Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578)
V. nuovo titolo
Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578) (Nuovo titolo)
ORDINI DEL GIORNO
G1
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Inammissibile
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
la Corte di cassazione, attraverso la VII Commissione penale, esamina i ricorsi che in una prima valutazione risultano essere presentati con intenti dilatori;
la VII Commissione penale della Cassazione ha dimostrato attraverso la celebrazione di udienze camerali dove venivano inseriti numerosi ricorsi manifestamente infondati a decidere celermente i ricorsi pervenuti alla Suprema Corte,
impegna il Governo: ad intervenire per stabilire di assegnare alla VII commissione penale della Cassazione tutti quei ricorsi relativi alla richiesta di rimessione che ad un primo esame sembrano fondati su intenti dilatori.
G2
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
la Corte di cassazione ha più volte lamentato la carenza in organico di magistrati requirenti e giudicanti;
la Corte di cassazione in base ai nuovi compiti che le vengono assegnati con l’approvazione della legge modificante l’istituto della rimessione, rischia di non poter celebrare in tempi certi le udienze,
impegna il Governo:
a prevedere un aumento dei posti in organico presso la Corte di cassazione dei magistrati requirenti e giudicanti;
a stanziare nel bilancio dello Stato un apposito fondo per un potenziamento delle strutture della Suprema Corte.
G3
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;
la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l’Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;
impegna il Governo ad intervenire per applicare nei casi di richieste di rimessione effettuate con intenti dilatori il versamento alla Cassa delle ammende di congrui importi da parte della parte richiedente.
G4
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
durante la rimessione di un processo lo stesso è sospeso ed in ogni caso il giudice non può pronunciare sentenza o il decreto che dispone il giudizio;
che durante tale sospensione decorrono ugualmente i tempi di prescrizione,
impegna il Governo:
ad intervenire per stabilire che nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo i termini di prescrizione sono sospesi.
G5
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;
la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l’Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;
impegna il Governo:
ad intervenire per stabilire nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo presso il giudice a quo, tempi certi per una celere ripresa dello stesso.
G6
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Le parole da: "Il Senato" a "Previti e Berlusconi" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri tra le cause di rimessione la presenza di una situazione obiettiva tale da sconvolgere l’ordine processuale.
G7
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione le valutazioni delle interrogazioni parlamentari presentate con riferimento ai processi in corso.
G8
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale.
G9
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione le violazioni del diritto di difesa suscettibili di impugnazione.
G10
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo relativo alle pressioni esercitate dalle fonti di informazione sull’opinione pubblica.
G11
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo agli atteggiamenti assunti e alle opinioni espresse dal Pubblico Ministero.
G12
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se tra cause di rimessione possano rientrare i casi eccezionali di manifesta evidenza.
G13
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578 se approvato senza modifiche non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una grave compromissione della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
G14
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento n corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo relativo alla circostanza che i magistrati procedenti hanno assunto la qualità di persone offese in procedimenti per calunnia intentati a carico di testimoni.
G15
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri tra le cause di rimessione la presenza di obiettive e comprovate circostanze ambientali estranee alla dialettica processuale e concretamente idonee nella loro sintomatica abnormità a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo.
G16
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della corretta amministrazione della giustizia.
G17
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo inerente le pubbliche manifestazioni di appoggio alle tesi accusatorie.
G18
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della situazione locale, idonea a turbare la serenità delle decisioni giudiziarie.
G19
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri fra le cause di rimessione la presenza di fondati dubbi sull’imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto.
G20
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se la presenza di una probabilità concreta di turbamento della libertà e della indipendenza dei giudici rientri tra le cause in cui è possibile fare richiesta di rimessione alla Suprema Corte.
G21
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione i casi nei quali la diffusibilità della situazione originata dallo stesso processo renderebbe del tutto inutile un trasferimento in altra sede.
G22
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo alla circostanza che i magistrati giudicanti abbiano preso parte ad altri procedimenti in veste di denuncianti o imputati.
G23
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la libera espressione del pensiero dalla quale non possono sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice.
G24
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo agli atti ed ai comportamenti delle persone che partecipano al processo.
G25
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della situazione locale, idonea a turbare la serenità delle decisioni giudiziarie.
G26
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso a carico di coloro che ricoprono incarichi di Governo o che sono eletti in Parlamento.
G27
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , PASSIGLI , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso.
G28
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , MANZELLA , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti a carico di soggetti che rivestano incarichi di Governo o che abbiano lo status di parlamentare, sino a che lo status e l’incarico permangono.
G29
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , MANZELLA , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.
G30
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali il dibattimento sia stato dichiarato aperto.
G31
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell’imputato la richiesta di giudizio abbreviato.
G32
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , PASSIGLI , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell’imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero in caso di giudizio ordinario, sia stato aperto il dibattimento.
G33
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria.
G34
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, il dibattimento sia stato aperto.
G35
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo.
G36
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.
G37
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissìbile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata accolta la richiesta di giudizio immediato.
G38
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo.
