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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 242 del 25/09/2002


Interpellanze

PERUZZOTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso:

            che l’articolo 57, secondo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad esse spettanti, attraverso la stipula di autonome convenzioni;

            che, in base a tale articolo di legge, le Agenzie fiscali sono quindi legittimate ad intervenire, nella qualità di organo istituzionalmente qualificato nella fase di stima di un bene immobile, fornendo pareri di congruità tecnico – economica o sullo stato d’uso di beni mobili;

        che successivamente, anche in considerazione delle numerose istanze portate all’attenzione del legislatore da parte delle categorie professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici, che lamentavano la violazione dei principi di libera iniziativa economica privata, all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), è stato "testualmente" inibito al personale delle Agenzie fiscali lo svolgimento delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, nonché lo svolgimento di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta e imparziale esecuzione delle attività affidate all’Agenzia fiscale;

        considerato:

            che le categorie professionali in parola, in particolare quella dei geometri, continuano a richiamare l’attenzione sul perdurare di prestazioni specialistiche da parte delle Agenzie fiscali a favore delle Regioni ed Enti Locali, attraverso la stipula di Convenzioni che contrasterebbero con il citato decreto del Presidente della Repubblica;

            che un’interpretazione "squisitamente giurisprudenziale" potrebbe escludere, nel caso di consulenze tecnico – economiche, il conflitto d’interessi con i compiti istituzionali di controllo demandati all’Agenzia fiscale, in quanto il citato articolo 57 del decreto legislativo, n. 300, attribuisce ad esse, "in tutto o in parte, la gestione delle funzioni spettanti alle Regioni e agli Enti Locali", in armonia con l’autonomia regolamentare assegnata dall’Ordinamento ad entrambi i soggetti della Convenzione;

            che all’articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si individua "il fine della riorganizzazione e della razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali;

            che le Regioni o gli Enti Locali, per le consulenze tecnico – economiche ricorrono solitamente a tecnici regionali iscritti all’albo,

        l’interpellante chiede di sapere

            se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga opportuno intervenire, per supplire a una lacuna regolamentare che non dà indicazioni circa le modalità di scelta dei soggetti ai quali attribuire le operazioni di consulenza tecnica, che l’Agenzia fiscale dovrà limitarsi a controllare, allo scopo di specificare se le connesse prestazioni professionali potranno essere fornite indiscriminatamente tanto da ingegneri, architetti e geometri che svolgono la libera professione, quanto da tecnici professionisti "impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni".

(2-00239)

BRUTTI PAOLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

            nell’anno 2000 il Governo ha disposto la privatizzazione della società Aeroporti di Roma (A.d.R) al tempo già quotata in borsa;

            le relative procedure di gara sono state espletate dalla Direzione Generale per le privatizzazioni dell’allora Ministero del tesoro;

            in sede di gara il concorrente risultato aggiudicatario ha presentato, tra l’altro, un piano di investimenti pari a 980 miliardi di lire per infrastrutture aeroportuali e di 117,6 miliardi di lire per il settore immobiliare al fine di assicurare un adeguato sviluppo al più importante aeroporto italiano;

            tale piano di investimenti fa parte integrante dell’offerta di gara presentata dal concorrente e la sua congruità ed i tempi di realizzazione costituiscono uno dei presupposti di aggiudicazione allo stesso,

        constatato che:

            le operazioni finanziarie effettuate successivamente in A.d.R dal nuovo azionista privato nell’anno 2001 hanno fatto aumentare l’indebitamento finanziario netto della società a fine 2001 a circa 3.000 miliardi di lire rispetto ai 180 miliardi registrati a giugno 2001;

            i debiti sono aumentati per effetto del mutuo stipulato nell’agosto del 2001 con le banche, per consentire ad A.d.R di distribuire agli azionisti un dividendo di importo pari a circa 3.000 miliardi, corrispondenti proprio all’indebitamento prodotto nella società;

            il pesante indebitamento posto a carico della società, acquisita priva di oneri, può aver determinato conseguenze negative sui piani finanziari di mantenimento e sviluppo dell’aeroporto;

        denunciato che:

            il programma di investimenti per 1.097 miliardi, presentato in sede di gara dal nuovo socio, non è stato ancora iniziato, mentre mancano appena tre anni alla scadenza fissata per la realizzazione degli investimenti immobiliari;

            i lavori sulle piste di atterraggio, già finanziati da A.d.R prima della privatizzazione per 150 miliardi e anche appaltati prima della privatizzazione, non sono stati più eseguiti, mantenendo le attuali penalizzazioni operative dello scalo di Fiumicino che si riflettono anche sulla stessa sicurezza del volo;

            a fronte di tali gravi inadempienze, invece di chiedere il rispetto rigoroso dei piani finanziari, sono stati erogati a beneficio della Società A.d.R. ulteriori finanziamenti pubblici e sono stati riconosciuti consistenti aumenti tariffari;

            anche servizi primari forniti ai passeggeri nello scalo mostrano carenze che denotano la mancanza di essenziali interventi di manutenzione,

        si chiede di conoscere:

            se risponda a verità che la presenza nel consiglio d’amministrazione di A.d.R. del rappresentante delle banche creditrici condiziona l’assunzione a carico della Società di spese di investimento e di conservazione dell’aeroporto Leonardo da Vinci;

            quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire l’attuazione dei piani di investimento presentati dal concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara, la cui mancata effettuazione inficia la regolarità stessa della gara;

            quali rilievi siano stati espressi e quali autorizzazioni siano state rilasciate dagli organi di controllo ministeriali sulla situazione che è stata provocata in A.d.R. dalle decisioni assunte dai nuovi soci;

            se il Governo intenda revocare i finanziamenti pubblici erogati alla Società A.d.R. in presenza delle inadempienze denunciate ed evidenziate anche dagli organi di informazione;

            se lo stesso Governo intenda intervenire sull’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) che, ignorando la situazione rappresentata nella presente interpellanza e ben nota anche da fonti di stampa, si accinge a stipulare con A.d.R. una convenzione che conferma le sovvenzioni pubbliche e, addirittura, proroga la durata della convenzione attuale, pur in presenza delle inadempienze segnalate.

(2-00240)