ZICCONE (FI). Se il problema posto dalla Cassazione fosse soltanto quello di verificare la legittimità dell'attuale articolo 45 del codice di procedura penale con il contenuto della delega prevista nella legge n. 81 del 1987, sarebbe stato possibile attendere la pronuncia della Corte costituzionale; ma le sezioni unite penali della Cassazione hanno rilevato la presenza di una evidente lacuna legislativa a seguito della scomparsa dal codice di procedura penale del principio del legittimo sospetto. Il legislatore ha pertanto il dovere di disciplinare la materia al fine di assicurare serenità ed imparzialità del giudice nell'esercizio della sua funzione e tale garanzia insopprimibile tutela non due soli cittadini, ma tutti coloro che si trovino nella condizione di dover essere sottoposti a giudizio. Per quanto riguarda invece la sospensione del processo a seguito della richiesta di rimessione, appare evidente che, dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione sarebbe illogico ed inaccettabile supporre che il giudizio possa proseguire nonostante il legittimo sospetto del quale sia stato investito l'organo giudicante. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.