Allegato B
Intervento integrale del senatore Fabris nella discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla questione irachena e sul vertice di Pratica di Mare
Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, colleghi, il discorso del presidente Berlusconi oggi qui al Senato non ci lascia completamente soddisfatti ma ci tranquillizza rispetto alle inquietudini nuove di rischi di guerra di questi giorni. Riteniamo, come Gruppo UDEUR, come parte della classe politica di questo Paese, da moderati e da credenti, che la cultura del dialogo debba avere sempre il sopravvento su ogni altra ragione, ancor di più in questo particolare momento, a fronte di un quadro internazionale estremamente preoccupante.
Il valore e il ruolo della politica possono e debbono consentire però il miglior uso della ragionevolezza, e il principio del dialogo tornare ad essere preponderante nelle nostre scelte. Occorre dunque lavorare sulla convergenza delle opinioni reciproche per arrivare ad un intento comune. Nell'attuale situazione dobbiamo certo essere molto attenti a non aumentare le distanze che oggi esistono tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Anche se tra amici veri, e qui non giochiamo a chi è più filoamericano, ci possono essere dissensi, se motivati e sentiti. Ecco perché il percorso che ci aspetta è molto stretto e irto di difficoltà e occorre quindi valutare attentamente i futuri passaggi tentando, quanto più possibile, di mantenerci in sintonia con gli altri Paesi europei su una posizione comune che auspichiamo pienamente condivisa e che preveda una soluzione multilaterale utile a determinare la cooperazione piena dell'Iraq con l'ONU, senza restrizioni e condizione alcuna per il lavoro degli ispettori.
Sappiamo che il nostro Paese sarà chiamato ad assumere delle decisioni in merito a tutto questo e sappiamo bene che tali responsabilità appartengono al Parlamento.
Alcuni orientamenti che oggi emergono nell'Amministrazione americana sul piano della politica internazionale e della sicurezza potrebbero portare conseguenze la cui entità, anche sui nuovi assetti del mondo, oggi non riusciamo a calcolare.
La possibilità che gli Stati europei si presentino sì come alleati e partner ma slegati da ogni possibile solidarietà e comunitarietà politica di interessi e di valori dovrebbe farci riflettere tutti.
In questo panorama dobbiamo allora valutare i passaggi che la nostra diplomazia dovrà compiere rispetto alla situazione di crisi internazionale che ci è davanti. Per questo motivo chiediamo a lei, onorevole Berlusconi, e al suo Governo di prendere ogni decisione nell'ambito delle risoluzioni che saranno approvate dall'ONU.
Le chiediamo con forza di moltiplicare gli sforzi per rendere possibile una posizione comune della UE, sovrapponendola ad ogni altro rapporto bilaterale.
Le chiediamo di fare ogni sforzo possibile per impedire qualsiasi azione militare preventiva o a largo raggio.
Le chiediamo di trovare, con gli strumenti della politica, gli spazi per evitare la guerra.
Le chiediamo di non impegnare il nostro Paese a concorrere in un conflitto che può essere evitato; "la guerra non è ineluttabile" ha detto solo poche ore fa il presidente Chirac, rendendo più pregnante un insieme di elementi fatto di scelte politiche, di pressioni di dure sanzioni di ispezioni vere che servano a modificare le strategie del regime iracheno in ordine ai controlli e ad un disarmo oggi ancor di più necessario e che dobbiamo fare imporre a Saddam Hussein.
Ecco perché, mentre chiediamo al Governo di proseguire l'impegno di polizia militare, di intelligence, per debellare le organizzazioni terroristiche integralistiche, chiediamo al Governo di impegnarsi con maggiore slancio affinché, nelle sedi più opportune, venga decisa e attuata nei confronti dei Paesi meno sviluppati economicamente una politica di sostegno, piuttosto che ricorrere alla scorciatoia di azioni come quella prospettata per l'Iraq.
Solo se ci comporteremo cosi, infatti, riusciremo a sconfiggere il terrorismo e le dittature che trovano terreno fertile nelle masse oppresse, tra coloro che non hanno più alcuna speranza: diamo loro un futuro meno incerto, così facendo assicureremo al mondo intero, ai nostri connazionali, ai nostri figli un futuro migliore.
Un'ultima cosa, fuori sacco, come ha fatto lei. Mi rifiuto di credere che il Vertice di Pratica di Mare sia ridotto ad un avvenimento i cui risultati ci serviranno per rafforzare il nostro export, il made in Italy e fissare i traguardi, gli obiettivi di vendita, a fini valutativi per i nostri ambasciatori.
Sen. Fabris
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il presidente del Gruppo Forza Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: la senatrice Ioannucci cessa di appartenervi; il senatore Scarabosio entra a farne parte;
3a Commissione permanente: la senatrice Ioannucci entra a farne parte;
4a Commissione permanente: il senatore Minardo cessa di appartenervi; il senatore Zorzoli entra a farne parte;
5a Commissione permanente: il senatore Zorzoli cessa di appartenervi;
8a Commissione permanente: il senatore Scarabosio cessa di appartenervi; il senatore Agogliati entra a farne parte;
9a Commissione permanente: il senatore Agogliati cessa di appartenervi; il senatore Minardo entra a farne parte.
Il presidente del Gruppo per le Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente: il senatore Frau cessa di appartenervi;
10a Commissione permanente: il senatore Salzano cessa di appartenervi; il senatore Frau entra a farne parte.
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno, Ufficio di Presidenza
La Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno, ha proceduto alla elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti Vicepresidenti i senatori Cozzolino e Liguori e Segretari i senatori Carrara e Longhi.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante proroga di termini nel settore dell'
editoria (1737)
(presentato in data 25/09/2002)
C.3124 approvato dalla Camera dei Deputati;
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. VALDITARA Giuseppe, BEVILACQUA Francesco, DELOGU Mariano
Modifica dell' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sul regime dei corsi di laurea (1735)
(presentato in data 25/09/2002 )
Sen. CURTO Euprepio
Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736)
(presentato in data 25/09/2002 )
PERUZZOTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso:
che l’articolo 57, secondo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad esse spettanti, attraverso la stipula di autonome convenzioni;
che, in base a tale articolo di legge, le Agenzie fiscali sono quindi legittimate ad intervenire, nella qualità di organo istituzionalmente qualificato nella fase di stima di un bene immobile, fornendo pareri di congruità tecnico – economica o sullo stato d’uso di beni mobili;
che successivamente, anche in considerazione delle numerose istanze portate all’attenzione del legislatore da parte delle categorie professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici, che lamentavano la violazione dei principi di libera iniziativa economica privata, all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), è stato "testualmente" inibito al personale delle Agenzie fiscali lo svolgimento delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, nonché lo svolgimento di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta e imparziale esecuzione delle attività affidate all’Agenzia fiscale;
considerato:
che le categorie professionali in parola, in particolare quella dei geometri, continuano a richiamare l’attenzione sul perdurare di prestazioni specialistiche da parte delle Agenzie fiscali a favore delle Regioni ed Enti Locali, attraverso la stipula di Convenzioni che contrasterebbero con il citato decreto del Presidente della Repubblica;
che un’interpretazione "squisitamente giurisprudenziale" potrebbe escludere, nel caso di consulenze tecnico – economiche, il conflitto d’interessi con i compiti istituzionali di controllo demandati all’Agenzia fiscale, in quanto il citato articolo 57 del decreto legislativo, n. 300, attribuisce ad esse, "in tutto o in parte, la gestione delle funzioni spettanti alle Regioni e agli Enti Locali", in armonia con l’autonomia regolamentare assegnata dall’Ordinamento ad entrambi i soggetti della Convenzione;
che all’articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si individua "il fine della riorganizzazione e della razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali;
che le Regioni o gli Enti Locali, per le consulenze tecnico – economiche ricorrono solitamente a tecnici regionali iscritti all’albo,
l’interpellante chiede di sapere
se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga opportuno intervenire, per supplire a una lacuna regolamentare che non dà indicazioni circa le modalità di scelta dei soggetti ai quali attribuire le operazioni di consulenza tecnica, che l’Agenzia fiscale dovrà limitarsi a controllare, allo scopo di specificare se le connesse prestazioni professionali potranno essere fornite indiscriminatamente tanto da ingegneri, architetti e geometri che svolgono la libera professione, quanto da tecnici professionisti "impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni".
(2-00239)
BRUTTI PAOLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
nell’anno 2000 il Governo ha disposto la privatizzazione della società Aeroporti di Roma (A.d.R) al tempo già quotata in borsa;
le relative procedure di gara sono state espletate dalla Direzione Generale per le privatizzazioni dell’allora Ministero del tesoro;
in sede di gara il concorrente risultato aggiudicatario ha presentato, tra l’altro, un piano di investimenti pari a 980 miliardi di lire per infrastrutture aeroportuali e di 117,6 miliardi di lire per il settore immobiliare al fine di assicurare un adeguato sviluppo al più importante aeroporto italiano;
tale piano di investimenti fa parte integrante dell’offerta di gara presentata dal concorrente e la sua congruità ed i tempi di realizzazione costituiscono uno dei presupposti di aggiudicazione allo stesso,
constatato che:
le operazioni finanziarie effettuate successivamente in A.d.R dal nuovo azionista privato nell’anno 2001 hanno fatto aumentare l’indebitamento finanziario netto della società a fine 2001 a circa 3.000 miliardi di lire rispetto ai 180 miliardi registrati a giugno 2001;
i debiti sono aumentati per effetto del mutuo stipulato nell’agosto del 2001 con le banche, per consentire ad A.d.R di distribuire agli azionisti un dividendo di importo pari a circa 3.000 miliardi, corrispondenti proprio all’indebitamento prodotto nella società;
il pesante indebitamento posto a carico della società, acquisita priva di oneri, può aver determinato conseguenze negative sui piani finanziari di mantenimento e sviluppo dell’aeroporto;
denunciato che:
il programma di investimenti per 1.097 miliardi, presentato in sede di gara dal nuovo socio, non è stato ancora iniziato, mentre mancano appena tre anni alla scadenza fissata per la realizzazione degli investimenti immobiliari;
i lavori sulle piste di atterraggio, già finanziati da A.d.R prima della privatizzazione per 150 miliardi e anche appaltati prima della privatizzazione, non sono stati più eseguiti, mantenendo le attuali penalizzazioni operative dello scalo di Fiumicino che si riflettono anche sulla stessa sicurezza del volo;
a fronte di tali gravi inadempienze, invece di chiedere il rispetto rigoroso dei piani finanziari, sono stati erogati a beneficio della Società A.d.R. ulteriori finanziamenti pubblici e sono stati riconosciuti consistenti aumenti tariffari;
anche servizi primari forniti ai passeggeri nello scalo mostrano carenze che denotano la mancanza di essenziali interventi di manutenzione,
si chiede di conoscere:
se risponda a verità che la presenza nel consiglio d’amministrazione di A.d.R. del rappresentante delle banche creditrici condiziona l’assunzione a carico della Società di spese di investimento e di conservazione dell’aeroporto Leonardo da Vinci;
quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire l’attuazione dei piani di investimento presentati dal concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara, la cui mancata effettuazione inficia la regolarità stessa della gara;
quali rilievi siano stati espressi e quali autorizzazioni siano state rilasciate dagli organi di controllo ministeriali sulla situazione che è stata provocata in A.d.R. dalle decisioni assunte dai nuovi soci;
se il Governo intenda revocare i finanziamenti pubblici erogati alla Società A.d.R. in presenza delle inadempienze denunciate ed evidenziate anche dagli organi di informazione;
se lo stesso Governo intenda intervenire sull’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) che, ignorando la situazione rappresentata nella presente interpellanza e ben nota anche da fonti di stampa, si accinge a stipulare con A.d.R. una convenzione che conferma le sovvenzioni pubbliche e, addirittura, proroga la durata della convenzione attuale, pur in presenza delle inadempienze segnalate.
(2-00240)
BAIO DOSSI, Bettoni Brandani, BIANCONI, BOLDI, CARELLA, CARRARA, COZZOLINO, DANZI, FASOLINO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, SALINI, SALZANO, TOMASSINI - Al Ministro della salute - Premesso che:
da ormai 4 anni i farmaci basati sulle molecole acetilcolinesterasiche, ossia i farmaci sintomatici in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la qualità di vita dei malati di Alzheimer, sono disponibili anche in Italia;
da un periodo di tempo ancora più lungo tali farmaci sono utilizzati in tutto il mondo e sono l’unico trattamento efficace per i malati di Alzheimer;
considerato che:
da 2 anni tali farmaci, nell’ambito del progetto Cronos del Ministero della Salute, sono stati inseriti in fascia A;
il progetto Cronos si sta avviando a conclusione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assicurare che nel nuovo prontuario farmaceutico tali farmaci continuino ad essere disponibili in fascia A solo dietro prescrizione del medico specialista.
(3-00632)
D'ANDREA, TOGNI, PAGANO, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, BETTA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
il Ministro per i beni e le attività culturali ha proceduto alla rimozione ed alla conseguente sostituzione di cinque direttori generali del Ministero preposti ai delicati settori del cinema, dello spettacolo dal vivo, della gestione delle risorse umane e finanziarie, del marchandising, nonchè alla guida di una istituzione culturale come l’Archivio Centrale dello Stato, fra le più prestigiose del nostro Paese;
sono pressochè unanimemente riconosciute la professionalità e la competenza dei direttori generali uscenti, comprovate dai positivi risultati conseguiti nei settori loro affidati,
si chiede di sapere:
quali esigenze di carattere gestionale, funzionale e di raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Ministero stiano alla base del provvedimento ministeriale di avvicendamento;
quali criteri siano alla base della scelta dei direttori generali nominati in loro vece;
quali orientamenti il Ministro in indirizzo abbia maturato per quel che concerne i sovrintendenti regionali.
Si chiede di sapere, infine, se lo stesso Ministro non intenda informare il Parlamento sullo stato di avanzamento del processo riformatore del Ministero, anche in relazione ai nuovi strumenti di intervento previsti dalle norme nel frattempo intervenute.
(3-00633)
DE ZULUETA, BONFIETTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Considerato:
che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica, in particolare il mondo degli studiosi e degli storici, la sostituzione della Direttrice dell’Archivio Centrale dello Stato, professoressa Paola Carucci, una studiosa con grande cultura storica e particolare esperienza nel campo della conservazione, alla cui opera si era dato finora unanimemente un giudizio ampiamente positivo sia per quanto riguarda la organizzazione complessiva dell’Archivio, anche con un notevole incremento della strumentazione tecnica, sia per quanto riguarda le iniziative culturali, di particolare rilevanza è proprio in questi giorni la esposizione di materiale sulla vita dei fratelli Rosselli;
che la direzione di un Archivio centrale dello Stato deve essere svolta con particolare attenzione di valori storico-scientifici certamente non riducibili al variare delle maggioranze parlamentari e dei Governi,
si chiede di conoscere le motivazioni per le quali si sia arrivati alla sostituzione e le eventuali considerazioni critiche del lavoro svolto che le hanno indotte.
(3-00634)
CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso:
che dal mese di giugno 2001, a seguito della nomina del dott. Giorgio Brignoli quale Procuratore Generale di Trieste, risulta vacante il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
che nell’ottobre del 2001 la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del CSM designò quale nuovo Procuratore il dott. Adriano Galizzi;
che sino ad oggi il ministro Castelli, più volte richiesto di esprimere il proprio "concerto", ha posto in essere un comportamento ostruzionistico volto ad ostacolare la suddetta nomina;
che il ministro Castelli ha più volte manifestato le proprie perplessità sulla nomina del dott. Adriano Galizzi con la motivazione che presso il medesimo Tribunale opera quale magistrato il fratello dott. Paolo Galizzi;
che il Consiglio superiore della magistratura, investito nuovamente della questione da parte del Ministro, nel marzo del 2002 confermava l’assenza di qualsiasi motivo di incompatibilità alla nomina del dott. Adriano Galizzi, confermandone, nel luglio dello stesso anno, per la terza volta, la designazione;
che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del regio decreto n. 12/1941 e dell’articolo 65 della legge n. 195/1958, il Consiglio superiore della magistratura è l’unico organo deputato ad esprimere un parere su tali possibili incompatibilità;
che l’atteggiamento del ministro Castelli sembra essere dettato da motivi di avversione politica, nella duplice considerazione del pregresso ruolo del dott. Adriano Galizzi quale Presidente del collegio giudicante che il 22 gennaio 1998 condannò l’onorevole Umberto Bossi alla pena di una anno di reclusione per il reato di istigazione a delinquere e della sua lontana appartenenza alla locale corrente di Magistratura Democratica;
che a tutt’oggi il ministro Castelli non ha ritenuto di dover controfirmare il decreto di nomina,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio condivida la scelta del Ministro della giustizia, di natura politica, di lasciare vacante un ruolo di tale importanza presso il Tribunale di Bergamo;
se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover richiamare il Ministro della giustizia ad assolvere ad uno dei doveri del suo ufficio, smentendo quanto dallo stesso dichiarato al quotidiano locale "L’Eco di Bergamo" del 2 settembre 2002 con riferimento alla intenzione del Ministro di non controfirmare il decreto di nomina del Presidente della Repubblica, travalicando le proprie istituzionali competenze, da ultimo ribadite con la sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1992;
quali iniziative intenda prendere il Presidente del Consiglio per porre termine ad una condotta del Ministro della giustizia che, ispirata da motivazioni del tutto estranee al corretto funzionamento dell’istituzione giudiziaria, ha determinato presso il Tribunale di Bergamo una situazione di insostenibile ritardo nella nomina del Procuratore della Repubblica.
(3-00635)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
COVIELLO, D'ANDREA, GAGLIONE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:
che in più occasioni il Governo, anche attraverso interventi del Presidente del Consiglio, ha dichiarato che la realizzazione di una serie di grandi opere infrastrutturali costituisce uno degli obiettivi primari del proprio programma politico;
che, sempre secondo la affermazioni di membri del Governo e della maggioranza che lo sostiene, la realizzazione di tali opere nelle regioni del Mezzogiorno dovrebbe contribuire ad attenuare il divario che separa queste dalle altre Regioni italiane, ponendo le basi per un autentico sviluppo industriale e delle comunicazioni;
che del tutto coerentemente si inserirebbe in questo piano di sviluppo per le Regioni del Meridione la realizzazione del cosiddetto "Corridoio n. 8", destinato a rendere più agevoli le comunicazioni tra l’Italia meridionale ed i paesi balcanici, attraverso un sistema integrato di collegamenti stradali, ferroviari, marittimi, aerei e fluviali;
che l’impegno assunto dal Governo alla realizzazione di detto corridoio di collegamento è stato confermato dal Ministro delle infrastrutture nel corso della recente Fiera del Levante, in occasione della quale il Ministro stesso ha sottoscritto il protocollo di realizzazione del corridoio;
che, è dato, invece, riscontrare, negli ultimi giorni, un abbandono di interesse per la realizzazione della predetta infrastruttura, non essendo stato dato seguito al protocollo sottoscritto a Bari;
che gli organi di stampa riportano, invece, proprio negli ultimi giorni una serie di informazioni in merito alla sollecita volontà del Governo di portare a realizzazione il "Corridoio plurimodale n. 5 Venezia-Kiev", nell’ambito del TEN (Trans-european network);
che si profila, pertanto, per l’ennesima volta, una discordanza tra gli annunci propagandistici di questo Governo e la politica concretamente realizzata, con danno per le Regioni meridionali che non vedrebbero realizzato un importantissimo sistema di collegamenti con l’area balcanica,
chiede di sapere:
se, nonostante gli impegni assunti e le supposte priorità meridionaliste del Governo, di fatto non si intenda trascurare la realizzazione del "Corridoio n. 8", dando priorità ad interventi in altre aree del territorio e, in tal caso, se non si ritenga di dover riferire al Parlamento in ordine a questa eventualità;
se non si ritenga, in generale, di dover garantire la necessaria priorità alla realizzazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno, stimolando e coordinando a tal fine il contributo delle parti sociali ed imprenditoriali, valorizzando il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali.
(4-03000)
BUCCIERO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
in data 17 settembre 2002 la Procura della Repubblica di Bari ha posto sotto sequestro l’intero immobile assunto in locazione dal Comune di Bari al fine di destinarlo a sede provvisoria degli Uffici della Giustizia Penale di Bari, immobile la cui inadeguatezza aveva già suscitato aspre critiche e pesante malcontento da parte della Magistratura e dell’Avvocatura Penale, sfociati addirittura in una inusitata astensione dall’attività giudiziaria nel mese di settembre dello scorso anno;
che il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura di Bari è stato motivato dalle irregolarità urbanistiche connesse alla inidonea destinazione delle aree su cui è ubicato l’immobile: ciò assume contenuti di evidente estrema gravità e sconcerto, specie per l’opinione pubblica, trattandosi di immobile abusivo e cioè oggetto di gravi reati, utilizzato proprio dalla Magistratura che tali reati dovrebbe perseguire;
che l’immobile, di proprietà privata, pare sia stato assunto in locazione dal Comune di Bari per un periodo di 9 anni, a fronte di un canone complessivo, relativo a tale periodo, di circa euro 18.000.000 (circa 35 miliardi di vecchie lire);
che nel contempo il Comune di Bari stava perseguendo la realizzazione del cosiddetto "2º Palazzo di Giustizia" in Via della Carboneria, quale sede definitiva degli Uffici della Giustizia Penale, avendo a tal fine dato incarico (oltre 15 anni fa) ad un gruppo di professionisti di progettare l’intervento, ed avendo già ad essi corrisposto acconti per oltre 5 miliardi di vecchie lire, a fronte di una parcella complessiva di 15 miliardi di vecchie lire,
si chiede di conoscere :
per quali motivi un contratto di locazione della Pubblica Amministrazione, la cui durata massima è fissata in anni 6 (rinnovabili per lo stesso periodo a richiesta dell’Amministrazione), nel caso in questione sia, invece, elevato, inusualmente e al di fuori da ogni regolare procedura contrattuale pubblica, da anni 6 ad anni 9, nonostante la suddetta avanzata procedura finalizzata alla realizzazione della sede definitiva degli Uffici Giudiziari (2º Palazzo di Giustizia) e nonostante l’urgenza di tale nuova sede definitiva che certamente richiedeva e imponeva tempi inferiori pure ai 6 anni;
quale motivo abbia addotto il Comune per obbligarsi per un periodo di 9 anni, quando aveva la facoltà, dopo i primi 6 anni, di rinnovare il contratto ulteriormente;
se sussistano contratti o scritture preliminari di compravendita fra l’originario proprietario/costruttore e l’INAIL, se il periodo della locazione innalzato (contro ogni normale procedura contrattuale pubblica) da 6 a 9 anni sia scaturito esclusivamente da esigenze collegate all’interesse del proprietario (privato venditore) il quale per vendere doveva assicurare all’INAIL redditività per tale periodo di 9 anni e se questa fosse condizione essenziale per consentire l’acquisto all’INAIL medesimo; se il Comune, così operando, abbia costretto per un periodo lunghissimo e inusitato (9 anni) gli Uffici Giudiziari Penali in una sede provvisoria e inadeguata, poi risultata addirittura inefficiente e abusiva e senza preoccuparsi di dare massimo impulso alle proprie procedure per la realizzazione della sede definitiva del "2º Palazzo di Giustizia";
se da tale vicenda si possa dedurre che il Comune, a fronte della gravissima situazione in cui versano gli Uffici Giudiziari, anziché attivarsi con ogni mezzo per risolvere in tempi brevi la questione, si era già "rassegnato" e aveva già sancito formalmente e contrattualmente di "costringere" gli Uffici Giudiziari, per addirittura altri 9 anni, a tale disastrosa condizione logistica;
se sia vero che il Comune, con inusitata rapidità, abbia erogato parcelle esorbitanti (5 miliardi di vecchie lire) in acconto della parcella totale di progettazione (15 miliardi) per la sede definitiva del 2º Palazzo di Giustizia, benché il progetto generale non sia stato a tutt’oggi approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che, anzi, lo ha rigettato con delibera del 10 settembre 1999.
(4-03001)
DEL TURCO - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Constatato che nel decreto 19 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002 l’agenzia del demanio elenca una serie di beni immobili cui attribuisce un valore di inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2001 "al fine di procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio dello stato" visto il decreto – legge n.351 del 25 settembre 2001 convertito il legge n.410 23 novembre 2001, recante le "Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".
visto che alla pagina 10 del suddetto decreto al n. 41 sono riportate le particelle nn.1 e 383 del foglio 50 di Massa d’Albe della località Alba Fucense per una valutazione di 40.615 euro,
si chiede di conoscere:
quali criteri siano stati usati per la valutazione che si dice aggiornata al 31 dicembre 2001 e se il Ministero abbia partecipato alla suddetta valutazione;
se quanti vi hanno proceduto abbiano tenuto presente la ingentissima quantità di risorse tecniche, scientifiche e finanziarie che da oltre 50 anni sono state investite per la ricerca, il restauro, la manutenzione e la tutela degli insigni monumenti reperiti nel compendio;
se a giudizio del Ministro in indirizzo la cifra richiesta di 40.615 euro corrisponda a quanto sopra sia pure in modo approssimativo.
(4-03002)
CORRADO - Al Ministro della giustizia - Premesso che gli organi d’informazione hanno dato notizia della situazione riguardante la signora Giancarla Gatti vedova Nalbone e dei suoi figli, che da quasi trenta anni hanno in corso una causa civile;
considerato che nei vari gradi di giudizio le sentenze emesse risultano essere gravate da numerosi errori formali riconosciuti giudizialmente;
constatato che la Corte d’Appello di Torino, neI 1992, ordinava un risarcimento a favore della famiglia Gatti Nalbone ammontante a 208 milioni di lire ma, per un errore nel dispositivo della sentenza, la stessa veniva impugnata davanti la Suprema Corte di Cassazione che, a sua volta, rilevando gravi errori nel conteggio del risarcimento rinviava la causa ad un’altra Sezione della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima, nel 1999, dichiarava illegittimo il risarcimento precedente e ne ordinava la restituzione, con notevole danno per la famiglia Gatti Nalbone;
accertato che la Corte d’Appello di Milano, nel 2001, ha condannato il Ministero della giustizia a pagare 30 milioni di lire alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di equa riparazione del danno a causa di un’irragionevole durata del processo e che tale somma a tutt’oggi è stata versata solo in parte,
l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte delle giurisdizioni interessate nella trattazione del procedimento suddetto;
se intenda accelerare le procedure per l’accredito del saldo dovuto dal Ministero alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo.
(4-03003)
DEMASI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - (Già 3-00513)
(4-03004)
COSTA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:
che è di questi giorni la notizia che nella Provincia di Lecce si è tenuta una manifestazione per denunciare la pericolosità della strada statale n. 275 Maglie- Leuca, dove appena una settimana fa vi è stata l’ennesima vittima;
che è assolutamente necessario provvedere in breve tempo all’allargamento della suddetta strada statale, per garantire la sicurezza dei cittadini e farne un’infrastruttura adeguata e utile a tutto il sud-Salento;
che il progetto di realizzare quattro corsie con lo spartitraffico è stato già inserito nella legge obiettivo, con l’inizio dei lavori entro il 2003,
l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire assicurando che i lavori di allargamento della strada statale n. 275 Maglie- Leuca siano realizzati al più presto.
(4-03005)
COSTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso:
che alcuni portatori di handicap per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati;
che numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università ex decreto ministeriale n. 460/1998;
che tali insegnanti, però, non essendo in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni;
che inoltre il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 consente alle Università l’attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno, riservandoli solo a chi sia già in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento;
che tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati avranno quindi la priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460/1998, ma che non sono in possesso, come già detto, dell’abilitazione, nonostante negli anni scorsi abbiano maturato una significativa esperienza di insegnamento attraverso incarichi annuali,
l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire affinché venga definito il percorso da seguire per ottenere l’abilitazione e/o l’idoneità all’insegnamento per tutti i docenti specializzati ex decreto interministeriale n. 460/1998 che, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 6 hanno frequentato i corsi attivati fino agli anni accademici 2001- 2002 e 2000- 2001.
(4-03006)
SPECCHIA - Al Ministro dell'interno - Premesso:
che l’interrogante il 22 gennaio 2002 presentò un atto ispettivo sul problema dei Vigili del Fuoco in provincia di Brindisi, chiedendo l’aumento degli organici per la sede provinciale di Brindisi e per i distaccamenti di Francavilla Fontana e di Ostuni, nonché l’istituzione di un altro distaccamento a Fasano;
che il 6 maggio il Sottosegretario per l’interno, On. Balocchi, rispose sostenendo che al momento era stata programmata per la regione Puglia l’attivazione dei Distaccamenti di Molfetta, Monopoli, Martina Franca e Vico del Gargano, che rientravano nei criteri di priorità, mentre Fasano non aveva queste caratteristiche. Il Sottosegretario aggiungeva che il problema della carenza di organico sarebbe stato superato "a seguito della mobilità nazionale e dei concorsi per passaggio di profilo";
rilevato che, invece, gli eventi alluvionali delle settimane e dei mesi scorsi hanno dimostrato, ancora una volta, che è urgente l’adeguamento dell’organico ed anche l’istituzione di un Distaccamento a Fasano per le particolari caratteristiche di quel territorio e di quello dei Comuni vicini,
si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.
(4-03007)
SODANO CALOGERO - Al Ministro dell'interno - Premesso:
che l’Unione Musulmani d’Italia ha definito il crocifisso "una macabra raffigurazione" dichiarando che è necessario provvedere alla sua rimozione in tutti gli edifici pubblici e in tutte le aule scolastiche;
che tale considerazione sulla presenza del Crocifisso negli edifici pubblici, ha profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di "simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa" del Crocifisso, così come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988;
che questa blasfema e sacrilega affermazione non può essere tollerata perché ritenuta offensiva nei confronti del mondo cristiano e di tutta la tradizione del nostro Paese;
che in un paese integralista espressioni di spregio verso la simbologia islamica avrebbero avuto gravi ripercussioni;
che l’Italia ha sempre dato prova di rispetto delle varie confessioni religiose dimostrando grande democraticità e tolleranza,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare tensioni tra il mondo islamico ed il nostro Paese nel rispetto della cultura e della tradizione cattolica;
se non si ritenga opportuno provvedere all’espulsione dei dirigenti dell’Unione Musulmani d’Italia.
(4-03008)
FLORINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso:
che la Capitaneria del Porto di Napoli – Ufficio sicurezza – e quelle di Ischia e Casamicciola autorizzano la società Aragona servizi, al trasporto dei liquami dai servizi igienici di diversi alberghi dell’isola di Ischia, classificati da un chimico incaricato dalla medesima, come rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) su comuni navi passeggeri;
che detta attribuzione classificatoria ai fini dello smaltimento dei citati rifiuti in applicazione del decreto legislativo n. 22/97 è consentita, ma non certamente ai fini del trasporto marittimo classificandosi detta "merce" come una merce di tipo pericoloso avente le caratteristiche di pericolo di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale n. 459/91 (Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli);
che per tali rifiuti di tipo "infettante" si applicano le norme particolari previste per la relativa classe 6.2 (materie infettanti), contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 (Regolamento per l’imbarco, trasporto a mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli), che vieta il trasporto di detti materiali su navi passeggeri;
che risulta evidente il rischio derivante dalla potenzialità pericolosa ed infettante di liquami prelevati da vasche a tenuta trasportanti con mezzi imbarcanti, e viaggianti unitamente a passeggeri e/o ad automezzi trasportanti alimenti destinati al consumo umano;
che il citato decreto ministeriale n. 459 del 31 ottobre 1991 definisce (articolo 1 comma 2 e 3) ai fini del trasporto marittimo, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, rimandando per detta caratterizzazione sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 09 maggio 1968, che al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982 recante: "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", ed alla delibera interministeriale del 27 luglio 1994, le ultime due norme abrogate con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997;
che il distinguo in rifiuti pericolosi e non, applicato dalle vigenti norme in materia di trasporto marittimo (decreto ministeriale n. 459/91 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68), ha esigenze normanti e quindi applicative differenti, in maniera anche sostanziale, rispetto al distinguo dei rifiuti pericolosi e non, effettuato dalle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (decreto legislativo n. 22/97);
che dall’esame di alcuni certificati analitici prodotti da un chimico incaricato dalla società Aragona servizi si evince chiaramente che l’indagine eseguita ed il relativo giudizio analitico di classificazione è assunto solo ed esclusivamente ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti indagati, nessun riferimento viene indicato circa l’appartenenza a classi pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/68 e al decreto ministeriale n. 459/51 e, quindi alla loro trasportabilità su navi passeggere, oltre alla mancata indicazione relativa al fatto che il materiale analizzato sia proprio quello caricato nell’automezzo oggetto del trasporto;
che tra l’altro si rileva da alcuni formulari di trasporto dell’"Aragona Servizi" e del chimico/consulente della medesima, l’attribuzione del codice specifico CER 190899 ai fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche di raccolta acque termali;
che il codice attribuito è palesemente di comodo in quanto la categoria generale del CER 190800 a cui appartiene quella del CER 190899 definisce i "rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue";
che sarebbe interessante sapere quale è la connessione tra i fanghi termali, aventi per altro funzioni medicamentose e terapeutiche, e le acque di scarico fognario (acque reflue) con il cui codice vengono classificati i citati fanghi;
che da sempre i fanghi termali, proprio perché medicamentosi, sono stati assimilati a materiali sanitari e quindi classificati come 180100, codice certamente non smaltibile, visto anche il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti presso un qualsiasi impianto di depurazione, vista la natura sanitaria del rifiuto stesso;
che la errata attribuzione del codice CER su certificati analitici di classificazioni rifiuti a firma del chimico di fiducia della società "Aragona Servizi" consente, ai fini dell’autorizzazione all’imbarco dai porti di Napoli, Ischia e Casamicciola, di fanghi medicamentosi, utilizzati a scopi terapeutici, codice CER 180100, a rifiuti sanitari in genere incompatibili con il trasporto passeggeri;
che la dichiarazione, sottoscritta il 18 aprile 2002, del chimico/consulente dell’"Aragona Servizi" di non pericolosità dei reflui trasportati per navi passeggeri è del tutto generica per la mancanza di riferimenti alle circostanze di tempo e di luogo relative al prelievo dei campioni, al tipo di analisi effettuate, alle caratteristiche in cui si trovano i rifiuti in relazione all’imballaggio e all’etichettatura degli stessi (ex articolo 7, decreto ministeriale n. 459/91), ai mezzi che sarebbero stati utilizzati per il trasporto,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno indotto le Capitanerie dei porti di Napoli – Ufficio sicurezza – di Ischia e Casamicciola ad autorizzare la società "Aragona Servizi" ad imbarcare su navi automezzi con materiale pericoloso è pertanto incompatibile con il trasporto passeggeri;
se si intenda verificare l’attendibilità delle attestazioni di non pericolosità dei rifiuti trasportati ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni sottoscritte dal chimico/consulente dell’"Aragona Servizi";
se si intenda accertare dove e in quali impianti, una volta giunti sulla terraferma, vengono smaltiti i rifiuti;
se si intenda, accertati i fatti menzionati in premessa, perseguire le responsabilità ed i responsabili delle disinvolte ed "allegre" procedure e riportare tutto nell’alveo della legalità.
(4-03009)
CICOLANI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive - Premesso che:
la realizzazione di aree di sosta e di rifornimento lungo le autostrade è legata, storicamente, a motivi di sicurezza per la circolazione e per gli automobilisti che percorrono tale viabilità, da cui non è possibile uscire se non attraverso apposite barriere poste all’ingresso ed all’uscita e lungo le quali non è possibile alcuna inversione di marcia, nessuna lunga sosta e nessuno intervento di soccorso che non sia preventivamente autorizzato dal concessionario;
in ossequio a tale spirito, espressamente richiamato dal legislatore, la distribuzione dei carburanti, lungo le autostrade, è considerata pubblico servizio soggetto a concessione;
tale peculiarità normativa è stata confermata dal Parlamento, nonostante il decreto legislativo n. 32 del 1998 abbia ridotto di rango la distribuzione carburanti svolta sulla viabilità ordinaria di qualsiasi natura, classificandola come attività esercitabile con una semplice autorizzazione;
nel solco della continuità normativa, la convenzione stipulata in data 4 agosto 1997 fra la "concedente" Anas ed il "concessionario" Società Autostrade SpA, – convenzione che sostituisce ed annulla tutte le precedenti convenzioni ed i connessi atti aggiuntivi – all’articolo 4 comma b) indica, fra le facoltà del concessionario anche quella di "accordare a titolo oneroso e sulla base di prezzi correnti di mercato, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e le loro pertinenze ed introitarne i profitti";
in sede di seconda convenzione aggiunta stipulata in data 29 marzo 1999 – alla vigilia della "privatizzazione" di Autostrade Spa – è intervenuta una sostanziale modifica al citato articolo 4 della convenzione principale . Tale nuova stesura, sempre al punto b), annovera fra le facoltà del concessionario quella di "accordare a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all’allegato G, e di introitarne i proventi";
le concessioni che scadranno, alla data del 31 dicembre 2003 (data cui sono state prorogate anche quelle scadenti al 31 dicembre 2000) così come identificate dal citato allegato G alla seconda convenzione aggiunta, sono le seguenti: 435 concessioni di cui 222 relative alla distribuzione carburanti, 157 relative all’attività di ristoro, 56 relative ad altri servizi;
il Consiglio di Stato, che aveva espresso parere favorevole (parere n. 1715 del 23 luglio 1997) ai contenuti dell’atto di convenzione del 4 agosto 1997, ha invece eccepito nel merito della seconda convenzione aggiunta (parere n. 547 del 21 aprile 1999). Relativamente alla modifica dell’articolo 4 comma b), il Consiglio di Stato si è infatti così espresso: "Riguarda, in particolare, la facoltà del Concessionario di accordare concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e delle relative pertinenze "a titolo oneroso e sulla base di procedure di evidenza pubblica", mentre in precedenza tali concessioni erano state previste "sulla base di prezzi correnti e di mercato". Tale modifica ben può essere introdotta con una norma contrattuale ancorché non trovi riscontro in alcuna norma di legge. Tuttavia devesi osservare che la previsione "de qua", imponendo al Concessionario di procedere alle concessioni di occupazione e di utilizzazione della sede stradale e delle relative pertinenze esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica, implica un onere aggiuntivo. Tale onere risulta pregiudizievole all’economicità dell’azione del Concessionario, comportando oneri procedurali e costi aggiuntivi, mentre non soddisfa alcun particolare interesse pubblico del Concedente, in proposito sufficientemente tutelato dalla precedente previsione, che richiedeva per le concessioni da accordarsi dal Concessionario che esse dovessero avvenire sulla base dei prezzi correnti di mercato. La facoltà in questione è, invero, attribuita al Concessionario al fine di potenziare la sua capacità economica, onde essere in grado di garantire gli obblighi assunti verso il Concedente. La sezione ritiene, pertanto, opportuno che la facoltà del Concessionario in oggetto sia disciplinata secondo l’iniziale previsione e, quindi, "sulla base dei prezzi correnti di mercato" e non già "sulla base dei procedure ad evidenza pubblica";
le conclusioni del Consiglio di Stato, ancorché citate, non sono state riprese dalla terza convenzione aggiunta in data 21 maggio 1999;
le procedure inserite nella seconda convenzione aggiunta fra Autostrade SpA ed Anas non hanno alcun riscontro nelle convenzioni stipulate fra il Concedente ed i Concessionari di tutte le altre autostrade italiane. In nessun altro paese europeo si ricorre a gare di evidenza pubblica per l’affidamento di tale pubblico servizio, appannaggio di operatori petroliferi integrati, cioè in grado di assicurare, in ogni evenienza, la "continuità e regolarità del pubblico servizio". Ciò, peraltro, è disposto da una precisa normativa nazionale (legge n. 1034 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971) mai eccepita dall’Unione Europea;
l’esito dello svolgimento delle "gare di evidenza pubblica", unitamente al sistema dei punteggi indicato per le assegnazioni che valorizzano in maniera preponderante le royalities (circa il 70 per cento dell’intero sistema dei punteggi, secondo quanto anticipato dalla stessa Società Autostrade SpA) rischiano di far lievitare il prezzo al pubblico dei prodotti petroliferi, dei prodotti alimentari e diversi e di quelli destinati alla somministrazione. La realizzazione di una tale eventualità, senza voler qui considerare i riflessi negativi sul piano dell’inflazione, recherebbe un grave ed ingiustificato nocumento ai cittadini utenti del servizio e soprattutto provocherebbe un sensibile aumento dei costi legati all’autotrasporto delle merci le quali, come è noto, per oltre l’80 per cento viaggiano su "gomma" e percorrono le autostrade;
il rovesciamento del concetto di "servizio" attribuito alle aree di sosta e di rifornimento poste lungo le autostrade, sembra essere in forte contrasto con la volontà del legislatore che si è soffermato esclusivamente sul concetto di sicurezza piuttosto che sul concetto di sviluppo dell’area di servizio e sosta come espansione di un business in un mercato "dedicato protetto", che al contrario, sembra ispirare in modo sperequato il nuovo azionista di Società Autostrade S.p.A. (e peraltro non contemplato nel Piano Finanziario allegato alla Concessione Anas/Autostrade S.p.A.),
l’interpellante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali intenzioni della Società Autostrade SpA in materia di assegnazione delle sub-concessioni;
se i comportamenti adottati o adottandi da Società Autostrade SpA siano in uso presso le altre società concessionarie di tratte autostradali;
se i Ministri interessati, in ossequio al principio dell’ordinamento generale dello Stato che assiste la Concessione e che assegna alla Pubblica Amministrazione Concedente un ruolo preminente di regolazione, in un sistema in grado di influenzare – direttamente o indirettamente – il diritto alla mobilità dei cittadini, non ritengano che l’interesse pubblico debba prevalere sull’interesse privato di un gruppo (Benetton) che assomma in sé il ruolo di Concessionario e (Sub) Concedente (Autostrade SpA) e, nello stesso tempo quello di sub-concessionario Autogrill SpA);
se gli stessi Ministri non valutino opportuno che si proceda, all’interno di una condizione di riequilibro fra gli operatori petroliferi integrati, attualmente impegnati a garantire il pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, al rinnovo e le sub-concessioni che assistono la distribuzione dei carburanti "sulla base dei prezzi correnti e di mercato", così come espressamente indicato dalla Magistratura amministrativa dello Stato;
se l’adozione di un sistema imperniato sulle "gare di evidenza pubblica" per l’attribuzione di 435 sub-concessioni petrolifere e non, concentrato in una scadenza unica (31 dicembre 2003), non possa determinare situazioni di notevole contenzioso che finirebbero per impedire o ritardare gravemente quegli interventi di profonda trasformazione ed ammodernamento delle rete carburanti già previsti all’interno del provvedimento governativo che va sotto il nome di "decreto Marzano" (decreto ministeriale 31 ottobre 2001);
se il ritardo negli investimenti, correlato alla farraginosità del sistema adottando da parte di Società Autostrade SpA, non possa pregiudicare la sicurezza della mobilità;
se i Ministri interpellati intendano convocare le parti interessate al fine di chiarire la complessa vicenda e riaffermare la "primazia" della Pubblica Amministrazione in ordine all’oggetto dei servizi sottoposti a concessione. Deve, infatti, essere tenuto presente che lo Stato, in ragione del loro carattere di essenzialità per la vita dei cittadini, può esercitare la scelta di svolgere in proprio tali servizi ovvero affidarne l’esercizio a terzi, appunto, in concessione, conservando la facoltà di revocarla "ad nutum";
cosa, infine, in Ministri interpellati intendano fare per ripristinare la certezza del diritto pubblico – in riferimento al regime concessorio che regola la distribuzione dei carburanti lungo le autostrade – ed evitare che gli utenti del servizio debbano sopportare costi e disagi discendenti da una posizione dominante di Società Autostrade che intende difendere il proprio interesse privato e particolare ed una emergente "rendita di posizione" fondata sulla durata della Concessione Anas fino al 2038. Va ricordato che Società Autostrade SpA beneficia di finanziamenti cospicui gravanti sull’Erario pubblico per alcune centinaia di miliardi di vecchie lire (55 miliardi per il 2000; 75 miliardi/anno dal 2001 al 2012; 100 miliardi/anno dal 2013 al 2017), i quali si aggiungono all’incasso dei pedaggi ed alle royalities percepite per la sub-concessione di servizi.
(4-03010)