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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 242 del 25/09/2002


Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COVIELLO, D'ANDREA, GAGLIONE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:

            che in più occasioni il Governo, anche attraverso interventi del Presidente del Consiglio, ha dichiarato che la realizzazione di una serie di grandi opere infrastrutturali costituisce uno degli obiettivi primari del proprio programma politico;

            che, sempre secondo la affermazioni di membri del Governo e della maggioranza che lo sostiene, la realizzazione di tali opere nelle regioni del Mezzogiorno dovrebbe contribuire ad attenuare il divario che separa queste dalle altre Regioni italiane, ponendo le basi per un autentico sviluppo industriale e delle comunicazioni;

            che del tutto coerentemente si inserirebbe in questo piano di sviluppo per le Regioni del Meridione la realizzazione del cosiddetto "Corridoio n. 8", destinato a rendere più agevoli le comunicazioni tra l’Italia meridionale ed i paesi balcanici, attraverso un sistema integrato di collegamenti stradali, ferroviari, marittimi, aerei e fluviali;

            che l’impegno assunto dal Governo alla realizzazione di detto corridoio di collegamento è stato confermato dal Ministro delle infrastrutture nel corso della recente Fiera del Levante, in occasione della quale il Ministro stesso ha sottoscritto il protocollo di realizzazione del corridoio;

            che, è dato, invece, riscontrare, negli ultimi giorni, un abbandono di interesse per la realizzazione della predetta infrastruttura, non essendo stato dato seguito al protocollo sottoscritto a Bari;

            che gli organi di stampa riportano, invece, proprio negli ultimi giorni una serie di informazioni in merito alla sollecita volontà del Governo di portare a realizzazione il "Corridoio plurimodale n. 5 Venezia-Kiev", nell’ambito del TEN (Trans-european network);

            che si profila, pertanto, per l’ennesima volta, una discordanza tra gli annunci propagandistici di questo Governo e la politica concretamente realizzata, con danno per le Regioni meridionali che non vedrebbero realizzato un importantissimo sistema di collegamenti con l’area balcanica,

        chiede di sapere:

            se, nonostante gli impegni assunti e le supposte priorità meridionaliste del Governo, di fatto non si intenda trascurare la realizzazione del "Corridoio n. 8", dando priorità ad interventi in altre aree del territorio e, in tal caso, se non si ritenga di dover riferire al Parlamento in ordine a questa eventualità;

            se non si ritenga, in generale, di dover garantire la necessaria priorità alla realizzazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, stimolando e coordinando a tal fine il contributo delle parti sociali ed imprenditoriali, valorizzando il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali.

(4-03000)

BUCCIERO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

            in data 17 settembre 2002 la Procura della Repubblica di Bari ha posto sotto sequestro l’intero immobile assunto in locazione dal Comune di Bari al fine di destinarlo a sede provvisoria degli Uffici della Giustizia Penale di Bari, immobile la cui inadeguatezza aveva già suscitato aspre critiche e pesante malcontento da parte della Magistratura e dell’Avvocatura Penale, sfociati addirittura in una inusitata astensione dall’attività giudiziaria nel mese di settembre dello scorso anno;

            che il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura di Bari è stato motivato dalle irregolarità urbanistiche connesse alla inidonea destinazione delle aree su cui è ubicato l’immobile: ciò assume contenuti di evidente estrema gravità e sconcerto, specie per l’opinione pubblica, trattandosi di immobile abusivo e cioè oggetto di gravi reati, utilizzato proprio dalla Magistratura che tali reati dovrebbe perseguire;

            che l’immobile, di proprietà privata, pare sia stato assunto in locazione dal Comune di Bari per un periodo di 9 anni, a fronte di un canone complessivo, relativo a tale periodo, di circa euro 18.000.000 (circa 35 miliardi di vecchie lire);

            che nel contempo il Comune di Bari stava perseguendo la realizzazione del cosiddetto "2º Palazzo di Giustizia" in Via della Carboneria, quale sede definitiva degli Uffici della Giustizia Penale, avendo a tal fine dato incarico (oltre 15 anni fa) ad un gruppo di professionisti di progettare l’intervento, ed avendo già ad essi corrisposto acconti per oltre 5 miliardi di vecchie lire, a fronte di una parcella complessiva di 15 miliardi di vecchie lire,

