Seguito della discussione del disegno di legge:
(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1578.
Ricordo ai colleghi che, previa segnalazione da me effettuata questa mattina presto alla Rai, le sole dichiarazioni di voto su questo provvedimento saranno trasmesse in diretta televisiva.
L’unico problema è di calcolare esattamente quando ciò potrà avvenire. Ho allertato la Rai e io stesso cercherò di capirlo con l’anticipo che il rispetto dei palinsesti della Rai richiede.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.
È iscritto a parlare il senatore Passigli che ha cinque minuti a sua disposizione. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Mi era stato detto che avevo a disposizione sette minuti.
PRESIDENTE. A me risultano purtroppo solo cinque minuti. Per venirle incontro le propongo come compromesso sei minuti.
PASSIGLI (DS-U). La ringrazio. Signor Presidente, onorevoli senatori, specie della maggioranza, la nostra Costituzione all’articolo 25 afferma un principio fondamentale di ogni liberal-democrazia: nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, salvo nei limitatissimi casi previsti dal codice di procedura penale.
Ricusazione, incompatibilità, trasferimento, ogni deroga al principio del giudice costituzionale è insomma regolata da norme precise che non tollerano margini di eccessiva discrezionalità nella valutazione, da norme che rinviano ad elementi fattuali obiettivi. Questo è quanto fu deciso da Parlamento e Governo in sede di riforma del codice. Non vi fu e non vi è alcun vuoto normativo. Affermarlo è un’enorme e consapevole menzogna ossessivamente ripetuta per coprire la verità, verità che è un uso strumentale della potestà legislativa del Parlamento per coprire l’interesse privato del Presidente del Consiglio e dell’avvocato Previti a sottrarsi ai processi di Milano.
Come è stato ampiamente testimoniato senza alcuna smentita da chi partecipò alla commissione di studio governativa per la riforma del codice e alla Commissione parlamentare bicamerale che ne seguì i lavori, non vi fu alcuna dimenticanza. Fu piuttosto una scelta consapevole: il mancato riferimento al legittimo sospetto fu frutto di una precisa scelta di quella commissione, una scelta condivisa dalla Commissione parlamentare che, per ben due volte, espresse parere favorevole alla conformità della legislazione delegata alla delega ricevuta.
Quindi, nessuna dimenticanza da parte del legislatore delegato, nessun vuoto normativo quanto piuttosto la traduzione e la specificazione del principio del legittimo sospetto in una formula delegata non soggetta ad interpretazioni eccessivamente discrezionali.
Nessuno in sede parlamentare sollevò allora obiezioni.
Oggi viene posto il seguente quesito: "Operò il legislatore delegato nei limiti della delega?" Ripeto: nessuno, allora, sollevò obiezioni.
Sul punto, la Cassazione, che sempre ha osteggiato l'abbandono della formula del legittimo sospetto (strumento che storicamente ha dato alla Cassazione stessa il grande potere di pilotare la localizzazione dei processi controversi), ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Perché allora non si vuole attendere la pronuncia della Corte? Perché si teme, da parte della maggioranza, che la pronuncia sarebbe ad essa sfavorevole. Perché non si vuole attendere la sentenza del
tribunale di Milano? Perché il presidente Berlusconi e l'avvocato Previti temono, giustamente, la loro condanna.
Un'ultima considerazione ed infine una conclusione politica.
Giustamente l'imputato non ama essere condannato. Con la sentenza n. 353 del 1996 la Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di qualsiasi effetto sospensivo che si produca automaticamente in caso di rimessione del processo. Cito, di seguito, dalla sentenza: "Il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale". È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 47 del "codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta" di rimessione. Ne consegue che sulla base della giurisprudenza della Corte, se questa non verrà innovata, l'articolo 2 della proposta di legge in esame è palesemente incostituzionale.
