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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1-BIS.

(Ulteriori interventi correttivi)

        1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

        2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

        3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

        4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di euro.

        5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15 milioni di euro.

        6. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

        9. Limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell’acconto dell’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

        «3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»;

            b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

        «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia»;

            c) all’articolo 39:

                1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali»;

                2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:

            a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:

                1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

                2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

                3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

            b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»;

            d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

                1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»;

                2) all’articolo 1:

                    2.1) nel comma 1-bis, le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;

                    2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:

            «a)  se presentate da ditte individuali, euro 32;

              b)  se presentate da società di persone, euro 45;

              c)  se presentate da società di capitali, euro 50»;

                3) all’articolo 6:

                    3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;

                    3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» è sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»;

                4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;

                5) all’articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonché i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;

                6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l’importo di lire «100» è sostituito dal seguente: «0,1 per mille»;

                7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

        11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:

            a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

            b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

1-BIS.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1 e 2.

        Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere la lettera b) del comma 11.

1-bis.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

1-bis.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1-bis.4

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Le parole: «Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «500 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «240 milioni», e, conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

1-bis.5

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «530 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «270 milioni» e, conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».

1-bis.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1-bis.7

GIARETTA, CAMBURSANO, COVIELLO, D’AMICO, BASTIANONI, DETTORI, SCALERA

Le parole da: «Al comma 3» a: «250 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

1-bis.8

CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO, D’AMICO, D’ANDREA, BASTIANONI, COLETTI, DETTORI, SCALERA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:

            alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate", sostituire la cifra: "80,62", con la seguente: "110,62";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio", sostituire la cifra: "13,94", con la seguente: "28,94";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane", sostituire la cifra: "11,30", con la seguente: "16,30".

1-bis.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 110 milioni di euro» con le altre: «la spesa di 210 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

1-bis.10

COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:

            alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00"».

1-bis.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le altre: «di 115 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

1-bis.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1-bis.13

CAMBURSANO, D’AMICO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Le parole: «Sopprimere il comma 6.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1-bis.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, alla voce: «Ministero della difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della difesa – 3.800,00».

1-bis.15

CADDEO, TURCI, DI SIENA, BATTAFARANO, PASQUINI, PIZZINATO, BRUNALE, BONAVITA, STANISCI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «non si riferisca all’acquisto della prima casa» con le seguenti: «si riferisca all’acquisto della seconda casa» e al secondo periodo, dopo le parole: «ai finanziamenti erogati» inserire le seguenti: «per l’acquisto della seconda casa.

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

                a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

                c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

                d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

                e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

                f) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

                g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-bis.16

D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Sopprimre il comma 7.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

1-bis.17

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione» con le seguenti: «Per le seconde case di abitazione»

        e conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1-bis.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le altre: «del 12 per cento relativamente all’acquisto di un secondo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; dei 18 per cento relativamente all’acquisto di un terzo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, del 30 per cento relativamente all’acquisto di un quarto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 45 per cento relativamente all’acquisto di un quinto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 75 per cento relativamente all’acquisto di un sesto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 100 per relativo all’acquisto a partire dal settimo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

        Per le operazioni di acquisto operata da S.r.l. la rivalutazione di cui al periodo precedente è stabilita al 200 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  3.500,00.

1-bis.19

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimre il comma 10.

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  4.200,00.

1-bis.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole da: «d) alla tariffa, come sostituita» fino a: «entro 176».

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  4.100,00.

1-bis.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

1-bis.22

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole «Mediante corrispondenti minori spese del Ministero della difesa di cui al comma 6, tab. 1, dell’articolo 1 del presente decreto-legge».

1-bis.23

MONTAGNINO, GIARETTA, CAMBURSANO, D’AMICO, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

            1) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G1-BIS.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            premesso che in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n.  168, è stato introdotto un nuovo articolo 1-bis, dove con il comma 6 si dispone l’aumento dallo 0,25 per cento al 2 per cento dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati dal sistema bancario e finanziario;

            considerato che la formulazione della disposizione in argomento può ingenerare dubbi sulla portata applicativa della norma ed in particolare se l’aumento dell’imposta ivi previsto sia applicabile ai soli mutui erogati in campo immobiliare (con esclusione ovviamente delle case di prima abitazione), ovvero anche agli altri finanziamenti;

            rilevata l’assenza di una relazione illustrativa del Governo al testo dell’emendamento presentato dal Governo in sede di discussione presso la Camera dei deputati;

            considerato tuttavia che la Relazione tecnica all’emendamento in questione nella parte relativa al comma 6 in argomento afferma che del totale dei mutui erogati, circa il 63 per cento è relativo all’acquisto di prime abitazioni. Da ciò consegue che il dato di partenza non può che riferirsi ai soli mutui erogati in campo immobiliare in quanto, se esso fosse riferito anche agli altri finanziamenti, la percentuale relativa ai mutui erogati per l’acquisto di prime abitazioni sarebbe notevolmente inferiore;

            considerato altresì che a maggiore conferma della tesi, nella seduta di giovedì 22 luglio 2004 dell’Assemblea, il relatore onorevole Giancarlo Giorgetti ha precisato che sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell’esame parlamentare l’aumento non si applica indifferentemente a tutti i finanziamenti erogati, ma «esclusivamente a quelli per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione»; tesi confermata nel corso della stessa seduta dal rappresentante del Governo:

        impegna il Governo:

            ad interpretare la disposizione del comma 6 dell’articolo 1-bis nel senso che l’aumento dell’imposta sostitutiva dallo 0,25 al 2 per cento si applica ai soli mutui erogati per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione.

________________

(*) Accolto dal Governo