G39
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell'imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G40
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, o sollecitazione intimidente dell’opinione pubblica, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G41
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte d’appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimetta il processo ad altro giudice di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale possa fondatamente ritenersi non sussistano le medesime condizioni di turbativa.
G42
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato, di testimone o di difensore dell’imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, o sollecitazione intimidente dell’opinione pubblica, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G43
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, sino pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi.
G44
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate.
G45
FASSONE , CALVI , , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto dovuto a situazioni tali da influenzare l’imparzialità di giudizio.
G46
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto giustificato da accadimenti documentabili.
G47
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi sull'ordinato svolgimento del processo.
G48
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G49
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G50
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sull’imparzialità dell’organo giudicante".
G51
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sull’ordinato svolgimento del processo.
G52
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo.
G53
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G54
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G55
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sull’imparzialità dell’organo giudicante.
G56
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo.
G57
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo.
G58
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G59
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G60
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria.
G61
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa.
G62
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta.
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l’organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità.
G63
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato.
G64
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni.
G65
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo sia influenzato in modo determinante da oggettivi fattori esterni.
G66
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati da oggettivi fattori esterni.
G67
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta, a meno che la medesima costituisca riproposizione, sia pure da parte di diverso imputato, dei motivi già addotti con altra precedente richiesta.
G68
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 120 giorni.
G69
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 90 giorni.
G70
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 60 giorni.
G71
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione costituisce una riproposizione di una precedente richiesta, o di una richiesta fondata sui medesimi motivi, il processo non si sospende.
G72
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione costituisce una riproposizione, anche da parte di diverso imputato, di una precedente richiesta, o di una richiesta fondata sui medesimi motivi, il processo non si sospende.
G73
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 120 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G74
MANZELLA , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 90 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G75
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 60 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G76
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione sia accolta, e nel frattempo sia stata pronunciata sentenza, la Corte di cassazione dichiara la nullità della stessa richiesta di rimessione e degli eventuali atti conseguenti.
G77
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, i documenti che vi si riferiscono siano notificati entro quindici giorni.
G78
PASSIGLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, la richiesta dell’imputato sia sottoscritta da lui personalmente.
G79
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, la richiesta dell’imputato sia sottoscritta da lui personalmente o dal suo difensore.
G80
GIOVANELLI , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmetta entro le successive 48 ore alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
G81
GIOVANELLI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmetta entro le successive 48 ore alle Sezioni unite della Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
G82
MANZELLA , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmette entro le successive 48 ore alle Sezioni unite della Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con le osservazioni che il giudice ritiene opportune.
G83
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, ove essa rappresenti reiterazione di una già precedentemente formulata, è altresì causa di inammissibilità la mancanza di elementi nuovi.
G84
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "opportune informazioni" respinte; seconda parte preclusa
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, le sezioni unite della Corte di cassazione decidano a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
G85
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, le sezioni unite della Corte di cassazione decidano in pubblica udienza.
G86
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "elementi nuovi" respinte; seconda parte preclusa
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
G87
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private.
G88
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive 48 ore nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private.
G89
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice procedente.
G90
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il provvedimento decisorio della Corte di cassazione assume la forma della sentenza.
G91
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice è designato dalle sezioni unite della corte di cassazione.
G92
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice designato dalle sezioni unite della corte di cassazione dichiara, con ordinanza non reclamabile, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia.
G93
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti, sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, conservano comunque efficacia.
G94
GIOVANELLI , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti sino alla costituzione delle parti civili, ove presenti, conservano comunque efficacia.
G95
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti sino alla assunzione delle prove testimoniali conservano comunque efficacia.
G96
MANZELLA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti, sino alla eventuale dichiarazione di contumacia dell'imputato conservano comunque efficacia.
G97
PASSIGLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza del giudice designato dalla Corte di cassazione non è reclamabile.
G98
GIOVANELLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , VILLONE , MANZELLA
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il rigetto o l’inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi, ad eccezione di quella per legittimo sospetto non riproponibile per più di una volta.
G99
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "di un altro giudice" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che , anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.
G100
MANZELLA , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su elementi oggettivi.
G101
GIOVANELLI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.
G102
MANZELLA , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione snon sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l’imparzialità di giudizio.
G103
PASSIGLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia giustificata da accertati accadimenti documentabili.
G104
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sull’imparzialità dell’organo giudicante.
G105
GIOVANELLI , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo.
G106
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo.
G107
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi e sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G108
VILLONE , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi e sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G109
PASSIGLI , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l’ordine processuale.
G110
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria.
G111
VILLONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, da situazioni comprovate di violenza o intimidazioni, anche di natura psicologica, nei confronti dei testimoni.
G112
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, da situazioni comprovate di violenza o intimidazioni, anche di natura psicologica, nei confronti dei collegi di difesa.
G113
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, da situazioni comprovate di violenza o intimidazioni, anche di natura psicologica, nei confronti del pubblico ministero.
G114
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni; il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale.
G115
GIOVANELLI , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza dl rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, da situazioni comprovate di violenza o intimidazioni, anche di natura psicologica, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi.
