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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 650 del 29/07/2004


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (3061)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168

            All’articolo 1:

        al comma 4, al capoverso «3», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

        al comma 10, ultimo periodo, le parole: «Il limite di spesa stabilito dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa stabilito dal presente comma»;

        al comma 11, le parole: «assicurando che la spesa per consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando che la spesa per l’acquisto di beni e servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

        al comma 13, dopo le parole: «realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative».

            Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi correttivi). – 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

        2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

        3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

        4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di euro.

        5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15 milioni di euro.

        6. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: ’’Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio’’. La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

        9. Limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell’acconto dell’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

                ’’3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.’’;

            b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

                ’’Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.’’;

            c) all’articolo 39:

                1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: ’’Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.’’;

                2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

                ’’Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:

                a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:

                1)  rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

                2)  ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

                3)  distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

                b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.’’;

            d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

                1) le parole: ’’lire 20.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 11’’;

                2) all’articolo 1:

                    2.1) nel comma 1-bis le parole: ’’lire 320.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 176’’;

                    2.2) nel comma 1-ter, le parole: ’’euro 41,32’’ sono sostituite dalle seguenti:

            ’’a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

            b) se presentate da società di persone, euro 45;

            c) se presentate da società di capitali, euro 50’’;

                3) all’articolo 6:

                    3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: ’’per ogni mille lire o frazione di mille lire’’ sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta ’’12’’, ’’9’’ e ’’11’’, sono aggiunte le parole: ’’per mille’’;

                    3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: ’’per ogni milione di lire o frazione di milione’’ sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta ’’100’’ è sostituita dalla seguente: ’’0,1 per mille’’;

                4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: ’’per ogni mille lire ad anno’’ sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta ’’6’’ e ’’4’’, sono aggiunte le parole: ’’per mille per ogni anno’’;

                5) all’articolo 14, comma 1, le parole: ’’quando la somma non supera lire 100.000’’ e le parole: ’’oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000’’, nonché i corrispondenti importi di lire ’’1.000’’ e ’’2.000’’ sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: ’’quando la somma non supera euro 129,11’’ e ’’euro 1,29’’;

                6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: ’’per ogni milione di lire o frazione di milione’’ sono soppresse e l’importo di lire ’’100’’ è sostituito dal seguente: ’’0,1 per mille’’;

                7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

        11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:

            a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

            b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

            All’articolo 2:

        al comma 1, lettera b), le parole: «pari allo 0,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,30 per cento», e le parole: «e l’eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi» sono soppresse;

        al comma 8, le parole: «sono soppresse» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono sostituite dalla seguente: ’’2004’’».

            All’articolo 3, al comma 2, lettera b), le parole: «delle aliquote e compartecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle aliquote e compartecipazioni».

            All’articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «rifinanziamenti concessi» sono inserite le seguenti: «, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa,».

            All’articolo 5:

                al comma 1:

        all’alinea, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»;

            alla lettera a):

        al numero 1), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

        al numero 2), le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

        alla lettera c), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

        dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

        2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

        2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell’oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

        2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004».

            Alla Tabella n. 1:

        nella parte relativa al Ministero dell’economia e delle finanze: alla voce «Legge n. 468 del 1978» le parole: «art. 9, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter»; alla voce «Legge n. 35 del 1995» le parole: «novembre 1984» sono sostituite dalle seguenti: «novembre 1994»;

            sono soppresse le seguenti voci:

        «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l’università e la ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario – cap. 7561);

        Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario – cap. 7562)»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «892,30» è sostituita dalla seguente: «889,30»; nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «312,69» è sostituita dalla seguente: «243,82»; alla voce «consumi intermedi» la cifra: «126,52» è sostituita dalla seguente: «80,70»; alla voce «investimenti fissi lordi» la cifra: «36,17» è sostituita dalla seguente: «13,12»; alla voce: «trasferimenti correnti a imprese» la cifra: «3.1.2.28» è sostituita dalla seguente: «3.1.2.8»; nel totale del Ministero la cifra: «1.205,00» è sostituita dalla seguente: «1.133,11»;

        nella parte relativa al Ministero della giustizia, nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «155,06» è sostituita dalla seguente: «85,79»; alla voce: «consumi intermedi» la cifra: «126,17» è sostituita dalla seguente: «56,90»; nel totale del Ministero la cifra: «155,06» è sostituita dalla seguente: «85,79»;

        nella parte relativa al Ministero degli affari esteri, nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «47,29» è sostituita dalla seguente: «45,99»; alla voce: «consumi intermedi» la cifra: «43,59» è sostituita dalla seguente: «42,28»; nel totale del Ministero la cifra: «49,05» è sostituita dalla seguente: «47,73»;

        nella parte relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono soppresse le seguenti voci:

