obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

1.114

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) al comma 6, le parole: "25.000 e 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 e 700.000 euro"».

1.115

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "25.000", è sostituita dalla seguente: "50.000"».

1.116

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «"e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "350.000", è sostituita dalla seguente: "500.000"».

1.117

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate"».

1.118

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione"».

1.119

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

            «e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        "6-bis. Il gettito derivante dall’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori. Con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma"».

1.120

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet"».

1.122

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) al comma 8, dopo le parole: "la pubblicazione", sono aggiunte le seguenti: "e la commercializzazione"».

1.123

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        "8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2005, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all’infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l’esercizio di attività multimediali"».

1.124

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        "8-bis. Per incentivare la ricerca e l’utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d’intesa con il Ministero dell’innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei princìpi di cui al comma 1"».

1.126

SCALERA

Respinto

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) al comma 9, dopo le parole "Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori",».

1.128

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "quelle di animazione", sono aggiunte le seguenti: "a scopo didattico"».

1.129

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

        "10-bis. Delle sanzioni applicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L’emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l’ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall’emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

1.130

BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        10-bis. Il gettito derivante dall’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

        10-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10».

1.131

ZANDA, MONTICONE, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

        «f-bis) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

        10-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni, che concede finanziamenti in conto capitale e in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

        10-ter. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 10-bis sono valutati sulla base dell’offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei princìpi contenuti nel codice di autoregolamentazione Tv e minori.

        10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-bis è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2005.

        10-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-bis, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

        10-sexies. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.3

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissione per i programmi per l’infanzia e l’adolescenza)

        1. È costituita preso il Ministero delle comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l’infanzia e l’adolescenza denominata "Commissione per i programmi per l’infanzia e l’adolescenza" composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

        2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l’autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

        3. La commissione attribuisce al programma un "bollino" quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.

        4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino.

        5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l’attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.

        6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge».

1.0.4

MONTICONE, ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, è inserito il seguente:

«Art.10-bis.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)

        1. All’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e quelli per bambini";

            b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. I programmi televisivi non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita e da ogni messaggio informativo relativo alla promozione di programmi televisivi rivolti ad un pubblico adulto"».

1.0.5

SCALERA

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Annualmente, e comunque per l’anno 2005 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di promozione sociale statutariamente impegnate nella tutela dei diritti dei genitori e dei minori, adotta con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, le necessarie modifiche e integrazioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.

        2. È istituito un fondo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di progetti definiti, d’intesa con il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni di cui al comma 1 nel settore della tutela dei minori nell’ambito dell’uso consapevole della televisione e dei nuovi media. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede annualmente alla ripartizione del predetto fondo in relazione ai progetti presentati dalle suddette associazioni.

        3. Al relativo onere, pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».