G116
MANZELLA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell’indipendenza dei giudici.
G117
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo ogni riferimento ad eventuali pubbliche manifestazioni di appoggio alle tesi accusatorie.
G118
AYALA , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , GIOVANELLI
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che nel caso in cui la corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di rimessione avanzata dall’imputato questi, con la stessa ordinanza possa essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258,22 ad euro 1549,37;
che tuttavia, ove fosse accolto l’articolo l del disegno di legge in discussione l’imputato avrebbe la facoltà di presentare ripetute richieste di rimessione del processo per legittimo sospetto dell’organo giudicante;
che tale facoltà è evidentemente incentivata dalla mancanza di collegamento della nuova fattispecie di rimessione del processo con eventi oggettivamente verificabili;
che la reiterata presentazione di richieste di rimessione potrebbe vanificare e porre nel nulla i principi di economia ed economicità degli atti processuali,
impegna il Governo a predisporre un disegno di legge mediante il quale, oltre la sanzione predetta prevista dal comma quarto dell’articolo 48 del codice di procedura penale, rimanga impregiudicata la facoltà di proporre avverso l’imputato ogni azione civile o penale.
G119
BRUTTI MASSIMO , MARITATI , CALVI , PASSIGLI
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che il primo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale assegna alla Corte di cassazione la competenza a decidere sulle istanze di rimessione;
che la corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale;
che a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale le parti possono produrre memorie sino cinque giorni prima della udienza camerale;
che tuttavia, per la rilevanza della questione, sarebbe opportuno prevedere che la corte di cassazione, prima di emanare l’ordinanza, ascoltasse le parti processuali,
impegna il Governo a predisporre una proposta di riforma del primo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale introducendo l’obbligo di sentire il pubblico ministero e i difensori prima della decisione in camera di consiglio, con riferimento alle sole istanze per rimessione del giudice per legittimo sospetto.
G120
CALVI , MANZELLA , FASSONE , AYALA
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo a predisporre la riforma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, prevedendo un termine di decadenza entro il quale l’imputato possa avanzare richiesta di rimessione del processo per legittimo sospetto.
G121
FASSONE , MANZELLA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , VILLONE
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che il primo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede la possibilità per la Corte di cassazione di assumere, ove ritenuto necessario, le opportune informazioni;
che, non avendo articolazioni territoriali, risulta oltremodo difficile per la corte di cassazione assumere direttamente tali informazioni, almeno nella ipotesi di richiesta di rimessione per legittimo sospetto,
impegna il Governo a predisporre una modifica del codice di procedura penale che possa consentire alla corte di cassazione di assumere le opportune informazioni anche a mezzo delle magistrature dislocate sul territorio.
G122
Le parole da: "Il Senato" a "articolo 45 del codice di procedura penale" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale,
considerato:
che si è in presenza di una riforma dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura penale;
che tale articolo prevede la rimessione quando vi siano gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo,
impegna il Governo:
a emanare norme per circostanziare in modo definito quale sia l’ambito di applicazione della norma in riferimento alle gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo.
G123
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale,
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura penale;
che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,
impegna il Governo:
a proporre una norma che preveda siano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a rimettere il processo nelle condizioni prefissate dal codice di procedura penale.
G124
BRUTTI MASSIMO , MANZELLA , PASSIGLI
Precluso
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale,
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura penale;
che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,
impegna il Governo:
a emanare norme adeguate che prevedano la competenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione a compiere la rimessione del processo nelle condizioni prefissate dall’articolo 45 del codice di procedura penale.
G125
PASSIGLI , AYALA , GIOVANELLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura penale,
che tale articolo prevede che sia la corte di cassazione a rimettere in condizioni prefissate il processo ad altro giudice;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione,
impegna il Governo:
a prevedere che le Sezioni unite della Corte di cassazione siano competenti a svolgere la funzione di rimessione del processo alle condizioni stabilite dall’articolo 45 del codice di procedura penale.
G126
AYALA , BRUTTI MASSIMO , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione che all’articolo 45 si prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, si ricorra all’articolo 11 del codice di procedura penale per stabilire il nuovo giudice,
impegna il Governo:
a proporre una norma ad hoc sulla procedura per stabilire quale sia il nuovo giudice dopo l’accoglimento della richiesta di rimessione per legittimo sospetto.
G127
GIOVANELLI , CALVI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione che all’articolo 45 si prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, si ricorra all’articolo 11 del codice di procedura penale per stabilire il nuovo giudice,
impegna il Governo:
a proporre una riforma dell’articolo 11 che preveda una procedura specifica per stabilire quale sia il nuovo giudice dopo l’accoglimento della richiesta di rimessione per legittimo sospetto.
G128
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione che all’articolo 45 si prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, si ricorra all’articolo 11 del codice di procedura penale per stabilire il nuovo giudice,
impegna il Governo:
a proporre la riforma completa dell’articolo 11 del codice di procedura penale in conseguenza dell’approvazione del presente disegno di legge.