Perché, allora, insistere da parte della maggioranza, ignorando questo profilo di incostituzionalità? Ma è evidente. Sino ad un nuovo futuro pronunciamento della Corte, la legge esplicherà i propri effetti e la sentenza di Milano non potrà essere emessa. E il presidente Berlusconi, che ha la sfrontatezza (mentendo, mentendo, mentendo) di dichiarare di non essere personalmente interessato alla vicenda, e l'avvocato Previti si saranno sottratti alla giustizia.
Vedete, colleghi, una condanna in primo grado è cosa che incide profondamente (lo sappiamo tutti) sulla credibilità istituzionale di un Presidente del Consiglio e non è cosa da augurarsi. Ma sottrarsi a tale condanna manipolando l'impianto normativo che regola il principio del giudice naturale è assai più grave.
Concludo, con una osservazione politica: la maggioranza e il Parlamento sono ostaggio della vicenda giudiziaria tutta privata del Presidente del Consiglio; una vicenda che sta distruggendo lo Stato di diritto, violando gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Questo, da parte di chi ad ogni piè sospinto si proclama liberale e poi, signor Presidente, viola i principi fondamentali dello Stato liberale, principi fondamentali che sono l'uguaglianza di fronte alla legge, la separazione dei poteri e il principio del giudice naturale.
Abbiate almeno il pudore di non chiamarvi più "liberali". Cosa sia il liberalismo molti di voi non lo sanno; quei pochi che invece lo sanno, sono certo che oggi si vergognano per il ruolo in commedia loro assegnato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo solo per farle notare (perché ritengo che lei condivida questa mia preoccupazione), che alle ore 15,45 non è ancora stato stampato il fascicolo degli emendamenti al provvedimento in esame.
Naturalmente ciò implica questioni rilevanti, che riguardano la possibilità di proseguire i lavori e di riuscire anche a capire come farlo.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la ringrazio per il suo intervento.
La informo che entro le ore 16 sarà completato il fascicolo degli emendamenti, che sarà composto di circa mille pagine. È stato invece già stato distribuito il fascicolo degli ordini del giorno, il cui esame precede quello degli emendamenti.
È iscritto a parlare il senatore Ziccone. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’istituto della rimessione, entro il quale si colloca in particolare la rimessione per legittimo sospetto, senza voler ricorrere all’immagine suggestiva del collega Maritati, il quale ha parlato di istituto medioevale, è certamente un istituto apparso all’orizzonte della problematica del mondo del diritto di recente.
Ne è testimonianza, in primo luogo, il lungo e appassionato dibattito che ha preceduto l’attuale formulazione dell’articolo 45 del codice di procedura penale e che ha fatto seguito alla legge delega che ha posto i princìpi attraverso i quali ed entro i quali lo stesso codice doveva realizzare l’istituto della rimessione.
Ora, io vorrei distinguere in modo netto questi due punti: quello che riguarda la legittimità costituzionale dell’attuale articolo 45 per contrasto con la legge-delega, e quello che concerne l’opportunità, in un quadro più ampio, di inserire la formulazione dell’articolo 45 nel contesto di una lettura attuale del principio di terzietà e di imparzialità del giudice.
Per quanto riguarda il contrasto eventuale con la legge delega, che è la ragione formale per la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sollevato l’incidente di legittimità costituzionale, io comprendo pienamente le osservazioni anche di carattere pregiudiziale, pur non condividendole dal punto di vista giuridico, che sono state avanzate dai colleghi di opposizione.
Se il problema fosse stato soltanto quello di verificare la legittimità attuale dell’articolo 45 rispetto alla legge delega, indubbiamente il Parlamento avrebbe potuto aspettare la sentenza della Corte costituzionale. Ma le cose non stanno così e, per avvedersene, è sufficiente leggere la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (è stato rilevato più volte che trattasi di sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, non soltanto di una sezione).
In tale sentenza (i pochi minuti disponibili mi suggeriscono di non leggerla, ma di richiamare il concetto, peraltro in modo abbastanza preciso), le Sezioni unite hanno espressamente detto che sollevavano l’incidente, non soltanto perché erano fortemente perplesse circa l’attuale costituzionalità dell’articolo 45 per eventuale violazione dei limiti prefissati nella legge delega, ma anche perché, a loro avviso, era evidente una sorta di lacuna legislativa determinata proprio dalla scomparsa del legittimo sospetto nell’ambito della formulazione attuale.