        si chiede di conoscere :

            per quali motivi un contratto di locazione della Pubblica Amministrazione, la cui durata massima è fissata in anni 6 (rinnovabili per lo stesso periodo a richiesta dell’Amministrazione), nel caso in questione sia, invece, elevato, inusualmente e al di fuori da ogni regolare procedura contrattuale pubblica, da anni 6 ad anni 9, nonostante la suddetta avanzata procedura finalizzata alla realizzazione della sede definitiva degli Uffici Giudiziari (2º Palazzo di Giustizia) e nonostante l’urgenza di tale nuova sede definitiva che certamente richiedeva e imponeva tempi inferiori pure ai 6 anni;

            quale motivo abbia addotto il Comune per obbligarsi per un periodo di 9 anni, quando aveva la facoltà, dopo i primi 6 anni, di rinnovare il contratto ulteriormente;

            se sussistano contratti o scritture preliminari di compravendita fra l’originario proprietario/costruttore e l’INAIL, se il periodo della locazione innalzato (contro ogni normale procedura contrattuale pubblica) da 6 a 9 anni sia scaturito esclusivamente da esigenze collegate all’interesse del proprietario (privato venditore) il quale per vendere doveva assicurare all’INAIL redditività per tale periodo di 9 anni e se questa fosse condizione essenziale per consentire l’acquisto all’INAIL medesimo; se il Comune, così operando, abbia costretto per un periodo lunghissimo e inusitato (9 anni) gli Uffici Giudiziari Penali in una sede provvisoria e inadeguata, poi risultata addirittura inefficiente e abusiva e senza preoccuparsi di dare massimo impulso alle proprie procedure per la realizzazione della sede definitiva del "2º Palazzo di Giustizia";

            se da tale vicenda si possa dedurre che il Comune, a fronte della gravissima situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari, anziché attivarsi con ogni mezzo per risolvere in tempi brevi la questione, si era già "rassegnato" e aveva già sancito formalmente e contrattualmente di "costringere" gli Uffici Giudiziari, per addirittura altri 9 anni, a tale disastrosa condizione logistica;

            se sia vero che il Comune, con inusitata rapidità, abbia erogato parcelle esorbitanti (5 miliardi di vecchie lire) in acconto della parcella totale di progettazione (15 miliardi) per la sede definitiva del 2º Palazzo di Giustizia, benché il progetto generale non sia stato a tutt’oggi approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che, anzi, lo ha rigettato con delibera del 10 settembre 1999.

(4-03001)

DEL TURCO - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Constatato che nel decreto 19 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002 l’agenzia del demanio elenca una serie di beni immobili cui attribuisce un valore di inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2001 "al fine di procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio dello stato" visto il decreto – legge n.351 del 25 settembre 2001 convertito il legge n.410 23 novembre 2001, recante le "Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".

            visto che alla pagina 10 del suddetto decreto al n. 41 sono riportate le particelle nn.1 e 383 del foglio 50 di Massa d’Albe della località Alba Fucense per una valutazione di 40.615 euro,

        si chiede di conoscere:

            quali criteri siano stati usati per la valutazione che si dice aggiornata al 31 dicembre 2001 e se il Ministero abbia partecipato alla suddetta valutazione;

            se quanti vi hanno proceduto abbiano tenuto presente la ingentissima quantità di risorse tecniche, scientifiche e finanziarie che da oltre 50 anni sono state investite per la ricerca, il restauro, la manutenzione e la tutela degli insigni monumenti reperiti nel compendio;

            se a giudizio del Ministro in indirizzo la cifra richiesta di 40.615 euro corrisponda a quanto sopra sia pure in modo approssimativo.

