FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento in questione pone in evidenza un tema sul quale ci si è soffermati assai poco perché l'esiguità del tempo a disposizione ha costretto a portare l'attenzione sul tema dell'inappellabilità del pubblico ministero.
Il disegno di legge, però, comprende anche altri punti di estrema delicatezza e l'articolo 3 nonché l'articolo 7 che verrà esaminato nel prosieguo ne sono la testimonianza. Codesto Governo e codesta maggioranza hanno varato - e non da molto - una riforma dell'ordinamento giudiziario che esalta, addirittura al di là di quello che sarebbe corretto fare, la funzione della Cassazione, ponendola non solo al centro dell'ordinamento ma al vertice. Vi è tutta una serie di disposizioni che ne sottolineano l'alta funzione di nomofilachia, di interprete del diritto e di giudice unicamente della correttezza del processo.
Ebbene, con queste disposizioni, il disegno di legge stravolge compiutamente la funzione della Cassazione; essa viene soffocata con l'articolo 7, per il cumulo impressionante di ricorsi che pioveranno sulla Corte, e viene stravolta con l'articolo 3.
È bene richiamare l'attenzione su tale articolo. Se nel corso delle indagini la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidentemente pronunziando a seguito di un ricorso in tema di misura cautelare, il pubblico ministero, se successivamente non acquisisce ulteriori elementi a carico, è tenuto a richiedere l'archiviazione.
Voi state, quindi, costruendo un giudicato cautelare, un giudicato improprio, che la Cassazione non ha alcuna autorità e alcuna legittimazione di sistema di formulare perché può benissimo accadere che quella pronuncia, in sede cautelare, sia stata dovuta ad un difetto di motivazione: gli indizi c'erano, ma semplicemente il giudice non ha motivato bene; oppure può essere stata dovuta ad un difetto di forma, poi sanato. Tutto questo impedirebbe al pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato.
Ma vi siete domandati che cosa accadrà quando vi siano, ad esempio, più persone imputate dello stesso reato e nei confronti solo di una venga chiesta la misura cautelare per cui la Cassazione si pronuncia nei termini che abbiamo detto? Sulle altre la pronuncia non c'è. Allora, le altre persone possono essere rinviate a giudizio e magari addirittura condannate, ma quell'una non sarà rinviabile a giudizio.
E vi siete chiesti che cosa accadrà se il pubblico ministero, nonostante la pronuncia della Cassazione, esercita egualmente l'azione penale con la citazione diretta a giudizio? Perché qui gli avete chiesto di archiviare, ma con la citazione diretta a giudizio egli non tiene conto di ciò, ad esempio perché ritiene che altri elementi siano stati acquisiti e contro questa sua iniziativa non c'è nessuna possibilità di doglianza.
Ma, a parte questi inconvenienti pratici, richiamo veramente l'assurdità di realizzare una sorta di giudicato cautelare da parte di un organo che non ha competenza a pronunciarsi sul fatto.
Per questo ritengo che l'emendamento 3.1 debba essere accolto.