ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
EMENDAMENTI
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
RespintoSopprimere l’articolo.
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, al capoverso 1 dell’articolo 533 ivi richiamato sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 5.2Al comma 1, al capoverso 1, dell’articolo 533 ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 533» sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» dell’articolo 533 del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».