G129
BRUTTI MASSIMO , FASSONE , MARITATI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato:
che si è in presenza di una riforma complessiva dell’istituto della rimessione del processo che ridefinisce i casi per cui essa è statuita ai sensi dell’articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale;
che con il disegno di legge ci si prefigge di introdurre il legittimo sospetto tra le cause di rimessione che all’articolo 45 si prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, si ricorra all’articolo 11 del codice di procedura penale per stabilire il nuovo giudice,
impegna il Governo:
a proporre al Parlamento nuovi e più precisi criteri per la scelta del nuovo giudice procedendo ad una nuova formulazione dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
G130
CALVI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , MARITATI , GIOVANELLI
Le parole da: "Il Senato" a "procuratore speciale" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che l’attuale comma secondo dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
che altri articoli riguardanti differenti atti di parte non contengono una eguale prescrizione;
che essa appare un’illegittima limitazione delle facoltà della difesa,
considerato altresì:
che fra i presupposti che legittimano l’imputato ad avanzare la richiesta di rimessione del processo ad un giudice diverso vi è la possibilità che la sua libera determinazione sia conculcata,
impegna il Governo:
a modificare il secondo comma dell’articolo 46 del codice di procedura penale, accordando anche al difensore dell’imputato sprovvisto di delega ad hoc, la facoltà di presentare istanza di rimessione del processo ai sensi del primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale.
G131
BRUTTI MASSIMO , CALVI , FASSONE , AYALA , MARITATI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che l’attuale comma secondo dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
che tale atto, per la delicatezza e la particolarità della richiesta dovrebbe, necessariamente, essere considerato un atto personalissimo dell’imputato,
impegna il Governo:
a modificare il secondo comma dell’articolo 46 del codice di procedura penale, limitando la facoltà di presentazione della istanza di rimessione del processo ex articolo 45 del codice di procedura penale, esclusivamente all’imputato.
G132
AYALA , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che l’attuale articolo 45 del codice di procedura penale assegna genericamente alla Corte di cassazione la competenza a decidere sulle istanze di rimessione avanzate in un processo;
che i presupposti in base ai quali tale istanza può essere avanzata sono i casi in cui la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo;
che tutti questi presupposti contengono un riferimento a fattispecie oggettive verificabili e accertabili;
che, ove fosse introdotta la nuova fattispecie di rimessione per "legittima suspicione" del giudice procedente, essa appare svincolata da qualsiasi collegamento con situazioni oggettive, attenendo essa ad una potenziale mancanza di serenità di giudizio del giudice procedente contestata da parte dell’imputato;
che appare evidente la diversità dei presupposti in base ai quali può essere richiesta la rimessione del processo per legittimo sospetto rispetto alle altre ipotesi precedentemente descritte e contenute nel primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale
impegna il Governo:
ad avanzare una proposta di riforma dell’articolo 45 del codice di procedura penale che assegni alle sezioni unite della corte di cassazione la competenza a decidere nel solo caso di istanza di rimessione del processo avanzata per legittimo sospetto del giudice procedente.
G133
MARITATI , AYALA , CALVI , FASSONE , PASSIGLI , MANZELLA
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che il primo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale assegna alla Corte di cassazione la competenza a decidere sulle istanze di rimessione;
che la corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale;
che la eco che una istanza di rimessione per legittimo sospetto del giudice procedente può avere presso l’opinione pubblica è sicuramente tale da necessitare una discussione in pubblica udienza che consenta anche ai mass-media di poter svolgere correttamente il proprio diritto-dovere di informazione in applicazione dell’articolo 21 della Costituzione;
che l’istituto della rimessione del processo per legittimo sospetto del giudice procedente necessita perciò della pubblicità dei lavori della corte di cassazione;
impegna il Governo:
ad avanzare una proposta di riforma del primo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale che preveda la discussione in pubblica udienza delle sole istanze di rimessione avanzate per legittimo sospetto del giudice procedente.
G134
MANZELLA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , VILLONE , GIOVANELLI
Respinto
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che il terzo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale assegna alla Corte di cassazione la competenza a decidere, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia;
che in caso di rimessione del processo per legittimo sospetto del giudice procedente l’imputato potrebbe aver interesse a che tutti gli atti compiuti dal medesimo giudice siano dichiarati inefficaci;
che tuttavia tutti o alcuni di essi potrebbero, ciononostante esser stati compiuti in piena autonomia e legalità da parte del giudice procedente;
che la facoltà di reclamo potrebbe esser esercitata dall’imputato al solo fine di ritardare lo svolgimento del nuovo processo, facendo dichiarare inefficaci molti degli atti compiuti dal giudice procedente;
impegna il Governo:
ad avanzare una proposta di riforma del terzo comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale che preveda la non reclamabilità delle ordinanze emesse dal giudice designato in merito alla efficacia degli atti già compiuti nel solo caso di rimessione del processo per legittimo sospetto del giudice procedente.
G135
VILLONE , PASSIGLI , CALVI , FASSONE , MARITATI
Le parole da: "Il Senato" a "nel caso di istanza di rimessione" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Govemo:
ad approntare una proposta di riforma dell’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, gli atti compiuti sino alle conclusioni siano efficaci.