Non noi in questa sede, ma le Sezioni unite della Corte di cassazione richiamano alcuni precedenti della Corte stessa, in periodi ovviamente antecedenti l’emanazione del nuovo codice, in cui erano state individuate le cause di legittimo sospetto, ed evidenziano che erano tutte cause che concretamente comportavano il dubbio serio, legittimo, fondato sulla certezza della imparzialità e della oggettività e, quindi, della serenità di giudizio del giudicante.
Ora, proprio qui sta il problema: se il senatore Cirami ha colto l’occasione di questa sentenza delle Sezioni unite della Cassazione per ribadire soltanto che, anche a suo avviso, con il disegno di legge questa lacuna andava colmata (e andava colmata soprattutto con riferimento ai princìpi già accolti dal Parlamento a proposito del giusto processo, che ha sottolineato l’indipendenza, l’autonomia, la serenità, l’oggettività e la necessaria imparzialità di chi deve giudicare), io non solo trovo che questo non sia scandaloso, ma credo che questo sia il dovere (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE) di chi, ponendosi il problema obiettivo di una disciplina del codice di procedura penale che assicuri in primo luogo imparzialità e serenità del giudice, cerca la formula migliore perché, sulla scorta (uso le parole delle Sezioni unite della Cassazione) di una dottrina autorevole, in passato ha individuato queste cause.
Quindi, sono pienamente d’accordo sulla necessità e sull’opportunità di ripristinare una norma che dà garanzie non a due cittadini in questo momento sotto giudizio, ma a tutti i cittadini che possono ritrovarsi nella condizione di dover essere giudicati da un tribunale che viene concretamente o può essere concretamente definito dalla Cassazione - a cui resta la competenza per la rimessione - un tribunale che non offre la certezza della serenità e della correttezza del giudizio.
Ritengo che questa sia una garanzia insopprimibile e voterò con la coscienza di votare, appunto, una garanzia insopprimibile. Infatti solo in questo modo, nel caso di specie, vi è la possibilità di una valutazione serena, politicamente importante, di procedimenti che altrimenti sarebbero, come ha affermato la stessa sentenza delle Sezioni unite, fortemente sospetti di non equilibrio, di non legittimità, nel senso di mancata correttezza e tranquillità.
Quella sull'articolo 2 è in apparenza l'obiezione più grave che è stata formulata. Il disegno di legge dell'onorevole Cirami si propone di sospendere il processo, ma viene rimarcato che c'è una sentenza della Corte costituzionale che ha già chiarito che deve essere considerata non conforme alla Costituzione una norma che imponga l'automatica sospensione del procedimento.
Dopo però aver approvato le norme sul giusto processo, in un quadro legislativo in cui la Corte costituzionale è più volte intervenuta per rilevare, anche a correzione del codice attuale di procedura penale, una serie di situazioni in cui il giudice è stato definito incompatibile, suscitando a volte gravissimi problemi per l'attuazione della giustizia e dell'ordinamento, perché complicava enormemente i processi in corso, appare possibile che si possa seriamente pensare a reintrodurre nell'ordinamento il legittimo sospetto, ipotizzando che il giudice che è già definito, o possibilmente definito da parte della Corte di cassazione come giudice non sereno o non imparziale.
L'assunzione di una decisione in questo contesto è destinata ad avere un "valore politico" in presenza poi della possibilità di essere considerato successivamente un giudice non obiettivo e non sereno (e lascio immaginare quale sarebbe il disastro di questa situazione) ovvero ad avere una sentenza nulla, la quale alla fine rappresenterebbe soltanto l'esercitazione di un tribunale che non ha voluto o potuto attendere il giudizio della Corte di cassazione.