        «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l’università e la ricerca: (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8971);

        Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8968)»;

        nel totale del Ministero la cifra: «34,01» è sostituita dalla seguente: «30,58»;

        nella parte relativa al Ministero dell’interno, è soppressa la seguente voce:

        «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l’università e la ricerca: (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7254)»;

        nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «50,82» è sostituita dalla seguente: «48,27»; alla voce: «consumi intermedi» la cifra: «37,95» è sostituita dalla seguente: «35,94»; alla voce: «investimenti fissi lordi» la cifra: «12,88» è sostituita dalla seguente: «12,33»; nel totale del Ministero la cifra: «53,10» è sostituita dalla seguente: «48,26»;

        nella parte relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

        «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7227; 2.2.3.13 – Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 – Interventi per Venezia – capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 – Difesa del suolo – cap. 8531)»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «274,23» è sostituita dalla seguente: «252,99»; nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «14,85» è sostituita dalla seguente: «10,82»; alla voce: «consumi intermedi» la cifra: «13,91» è sostituita dalla seguente: «9,88»; nel totale del Ministero la cifra: «289,07» è sostituita dalla seguente: «263,80»;

        nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

        «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7162; 3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7512; 4.2.3.15 – Opere varie – cap. 7980; 5.2.3.14 – Opere varie – cap. 8220)»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «91,20» è sostituita dalla seguente: «3,15»; nel totale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «144,28» è sostituita dalla seguente: «141,99»; alla voce: «consumi intermedi» la cifra: «23,94» è sostituita dalla seguente: «21,65»; nel totale del Ministero la cifra: «235,48» è sostituita dalla seguente: «145,14»;

        nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni, alla voce:

        «Legge n. 488 del 1999» la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»; nel totale del Ministero la cifra: «45,57» è sostituita dalla seguente: «26,99»;

        nella parte relativa al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla voce «Decreto legislativo n. 454 del 1999» le parole: «legge 15 marzo 199» sono sostituite dalle seguenti: «legge 15 marzo 1997»;

        nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

            è inserita la seguente voce:

        «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 8642): 18,59»;

            è soppressa la seguente voce:

        «Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l’università e la ricerca: (2.2.3.2 – Impianti sportivi – cap. 7155; 2.2.3.3. – Patrimonio culturale non statale – cap. 7300; 3.2.3.3 – Patrimonio librario statale – cap. 7466; 3.2.3.7 – Patrimonio librario non statale – cap. 7595; 4.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7832; 5.2.3.2 – Informatica di servizio – cap. 8082; 6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8339; 8.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8668; 9.2.3.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8786; 10.2.3.6 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8960)»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «111,07» è sostituita dalla seguente: «112,58»; nel totale del Ministero la cifra: «134,57» è sostituita dalla seguente: «136,08»;

        nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

        «Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 – Prevenzione del randagismo – cap. 7330)»;

        nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «23,65» è sostituita dalla seguente: «20,65»; nel totale del Ministero la cifra: «31,54» è sostituita dalla seguente: «28,54»;

        nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «1.632,68» è sostituita dalla seguente: «1.494,63»; nel totale generale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: «2.480,19» è sostituita dalla seguente: «2.331,81»; nel totale generale consumi intermedi la cifra: «1.598,35» è sostituita dalla seguente: «1.473,58»; nel totale generale investimenti fissi lordi la cifra: «881,85» è sostituita dalla seguente: «858,23»; nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: «4.262,87» è sostituita dalla seguente: «3.976,44».

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1-BIS.

(Ulteriori interventi correttivi)

        1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

        2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

        3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

        4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di euro.

        5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15 milioni di euro.