(4-03002)

CORRADO - Al Ministro della giustizia - Premesso che gli organi d’informazione hanno dato notizia della situazione riguardante la signora Giancarla Gatti vedova Nalbone e dei suoi figli, che da quasi trenta anni hanno in corso una causa civile;

            considerato che nei vari gradi di giudizio le sentenze emesse risultano essere gravate da numerosi errori formali riconosciuti giudizialmente;

            constatato che la Corte d’Appello di Torino, neI 1992, ordinava un risarcimento a favore della famiglia Gatti Nalbone ammontante a 208 milioni di lire ma, per un errore nel dispositivo della sentenza, la stessa veniva impugnata davanti la Suprema Corte di Cassazione che, a sua volta, rilevando gravi errori nel conteggio del risarcimento rinviava la causa ad un’altra Sezione della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima, nel 1999, dichiarava illegittimo il risarcimento precedente e ne ordinava la restituzione, con notevole danno per la famiglia Gatti Nalbone;

            accertato che la Corte d’Appello di Milano, nel 2001, ha condannato il Ministero della giustizia a pagare 30 milioni di lire alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di equa riparazione del danno a causa di un’irragionevole durata del processo e che tale somma a tutt’oggi è stata versata solo in parte,

        l’interrogante chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte delle giurisdizioni interessate nella trattazione del procedimento suddetto;

            se intenda accelerare le procedure per l’accredito del saldo dovuto dal Ministero alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo.

(4-03003)

DEMASI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - (Già 3-00513)

(4-03004)

COSTA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:

            che è di questi giorni la notizia che nella Provincia di Lecce si è tenuta una manifestazione per denunciare la pericolosità della strada statale n. 275 Maglie- Leuca, dove appena una settimana fa vi è stata l’ennesima vittima;

            che è assolutamente necessario provvedere in breve tempo all’allargamento della suddetta strada statale, per garantire la sicurezza dei cittadini e farne un’infrastruttura adeguata e utile a tutto il sud-Salento;

            che il progetto di realizzare quattro corsie con lo spartitraffico è stato già inserito nella legge obiettivo, con l’inizio dei lavori entro il 2003,

        l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire assicurando che i lavori di allargamento della strada statale n. 275 Maglie- Leuca siano realizzati al più presto.

(4-03005)

COSTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso:

            che alcuni portatori di handicap per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati;

            che numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università ex decreto ministeriale n. 460/1998;

            che tali insegnanti, però, non essendo in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni;

            che inoltre il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 consente alle Università l’attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno, riservandoli solo a chi sia già in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento;

            che tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati avranno quindi la priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460/1998, ma che non sono in possesso, come già detto, dell’abilitazione, nonostante negli anni scorsi abbiano maturato una significativa esperienza di insegnamento attraverso incarichi annuali,

        l’interrogante chiede di sapere:

            se non si ritenga opportuno intervenire affinché venga definito il percorso da seguire per ottenere l’abilitazione e/o l’idoneità all’insegnamento per tutti i docenti specializzati ex decreto interministeriale n. 460/1998 che, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 6 hanno frequentato i corsi attivati fino agli anni accademici 2001- 2002 e 2000- 2001.

(4-03006)

SPECCHIA - Al Ministro dell'interno - Premesso:

            che l’interrogante il 22 gennaio 2002 presentò un atto ispettivo sul problema dei Vigili del Fuoco in provincia di Brindisi, chiedendo l’aumento degli organici per la sede provinciale di Brindisi e per i distaccamenti di Francavilla Fontana e di Ostuni, nonché l’istituzione di un altro distaccamento a Fasano;

            che il 6 maggio il Sottosegretario per l’interno, On. Balocchi, rispose sostenendo che al momento era stata programmata per la regione Puglia l’attivazione dei Distaccamenti di Molfetta, Monopoli, Martina Franca e Vico del Gargano, che rientravano nei criteri di priorità, mentre Fasano non aveva queste caratteristiche. Il Sottosegretario aggiungeva che il problema della carenza di organico sarebbe stato superato "a seguito della mobilità nazionale e dei concorsi per passaggio di profilo";

            rilevato che, invece, gli eventi alluvionali delle settimane e dei mesi scorsi hanno dimostrato, ancora una volta, che è urgente l’adeguamento dell’organico ed anche l’istituzione di un Distaccamento a Fasano per le particolari caratteristiche di quel territorio e di quello dei Comuni vicini,

        si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-03007)

