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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 336 del 19/02/2003


Interrogazioni

BONATESTA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data 15/01/2003 i Consiglieri Comunali della Casa delle Libertà del Comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, Fabiola Talenti, Francesco Viola, Marco Fedele, Consolata Piras e Marco La Monica hanno presentato una interrogazione in cui si chiede di conoscere se: " a) il Sindaco è a conoscenza che: 1) in data 13/09/02 il legale rappresentante di Mastarna Spa, Dott. Peluso, ha sottoscritto uno schema di accordo con la Soc. Arethusa nel quale è presente una ricognizione del debito nei confronti di Arethusa per euro 4.515.342,00 e che 2) tale accordo, come espressamente indicato, assume tra le parti piena efficacia giuridica; b) in caso di risposta affermativa al punto precedente, si richiede di conoscere 1) in quale data e 2) in quale sede istituzionale o meno il Sindaco ne è venuto a conoscenza…. richiedendo risposta distinta al punto a) sub 1 e sub 2) ed al punto b) sub 1 e sub 2)";

a detta interrogazione il Sindaco, Salvatore Carai, ha risposto in data 10/02/03 facendo presente che "… essendo evidente che la richiesta è espressamente riferita al contenuto di documenti ed atti relativi al rapporto tra Soc. Mastarna e Soc. Arethusa, la stessa richiesta rimane assoggettata ai limiti di ostensibilità e conoscibilità degli stessi rapporti e documenti per i quali il sottoscritto, in data 01/02/03, ha disposto l’esclusione temporanea dal diritto di accesso per tutto il periodo di durata delle cause relative alle controversie fra le succitate Società e fra il Comune e la Società Arethusa".

a monte di detta decisione esiste un’ordinanza del Sindaco stesso nella quale, previo riferimento all’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, agli art. 22 e seguenti della legge 07/08/1999, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 13 e seguenti del Regolamento di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/97 e atteso che è in atto una controversia giudiziale presso il Tribunale di Civitavecchia, promossa dalla Società Arethusa Srl, che ha citato la Mastarna Spa ed in via surrogatoria il Comune di Montalto di Castro per il pagamento di somme dovute e per il risarcimento dei danni …dispone l’esclusione temporanea, per tutto il periodo di durata della causa relativa alle controversie di cui sopra, dal diritto di accesso agli atti ed alla documentazione amministrativa relativa e/o inerente le controversie fra la Società Mastarna e la Società Arethusa ed il Comune e la Società Arethusa…";

a giudizio dell’interrogante, il richiamo agli articoli di legge ed al regolamento non è assolutamente pertinente al caso di cui trattasi e che, anzi, nell’atteggiamento del Sindaco si potrebbe ravvisare un vero e proprio abuso d’ufficio venendo in tal modo negato ad alcuni Consiglieri Comunali l’esercizio del loro compito di controllo sugli atti amministrativi del Comune, tramite l’esercizio del mandato ispettivo loro riconosciuto dalla normativa vigente;

la mancata risposta all’interrogazione impedisce, pertanto, ai Consiglieri Comunali della Casa delle Libertà di acquisire elementi di eventuale responsabilità da parte del Sindaco o di altri nella vicenda in quanto se il Sindaco rispondesse sì indicando sia la data che la sede nella quale è venuto a conoscenza di quanto richiesto nella stessa interrogazione potrebbe essere chiamato a rispondere di mala amministrazione, insieme al Presidente della Società Mastarna, se rispondesse no la responsabilità graverebbe in misura determinante nei confronti del Presidente della Mastarna, nonché Segretario Comunale, che a quel punto dovrebbe essere rimosso da entrambe le cariche;

la decretazione degli atti, disposta dal Sindaco, preoccupa l’interrogante essendo, in questi giorni, prossimo il trasloco del Comune in altra sede e il trasloco potrebbe comportare l’involontario e temporaneo smarrimento di qualche documento, magari solo perché collocato fuori posto;

proprio in virtù di detta preoccupazione l’interrogante, in data 15/02/03, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia il sequestro di tutti gli atti relativi alla vicenda di cui trattasi,

l’interrogante fa propria l’interrogazione dei Consiglieri della Casa delle Libertà di Montalto di Castro e chiede di conoscere:

a) se il Sindaco di Montalto di Castro, Salvatore Carai, sia a conoscenza che: 1) in data 13/09/02 il legale rappresentante di Mastarna Spa, Dott. Peluso, ha sottoscritto uno schema di accordo con la Società Arethusa nel quale è presente una ricognizione del debito nei confronti di Arethusa per euro 4.515.342,00 e che 2) tale accordo, come espressamente indicato, assume tra le parti piena efficacia giuridica;

b) in caso di risposta affermativa al punto precedente: 1) in quale data e 2) in quale sede istituzionale o meno il Sindaco Carai ne sia venuto a conoscenza. Si richiede risposta distinta al punto a) sub 1 ed al punto b) sub 1) e sub 2).

L’interrogante chiede altresì di conoscere l’elenco delle opere pubbliche realizzate per incarico del Comune di Montalto di Castro dalla Mastarna Spa dalla sua costituzione ad oggi, nell’intero territorio comunale, l’elenco completo di data dell’appalto o dell’incarico, della spesa prevista, dell’eventuale saldo a collaudo avvenuto, del costo finale di ogni opera.

