Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (433 KB)

Versione HTML base



Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 242 del 25/09/2002


FLORINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso:

            che la Capitaneria del Porto di Napoli – Ufficio sicurezza – e quelle di Ischia e Casamicciola autorizzano la società Aragona servizi, al trasporto dei liquami dai servizi igienici di diversi alberghi dell’isola di Ischia, classificati da un chimico incaricato dalla medesima, come rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) su comuni navi passeggeri;

            che detta attribuzione classificatoria ai fini dello smaltimento dei citati rifiuti in applicazione del decreto legislativo n. 22/97 è consentita, ma non certamente ai fini del trasporto marittimo classificandosi detta "merce" come una merce di tipo pericoloso avente le caratteristiche di pericolo di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale n. 459/91 (Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli);

            che per tali rifiuti di tipo "infettante" si applicano le norme particolari previste per la relativa classe 6.2 (materie infettanti), contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 (Regolamento per l’imbarco, trasporto a mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli), che vieta il trasporto di detti materiali su navi passeggeri;

            che risulta evidente il rischio derivante dalla potenzialità pericolosa ed infettante di liquami prelevati da vasche a tenuta trasportanti con mezzi imbarcanti, e viaggianti unitamente a passeggeri e/o ad automezzi trasportanti alimenti destinati al consumo umano;

            che il citato decreto ministeriale n. 459 del 31 ottobre 1991 definisce (articolo 1 comma 2 e 3) ai fini del trasporto marittimo, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, rimandando per detta caratterizzazione sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 09 maggio 1968, che al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 recante: "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", ed alla delibera interministeriale del 27 luglio 1994, le ultime due norme abrogate con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997;

            che il distinguo in rifiuti pericolosi e non, applicato dalle vigenti norme in materia di trasporto marittimo (decreto ministeriale n. 459/91 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68), ha esigenze normanti e quindi applicative differenti, in maniera anche sostanziale, rispetto al distinguo dei rifiuti pericolosi e non, effettuato dalle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (decreto legislativo n. 22/97);

            che dall’esame di alcuni certificati analitici prodotti da un chimico incaricato dalla società Aragona servizi si evince chiaramente che l’indagine eseguita ed il relativo giudizio analitico di classificazione è assunto solo ed esclusivamente ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti indagati, nessun riferimento viene indicato circa l’appartenenza a classi pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 e al decreto ministeriale n. 459/51 e, quindi alla loro trasportabilità su navi passeggere, oltre alla mancata indicazione relativa al fatto che il materiale analizzato sia proprio quello caricato nell’automezzo oggetto del trasporto;

            che tra l’altro si rileva da alcuni formulari di trasporto dell’"Aragona Servizi" e del chimico/consulente della medesima, l’attribuzione del codice specifico CER 190899 ai fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche di raccolta acque termali;

            che il codice attribuito è palesemente di comodo in quanto la categoria generale del CER 190800 a cui appartiene quella del CER 190899 definisce i "rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue";

            che sarebbe interessante sapere quale è la connessione tra i fanghi termali, aventi per altro funzioni medicamentose e terapeutiche, e le acque di scarico fognario (acque reflue) con il cui codice vengono classificati i citati fanghi;

            che da sempre i fanghi termali, proprio perché medicamentosi, sono stati assimilati a materiali sanitari e quindi classificati come 180100, codice certamente non smaltibile, visto anche il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti presso un qualsiasi impianto di depurazione, vista la natura sanitaria del rifiuto stesso;

            che la errata attribuzione del codice CER su certificati analitici di classificazioni rifiuti a firma del chimico di fiducia della società "Aragona Servizi" consente, ai fini dell’autorizzazione all’imbarco dai porti di Napoli, Ischia e Casamicciola, di fanghi medicamentosi, utilizzati a scopi terapeutici, codice CER 180100, a rifiuti sanitari in genere incompatibili con il trasporto passeggeri;

            che la dichiarazione, sottoscritta il 18 aprile 2002, del chimico/consulente dell’"Aragona Servizi" di non pericolosità dei reflui trasportati per navi passeggeri è del tutto generica per la mancanza di riferimenti alle circostanze di tempo e di luogo relative al prelievo dei campioni, al tipo di analisi effettuate, alle caratteristiche in cui si trovano i rifiuti in relazione all’imballaggio e all’etichettatura degli stessi (ex articolo 7, decreto ministeriale n. 459/91), ai mezzi che sarebbero stati utilizzati per il trasporto,

        si chiede di sapere:

            quali siano i motivi che hanno indotto le Capitanerie dei porti di Napoli – Ufficio sicurezza – di Ischia e Casamicciola ad autorizzare la società "Aragona Servizi" ad imbarcare su navi automezzi con materiale pericoloso è pertanto incompatibile con il trasporto passeggeri;

            se si intenda verificare l’attendibilità delle attestazioni di non pericolosità dei rifiuti trasportati ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni sottoscritte dal chimico/consulente dell’"Aragona Servizi";

            se si intenda accertare dove e in quali impianti, una volta giunti sulla terraferma, vengono smaltiti i rifiuti;

            se si intenda, accertati i fatti menzionati in premessa, perseguire le responsabilità ed i responsabili delle disinvolte ed "allegre" procedure e riportare tutto nell’alveo della legalità.

(4-03009)