SODANO CALOGERO - Al Ministro dell'interno - Premesso:

            che l’Unione Musulmani d’Italia ha definito il crocifisso "una macabra raffigurazione" dichiarando che è necessario provvedere alla sua rimozione in tutti gli edifici pubblici e in tutte le aule scolastiche;

            che tale considerazione sulla presenza del Crocifisso negli edifici pubblici, ha profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di "simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa" del Crocifisso, così come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988;

            che questa blasfema e sacrilega affermazione non può essere tollerata perché ritenuta offensiva nei confronti del mondo cristiano e di tutta la tradizione del nostro Paese;

            che in un paese integralista espressioni di spregio verso la simbologia islamica avrebbero avuto gravi ripercussioni;

            che l’Italia ha sempre dato prova di rispetto delle varie confessioni religiose dimostrando grande democraticità e tolleranza,

        si chiede di conoscere:

            quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare tensioni tra il mondo islamico ed il nostro Paese nel rispetto della cultura e della tradizione cattolica;

            se non si ritenga opportuno provvedere all’espulsione dei dirigenti dell’Unione Musulmani d’Italia.

(4-03008)

FLORINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso:

            che la Capitaneria del Porto di Napoli – Ufficio sicurezza – e quelle di Ischia e Casamicciola autorizzano la società Aragona servizi, al trasporto dei liquami dai servizi igienici di diversi alberghi dell’isola di Ischia, classificati da un chimico incaricato dalla medesima, come rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) su comuni navi passeggeri;

            che detta attribuzione classificatoria ai fini dello smaltimento dei citati rifiuti in applicazione del decreto legislativo n. 22/97 è consentita, ma non certamente ai fini del trasporto marittimo classificandosi detta "merce" come una merce di tipo pericoloso avente le caratteristiche di pericolo di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale n. 459/91 (Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli);

            che per tali rifiuti di tipo "infettante" si applicano le norme particolari previste per la relativa classe 6.2 (materie infettanti), contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 (Regolamento per l’imbarco, trasporto a mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli), che vieta il trasporto di detti materiali su navi passeggeri;

            che risulta evidente il rischio derivante dalla potenzialità pericolosa ed infettante di liquami prelevati da vasche a tenuta trasportanti con mezzi imbarcanti, e viaggianti unitamente a passeggeri e/o ad automezzi trasportanti alimenti destinati al consumo umano;

            che il citato decreto ministeriale n. 459 del 31 ottobre 1991 definisce (articolo 1 comma 2 e 3) ai fini del trasporto marittimo, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, rimandando per detta caratterizzazione sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 09 maggio 1968, che al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 recante: "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", ed alla delibera interministeriale del 27 luglio 1994, le ultime due norme abrogate con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997;

            che il distinguo in rifiuti pericolosi e non, applicato dalle vigenti norme in materia di trasporto marittimo (decreto ministeriale n. 459/91 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68), ha esigenze normanti e quindi applicative differenti, in maniera anche sostanziale, rispetto al distinguo dei rifiuti pericolosi e non, effettuato dalle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (decreto legislativo n. 22/97);

            che dall’esame di alcuni certificati analitici prodotti da un chimico incaricato dalla società Aragona servizi si evince chiaramente che l’indagine eseguita ed il relativo giudizio analitico di classificazione è assunto solo ed esclusivamente ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti indagati, nessun riferimento viene indicato circa l’appartenenza a classi pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 e al decreto ministeriale n. 459/51 e, quindi alla loro trasportabilità su navi passeggere, oltre alla mancata indicazione relativa al fatto che il materiale analizzato sia proprio quello caricato nell’automezzo oggetto del trasporto;

            che tra l’altro si rileva da alcuni formulari di trasporto dell’"Aragona Servizi" e del chimico/consulente della medesima, l’attribuzione del codice specifico CER 190899 ai fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche di raccolta acque termali;

