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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 230 del 01/08/2002


BUCCIERO - Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali - Premesso che:

            con legge 1º aprile 1999, n. 91, recante "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" è stato disciplinato il "prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte" e sono state regolamentate "le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi";

            la suddetta legge appare indirizzata a disciplinare la materia in questione soltanto con riferimento a prelievi e trapianti da eseguirsi da un soggetto donatore per il periodo successivo alla morte di questo, tanto da essere espressamente indicato nella legge n. 91 del 1999 che "il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte" (articolo 3, comma primo) e che "i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte" (articolo 4, comma primo, ma si veda anche il comma quarto: "il prelievo ...successivamente alla dichiarazione di morte è consentito...");

            del resto, anche dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico, i problemi maggiori per disciplinare il consenso al prelievo o al trapianto si pongono proprio con riferimento al soggetto che, trovandosi in prossimità della morte, spesso non è in grado di esprimere con efficacia il proprio consenso;

            tale interpretazione limitativa dell’applicabilità della disciplina in questione soltanto per gli atti di disposizione di organi e di tessuti per il periodo successivo alla morte è confermata dal successivo decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2000), dove sono previste, tra l’altro, le modalità ed i tempi per la notifica personale a tutti i cittadini de "la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte";

            alla luce di quanto sopra, appare perlomeno discutibile l’applicabilità della suddetta disciplina della materia anche a trapianti e prelievi non soltanto post mortem, ma pure inter vivos e ciò, a maggior ragione, per ciò che concerne il cosiddetto trapianto di osso umano da innesto;

            tuttavia, anche nella materia relativa al trapianto di osso umano da innesto, già da qualche tempo è stato possibile registrare le preoccupazioni ed il disagio degli operatori, in particolare ortopedici, ai quali è imposto il rispetto di un protocollo approvato dal Centro Nazionale Trapianti e dal Consiglio Superiore di Sanità, successivamente trasposto in accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 1415 del 21/3/02), che prevede la necessità di rivolgersi per l’ottenimento di ossa da impiantare alle c.d. banche dell’osso che, come è noto, oggi sono attive soltanto nelle città di Firenze, Bologna e Treviso;

            a causa di carenza di ossa disponibili per poter sopperire alla richiesta su tutto il territorio nazionale i responsabili delle tre banche su menzionate, riuniti in una commissione, hanno stabilito, in data 19 luglio 2002, di rivolgersi, ex articolo 19 della legge n. 91 del 1999, a 5 o 6 banche estere dell’osso, tra le quali tre o quattro banche americane, che sembrano operare per fine di lucro;

            a causa della difficoltà di reperire in tempi brevi ossa umane da innesto nei centri del nord all’uopo istituiti per via della ridotta quantità disponibile e della difficoltà di trasporto del materiale alla temperatura di –80ºC, gli operatori sempre più spesso sono costretti ad impiantare dei sostituti dell’osso umano, realizzati in solfato tricalcico o in altri materiali, di minore efficacia terapeutica e di costo di circa dieci volte superiore a quello dell’osso umano (solitamente ottenuto da teste di femore asportate durante operazioni di routine inter vivos);

            fino all’approvazione del menzionato protocollo da parte del Centro Nazionale Trapianti, in Italia erano attive più di trenta banche delle ossa da donatore vivente, operanti in modo conforme al precedente protocollo (G.I.O.T. 17 Vol. 1990, depositato presso l’allora denominato Ministero della Sanità) e di cui la metà aveva sede nel centro sud Italia;

            tali banche erano in condizioni di assicurare sufficiente quantità di osso a costi estremamente contenuti per la Pubblica Amministrazione;

            negli ultimi dieci anni non si sono registrate infezioni dovute all’innesto di osso prelevato, trattato ed utilizzato da tali suddette strutture,

            alla luce della sopravvenuta riforma costituzionale che, in applicazione del cosiddetto principio di sussidiarietà, ha attribuito alle Regioni piena competenza nella materia sanitaria, si chiede di sapere:

            se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle peculiari problematiche testé riassunte relative alla disciplina dei trapianti inter vivos di ossi umani da innesto;

            se siano al corrente delle attuali difficoltà da parte degli operatori del centro e del sud del Paese di rivolgersi alle cosiddette banche dell’osso, istituite soltanto in tre città del nord e del loro conseguente operare con sistemi alternativi di minore efficacia terapeutica, ma di costo maggiore, con evidenti ricadute in peius sia per i cittadini, destinatari dell’impianto osseo "surrogato", sia degli enti pubblici territoriali ed, in ultima analisi, dell’intero sistema sanitario nazionale, costretti a sopportare costi enormi per una attività che fino ad oggi ciascun operatore svolgeva in assoluta libertà, attingendo a ossi umani da innesto autonomamente reperiti ed appositamente trattati;

            se siano in grado di escludere che la commissione composta dalle tre banche di cui sopra abbia stabilito di propria iniziativa quale sia l’osso utilizzabile in Italia, anche di provenienza extracomunitaria e gestito anche da strutture con scopi di lucro;

            se, infine, siano allo studio in tempi brevi interventi volti a chiarire agli operatori che la disciplina del trapianto inter vivos di ossi umani da innesto è sottratta dalla applicazione dei principi di cui alla legge n. 91 del 1999 ovvero volti a sollecitare la creazione delle cosiddette banche dell’osso anche nella restante parte del territorio nazionale.

(3-00595)