EMENDAMENTI
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusaSopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere la lettera b) del comma 11.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Sopprimere il comma 1.
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN
Le parole: «Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «500 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «240 milioni», e, conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN
PreclusoAl comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «530 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «270 milioni» e, conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».
Sopprimere il comma 2.
GIARETTA, CAMBURSANO, COVIELLO, D’AMICO, BASTIANONI, DETTORI, SCALERA
Le parole da: «Al comma 3» a: «250 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusaAl comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».
CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO, D’AMICO, D’ANDREA, BASTIANONI, COLETTI, DETTORI, SCALERA
PreclusoAl comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:
alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00";
alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate", sostituire la cifra: "80,62", con la seguente: "110,62";
alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio", sostituire la cifra: "13,94", con la seguente: "28,94";
alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane", sostituire la cifra: "11,30", con la seguente: "16,30".
Al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 110 milioni di euro» con le altre: «la spesa di 210 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Norme di carattere antielusivo)
"1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».
Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:
alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00"».
Al comma 5, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le altre: «di 115 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Norme di carattere antielusivo)
"1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
RespintoSopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».
CAMBURSANO, D’AMICO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI
Le parole: «Sopprimere il comma 6.» respinte; seconda parte preclusaSopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, alla voce: «Ministero della difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della difesa – 3.800,00».
CADDEO, TURCI, DI SIENA, BATTAFARANO, PASQUINI, PIZZINATO, BRUNALE, BONAVITA, STANISCI
RespintoAl comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «non si riferisca all’acquisto della prima casa» con le seguenti: «si riferisca all’acquisto della seconda casa» e al secondo periodo, dopo le parole: «ai finanziamenti erogati» inserire le seguenti: «per l’acquisto della seconda casa.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI
RespintoSopprimre il comma 7.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN
RespintoAl comma 7 sostituire le parole: «Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione» con le seguenti: «Per le seconde case di abitazione»
e conseguentemente, sopprimere il comma 8.
Al comma 7, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le altre: «del 12 per cento relativamente all’acquisto di un secondo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; dei 18 per cento relativamente all’acquisto di un terzo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, del 30 per cento relativamente all’acquisto di un quarto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 45 per cento relativamente all’acquisto di un quinto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 75 per cento relativamente all’acquisto di un sesto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 100 per relativo all’acquisto a partire dal settimo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Per le operazioni di acquisto operata da S.r.l. la rivalutazione di cui al periodo precedente è stabilita al 200 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» – 3.500,00.
Sopprimre il comma 10.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» – 4.200,00.
Al comma 10, sopprimere le parole da: «d) alla tariffa, come sostituita» fino a: «entro 176».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» – 4.100,00.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».
Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole «Mediante corrispondenti minori spese del Ministero della difesa di cui al comma 6, tab. 1, dell’articolo 1 del presente decreto-legge».
MONTAGNINO, GIARETTA, CAMBURSANO, D’AMICO, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI
RespintoAl comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
1) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».