G136
MARITATI , GIOVANELLI , AYALA , FASSONE
Precluso
Il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale", rilevato
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo anche il decorso della prescrizione sarebbe interrotto a norma dell’articolo 159 del codice penale;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad avanzare una proposta di riforma dell’articolo 159 del codice penale che tenga conto delle modifiche apportate al primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale e che eviti che i processi nei quali sia avanzata una istanza di rimessione del processo possano concludersi anticipatamente per decorrenza del termine di prescrizione.
G137
GIOVANELLI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi l’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, il decreto che dispone il giudizio sia efficace.
G138
AYALA , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , VILLONE
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi l’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, gli atti compiuti dal giudice procedente sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento siano efficaci.
G139
BRUTTI MASSIMO , CALVI , FASSONE , MARITATI , GIOVANELLI
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi l’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, gli atti compiuti dal giudice procedente sino alla costituzione delle eventuali parti civili siano efficaci.
G140
FASSONE , AYALA , MARITATI , CALVI , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi l’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, gli atti compiuti dal giudice procedente sino alla assunzione delle prove testimoniali siano efficaci.
G141
MANZELLA , CALVI , MARITATI , BRUTTI MASSIMO
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che l’articolo 2 del medesimo disegno di legge contiene una modifica del primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale volta ad introdurre la sospensione obbligatoria del processo nel caso di istanza di rimessione;
che nel caso di sospensione del processo, a norma dell’articolo 159 del codice penale, anche il decorso della prescrizione si interrompe;
che in caso di accoglimento della istanza di rimessione il termine di prescrizione, sempre a norma dell’articolo 159 del codice penale, riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
che perciò il processo presso il giudice designato dalla corte di cassazione, in caso di annullamento degli atti già compiuti, rischierebbe di concludersi anticipatamente e senza giungere a sentenza per il decorso del termine di prescrizione del reato,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi l’articolo 48 del codice di procedura penale nel senso di prevedere che comunque, in caso di rimessione del processo, gli atti compiuti dal giudice procedente sino alla eventuale dichiarazione di contumacia dell’imputato sia efficace.
G142
Le parole da: "Il Senato" a "atti processuali" respinte; seconda parte preclusa
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che nel caso in cui la corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di rimessione avanzata dall’imputato questi, con la stessa ordinanza possa essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258,22 a euro 1.549,37;
che tuttavia, ove fosse accolto l’articolo 1 del disegno di legge in discussione l’imputato avrebbe la facoltà di presentare ripetute richieste di rimessione del processo per legittimo sospetto dell’organo giudicante;
che tale facoltà è evidentemente incentivata dalla mancanza di collegamento della nuova fattispecie di rimessione del processo con eventi oggettivamente verificabili;
che la reiterata presentazione di richieste di rimessione potrebbe vanificare e porre nel nulla i princìpi di economia ed economicità degli atti processuali,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale, prevedendo un inasprimento della ammenda da comminare all’imputato nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo avanzata per legittimo sospetto.
G143
PASSIGLI , VILLONE , AYALA , FASSONE
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che nel caso in cui la corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di rimessione avanzata dall’imputato questi, con la stessa ordinanza possa essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258,22 a euro 1.549,37;
che tuttavia, ove fosse accolto l’articolo 1 del disegno di legge in discussione l’imputato avrebbe la facoltà di presentare ripetute richieste di rimessione del processo per legittimo sospetto dell’organo giudicante;
che tale facoltà è evidentemente incentivata dalla mancanza di collegamento della nuova fattispecie di rimessione del processo con eventi oggettivamente verificabili;
che la reiterata presentazione di richieste di rimessione potrebbe vanificare e porre nel nulla i princìpi di economia ed economicità degli atti processuali,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale, prevedendo un inasprimento della ammenda da comminare all’imputato nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo dallo stesso avanzata.
G144
GIOVANELLI , CALVI , MARITATI
Precluso
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che nel caso in cui la corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di rimessione avanzata dall’imputato questi, con la stessa ordinanza possa essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258,22 a euro 1.549,37;
che tuttavia, ove fosse accolto l’articolo 1 del disegno di legge in discussione l’imputato avrebbe la facoltà di presentare ripetute richieste di rimessione del processo per legittimo sospetto dell’organo giudicante;
che tale facoltà è evidentemente incentivata dalla mancanza di collegamento della nuova fattispecie di rimessione del processo con eventi oggettivamente verificabili;
che la reiterata presentazione di richieste di rimessione potrebbe vanificare e porre nel nulla i princìpi di economia ed economicità degli atti processuali,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformi il quarto comma dell’articolo 48 del codice di procedura penale, prevedendo un inasprimento della ammenda, da innalzare almeno al doppio di quella attualmente prevista, da comminare all’imputato nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo dallo stesso avanzata.
