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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 230 del 01/08/2002


CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole di Forza Italia, intendo appuntare la mia attenzione sulle parti che hanno dato origine ai dubbi manifestati dal collega Fassone.

Al comma 2 di tale emendamento, ove viene totalmente riscritto e modificato l’articolo 46 del codice di procedura penale, si introduce un procedimento in virtù del quale per i processi con più imputati, quando il primo imputato presenta una richiesta di rimessione, viene assegnato un termine di quindici giorni (termine tra l’altro a pena di decadenza) per aderire alla richiesta, Il che significa presentare altra istanza o dedurre ulteriori motivi o altri elementi di fatto, ovvero anche opporsi. All’esito di questo termine la richiesta di rimessione viene inoltrata. Ciò evita a tutta evidenza la possibilità che vi possano essere una o "n" richieste di rimessione nei casi di processi con più imputati.

Aggiungo che nel terzo comma (la parte in cui viene modificato l'articolo 47 del codice di procedura penale) c'è un riferimento all'articolo 159 del codice penale che attiene alla sospensione del termine di prescrizione e c'è un riferimento anche agli articolo 303 e 304 del codice di procedura penale e cioè alla sospensione dei termini per la custodia cautelare.

Quindi, questo lasso di tempo nel quale il processo viene inviato dal giudice a quo alla Cassazione, per poi essere inviato all'eventuale nuovo giudice o rimesso al giudice precedente, non sposta nel computo dei termini di prescrizione e di sospensione della custodia cautelare e quindi non causa alcuno degli effetti nefasti che questo lasso di tempo potrebbe originare, perché comunque è un certo periodo che passa e non passa attraverso l'esame di merito del processo.

Penso che questo possa fugare quei dubbi, di cui mi sono fatto carico evidentemente anche io, che riguardano i processi con più imputati, che sono poi, nella gran parte dei casi, processi di criminalità organizzata.

Ecco perché a me pare - tra l'altro anche con l'accoglimento dell'emendamento Zancan, che attribuiva alla Corte di cassazione a sezioni riunite la decisione sui processi per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, introducendo, essa sì, una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, malgrado la gravità di questi processi - che questo emendamento (condivisibile o meno che sia l'intero testo della legge o l'intenzione e la volontà del legislatore) faccia venire meno le più che legittime e giustificate preoccupazioni del collega Fassone, che evidentemente sono anche mie, nella qualità di Presidente della Commissione antimafia. (Applausi dal Gruppo FI).