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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi)

        1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

                2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

            b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

            c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

            d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

        2. Nell’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

        2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

        2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

        2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell’oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

        2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

EMENDAMENTI

5.1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 5.1

Sopprimere l’articolo.

5.3

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di condono edilizio) - 1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale 28 giungo 2004, n. 196, all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale di cui al comma può determinare limiti volumetrici inferiori a quelli stabiliti nel presente comma.";

            b) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria per tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1";

            c) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

        "nei limiti previsti dalla legge regionale di cui al comma 26";

            d) al comma 33 le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la legge di cui al comma 26";

            e) al comma 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale di cui al comma 26 può limitare gli effetti del prolungato silenzio del Comune o escludere del tutto l’applicabilità del silenzio-assenso";

            f) al comma 38, le parole: "nell’allegato 1 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale di cui al comma 26";

        2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, le leggi regionali di cui ai commi 26 e 33 dell’artiicolo 32 del citato decreto-legge n. 269/2003 sono emanate entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi presentate fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale restano salve agli effetti penali.

        Conseguentemente, al medesimo decreto-legge 269/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 32 comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;

                2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

            b) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

            c) all’articolo 32 comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

            d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005";

            e) nell’Allegato 1, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

5.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - 1. L’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

5.5

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell’articolo con le seguenti:

        «Sono fatti salvi gli effetti penali delle istanze depositate entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Le istanze presentate entro tale data, il cui esame non sia stato ancora concluso, sono definite sul piano amministrativo in base alle disposizioni contenute nelle leggi regionali di cui al citato comma 26, ancorché maggiormente restrittive rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003.

        2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, al medesimo articolo 32 sono pertanto apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. La legge regionale di cui al comma 26 disciplina l’ammissibilità a sanatoria di opere realizzate su area demaniale;

            b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

        «25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive: modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Non sono sanabili nuove costruzioni non residenziali. Ai fini della sanatoria, le leggi regionali possono determinare limiti volumetrici e di ampliamento inferiori.

            c) al comma 26, dopo le parole: «suscettibili di sanatoria» sono aggiunte le seguenti: "nei limiti e con le esclusioni stabilite dalla legge regionale";

            d) il comma 33 è sostituito con il seguente:

        «33. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

            e) il comma 37 è sostituito con il seguente:

        «37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, non equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria se non esplicitamente previsto dalle leggi regionali. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; f) il comma 38 è sostituito dal seguente: «38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate dalla legge regionale». 3. Il termine di presentazione delle istanze di definizione degli illeciti edilizi è sospeso fino al 11 novembre 2004. Le istanze s: ranno definite sulla base della disciplina dettata dalle leggi regionali e possono essere presentate ai Comuni dal 12 novembre al 10 dicembre 2004. A tal fine, al medesimo decreto legge 269/2003 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

            a) all’articolo 32 comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004";

                2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

            h) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole:"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

            b) all’articolo 32 comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

            d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005";

            e) nell’Allegato 1, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; e parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

5.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» con le seguenti: «entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite».

5.7

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.8, nell'odg G5.100

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        c) il comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:

            32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1º agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell’emanazione delle norme regionali di dettaglio».

5.8

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.7, nell'odg G5.100

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

        32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del presente articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l’emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35».

5.9

MONTINO, CADDEO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis. il comma 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è così sostituito:

        33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto-legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003; le stesse leggi possono prevedere, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

5.10

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, non si applica agli abusi che:

            a) abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi per singola istanza, nonché alle nuove costruzioni non residenziali;

            b) abbiano comportato un aumento complessivo della nuova costruzione residenziale superiore a 250 mc;

            c) non si si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

            d) per i quali non sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto deI termine del 31 marzo 2003;

            e) che siano stati compiuti in aree o immobili demaniali, protette o comunque sottoposte a vincolo ai sensi di legge regionale o nazionale;

            f) ad opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data della loro realizzazione».

5.11

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l’articolo 25 del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326 del 2004, è inserito il seguente:

        "Art. 25-bis. La legge regionale di cui al comma 26, da emanare entro il 12 novembre 2004, dispone le condizioni per l’ammissibilità a sanatoria per tutte le tipologie di abusi di cui all’Allegato 1, escludendo l’applicazione del silenzio assenso di cui al comma 37 nonché la sanabilità delle seguenti opere:

            a) opere abusive che realizzino un ampliamento superiore a 150 mc per singola istanza o il cinque per cento di volumetria aggiuntiva;

            b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

            c) opere realizzate nell’ambito di aree protette nazionali, regionali o provinciali;

            d) opere realizzate all’interno di aree su immobili sottoposti a vincolo ambientale, paesaggistico o idrogeologico;

            e) nuove costruzioni superiori a 450 mc complessivi;

            f) opere realizzate in aree demaniali.

        In caso di mancata emanazione delle leggi regionali nel termine prescritto, sono suscettibii di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, sula base delle disposizioni di cui al comma 26».

5.12

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall’attestazione del versamento del 75 per cento dell’oblazione. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l’oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni possono altresì incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico determinato dagli interventi edilizi eseguiti abusivamente. Ai fini dell’esecuzione della sentenza di cui al comma 1, nell’Allegato 1 del medesimo decreto-legge 268 del 2003, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

5.13

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26».

5.14

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

        Conseguentemente, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

        «2-ter. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della pubblicazione della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale. Sono fatti salvi i soli effetti penali delle domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Nel termine di cui al comma 1, le medesime leggi regionali determinano la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui all’allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le leggi regionali possono escludere in ogni caso la sanabilità di edifici non residenziali e di opere realizzate in aree protette, vincolate o demaniali. Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali, alle opere contenute nell’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che risultino conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al dieci per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 100 metri cubi. Le medesime proroghe di termini non si applicano in ogni caso alle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.

5.15

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies con i seguenti:

        «2-bis. Le leggi regionali determinano, nell’ambito dei limiti massimi stabiliti dall’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le tipologie di abusi, le volumetrie e gli ampliamenti sanabili, l’ammontare degli oneri concessori ed le modalità di versamento. Con legge regionale può essere disposta l’esclusione degli effetti del silenzio assenso di cui al comma 37 del citato decreto-legge 269/2003.

        2-ter. Le medesime leggi regionali di cui ai commi 26 e 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nei seguenti limiti:

            a) gli abusi devono risultare ultimati entro il 31 marzo 2003;

            b) le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento del manufatto superiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a cento metri cubi;

            c) le istanze devono riferirsi i riferirsi a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre e comunque ad opere compiute in aree delle quali sia dlsponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

            e) gli abusi non devono essere stati compiuti nelle aree di cui all’articolo 33 e all’articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. La legge regionale può in ogni caso escludere l’ammissibilità a sanatoria di opere realizzate all’interno di aree protette nazionali, regionali o provinciali o su immobili sottoposti a vincolo sulla base di leggi nazionali o regionali, nonché in aree demaniali.

        2-quater. Le istanze non ancora definite entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite sulla base delle leggi regionali di cui al comma 26 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. Sono fatti salvi gli effetti penali delle domande presentate anteriormente alla suddetta data di pubblicazione».

5.16

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2-quinquies.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già emm. 5.7 e 5.8)

ROTONDO, GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, MACONI

Non posto in votazione (*)

            In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, che ha evidenziato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

        il Senato impegna il Governo a presentare un disegno di legge specifico che affronti tali questioni.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34, dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è così sostituito:

        "34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale"».

5.0.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma  4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.3

MONTINO, CADDEO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.4

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.5

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 4º del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.6

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzazione delle risorse per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici)

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».