            che il codice attribuito è palesemente di comodo in quanto la categoria generale del CER 190800 a cui appartiene quella del CER 190899 definisce i "rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue";

            che sarebbe interessante sapere quale è la connessione tra i fanghi termali, aventi per altro funzioni medicamentose e terapeutiche, e le acque di scarico fognario (acque reflue) con il cui codice vengono classificati i citati fanghi;

            che da sempre i fanghi termali, proprio perché medicamentosi, sono stati assimilati a materiali sanitari e quindi classificati come 180100, codice certamente non smaltibile, visto anche il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti presso un qualsiasi impianto di depurazione, vista la natura sanitaria del rifiuto stesso;

            che la errata attribuzione del codice CER su certificati analitici di classificazioni rifiuti a firma del chimico di fiducia della società "Aragona Servizi" consente, ai fini dell’autorizzazione all’imbarco dai porti di Napoli, Ischia e Casamicciola, di fanghi medicamentosi, utilizzati a scopi terapeutici, codice CER 180100, a rifiuti sanitari in genere incompatibili con il trasporto passeggeri;

            che la dichiarazione, sottoscritta il 18 aprile 2002, del chimico/consulente dell’"Aragona Servizi" di non pericolosità dei reflui trasportati per navi passeggeri è del tutto generica per la mancanza di riferimenti alle circostanze di tempo e di luogo relative al prelievo dei campioni, al tipo di analisi effettuate, alle caratteristiche in cui si trovano i rifiuti in relazione all’imballaggio e all’etichettatura degli stessi (ex articolo 7, decreto ministeriale n. 459/91), ai mezzi che sarebbero stati utilizzati per il trasporto,

        si chiede di sapere:

            quali siano i motivi che hanno indotto le Capitanerie dei porti di Napoli – Ufficio sicurezza – di Ischia e Casamicciola ad autorizzare la società "Aragona Servizi" ad imbarcare su navi automezzi con materiale pericoloso è pertanto incompatibile con il trasporto passeggeri;

            se si intenda verificare l’attendibilità delle attestazioni di non pericolosità dei rifiuti trasportati ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni sottoscritte dal chimico/consulente dell’"Aragona Servizi";

            se si intenda accertare dove e in quali impianti, una volta giunti sulla terraferma, vengono smaltiti i rifiuti;

            se si intenda, accertati i fatti menzionati in premessa, perseguire le responsabilità ed i responsabili delle disinvolte ed "allegre" procedure e riportare tutto nell’alveo della legalità.

(4-03009)

CICOLANI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive - Premesso che:

            la realizzazione di aree di sosta e di rifornimento lungo le autostrade è legata, storicamente, a motivi di sicurezza per la circolazione e per gli automobilisti che percorrono tale viabilità, da cui non è possibile uscire se non attraverso apposite barriere poste all’ingresso ed all’uscita e lungo le quali non è possibile alcuna inversione di marcia, nessuna lunga sosta e nessuno intervento di soccorso che non sia preventivamente autorizzato dal concessionario;

            in ossequio a tale spirito, espressamente richiamato dal legislatore, la distribuzione dei carburanti, lungo le autostrade, è considerata pubblico servizio soggetto a concessione;

            tale peculiarità normativa è stata confermata dal Parlamento, nonostante il decreto legislativo n. 32 del 1998 abbia ridotto di rango la distribuzione carburanti svolta sulla viabilità ordinaria di qualsiasi natura, classificandola come attività esercitabile con una semplice autorizzazione;

            nel solco della continuità normativa, la convenzione stipulata in data 4 agosto 1997 fra la "concedente" Anas ed il "concessionario" Società Autostrade SpA, – convenzione che sostituisce ed annulla tutte le precedenti convenzioni ed i connessi atti aggiuntivi – all’articolo 4 comma b) indica, fra le facoltà del concessionario anche quella di "accordare a titolo oneroso e sulla base di prezzi correnti di mercato, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e le loro pertinenze ed introitarne i profitti";

