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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


EMENDAMENTI

3.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente comma:

        «01. Il comma 21 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato».

3.2

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 16, sono soppresse le parole da: "le aziende e gli organismi", fino a: "per l’esercizio di servizi pubblici";

            b) al comma 18, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

                i-bis) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all’apertura di nuovi mercati, all’utilizzo di nuovi fattori produttivi e all’introduzione di nuovi modelli organizzativi;

                i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all’acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell’organizzazione dell’impresa. L’innovazione di prodotto deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;

                i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l’apertura di nuovi mercati, l’incremento delle quantità esportate, l’acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale;

            c) dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

                "21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

            a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

            b) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

                21-ter. L’istituto finanziatore può concedere finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale"».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

        a) articoli 26, 26-ter. e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

        b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

        c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

        d) articoli 5 e 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

        e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

        f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile l996, n. 239;

        g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, capoverso 21-bis, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «le regioni a statuto ordinario».

3.4

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

        «b-bis. le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

        b-ter. cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

        a) articoli 26, 26-ter. e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

        b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

        c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

        d) articoli 5 e 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

        e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

        f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

        g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera b); secondo periodo, sostituire le parole: «dell’addizionale», con le seguenti: «della compartecipazione».

3.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «società possedute», aggiungere le seguenti: «interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite».

3.7

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».