G145
MARITATI , GIOVANELLI , MANZELLA , FASSONE
Respinto
il Senato,
nell’esaminare il disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
rilevato:
che ove fosse accolto l’articolo 1 del disegno di legge in discussione l’imputato avrebbe la facoltà di presentare ripetute richieste di rimessione del processo per legittimo sospetto dell’organo giudicante;
che tale facoltà è evidentemente incentivata dalla mancanza di collegamento della nuova fattispecie di rimessione del processo con eventi oggettivamente accertabili;
che la reiterata presentazione di richieste di rimessione potrebbe vanificare e porre nel nulla i princìpi di economia ed economicità degli atti processuali;
che oltretutto ove ripetutamente fossero avanzate richieste di rimessione del processo si correrebbe il rischio di determinare la prescizione di molti reati e di altrettanti processi,
impegna il Governo:
ad approntare una proposta che riformuli il secondo comma dell’articolo 49 del codice di procedura penale, prevedendo, per il solo caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, la facoltà per ogni imputato di presentarne non più di una.
G146
Respinto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 1996, si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta di rimessione del processo al altro giudice;
il suddetto disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, per cui la richiesta di rimessione produce automaticamente non solo il divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta, ma anche la sospensione del processo stesso da parte del giudice;
la stessa Corte ha motivato la sua prnuncia con la necessità di non compromettee il bene costituzionale dell’efficienza del processo, esponendolo ad abusi e a un uso dilatorio della richiesta stessa di rimessione, determinando in tal modo la paralisi dell’attività processuale;
ribadisce che la sentenza sopra citata costituisce criterio interpretativo per la suprema Corte di cassazione della norma in discussione.
G147
Le parole da: "Il Senato" a "dei termini di prescrizione" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, per cui la richiesta di rimessione produce automaticamente non solo il divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, ma anche la sospensione del processo stesso da parte del giudice senza che sia prevista la sospensione dei termini di prescrizione,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento, alla prima occasione utile, un provvedimento che preveda che i termini di prescrizione vengano sospesi sino all’inizio del nuovo processo.
G148
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, per cui la richiesta di rimessione produce automaticamente non solo il divieto di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta, ma anche la sospensione del processo stesso da parte del giudice senza che sia prevista la sospensione dei termini di prescrizione,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento un provvedimento che preveda che i termini di prescrizione vengano sospesi per un periodo di tempo pari a quello necessario a giungere nel nuovo dibattimento alla fase del procedimento cui era pervenuto il processo rimesso.
G149
Le parole da: "Il Senato" a "di rimessione del processo" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
tale legittimo sospetto è individuabile quando si verifichino concreti comportamenti di minaccia fisica e psicologica nei confronti delle persone che partecipano al dibattimento,
impegna il Governo:
a varare speciali misure di protezione onde evitare che anche nella nuova sede possano verificarsi analoghe minacce che impedirebbero il regolare svolgimento del processo.
G150
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
tale legittimo sospetto è individuabile quando si verifichino concreti comportamenti di minacce fisiche e psicologiche alle persone che partecipano al processo;
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 47 del codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice;
ribadisce in sede interpretativa che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Casszione, debba essere corredata da un motivato parere delle Autorità responsabili dell’ordine pubblico, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.
G151
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
la nozione di tale "legittimo sospetto" non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento un provvedimento che stabilisca nel dettaglio i casi in cui il "legittimo sospetto" possa effettivamente essere individuato e che preveda comunque che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Cassazione, debba essere corredata da un motivato e documentato parere delle Autorità responsabili dell’ordine pubblico e del Consiglio superiore della magistratura, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.
G152
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
impegna il Governo:
a integrare il provvedimento prevedendo che la richiesta di rimessione, prima di essere sottoposta alla Corte di cassazione, venga corredata da un motivato parere del Consiglio superiore dalla magistratura che, alla luce dei precedenti di carriera dei giudici impegnati nei processi, si pronunci sulla esistenza o meno di pregiudizi da parte di detti giudici, in modo da impedire che la richiesta di rimessione possa essere attuata senza fondati motivi e a soli fini dilatori.
G153
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
ribadisce in sede interpretativa che non possono in nessun caso essere considerate cause di legittimo sospetto ai fini della richiesta di rimessione del processo espressioni di adesioni a valori riconducibili a convincimenti etici, civili e religiosi delle persone partecipanti al processo stesso.
G154
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge n. 1578 prevede una modifica all’articolo 45 del codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo;
tale legittimo sospetto è individuabile quando si verifichino concreti comportamenti di minaccia fisica e psicologica nei confronti delle persone che partecipano al dibattimento;
la diffusione nel circuito mediatico di notizie e immagini riguardanti il processo può determinare le condizioni per cui si possa turbare lo svolgimento del processo stesso,
impegna il Governo:
a varare, alla prima occasione utile, un provvedimento che, nel rispetto del diritto di cronaca e del principio della libertà di informazione, tuteli la riservatezza delle persone partecipanti al processo.
G155
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del Codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale "legittimo sospetto" non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;
tale disegno di legge prevede una modifica all’articolo 47 del Codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,
ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di magistrati estranei al processo.