        6. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

        9. Limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell’acconto dell’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

        «3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»;

            b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

        «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia»;

            c) all’articolo 39:

                1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali»;

                2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:

            a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:

                1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

                2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

                3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

            b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»;

            d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

                1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»;

                2) all’articolo 1:

                    2.1) nel comma 1-bis, le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;

                    2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:

            «a)  se presentate da ditte individuali, euro 32;

              b)  se presentate da società di persone, euro 45;

              c)  se presentate da società di capitali, euro 50»;

                3) all’articolo 6:

                    3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;

                    3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» è sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»;

                4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;

                5) all’articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonché i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;

                6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l’importo di lire «100» è sostituito dal seguente: «0,1 per mille»;

                7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

        11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:

            a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

            b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

1-BIS.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1 e 2.

        Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere la lettera b) del comma 11.

1-bis.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

1-bis.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1-bis.4

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Le parole: «Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «500 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «240 milioni», e, conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

1-bis.5

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «575 milioni», con le seguenti: «530 milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni», con le seguenti: «270 milioni» e, conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».

1-bis.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1-bis.7

GIARETTA, CAMBURSANO, COVIELLO, D’AMICO, BASTIANONI, DETTORI, SCALERA

Le parole da: «Al comma 3» a: «250 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

1-bis.8

CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO, D’AMICO, D’ANDREA, BASTIANONI, COLETTI, DETTORI, SCALERA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:

            alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate", sostituire la cifra: "80,62", con la seguente: "110,62";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio", sostituire la cifra: "13,94", con la seguente: "28,94";

            alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane", sostituire la cifra: "11,30", con la seguente: "16,30".

1-bis.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 110 milioni di euro» con le altre: «la spesa di 210 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

1-bis.10

COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

        Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni»:

            alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva", sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "280,00"».

1-bis.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le altre: «di 115 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

1-bis.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1-bis.13

CAMBURSANO, D’AMICO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Le parole: «Sopprimere il comma 6.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1-bis.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, alla voce: «Ministero della difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della difesa – 3.800,00».

1-bis.15

CADDEO, TURCI, DI SIENA, BATTAFARANO, PASQUINI, PIZZINATO, BRUNALE, BONAVITA, STANISCI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «non si riferisca all’acquisto della prima casa» con le seguenti: «si riferisca all’acquisto della seconda casa» e al secondo periodo, dopo le parole: «ai finanziamenti erogati» inserire le seguenti: «per l’acquisto della seconda casa.

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

                a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

                c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

                d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

                e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

                f) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

                g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-bis.16

D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Sopprimre il comma 7.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

1-bis.17

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione» con le seguenti: «Per le seconde case di abitazione»

        e conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1-bis.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le altre: «del 12 per cento relativamente all’acquisto di un secondo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; dei 18 per cento relativamente all’acquisto di un terzo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, del 30 per cento relativamente all’acquisto di un quarto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 45 per cento relativamente all’acquisto di un quinto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 75 per cento relativamente all’acquisto di un sesto bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica; del 100 per relativo all’acquisto a partire dal settimo bene immobile di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

        Per le operazioni di acquisto operata da S.r.l. la rivalutazione di cui al periodo precedente è stabilita al 200 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  3.500,00.

1-bis.19

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimre il comma 10.

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  4.200,00.

1-bis.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole da: «d) alla tariffa, come sostituita» fino a: «entro 176».

        Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, tabella 1, aIla voce: «Totale Ministero della Difesa» apportare le seguenti variazioni: «Totale Ministero della Difesa» –  4.100,00.

1-bis.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

1-bis.22

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole «Mediante corrispondenti minori spese del Ministero della difesa di cui al comma 6, tab. 1, dell’articolo 1 del presente decreto-legge».

1-bis.23

MONTAGNINO, GIARETTA, CAMBURSANO, D’AMICO, COLETTI, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

            1) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G1-BIS.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            premesso che in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n.  168, è stato introdotto un nuovo articolo 1-bis, dove con il comma 6 si dispone l’aumento dallo 0,25 per cento al 2 per cento dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati dal sistema bancario e finanziario;

            considerato che la formulazione della disposizione in argomento può ingenerare dubbi sulla portata applicativa della norma ed in particolare se l’aumento dell’imposta ivi previsto sia applicabile ai soli mutui erogati in campo immobiliare (con esclusione ovviamente delle case di prima abitazione), ovvero anche agli altri finanziamenti;