Questa soluzione mi sembra illogica, inaccettabile e per queste ragioni mi esprimo favorevolmente anche a proposito dell'articolo 2. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi scuso innanzitutto se prenderò qualche minuto in più abusando del tempo dei colleghi, ma credo che le importanti argomentazioni giuridiche esposte in questi giorni in Commissione, soprattutto da alcuni senatori dell'opposizione, meritino una discussione e una risposta più meditata.
Il tema che stiamo affrontando ripropone, in realtà, una questione lungamente affrontata dalla dottrina italiana e spesso oggetto di disputa in materia di politica giudiziaria in senso lato, per l'enorme valore simbolico della norma, ma anche, per come riferito dalla stessa Corte di cassazione, dalla commissione di riforma, per l'alto rilievo istituzionale e democratico di questa norma.
Le discussioni di cui è stato oggetto il vecchio articolo 55 del codice abrogato sono state ripercorse da molti colleghi in Commissione. Il vecchio articolo 55 è stato molto spesso oggetto di critiche di incostituzionalità, sia in relazione all'articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale, sia in relazione alla presunta violazione dell'articolo 3 sul principio di eguaglianza.
L’articolo 55 ha resistito in cinquant’anni di giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e, da ultimo, ha visto una sentenza più complessa in questa materia che, come ho già ricordato, è la sentenza n. 50 del 1963. Quest’ultima ha stabilito che, comunque, nel momento in cui si parla di rimessione non esiste una violazione delle regole dell’articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale, perché esso è da considerarsi tale.
Il rilievo della questione viene sottolineato poi negli stessi lavori preparatori al nuovo codice. Abbiamo ascoltato che la legge delega del Parlamento al Governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale riproponeva in toto la dizione prevista dall’articolo 55. La Commissione ha ritenuto di modificare tale dizione in senso più ampio di quello oggi espresso nei soggetti legittimati, investendo il costrutto di quella norma. In tal modo, mentre prima l’imputato, di fatto, poteva agire per rimessione su legittimo sospetto, questa parte della dizione viene cancellata, come abbiamo già ricordato. Qui nasce di fatto la controversia: l’attuale articolo 45 rispetta o meno i contenuti della legge delega? O, per meglio dire, il concetto di libera determinazione rientra sicuramente nel concetto di legittimo sospetto, ma riesce a riempirlo?
La Cassazione, come ricordato, nel 1987 dice assolutamente di no. Se posso permettermi di leggerlo, il parere della Corte di cassazione circa l’adozione di una formula con specifiche indicazioni: "che può risultare anche con esclusione di casi che invece vanno contemplati"; e quindi "sarebbe auspicabile la diversa formula generica".
La Commissione di riforma in realtà, per sostenere le motivazioni per cui decide di riprendere la formula già prevista dal decreto legislativo del 1968, replica: "non è così perché comunque questa specifica della libera determinazione, così come prevista dal nuovo articolo 45, rientra pienamente nel concetto di legittimo sospetto".
Vi è però una differenza concettuale che oggi, a distanza di 10 anni, le sezioni unite della Corte di cassazione ripropongono: "la libera determinazione, intesa come coazione fisica e psichica, intervenuta oggettivamente e soggettivamente sui singoli giudici, è cosa diversa dal concetto di legittimo sospetto inteso come terzietà e imparzialità in toto dell’organo giudicante", ovviamente giustificato da motivazioni di fatto che poi saranno portate alla valutazione della Corte di cassazione.
Le sezioni unite della Corte di cassazione oggi ripropongono quella formulazione, quindi rimane inalterato l’indirizzo giurisprudenziale già espresso, richiamando un altro punto più delicato: oggi, alla luce dell’articolo 111 della Costituzione, proprio l’esigenza di quella verifica di terzietà ed imparzialità del giudice non rende ancora più cogente questa indicazione? È chiaro che stiamo parlando di un problema che investe l’organo giudicante nel suo complesso.