G156
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del Codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale "legittimo sospetto" non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;
tale disegno di legge prevede una modifica all’articolo 47 del Codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,
ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto opinioni espresse in articoli di giornali e trasmissioni televisive.
G157
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del Codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale "legittimo sospetto" non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;
tale disegno di legge prevede una modifica all’articolo 47 del Codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,
ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo.
G158
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1578;
premesso che:
il disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 45 del Codice di procedura penale che, oltre al pregiudizio della sicurezza, dell’incolumità pubblica e della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, aggiunge il "legittimo sospetto" tra le cause di rimessione del processo, la nozione di tale "legittimo sospetto" non è altrimenti specificata e viene definita in termini ampi e generici;
tale disegno di legge in questione prevede una modifica all’articolo 47 del Codice di procedura penale che prevede che la richiesta di rimessione possa determinare il divieto di pronunciare sentenza e la sospensione del processo stesso da parte del giudice,
ribadisce che non possono comunque essere considerati motivi di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Non posto in votazione (*)
________________
(*) Approvato, con un subemendamento, l'emendamento 1.603 (testo 2), interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3
EMENDAMENTI
1.315
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Prima dell’articolo premettere il seguente:
Art. 01.
1. Prima dell’articolo 45 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 045. – 1. L’Istituto della rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro tre mesi dalla richiesta di rimessione".
1.1
FASSONE , CALVI , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
1.2
DALLA CHIESA , CAVALLARO , MAGISTRELLI , MANZIONE
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.200
DALLA CHIESA , CAVALLARO , MAGISTRELLI , MANZIONE
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.201
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.3
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.100
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.700
PASSIGLI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , CALVI , MARITATI , FASSONE
Id. em. 1.1
Sopprimere l’articolo.
1.603/1
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, prima dell’articolo premettere il seguente:
"Art. 01.
1. Prima dell’articolo 45 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 045. – 1. L’Istituto della rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro tre mesi dalla richiesta di rimessione"".
1.603/4
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Sost. id. em. 1.603/1
All’emendamento 1.603, prima del comma 1, premettere il seguente:
01. Prima dell’articolo 45 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 045. – 1. L’Istituto della rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro tre mesi dalla richiesta di rimessione".
1.603/2
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, prima dell’articolo premettere il seguente:
"Art. 01.
1. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, le parole "sette giorni" sono sostituite con le seguenti: "cinque giorni".
1.603/5
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Sost. id. em. 1.603/2
All’emendamento 1.603, prima del comma 1, premettere il seguente:
01. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, le parole "sette giorni" sono sostituite con le seguenti: "cinque giorni".
1.603/3
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 1. – 1. All’articolo 47 del codice di procedura penale, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo solo per gravi e fondati motivi"".
1.603/7
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. All’articolo 47 del codice di procedura penale, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo solo per gravi e fondati motivi"".
1.603/6
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. All’articolo 45 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: "da gravi", sono inserite le seguenti: "e persistenti"".
1.603/8
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, all’inizio del comma 1, prima delle parole: "All’articolo 45", premettere le seguenti: "Al capo VIII,".
1.603/9
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o l’incolumità pubblica", aggiungere le seguenti: "ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo".
1.603/10
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, sostituire le parole: "ovvero per", con le seguenti: "oppure per integrità personale causata da".
1.603/11
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con la seguente: "oppure".
1.603/12
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, sostituire le parole: "legittimo sospetto", con le seguenti: "legittima sfiducia".
1.603/13
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, sostituire le parole: "legittimo sospetto", con le seguenti: "integrità personale".
1.603/14
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "per legittimo" aggiungere le seguenti: "e ragionevole".
1.603/15
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, sostituire la parola: "sospetto" con la seguente: "timore".
1.603/16
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo la parola: "sospetto" aggiungere la seguente: "personale".
1.603/17
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , AYALA , ZANCAN
Le parole da: "All'emendamento" a: "fondato" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria".
1.603/18
CALVI , FASSONE , MARITATI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, sull’imparzialità dell’organo giudicante".
1.603/19
BRUTTI MASSIMO , CALVI , FASSONE , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo".
1.603/20
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo".
1.603/21
FASSONE , CALVI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa".
1.603/22
BRUTTI MASSIMO , FASSONE , CALVI , MARITATI , AYALA , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali".
1.603/23
FASSONE , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: "fondato su accertati elementi oggettivi".
1.603/24
BRUTTI MASSIMO , CALVI , FASSONE , MARITATI , AYALA , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su elementi oggettivi, sull’impazialità dell’organo giudicante".
1.603/25
CALVI , MARITATI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo".
1.603/26
BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , CALVI , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa".
1.603/27
CALVI , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali".
1.603/28
CALVI , FASSONE , MARITATI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", fondato su elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo".
1.603/29
CALVI , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: "fondato su elementi oggettivi".
1.603/30
BRUTTI MASSIMO , FASSONE , MARITATI , CALVI , AYALA , ZANCAN
Le parole da: "All'emendamento" a: "accertate" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo".
1.603/31
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", basato su circostanze di fatto accertate, sull’ordinato svolgimento del processo".
