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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1-bis.

 

CADDEO (DS-U). L'emendamento 1-bis.15 limita ai mutui stipulati per l'acquisto della seconda casa l'incremento dell'aliquota previsto dal decreto-legge, che invece esplica effetti negativi anche sull'acquisto di altri immobili e pertanto penalizza l'artigianato ed il settore della pesca.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

GRILLOTTI, relatore. L'emendamento 1-bis.15 è tecnicamente impreciso in quanto si riferisce esclusivamente alla seconda casa, escludendo quindi l'acquisto di eventuali altri immobili; il problema è risolto dall'ordine del giorno, che correttamente si riferisce ai mutui erogati per l'acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione. Esprime pertanto un parere contrario, così come sugli altri emendamenti presentati.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accoglie l'ordine del giorno G1-bis.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti. L'imposta di registro è stata incrementata in misura modestissima rispetto al valore degli immobili, così come l'incremento delle aliquote per i mutui erogati per l'acquisto della seconda casa avrà effetti estremamente contenuti: è un meccanismo antielusivo ed antievasivo, che non lede il valore primario dell'acquisto dell'immobile.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1-bis.1 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 1-bis.2 e 1-bis.3), 1-bis.4 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1-bis.5), 1-bis.6, 1-bis.7 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1-bis.8), 1-bis.9, 1-bis.10, 1-bis.11, 1-bis.12 e 1-bis.13 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'1-bis.14).

 

MORANDO (DS-U). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 1-bis.15 rileva che la disposizione è congegnata in modo tale che non sarà sufficiente un ordine del giorno a convincere i notai a non richiedere il pagamento dell'aliquota del due per cento sui finanziamenti erogati per l'acquisto di qualunque immobile diverso dalla prima casa; inoltre, se la disposizione va applicata esclusivamente all'acquisto della seconda casa, le entrate previste sono certamente sovrastimate.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 1-bis.15 a 1-bis.23.

 

PRESIDENTE. Passa l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

 

TURCI (DS-U). L'emendamento 2.0.1 si riferisce alla disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, che per un errore analogo a quello che si sta realizzando sulla tassazione dei finanziamenti per l'acquisto di immobili, ha notevolmente penalizzato i cittadini a più basso reddito.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore; il problema evidenziato dal senatore Turci troverà soluzione con il varo della prima tranche della riforma fiscale.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.1 a 2.6. E' inoltre respinta la prima parte dell'emendamento 2.7 (con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 2.8). Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 2.9 a 2.0.1. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.0.2 (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4). Con distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti da 2.0.5 a 2.0.10.

 

PRESIDENTE. Passa l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

 

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 3.1 a 3.7.

 

PRESIDENTE. Passa l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

 

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.1 prima parte (con preclusione della seconda parte e del 4.2), 4.3 (identico al 4.4), nonché gli emendamenti 4.5 e 4.6.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

 

RIPAMONTI (Verdi-U). Nel tentativo di salvare il gettito previsto dal condono edilizio, l'articolo prevede una proroga dei termini ed un parzialissimo recepimento della recente sentenza della Corte costituzionale. Tuttavia, poiché le Regioni possono in via legislativa restringere l'ambito di applicazione del condono e quindi ridurre il gettito previsto, è opportuno che il Governo stimi le entrate effettivamente previste dal condono edilizio per l'anno in corso. Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Turroni.

 

ROTONDO (DS-U). Gli emendamenti 5.7 e 5.8, che trasforma nell'ordine del giorno G5.100 (v. Allegato A), intendono apportare correzioni al tentativo del Governo di fare cassa ricorrendo ancora una volta al condono edilizio, il cui gettito è stato finora molto limitato, disattendendo però la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 in materia di suddivisioni di competenze tra Stato e Regioni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

 

GRILLOTTI, relatore. La disposizione di cui all'articolo 5 è in linea con la sentenza della Corte costituzionale in quanto in primo luogo sono fatti salvi gli effetti delle domande già effettuate, in modo da evitare che si traducano in una sorta di autodenunce, e si concedono nuovi termini per la presentazione fino al 10 dicembre, considerato che la manovra correttiva riguarda il 2004. Occorre altresì che il Governo, oltre a stabilire il termine entro cui in cui le legislazioni regionali debbano provvedere, definisca anche l'entità del gettito complessivo previsto. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno.

 

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Conferma il parere contrario su tutti gli emendamenti precisando che la procedura di cui all'articolo 5 è rispettosa del dettato della Corte costituzione e delle prerogative delle Regioni, considerato che ci si è limitati ad assegnare alle Regioni un termine entro cui legiferare in modo tale da assicurare le entrate nelle casse dello Stato entro il dicembre 2004. Sarà valutata successivamente un'eventuale indicazione del gettito complessivo. Accoglie l'ordine del giorno G5.100 come raccomandazione.

 

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 5.1 (identico 5.2), 5.3, 5.5 e 5.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 5.4.

 

MORANDO (DS-U). La disposizione sul condono edilizio è la dimostrazione che la manovra correttiva è largamente insufficiente a correggere l'andamento dei conti pubblici. Infatti, qualora l'entrata di 3,5 miliardi di euro che dovrebbe derivare dallo spostamento a dicembre dei termini del condono edilizio non si realizzasse - ed è altamente probabile che sarà così - si determinerà un ulteriore buco rispetto alle esigenze di contenimento del deficit, che dovrà essere corretto con la manovra di fine anno.

 

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 5.9 a 5.0.6.

PRESIDENTE.