Nel caso del singolo giudice, le motivazioni sono indicate nel procedimento per ricusazione, ma in tal caso il problema verte su aspetti relativi al singolo giudice ed al singolo imputato. In questo caso invece il discorso è molto più ampio per cui viene ritenuta preferibile una norma più generica. È importante il riferimento all’articolo 111, che ritengo investa la questione di base sottoposta oggi al Parlamento, nel momento in cui ci sono condizionamenti più gravi: spesso non è necessariamente quel giudice personalmente ad essere ritenuto parziale o non terzo; è la situazione oggettiva che fa ritenere che tutto quell’organo giudicante possa non esserlo. I fatti sono oggettivi, sono riportabili, ma vengono decisi da "altro" giudice.
In questa discussione non può non essere considerato, un po’ a ritroso, un elemento cui ho sentito accennare in precedenza da parte di alcuni colleghi e che ritorna come lotta ad una disposizione propria di un’altra epoca; di un’epoca in cui si combatteva una magistratura gerarchizzata, in cui potevano esistere procedimenti sottratti al giudice di merito per essere trasferiti altrove, dove si riteneva vi potesse essere una magistratura in alto più considerata.
Ma erano discorsi di trent’anni fa che oggi, a detta di tutti, si possono considerare ampiamente superati, nella misura in cui se di indipendenza e di autonomia del giudice si parla a maggior ragione si deve parlare di autonomia e di indipendenza della Suprema corte, almeno per ragioni di anzianità e specialmente quando discute a sezioni unite, come nel caso specifico.
Quanto all’articolo 2, come sosteneva il senatore Ziccone, in termini apparenti esso può sembrare maggiormente in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Ma certamente ai colleghi non sfuggirà che se è vero che nel 1996 tale Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 1° dell’articolo 47 del codice di procedura penale, è altrettanto vero che, sull’onda di forti critiche dottrinali, essa è intervenuta per ben due volte nell’anno successivo con due ordinanze, una in tema di ricusazione e un’altra in tema di rimessione, a specificare che l’intervento era relativo a smorzare qualsiasi tipo di utilizzazione strumentale e dilatoria dell’istituto.
E allora la questione che ci si pone è la seguente: l’autorevolezza di un giudicato sarebbe delegittimata se una volta pronunciata una sentenza la Corte di cassazione decidesse che quel giudice che l’ha pronunciata non è terzo né imparziale. È per questo che la Corte di cassazione ritorna sul punto (ripeto, le critiche in dottrina alla sentenza del 1996 furono fortissime e le richieste di un utilizzo parco di questo istituto furono altrettanto forti).
Il dettato costituzionale va rispettato nella misura in cui il Parlamento recepisca in toto la richiesta della Corte costituzionale di far sì che non vengano posti in essere istituti che in alcun modo possano essere utilizzati in termini strumentali e dilatori rispetto al procedimento, ma mantenendo la garanzia.
Da ultimo, aggiungo che come rappresentante del Governo mi rimetterò all’Aula su tutti gli emendamenti presentati, ma esprimerò parere favorevole qualora si manifestasse una preoccupazione evidente che questa norma possa sottrarre quanto a tempi e termini di prescrizione. In ogni caso, mi chiedo e chiedo ai colleghi, visto che una norma di carattere generale assolutamente indicativa prevista dal primo comma dell’articolo 159 del codice penale sancisce che i termini di prescrizione sono sospesi nel momento in cui un’altra questione è devoluta ad altro giudice, che senso può avere in termini di tecnica legislativa inserire su una norma generale una norma specifica nel singolo provvedimento visto che la fattispecie è già disciplinata da un istituto che credo non sia messo da alcuno in discussione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. La ringrazio, signora Sottosegretario.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno.
PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, desidero rimanga agli atti che nel momento in cui lei passa all’esame degli ordini del giorno è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti e degli ordini del giorno. Il che ovviamente non ha consentito e non consente ad alcun senatore la presentazione di subemendamenti, a conferma che i tempi imposti a questo dibattito sono tempi che consideriamo sostanzialmente in violazione delle prerogative di ogni singolo componente di questa Camera.
