considerato che nei vari gradi di giudizio le sentenze emesse risultano essere gravate da numerosi errori formali riconosciuti giudizialmente;
constatato che la Corte d’Appello di Torino, neI 1992, ordinava un risarcimento a favore della famiglia Gatti Nalbone ammontante a 208 milioni di lire ma, per un errore nel dispositivo della sentenza, la stessa veniva impugnata davanti la Suprema Corte di Cassazione che, a sua volta, rilevando gravi errori nel conteggio del risarcimento rinviava la causa ad un’altra Sezione della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima, nel 1999, dichiarava illegittimo il risarcimento precedente e ne ordinava la restituzione, con notevole danno per la famiglia Gatti Nalbone;
accertato che la Corte d’Appello di Milano, nel 2001, ha condannato il Ministero della giustizia a pagare 30 milioni di lire alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di equa riparazione del danno a causa di un’irragionevole durata del processo e che tale somma a tutt’oggi è stata versata solo in parte,
l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte delle giurisdizioni interessate nella trattazione del procedimento suddetto;
se intenda accelerare le procedure per l’accredito del saldo dovuto dal Ministero alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo.
(4-03003)