            rilevata l’assenza di una relazione illustrativa del Governo al testo dell’emendamento presentato dal Governo in sede di discussione presso la Camera dei deputati;

            considerato tuttavia che la Relazione tecnica all’emendamento in questione nella parte relativa al comma 6 in argomento afferma che del totale dei mutui erogati, circa il 63 per cento è relativo all’acquisto di prime abitazioni. Da ciò consegue che il dato di partenza non può che riferirsi ai soli mutui erogati in campo immobiliare in quanto, se esso fosse riferito anche agli altri finanziamenti, la percentuale relativa ai mutui erogati per l’acquisto di prime abitazioni sarebbe notevolmente inferiore;

            considerato altresì che a maggiore conferma della tesi, nella seduta di giovedì 22 luglio 2004 dell’Assemblea, il relatore onorevole Giancarlo Giorgetti ha precisato che sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell’esame parlamentare l’aumento non si applica indifferentemente a tutti i finanziamenti erogati, ma «esclusivamente a quelli per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione»; tesi confermata nel corso della stessa seduta dal rappresentante del Governo:

        impegna il Governo:

            ad interpretare la disposizione del comma 6 dell’articolo 1-bis nel senso che l’aumento dell’imposta sostitutiva dallo 0,25 al 2 per cento si applica ai soli mutui erogati per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia fiscale)

        1. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall’anno 2007, se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d’imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004».

        2. All’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;

            b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».

        3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d’imposta l’acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

        4. All’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».

        5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l’acconto dell’IRES dovuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l’aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.

        6. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:

        «Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1º gennaio e al 1º luglio di ogni anno.».

        7. Per l’anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1º luglio.

        8. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente» sono sostituite dalla seguente: «2004».

EMENDAMENTI

2.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 16, comma 1, le parole: "nonchè nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell’articolo 45, nonchè l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articolo 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

            b) all’articolo 45, il comma 2 è abrogato;

        2. All’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2.2

TURCI, CADDEO, DI SIENA, BATTAFARANO, PASQUINI, PIZZINATO, BRUNALE, BONAVITA, STANISCI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «2007» con la seguente: «2005».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

                a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

                c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

                d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

                e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

                f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

                g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.3

D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

        Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

2.4

TAROLLI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

        «Al decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

        "l’articolo 1, comma 2 è sostituito dal seguente: ’Nell’anno 2004 e successivi le banche che, ai sensi del comma 1, hanno riscosso nell’anno precedente a quello di riferimento importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari al 1,12 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell’anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente. Negli anni successivi, la misura del versamento di cui al punto precedente è stabilita nelle seguenti misure percentuali: 1,24 per il 2005; 1,35 per il 2006; 1,24 per il 2007; 1,12 per il 2008. A decorrere dall’anno 2009, la misura percentuale del versamento è fissata all’1 per cento’"».

2.5

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            "1-bis. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente"».

2.6

CAMBURSANO, D’AMICO, GIARETTA, ZANDA, D’ANDREA, COVIELLO, BASTIANONI, DETTORI

Respinto

Sopprimere i commi 4 e 5.

        Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

            «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

2.7

ZANDA, GIARETTA, CAMBURSANO, D’ANDREA

Le parole da: «Sostituire i commi» a: «si applica» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        «4. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente: "2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica un’aliquota ridotta ad un terzo ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all’anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

        5. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

            "m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 3 per cento del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".

        5-bis. L’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

2.8

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Precluso

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        «4. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente: «2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’aliquota del 27 per cento ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all’anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

        5. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

            "m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 3 per cento del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".

        5-bis. L’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

2.9

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

        «5-bis. Alle fondazioni di cui al comma 3-bis. dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 continua ad applicarsi il regime previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 601».

        Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 20 per cento.

2.10

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere i commi 6 e 7.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 96 per cento».

2.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

        «6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell’accisa sulle sigarette di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.549,37 milioni di euro, in ragione annua».

2.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: «più richiesta», con le seguenti: «più alta».

        Conseguentemente:

        al comma 7, sostituire le parole: «più richieste», con le seguenti: «più alta»;

        dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 98 per cento».

2.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        8-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all’estero è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

        8-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 4-bis spetta anche per le altre spese sostenute all’estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

        8-quater. Il credito d’imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all’estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

        8-quinquies. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

        8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-quinques si applicano agli oneri ostenuti a partire dal periodo d’imposta 2004.