            in sede di seconda convenzione aggiunta stipulata in data 29 marzo 1999 – alla vigilia della "privatizzazione" di Autostrade Spa – è intervenuta una sostanziale modifica al citato articolo 4 della convenzione principale . Tale nuova stesura, sempre al punto b), annovera fra le facoltà del concessionario quella di "accordare a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all’allegato G, e di introitarne i proventi";

            le concessioni che scadranno, alla data del 31 dicembre 2003 (data cui sono state prorogate anche quelle scadenti al 31 dicembre 2000) così come identificate dal citato allegato G alla seconda convenzione aggiunta, sono le seguenti: 435 concessioni di cui 222 relative alla distribuzione carburanti, 157 relative all’attività di ristoro, 56 relative ad altri servizi;

            il Consiglio di Stato, che aveva espresso parere favorevole (parere n. 1715 del 23 luglio 1997) ai contenuti dell’atto di convenzione del 4 agosto 1997, ha invece eccepito nel merito della seconda convenzione aggiunta (parere n. 547 del 21 aprile 1999). Relativamente alla modifica dell’articolo 4 comma b), il Consiglio di Stato si è infatti così espresso: "Riguarda, in particolare, la facoltà del Concessionario di accordare concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e delle relative pertinenze "a titolo oneroso e sulla base di procedure di evidenza pubblica", mentre in precedenza tali concessioni erano state previste "sulla base di prezzi correnti e di mercato". Tale modifica ben può essere introdotta con una norma contrattuale ancorché non trovi riscontro in alcuna norma di legge. Tuttavia devesi osservare che la previsione "de qua", imponendo al Concessionario di procedere alle concessioni di occupazione e di utilizzazione della sede stradale e delle relative pertinenze esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica, implica un onere aggiuntivo. Tale onere risulta pregiudizievole all’economicità dell’azione del Concessionario, comportando oneri procedurali e costi aggiuntivi, mentre non soddisfa alcun particolare interesse pubblico del Concedente, in proposito sufficientemente tutelato dalla precedente previsione, che richiedeva per le concessioni da accordarsi dal Concessionario che esse dovessero avvenire sulla base dei prezzi correnti di mercato. La facoltà in questione è, invero, attribuita al Concessionario al fine di potenziare la sua capacità economica, onde essere in grado di garantire gli obblighi assunti verso il Concedente. La sezione ritiene, pertanto, opportuno che la facoltà del Concessionario in oggetto sia disciplinata secondo l’iniziale previsione e, quindi, "sulla base dei prezzi correnti di mercato" e non già "sulla base dei procedure ad evidenza pubblica";

            le conclusioni del Consiglio di Stato, ancorché citate, non sono state riprese dalla terza convenzione aggiunta in data 21 maggio 1999;

            le procedure inserite nella seconda convenzione aggiunta fra Autostrade SpA ed Anas non hanno alcun riscontro nelle convenzioni stipulate fra il Concedente ed i Concessionari di tutte le altre autostrade italiane. In nessun altro paese europeo si ricorre a gare di evidenza pubblica per l’affidamento di tale pubblico servizio, appannaggio di operatori petroliferi integrati, cioè in grado di assicurare, in ogni evenienza, la "continuità e regolarità del pubblico servizio". Ciò, peraltro, è disposto da una precisa normativa nazionale (legge n. 1034 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971) mai eccepita dall’Unione Europea;

            l’esito dello svolgimento delle "gare di evidenza pubblica", unitamente al sistema dei punteggi indicato per le assegnazioni che valorizzano in maniera preponderante le royalities (circa il 70 per cento dell’intero sistema dei punteggi, secondo quanto anticipato dalla stessa Società Autostrade SpA) rischiano di far lievitare il prezzo al pubblico dei prodotti petroliferi, dei prodotti alimentari e diversi e di quelli destinati alla somministrazione. La realizzazione di una tale eventualità, senza voler qui considerare i riflessi negativi sul piano dell’inflazione, recherebbe un grave ed ingiustificato nocumento ai cittadini utenti del servizio e soprattutto provocherebbe un sensibile aumento dei costi legati all’autotrasporto delle merci le quali, come è noto, per oltre l’80 per cento viaggiano su "gomma" e percorrono le autostrade;

