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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 242 del 25/09/2002


PERUZZOTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso:

            che l’articolo 57, secondo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad esse spettanti, attraverso la stipula di autonome convenzioni;

            che, in base a tale articolo di legge, le Agenzie fiscali sono quindi legittimate ad intervenire, nella qualità di organo istituzionalmente qualificato nella fase di stima di un bene immobile, fornendo pareri di congruità tecnico – economica o sullo stato d’uso di beni mobili;

        che successivamente, anche in considerazione delle numerose istanze portate all’attenzione del legislatore da parte delle categorie professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici, che lamentavano la violazione dei principi di libera iniziativa economica privata, all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), è stato "testualmente" inibito al personale delle Agenzie fiscali lo svolgimento delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, nonché lo svolgimento di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta e imparziale esecuzione delle attività affidate all’Agenzia fiscale;

        considerato:

            che le categorie professionali in parola, in particolare quella dei geometri, continuano a richiamare l’attenzione sul perdurare di prestazioni specialistiche da parte delle Agenzie fiscali a favore delle Regioni ed Enti Locali, attraverso la stipula di Convenzioni che contrasterebbero con il citato decreto del Presidente della Repubblica;

            che un’interpretazione "squisitamente giurisprudenziale" potrebbe escludere, nel caso di consulenze tecnico – economiche, il conflitto d’interessi con i compiti istituzionali di controllo demandati all’Agenzia fiscale, in quanto il citato articolo 57 del decreto legislativo, n. 300, attribuisce ad esse, "in tutto o in parte, la gestione delle funzioni spettanti alle Regioni e agli Enti Locali", in armonia con l’autonomia regolamentare assegnata dall’Ordinamento ad entrambi i soggetti della Convenzione;

            che all’articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si individua "il fine della riorganizzazione e della razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali;

            che le Regioni o gli Enti Locali, per le consulenze tecnico – economiche ricorrono solitamente a tecnici regionali iscritti all’albo,

        l’interpellante chiede di sapere

            se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga opportuno intervenire, per supplire a una lacuna regolamentare che non dà indicazioni circa le modalità di scelta dei soggetti ai quali attribuire le operazioni di consulenza tecnica, che l’Agenzia fiscale dovrà limitarsi a controllare, allo scopo di specificare se le connesse prestazioni professionali potranno essere fornite indiscriminatamente tanto da ingegneri, architetti e geometri che svolgono la libera professione, quanto da tecnici professionisti "impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni".

(2-00239)