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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 230 del 01/08/2002


CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Intervengo per sottolineare una questione attinente al Regolamento.

Nel corso dell’illustrazione degli argomenti da parte del senatore Fassone, è stato sottolineato, credo con grande chiarezza - e mi auguro che tutti i colleghi abbiano potuto ascoltare malgrado una diffusa disattenzione - che l’emendamento 1.603 (testo 2), che riassume in un unico articolo i tre articoli di cui si componeva il disegno di legge originario, al comma 3 prevede la sostituzione dell’articolo 47 del codice di procedura penale. In particolare, si dice che: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la sentenza".

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un’asserzione secondo la quale il giudizio deve essere sospeso fino all’emissione della sentenza. Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale poco fa citata (22 ottobre 1996, n. 353) aveva dichiarato incostituzionale proprio questa affermazione contenuta nella vecchia norma, tant’è vero che la sentenza si conclude dicendo: "Per questi motivi la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che ne dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".

Quindi, noi abbiamo una sentenza della Corte costituzionale che nel 1996 ha dichiarato incostituzionale quella parte dell’articolo 47 nella quale si fa divieto di non sospendere il processo fino alla sentenza. Ora, con una nuova legge si vuole riproporre la medesima sostanza di tale istituto che è stato già dichiarato incostituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la invito a considerare che il tempo a sua disposizione era di due minuti.

CALVI (DS-U). La ringrazio, Presidente, e cercherò di esplicitare immediatamente la mia richiesta. Mi domando, in primo luogo, se tutti noi siamo consapevoli del fatto che stiamo approvando una norma che era già stata dichiarata incostituzionale. In secondo luogo, mi domando se sia mai possibile che nel momento in cui viene riproposta una riformulazione di un emendamento in Aula, e dunque non in Commissione, non sia data la possibilità alla stessa Commissione affari costituzionali di valutarne la costituzionalità.

Signor Presidente, non si tratta di un sospetto o di un dubbio di incostituzionalità, perché la Corte costituzionale si è già espressa in tal senso con una sentenza. Pertanto, le chiedo di consentire alla Commissione affari costituzionali di riesaminare l’emendamento 1.603 (testo 2) per valutare se la norma sia ammissibile e possa essere votata sulla base della considerazione che essa è chiaramente incostituzionale, così come recita la sentenza n. 353 del 1996. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).