        8-septies. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-septies.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire il seguente:

        "10-bis. Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel comma 1 distribuendo tali eventuali maggiori risorse a la perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo aggiungere le parole: "Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-bis".

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

        8. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 5-ter.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

Dopo il comma 10, dell’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

        9. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota dell’8,5 per cento".

        10. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell’articolo 45".

        11. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

        "7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell’obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. L’attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

TURCI, CADDEO, DI SIENA, BATTAFARANO, PASQUINI, PIZZINATO, BRUNALE, BONAVITA, STANISCI

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 2 della legge n. 289 del 2002)

        1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole l’aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.

        2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.

        3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

                a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

                c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

                d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

                e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

                f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

                g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.0.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «sono abrogati.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni ed aumento dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all’aumento dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico, di cui all’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 400 milioni di euro».

2.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni ed aumento dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all’aumento dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico, di cui all’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 400 milioni di euro».

2.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2.0.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adeguamento importi familiari)

        «1. Al fine di recuperare la perdita del potere d’acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui a decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1º giugno 1998, applicativo dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 387.343 mila euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.»

        Conseguentemente, dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente.

«Art. 2-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

        1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2.0.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di recuperare parzialmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale e, più in generale, a fini antielusivi, al comma 1 dell’articolo 13-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "Dall’imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento" con le altre: "Dall’imposta lorda si detrae un importo del 25 per cento"».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

        5. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art 5-ter.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collega e ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

        E dopo il comma 10 dell’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004.»

2.0.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d’imposta)

        "1. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

            a) dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d’imposta)

        1. Qualora l’importo della detrazione li cui all’articolo 12 risulti superiore al debito d’imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d’imposta.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63, è riportabile nei periodi d’imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Qualora il credito d’imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l’erogazione di un contributo in misura equivalente all’importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, li concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l’attribuzione di cui al comma 3.

        5. Per le finalità previste dal comma 3 il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004’ " ».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

        4. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art 5.-ter.

(Norme di carattere antielusivo)

        1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collega e ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004’ "».

        E dopo il comma 10 dell’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

2.0.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, delle telecomunicazioni e dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell’inflazione programmata, il maggior ricavo dell’IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all’aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

        6. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art 5.-ter.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collega e ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

        E dopo il comma 10 dell’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

2.0.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, delle telecomunicazioni e dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell’inflazione programmata».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

        7. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art 5-ter.

(Norme di carattere antielusivo)

        "1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            f-bis) pattuizioni intercorse tra società collega e ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004"».

        E dopo il comma 10 dell’articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004».

2.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

        5. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota dell’8,5 per cento".

        6. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell’articolo 45".

        7. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

        8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di finanza regionale)

        1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

        «21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

            a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

            b) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

        21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.».

        2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l’11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l’anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;

            b) all’articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l’anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

            c) all’articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

            d) all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».

        3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

EMENDAMENTI

3.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente comma:

        «01. Il comma 21 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato».

3.2

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 16, sono soppresse le parole da: "le aziende e gli organismi", fino a: "per l’esercizio di servizi pubblici";

            b) al comma 18, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

                i-bis) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all’apertura di nuovi mercati, all’utilizzo di nuovi fattori produttivi e all’introduzione di nuovi modelli organizzativi;

                i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all’acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell’organizzazione dell’impresa. L’innovazione di prodotto deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;

                i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l’apertura di nuovi mercati, l’incremento delle quantità esportate, l’acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale;

            c) dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

                "21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

            a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

            b) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

                21-ter. L’istituto finanziatore può concedere finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale"».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

        a) articoli 26, 26-ter. e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

        b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

        c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

        d) articoli 5 e 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

        e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

        f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile l996, n. 239;

        g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, capoverso 21-bis, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «le regioni a statuto ordinario».

3.4

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

        «b-bis. le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

        b-ter. cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

            sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

        a) articoli 26, 26-ter. e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

        b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

        c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

        d) articoli 5 e 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

        e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

        f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

        g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera b); secondo periodo, sostituire le parole: «dell’addizionale», con le seguenti: «della compartecipazione».

3.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «società possedute», aggiungere le seguenti: «interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite».

3.7

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 4.

