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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 4.

(Misure per agevolare la costituzione di fondi d’investimento immobiliare con apporto di beni pubblici)

        1. All’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;

            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

        2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all’ultimo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

        2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.».

        2. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel secondo periodo, dopo la parola : «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;

            b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;

            c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 6, e l’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

EMENDAMENTI

4.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere l'articolo.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

4.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. A partire dal 1º gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento».

4.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. L’articolo 4 del decreto-legge 215 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite».

4.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Id. em. 4.3

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. L’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite».

4.5

D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).