Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600)
ORDINE DEL GIORNO
NESSA, IOANNUCCI, FASOLINO, IZZO, CARRARA, MANFREDI, BARELLI, CHIRILLI
Non posto in votazione (*)Il Senato,
premesso che:
l’articolo 47 penultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, «Affidamento in prova al servizio sociale», recita letteralmente: «l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale»;
che tale effetto estintivo, correlato alla realizzazione della condicio iuris rappresentata dall’esito positivo della prova, si estende alla sola pena detentiva e non a quella pecuniaria come si desume in particolare dal riferimento esplicito alla sola pena detentiva contenuto nel comma primo dell’articolo 47 suddetto e dall’inquadramento normativo dell’istituto in questione fra le misure alternative alla detenzione (le quali non hanno natura premiale ma sono unicamente finalizzate alla realizzazione nel modo migliore dell’obiettivo costituito dalla rieducazione e dal recupero sociale del reo); (Cass. Pen. Sez. Unite 16 ottobre 1995, n. 27);
che di converso, per espressa disposizione normativa e per giurisprudenza costante e maggioritaria della magistratura di sorveglianza, l’affidamento ordinario pretende che l’effetto estintivo, derivante dal buon esito della probation penitenziaria, si riferisca anche ad «ogni altro effetto penale»;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 c.p. «le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali della stessa»;
che, pertanto, appare evidente che il legislatore abbia voluto con la più ampia espressione «ogni altro effetto penale» riferirsi sia alle pene accessorie stricto sensu intese, sia agli ulteriori eventuali effetti penali derivanti dalla condanna espiata in forma di esecuzione alternativa (ad esempio l’incapacità di elettorato attivo prevista per i condannati di alcuni reati);
che tale interpretazione, confortata dal dato letterale, si manifesta assolutamente in linea con la ratio ispiratrice dell’intero sistema dell’esecuzione esterna (ove l’aspetto retributivo della pena è sostituito da quello trattamentale in funzione rieducativa per cui non si comprende come una comprovata positiva azione trattamentale extramuraria possa estinguere solo la pena principale lasciando in piedi quelle minori);
considerato che, tuttavia, perdura ancora una confusione interpretativa sulla disposizione normativa in oggetto, alimentata da un orientamento minoritario della magistratura di sorveglianza,
impegna il Governo:
a procedere normativamente a chiarire quanto innanzi e, se del caso, ad aggiungere all’articolo 47 della legge n. 354 del 1975 ad «ogni effetto penale» la locuzione «anche ex articolo 19 c.p.».
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
Approvato
1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 593. - (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».
EMENDAMENTI
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 1.1Sopprimere l’articolo.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 1.1Sopprimere l’articolo.
Sopprimere l’articolo.
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
RespintoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. Dopo l’articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 605-bis.
(Riforma della sentenza di proscioglimento)
1. Quando l’appello è proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, e il giudice d’appello ritiene che il proscioglimento non debba essere confermato, neppure con diversa formula, pronuncia ordinanza con la quale rinvia gli atti al giudice di primo grado, enunciandone le ragioni È fatto salvo quanto disposto dal sesto comma dell’articolo 604"».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sopprimere il comma 1.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, dopo le parole: «443, comma», inserire le seguenti parole: «1 e».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», al comma 1, sopprimere le parole: «579 e 680».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, all’articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e contro quelle di assoluzione».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e di proscioglimento».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
RespintoAl comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell’articolo 593 richiamato.
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Id. em. 1.5Al comma 1, capoverso «Art. 593», sopprimere il comma 2.
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, al capoverso 2, dell’articolo 593 richiamato, sostituire le parole: «dell’ammenda» con le parole: «pecuniaria, salvo che il giudice abbia pronunciato condanna altresì quanto al capo civile».
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», al comma 2, sostituire le parole: «dell’ammenda», con la seguente: «pecuniaria».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RitiratoAl comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 593», alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, «Art. 593», del codice di procedura penale, ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè di importo inferiore ad euro 100».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, «Art. 593», del codice di procedura penale, come modificato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo non inferiore a cinquanta euro».
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 2.
Approvato
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
EMENDAMENTI
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
RespintoSopprimere l’articolo.