(Misure per agevolare la costituzione di fondi d’investimento immobiliare con apporto di beni pubblici)

        1. All’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;

            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.

        2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all’ultimo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.

        2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.».

        2. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel secondo periodo, dopo la parola : «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;

            b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;

            c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 6, e l’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».

EMENDAMENTI

4.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere l'articolo.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

4.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Precluso

Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. A partire dal 1º gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento».

4.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. L’articolo 4 del decreto-legge 215 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite».

4.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Id. em. 4.3

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - 1. L’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite».

4.5

D’AMICO, CAMBURSANO, GIARETTA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 5.

(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi)

        1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

                2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

            b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

            c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

            d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

        2. Nell’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

        2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

        2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

        2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell’oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

        2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

EMENDAMENTI

5.1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 5.1

Sopprimere l’articolo.

5.3

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di condono edilizio) - 1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale 28 giungo 2004, n. 196, all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale di cui al comma può determinare limiti volumetrici inferiori a quelli stabiliti nel presente comma.";

            b) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria per tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1";

            c) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

        "nei limiti previsti dalla legge regionale di cui al comma 26";

            d) al comma 33 le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la legge di cui al comma 26";

            e) al comma 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "La legge regionale di cui al comma 26 può limitare gli effetti del prolungato silenzio del Comune o escludere del tutto l’applicabilità del silenzio-assenso";

            f) al comma 38, le parole: "nell’allegato 1 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale di cui al comma 26";

        2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, le leggi regionali di cui ai commi 26 e 33 dell’artiicolo 32 del citato decreto-legge n. 269/2003 sono emanate entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi presentate fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale restano salve agli effetti penali.

        Conseguentemente, al medesimo decreto-legge 269/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 32 comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;

                2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

            b) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

            c) all’articolo 32 comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

            d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005";

            e) nell’Allegato 1, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

5.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - 1. L’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

5.5

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell’articolo con le seguenti:

        «Sono fatti salvi gli effetti penali delle istanze depositate entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Le istanze presentate entro tale data, il cui esame non sia stato ancora concluso, sono definite sul piano amministrativo in base alle disposizioni contenute nelle leggi regionali di cui al citato comma 26, ancorché maggiormente restrittive rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003.

        2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, al medesimo articolo 32 sono pertanto apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. La legge regionale di cui al comma 26 disciplina l’ammissibilità a sanatoria di opere realizzate su area demaniale;

            b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

        «25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive: modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Non sono sanabili nuove costruzioni non residenziali. Ai fini della sanatoria, le leggi regionali possono determinare limiti volumetrici e di ampliamento inferiori.

            c) al comma 26, dopo le parole: «suscettibili di sanatoria» sono aggiunte le seguenti: "nei limiti e con le esclusioni stabilite dalla legge regionale";

            d) il comma 33 è sostituito con il seguente:

        «33. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

            e) il comma 37 è sostituito con il seguente:

        «37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, non equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria se non esplicitamente previsto dalle leggi regionali. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; f) il comma 38 è sostituito dal seguente: «38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate dalla legge regionale». 3. Il termine di presentazione delle istanze di definizione degli illeciti edilizi è sospeso fino al 11 novembre 2004. Le istanze s: ranno definite sulla base della disciplina dettata dalle leggi regionali e possono essere presentate ai Comuni dal 12 novembre al 10 dicembre 2004. A tal fine, al medesimo decreto legge 269/2003 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

            a) all’articolo 32 comma 15:

                1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004";

                2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

            h) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole:"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

            b) all’articolo 32 comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

            d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005";

            e) nell’Allegato 1, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; e parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

5.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004» con le seguenti: «entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite».

5.7

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.8, nell'odg G5.100

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        c) il comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:

            32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1º agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell’emanazione delle norme regionali di dettaglio».

5.8

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.7, nell'odg G5.100

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

        32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del presente articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l’emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35».

5.9

MONTINO, CADDEO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis. il comma 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è così sostituito:

        33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto-legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003; le stesse leggi possono prevedere, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

5.10

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, non si applica agli abusi che:

            a) abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi per singola istanza, nonché alle nuove costruzioni non residenziali;

            b) abbiano comportato un aumento complessivo della nuova costruzione residenziale superiore a 250 mc;

            c) non si si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;

            d) per i quali non sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto deI termine del 31 marzo 2003;

            e) che siano stati compiuti in aree o immobili demaniali, protette o comunque sottoposte a vincolo ai sensi di legge regionale o nazionale;

            f) ad opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data della loro realizzazione».