            il rovesciamento del concetto di "servizio" attribuito alle aree di sosta e di rifornimento poste lungo le autostrade, sembra essere in forte contrasto con la volontà del legislatore che si è soffermato esclusivamente sul concetto di sicurezza piuttosto che sul concetto di sviluppo dell’area di servizio e sosta come espansione di un business in un mercato "dedicato protetto", che al contrario, sembra ispirare in modo sperequato il nuovo azionista di Società Autostrade S.p.A. (e peraltro non contemplato nel Piano Finanziario allegato alla Concessione Anas/Autostrade S.p.A.),

        l’interpellante chiede di sapere:

            se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali intenzioni della Società Autostrade SpA in materia di assegnazione delle sub-concessioni;

            se i comportamenti adottati o adottandi da Società Autostrade SpA siano in uso presso le altre società concessionarie di tratte autostradali;

            se i Ministri interessati, in ossequio al principio dell’ordinamento generale dello Stato che assiste la Concessione e che assegna alla Pubblica Amministrazione Concedente un ruolo preminente di regolazione, in un sistema in grado di influenzare – direttamente o indirettamente – il diritto alla mobilità dei cittadini, non ritengano che l’interesse pubblico debba prevalere sull’interesse privato di un gruppo (Benetton) che assomma in sé il ruolo di Concessionario e (Sub) Concedente (Autostrade SpA) e, nello stesso tempo quello di sub-concessionario Autogrill SpA);

            se gli stessi Ministri non valutino opportuno che si proceda, all’interno di una condizione di riequilibro fra gli operatori petroliferi integrati, attualmente impegnati a garantire il pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, al rinnovo e le sub-concessioni che assistono la distribuzione dei carburanti "sulla base dei prezzi correnti e di mercato", così come espressamente indicato dalla Magistratura amministrativa dello Stato;

            se l’adozione di un sistema imperniato sulle "gare di evidenza pubblica" per l’attribuzione di 435 sub-concessioni petrolifere e non, concentrato in una scadenza unica (31 dicembre 2003), non possa determinare situazioni di notevole contenzioso che finirebbero per impedire o ritardare gravemente quegli interventi di profonda trasformazione ed ammodernamento delle rete carburanti già previsti all’interno del provvedimento governativo che va sotto il nome di "decreto Marzano" (decreto ministeriale 31 ottobre 2001);

            se il ritardo negli investimenti, correlato alla farraginosità del sistema adottando da parte di Società Autostrade SpA, non possa pregiudicare la sicurezza della mobilità;

            se i Ministri interpellati intendano convocare le parti interessate al fine di chiarire la complessa vicenda e riaffermare la "primazia" della Pubblica Amministrazione in ordine all’oggetto dei servizi sottoposti a concessione. Deve, infatti, essere tenuto presente che lo Stato, in ragione del loro carattere di essenzialità per la vita dei cittadini, può esercitare la scelta di svolgere in proprio tali servizi ovvero affidarne l’esercizio a terzi, appunto, in concessione, conservando la facoltà di revocarla "ad nutum";

            cosa, infine, in Ministri interpellati intendano fare per ripristinare la certezza del diritto pubblico – in riferimento al regime concessorio che regola la distribuzione dei carburanti lungo le autostrade – ed evitare che gli utenti del servizio debbano sopportare costi e disagi discendenti da una posizione dominante di Società Autostrade che intende difendere il proprio interesse privato e particolare ed una emergente "rendita di posizione" fondata sulla durata della Concessione Anas fino al 2038. Va ricordato che Società Autostrade SpA beneficia di finanziamenti cospicui gravanti sull’Erario pubblico per alcune centinaia di miliardi di vecchie lire (55 miliardi per il 2000; 75 miliardi/anno dal 2001 al 2012; 100 miliardi/anno dal 2013 al 2017), i quali si aggiungono all’incasso dei pedaggi ed alle royalities percepite per la sub-concessione di servizi.

(4-03010)