PRESIDENTE. Senatore Passigli, devo lievemente correggerla. Gli ordini del giorno, che cominciamo adesso ad esaminare, sono stati distribuiti questa mattina alle ore 10,30, mentre il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione esattamente in questo momento, come lei ha detto.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’esame degli ordini del giorno presuppone che si entri nel merito dell’esame degli articoli.
PRESIDENTE. No, senatore Ripamonti, l’esame degli ordini del giorno presuppone che si entri nel merito degli ordini del giorno.
RIPAMONTI (Verdi-U). No.
PRESIDENTE. Si, senatore Ripamonti. La prego, posso capire tutto, ma stiamo discutendo gli ordini del giorno distribuiti questa mattina alle ore 10,30.
Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all’Assemblea su tutti gli ordini del giorno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1 non è ammissibile poiché riguarda l’articolazione interna della Corte di cassazione.
Metto ai voti l’ordine del giorno G2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G3.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G4.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G5.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G6.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G6, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole: "Previti e Berlusconi".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G6, nonché gli ordini del giorno da G7 a G25.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G26.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G26, nonché gli ordini del giorno da G27 a G37.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G38.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G38, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G38, nonché gli ordini del giorno da G39 a G66.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G67.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G67, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G67, nonché gli ordini del giorno da G68 a G83.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G84.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G84, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole: "opportune informazioni".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G84 e l'ordine del giorno G85.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G86.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G86, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: "elementi nuovi".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G86, nonché gli ordini del giorno da G87 a G97.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G98.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Presidente, vorrei capire per quale ragione alcuni ordini del giorno non sono posti in votazione.
PRESIDENTE. Perché risultano preclusi da precedenti votazioni.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G98, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, se ho ben compreso lei non pone in votazione numerosi ordini del giorno sostenendo che sono preclusi perché è stata respinta la parte ad essi comune. Trattandosi però di ordini del giorno, la parte comune è la premessa. Non mi risulta che vi sia stata una votazione per parti separate degli ordini del giorno; in ogni caso ciò che è approvato o respinto è il dispositivo e non la premessa.
Non comprendo quindi sulla base di quale possibile interpretazione possano essere fatti decadere ordini del giorno che non sono stati votati separatamente, considerando che la premessa non è parte dell'impegno rivolto al Governo.
PRESIDENTE. Senatore Passigli la parte comune, che è la parte che motiva, è parte integrante dell'ordine del giorno per cui se non si desidera approvare neanche la premessa ciò significa che non si vuole approvare neanche il dispositivo. Come lei sa per prassi se la parte comune è respinta, le proposte successive sono precluse.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G99.
Verifica del numero legale
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’ordine del giorno G99, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole: "altro giudice".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’ordine del giorno G99, nonché gli ordini del giorno da G100 fino a G117.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G118.
Verifica del numero legale
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G118, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G119.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G119, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G120.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G120, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PILONI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PILONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare alla sua cortesia e a quella del segretario d’Aula che in un banco dei settori in alto, occupato da quattro senatori della maggioranza, c’è un senatore che vota abbastanza regolarmente per due. Non mi sembra il caso considerato che in Aula la maggioranza c’è; che la smetta quindi.
PRESIDENTE. Chiedo di fare maggiore attenzione e invito tutti a non fare uso di questo strumento.
Metto ai voti l'emendamento G121, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G122.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G122, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole "dell'articolo 45 del codice di procedura penale"
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno, nonché gli ordini del giorno da G123 a G129.
Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G130, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola "speciale".
Non è approvata. (La senatrice Toia fa cenno di voler intervenire).
Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'ordine del giorno e il successivo ordine del giorno G131. Senatrice Toia, chieda la parola per tempo, per favore.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G132.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo denunciare il barbaro sistema che impedisce ad alcuni Gruppi di chiedere la votazione con scrutinio elettronico o la verifica del numero legale, perché non hanno più secondi a disposizione neanche per fare questo. Denunciando, quindi, questa barbara tagliola del tempo e dell'uso che ne fate, chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G132, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).