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 2.1Sopprimere l’articolo.
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1 sostituire le parole: "quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" con le parole: "salvo che il giudice si sia pronunciato anche in ordine al capo civile"».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia escluso la ricorrenza delle circostanze del reato contestate"».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero abbia ritenuto applicabili circostanze di reato non contestate dalla pubblica accusa"».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero si sia pronunciata negativamente circa la ricorrenza delle circostanze del reato inizialmente contestate"».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 3 dopo le parole: "titolo del reato" aggiungere le parole: "ovvero non abbia correttamente applicato la normativa in materia di recidiva"».
ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 3.
Approvato
1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».
EMENDAMENTI
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Id. em. 3.1Sopprimere l’articolo.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 3.1Sopprimere l’articolo.
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui per lo stesso procedimento vi fosse già stata una pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, il decreto contiene altresì l’enunciazione dei motivi per i quali il giudice ha comunque ritenuto di dover emanare decreto che dispone il giudizio"».
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, capoverso comma 1-bis dell’articolo 405 del codice di procedura penale premettere alle parole: «Il pubblico ministero» le parole: «In ogni caso» e sopprimere le parole: «, al termine delle indagini».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «al termine delle indagini».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, «Art. 405» comma 1-bis, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «entro sei mesi dalla conclusione delle indagini».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, «Art. 405» comma 1-bis, del codice di procedura penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «al termine delle indagini», con le seguenti: «non oltre centottanta giorni dal termine delle indagini».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «può formulare».
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «si è pronunciata» aggiungere le seguenti: «con annullamento senza rinvio».
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
Sost. id. em. 3.6Al comma 1, capoverso «Art 405» comma 1-bis, dopo la parola: «pronunciata» aggiungere le seguenti: «annullando senza rinvio».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso comma «1-bis» dell’articolo 405 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «, ai sensi dell’articolo 273,».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Respintoal comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «successivamente».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, capoverso «1-bis, dopo la parola: «successivamente» inserire le seguenti: «al pronunciamento della Corte di Cassazione,».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «ulteriori».
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, capoverso comma «1-bis», dell’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo la parola: «ulteriori» inserire le seguenti: «e significativi».
FASSONE, AYALA, CALVI, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le parole: «o comunque rilevanti ai fini dell’articolo 192, commi 3 e 4».
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 4.
Approvato
1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 428. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
EMENDAMENTI
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, RIPAMONTI
RespintoSopprimere l’articolo.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 4.1Sopprimere l’articolo.
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, sopprimere la lettera a).
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, sopprimere la lettera b).
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine della lettera.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 4.102Al comma 1, capoverso «Art. 428», lettera b), sopprimere le parole: «salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la persona offesa».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», sopprimere il comma 2.
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, «Art. 428», comma 2, del codice di procedura penale, ivi richiamato, primo periodo, sopprimere la parola: «soli».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con la parola: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato dopo le parole: «dall’articolo 127» aggiungere le seguenti: «, salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Id. em. 4.105Al comma 1, capoverso «Art. 428», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606» con la parola: «appello».
Conseguentemente, al medesimo «Art. 428», al comma 3 come ivi modificato dopo le parole: «dall’articolo 127» aggiungere le seguenti: «, salvo il caso di cui al comma 2, secondo periodo».
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 428», sopprimere il comma 3.
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».
EMENDAMENTI
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
RespintoSopprimere l’articolo.
MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI
RespintoAl comma 1, al capoverso 1 dell’articolo 533 ivi richiamato sopprimere le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE
Id. em. 5.2Al comma 1, al capoverso 1, dell’articolo 533 ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio».
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 533» sostituire le parole: «al di là di ogni ragionevole dubbio», con le seguenti: «sulla base della valutazione di tutti gli elementi raccolti nel processo e del proprio libero convincimento».
CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI
Al comma 1, capoverso comma 1 «Art. 533» dell’articolo 533 del codice di procedura penale, al secondo periodo dopo le parole: «il giudice applica la pena e» inserire le parole: «ove essa non abbia natura detentiva ovvero sia stata accordata la sospensione della stessa, il giudice applica».