(3-00879)

FORCIERI, VIVIANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - (Già 4-03357)

(3-00880)

BONAVITA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno - Premesso che:

Mercatone Uno Services SpA, con sede a Imola (Bologna), Via Molino Rosso 9/c, gestisce attraverso oltre 50 società a responsabilità limitata controllate, quasi tutte con sede a Imola, Via Molino Rosso 9/c, circa 70 magazzini commerciali in numerose regioni italiane;

le Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL denunciano che MercatoneUno Services SpA rifiuta sistematicamente i confronti sindacali nazionali adducendo di non rappresentare le Società a responsabilità limitata delle quali detiene il controllo;

Mercatone Uno Services SpA ha installato, senza darne alcuna informazione alle rappresentanze sindacali, un sistema di controlli visivi a distanza dei magazzini che sono così da tutta Italia collegati ad un'unica centrale operativa con sede a Imola Via Molino Rosso 3/c, violando con tale comportamento l'articolo 4 della legge 300/70 che prevede al riguardo il preventivo accordo con le Organizzazioni sindacali aziendali;

nonostante non sia stata rispettata dall'Azienda la procedura prevista dal richiamato art. 4 della legge 300/70, la Direzione provinciale del lavoro di Forlì ha autorizzato in data 30 ottobre 2002, prot. n.. 39011, l'azienda a poter utilizzare l'impianto di videosorveglianza nel supermercato ubicato a Cesena;

fin dall’ 8 aprile 2002 le organizzazioni sindacali hanno chiesto a Mercatone Uno Services SpA un incontro nazionale perché non sarebbe stato possibile per i sindacalisti dei singoli punti vendita tutelare i lavoratori ai sensi dell’art. 4 della legge 300/70, non avendo essi stessi la possibilità di subordinare, alla loro presenza, la visione delle immagini che sono centralizzate nella centrale operativa ubicata presso Mercatone Uno Services SpA;

Mercatone Uno Services SpA non si é resa disponibile all'incontro;

il 3 giugno 2003 le organizzazioni sindacali hanno effettuato ricorso al Ministero del lavoro - Divisione VII (tale ricorso é stato inviato per conoscenza anche all'amministratore delegato di Mercatone Uno Services) ribadendo altresì la volontà di incontrare l'azienda, anche in sede ministeriale;

a tutt'oggi, nessuna risposta é arrivata né da parte della Divisione VII né da parte dell'azienda;

il 26 giugno 2002 da parte delle organizzazioni sindacali veniva formulata una nuova richiesta di convocazione delle parti, questa volta alla Divisione VIII del Ministero, convocazione che avveniva il 23 luglio 2002; l'azienda non si é presentata a tale convocazione; nella stessa giornata la delegazione sindacale ha illustrato la situazione anche presso la Divisione IV del Ministero, quella competente ad esaminare i ricorsi ex art. 4 della legge 330/70; la Divisione IV risponde in data 26 agosto 2002 comunicando: "il dato normativo non dà spazio alla possibilità di adottare provvedimenti globali a livello nazionale" ed anche: "Quest'ufficio é competente a svolgere, su ricorso degli interessati, il procedimento di riesame dei provvedimenti adottati dalle DPL ai sensi dell' art. 4 legge n. 300/70", ricorsi che sono stati in alcuni casi avanzati, come rileva la stessa nota;.

il Ministero del lavoro (Div. VII) ha inviato alle Direzioni Provinciali del lavoro in data 11 novembre 2002 e a Mercatone Uno Services SpA in data 12 novembre 2002 lettera circolare (della quale le organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza casualmente e con oltre due mesi di ritardo) con la quale fornisce indicazioni generali per l'autorizzazione degli impianti di videosorveglianza presso i magazzini MercatoneUno Services SpA;

a tutt'oggi la Divisione IV del Ministero non si é pronunciata sui ricorsi presentati;

il 3 febbraio 2003 le organizzazioni sindacali formulano nuova richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per avere un incontro congiunto con le tutte e tre le Divisioni che si stanno occupando della vicenda in presenza del rappresentante dell'azienda,

si chiede di sapere:

se un simile controllo non costituisca violazione della privacy;

se il Ministero del lavoro non ritenga opportuno convocare l'azienda e le organizzazioni sindacali per giungere ad una soluzione concordata della vertenza;

quali siano le valutazioni sull’intera vicenda da parte del Governo;

se non si ritenga opportuno sospendere l'efficacia della lettera circolare Prot. n.1697 della VII Divisione;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritengano che un simile controllo costituisca violazione della riservatezza dei dati personali;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga opportuno intervenire convocando l'azienda e le organizzazioni sindacali per giungere ad una soluzione concordata della vertenza;

se lo stesso Ministro, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno sospendere l'efficacia della lettera circolare n. 1697 del 11 novembre 2002 della VII Divisione del Ministero del lavoro e revocare l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro di Forlì n. 39011 del 30 ottobre 2002.

(3-00881)