5.11

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l’articolo 25 del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326 del 2004, è inserito il seguente:

        "Art. 25-bis. La legge regionale di cui al comma 26, da emanare entro il 12 novembre 2004, dispone le condizioni per l’ammissibilità a sanatoria per tutte le tipologie di abusi di cui all’Allegato 1, escludendo l’applicazione del silenzio assenso di cui al comma 37 nonché la sanabilità delle seguenti opere:

            a) opere abusive che realizzino un ampliamento superiore a 150 mc per singola istanza o il cinque per cento di volumetria aggiuntiva;

            b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

            c) opere realizzate nell’ambito di aree protette nazionali, regionali o provinciali;

            d) opere realizzate all’interno di aree su immobili sottoposti a vincolo ambientale, paesaggistico o idrogeologico;

            e) nuove costruzioni superiori a 450 mc complessivi;

            f) opere realizzate in aree demaniali.

        In caso di mancata emanazione delle leggi regionali nel termine prescritto, sono suscettibii di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, sula base delle disposizioni di cui al comma 26».

5.12

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall’attestazione del versamento del 75 per cento dell’oblazione. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l’oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni possono altresì incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico determinato dagli interventi edilizi eseguiti abusivamente. Ai fini dell’esecuzione della sentenza di cui al comma 1, nell’Allegato 1 del medesimo decreto-legge 268 del 2003, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

5.13

GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26».

5.14

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

        Conseguentemente, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

        «2-ter. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della pubblicazione della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale. Sono fatti salvi i soli effetti penali delle domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Nel termine di cui al comma 1, le medesime leggi regionali determinano la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui all’allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le leggi regionali possono escludere in ogni caso la sanabilità di edifici non residenziali e di opere realizzate in aree protette, vincolate o demaniali. Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali, alle opere contenute nell’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che risultino conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al dieci per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 100 metri cubi. Le medesime proroghe di termini non si applicano in ogni caso alle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.

5.15

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies con i seguenti:

        «2-bis. Le leggi regionali determinano, nell’ambito dei limiti massimi stabiliti dall’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le tipologie di abusi, le volumetrie e gli ampliamenti sanabili, l’ammontare degli oneri concessori ed le modalità di versamento. Con legge regionale può essere disposta l’esclusione degli effetti del silenzio assenso di cui al comma 37 del citato decreto-legge 269/2003.

        2-ter. Le medesime leggi regionali di cui ai commi 26 e 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nei seguenti limiti:

            a) gli abusi devono risultare ultimati entro il 31 marzo 2003;

            b) le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento del manufatto superiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a cento metri cubi;

            c) le istanze devono riferirsi i riferirsi a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre e comunque ad opere compiute in aree delle quali sia dlsponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);

            e) gli abusi non devono essere stati compiuti nelle aree di cui all’articolo 33 e all’articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. La legge regionale può in ogni caso escludere l’ammissibilità a sanatoria di opere realizzate all’interno di aree protette nazionali, regionali o provinciali o su immobili sottoposti a vincolo sulla base di leggi nazionali o regionali, nonché in aree demaniali.

        2-quater. Le istanze non ancora definite entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite sulla base delle leggi regionali di cui al comma 26 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. Sono fatti salvi gli effetti penali delle domande presentate anteriormente alla suddetta data di pubblicazione».

5.16

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2-quinquies.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già emm. 5.7 e 5.8)

ROTONDO, GASBARRI, CADDEO, MONTINO, GIOVANELLI, IOVENE, MACONI

Non posto in votazione (*)

            In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, che ha evidenziato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

        il Senato impegna il Governo a presentare un disegno di legge specifico che affronti tali questioni.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

VITALI, CADDEO, BASSO

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34, dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è così sostituito:

        "34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale"».

5.0.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma  4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.3

MONTINO, CADDEO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.4

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.5

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Id. em. 5.0.1

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni è così sostituito:

        «34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma 4º del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

5.0.6

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, CADDEO

Respinto

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzazione delle risorse per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici)

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .