PASSIGLI (DS-U). Mi era stato detto che avevo a disposizione sette minuti.
PRESIDENTE. A me risultano purtroppo solo cinque minuti. Per venirle incontro le propongo come compromesso sei minuti.
PASSIGLI (DS-U). La ringrazio. Signor Presidente, onorevoli senatori, specie della maggioranza, la nostra Costituzione all’articolo 25 afferma un principio fondamentale di ogni liberal-democrazia: nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, salvo nei limitatissimi casi previsti dal codice di procedura penale.
Ricusazione, incompatibilità, trasferimento, ogni deroga al principio del giudice costituzionale è insomma regolata da norme precise che non tollerano margini di eccessiva discrezionalità nella valutazione, da norme che rinviano ad elementi fattuali obiettivi. Questo è quanto fu deciso da Parlamento e Governo in sede di riforma del codice. Non vi fu e non vi è alcun vuoto normativo. Affermarlo è un’enorme e consapevole menzogna ossessivamente ripetuta per coprire la verità, verità che è un uso strumentale della potestà legislativa del Parlamento per coprire l’interesse privato del Presidente del Consiglio e dell’avvocato Previti a sottrarsi ai processi di Milano.
Come è stato ampiamente testimoniato senza alcuna smentita da chi partecipò alla commissione di studio governativa per la riforma del codice e alla Commissione parlamentare bicamerale che ne seguì i lavori, non vi fu alcuna dimenticanza. Fu piuttosto una scelta consapevole: il mancato riferimento al legittimo sospetto fu frutto di una precisa scelta di quella commissione, una scelta condivisa dalla Commissione parlamentare che, per ben due volte, espresse parere favorevole alla conformità della legislazione delegata alla delega ricevuta.
Quindi, nessuna dimenticanza da parte del legislatore delegato, nessun vuoto normativo quanto piuttosto la traduzione e la specificazione del principio del legittimo sospetto in una formula delegata non soggetta ad interpretazioni eccessivamente discrezionali.
Nessuno in sede parlamentare sollevò allora obiezioni.
Oggi viene posto il seguente quesito: "Operò il legislatore delegato nei limiti della delega?" Ripeto: nessuno, allora, sollevò obiezioni.
Sul punto, la Cassazione, che sempre ha osteggiato l'abbandono della formula del legittimo sospetto (strumento che storicamente ha dato alla Cassazione stessa il grande potere di pilotare la localizzazione dei processi controversi), ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Perché allora non si vuole attendere la pronuncia della Corte? Perché si teme, da parte della maggioranza, che la pronuncia sarebbe ad essa sfavorevole. Perché non si vuole attendere la sentenza del
tribunale di Milano? Perché il presidente Berlusconi e l'avvocato Previti temono, giustamente, la loro condanna.
Un'ultima considerazione ed infine una conclusione politica.
Giustamente l'imputato non ama essere condannato. Con la sentenza n. 353 del 1996 la Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di qualsiasi effetto sospensivo che si produca automaticamente in caso di rimessione del processo. Cito, di seguito, dalla sentenza: "Il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale". È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 47 del "codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta" di rimessione. Ne consegue che sulla base della giurisprudenza della Corte, se questa non verrà innovata, l'articolo 2 della proposta di legge in esame è palesemente incostituzionale.
Perché, allora, insistere da parte della maggioranza, ignorando questo profilo di incostituzionalità? Ma è evidente. Sino ad un nuovo futuro pronunciamento della Corte, la legge esplicherà i propri effetti e la sentenza di Milano non potrà essere emessa. E il presidente Berlusconi, che ha la sfrontatezza (mentendo, mentendo, mentendo) di dichiarare di non essere personalmente interessato alla vicenda, e l'avvocato Previti si saranno sottratti alla giustizia.
Vedete, colleghi, una condanna in primo grado è cosa che incide profondamente (lo sappiamo tutti) sulla credibilità istituzionale di un Presidente del Consiglio e non è cosa da augurarsi. Ma sottrarsi a tale condanna manipolando l'impianto normativo che regola il principio del giudice naturale è assai più grave.
Concludo, con una osservazione politica: la maggioranza e il Parlamento sono ostaggio della vicenda giudiziaria tutta privata del Presidente del Consiglio; una vicenda che sta distruggendo lo Stato di diritto, violando gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Questo, da parte di chi ad ogni piè sospinto si proclama liberale e poi, signor Presidente, viola i principi fondamentali dello Stato liberale, principi fondamentali che sono l'uguaglianza di fronte alla legge, la separazione dei poteri e il principio del giudice naturale.
Abbiate almeno il pudore di non chiamarvi più "liberali". Cosa sia il liberalismo molti di voi non lo sanno; quei pochi che invece lo sanno, sono certo che oggi si vergognano per il ruolo in commedia loro assegnato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).