1.603/32
CALVI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole: "o per legittimo sospetto" aggiungere le seguenti: ", basato su circostanze di fatto accertate, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa".
1.603/33
CALVI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: ", basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali".
1.603/34
CALVI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: ", basato su circostanze di fatto accertate, sull’imparzialità dell’organo giudicante".
1.603/35
BRUTTI MASSIMO , CALVI , FASSONE , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "basato su circostanze di fatto accertate".
1.603/36
FASSONE , MARITATI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "dovuto a situazioni tali da influenzare la imparzialità di giudizio".
1.603/37
CALVI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , AYALA , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "giustificato da accadimenti documentabili".
1.603/38
CALVI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa".
1.603/39
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "sull’ordinato svolgimento del processo".
1.603/40
MARITATI , CALVI , AYALA , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo".
1.603/41
FASSONE , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa".
1.603/42
CALVI , BRUTTI MASSIMO , FASSONE , MARITATI , AYALA , ZANCAN
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 1, dopo le parole "o per legittimo sospetto" aggiungere le parole: "sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali".
1.603/43
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Le parole da: "All’emendamento" a: "comma 1" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole "La richiesta" aggiungere le seguenti: "di ricorso".
1.603/44
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire le parole: "alle altre" con le seguenti: "a tutte le".
1.603/45
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire la parola: "giorni" con la seguente: "ore".
1.603/46
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire la parola: "sette" con la seguente: "tre".
1.603/47
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire la parola: "notificata" con la seguente: "comunicata".
1.603/48
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: "del giudice" aggiungere le seguenti: "a quo".
1.603/49
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire la parola: "cancelleria" con la seguente: "segreteria".
1.603/50
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Le parole da: "All’emendamento" a: "comma 2" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 2, dopo le parole: "La richiesta" aggiungere le seguenti: "di ricorso".
1.603/51
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 2, dopo la parola: "richiesta" aggiungere la seguente: "motivata".
1.603/52
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
All’emendamento 1.603 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 46 del codice di procedura penale, comma 2, sostituire la parola: "sottoscritta" con la seguente: "firmata".
1.603/53
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, capoverso: "articolo 46" sopprimere il primo comma.
1.603/54
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, capoverso: "articolo 46", comma 1, sopprimere il primo periodo.
1.603/55
Le parole da: "All’emendamento" a: "dieci" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta".
1.603/56
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "venti".
1.603/57
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 2, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "tre".
1.603/58
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "quindici".
1.603/59
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, capoverso: "articolo 46", sopprimere il secondo comma.
1.603/60
Le parole da: "All’emendamento" a: "quindici" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta".
1.603/61
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "venti".
1.603/62
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "dieci".
1.603/63
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, capoverso: "articolo 46", sopprimere il terzo comma.
1.603/64
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, al paragrafo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Qualora la sede giudiziaria in cui è stato trasferito un procedimento per remissione non dispone di un organico e di strutture adeguate per lo svolgimento dello stesso, i relativi oneri sono a carico della Corte d’appello più vicina".
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 15,688 milioni di euro per l’anno 2002, di 15,869 milioni di euro per l’anno 2003 e di 15,219 milioni di euro per l’anno 2004.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 15 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell’esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l’adesione alle convenzioni citate.
4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio".
1.603/65
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 2, al paragrafo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Qualora la richiesta di rimessione venga effettuata da imputati non abbienti le spese necessarie per lo svolgimento del procedimento sono interamente a carico dello Stato".
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla Tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 15,688 milioni di euro per l’anno 2002, di 15,869 milioni di euro per l’anno 2003 e di 15,219 milioni di euro per l’anno 2004.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 15 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell’esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l’adesione alle convenzioni citate.
4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio".
1.603/66
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "il giudice" aggiungere le parole: ", solo quando la sicurezza o l’incolumità delle parti sono pregiudicate".
1.603/67
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 4, capoverso: "articolo 48", alla fine sostituire i numeri: "1.000" e: "5.000" rispettivamente con: "2.000" e: "10.000".
1.603/68
Le parole da: "All’emendamento" a: "1.000" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "1.000" con la seguente: "3.000".
1.603/69
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "1.000" con la seguente: "2.500".
1.603/70
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "1.000" con la seguente: "2.000".
1.603/71
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "1.000" con la seguente: "1.500".
1.603/72
Le parole da: "All’emendamento" a: "5.000" respinte; seconda parte preclusa
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "5.000" con la seguente: "7.500".
1.603/73
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "5.000" con: "7.000".
1.603/74
Precluso
All’emendamento 1.603, al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "5.000" con: "6.000".
1.603/75
Respinto
All’emendamento 1.603, al comma 5 eliminare l’ultimo periodo.
1.603/76
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Approvato
All’emendamento 1.603, sopprimere il comma 6.
1.603
V. testo 2
Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:
"Art. 1.
1. L’articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione) – 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11".
2. L’articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Richiesta di rimessione) – 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.
2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.
4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".
3. L’articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta) – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. Si applica il primo comma dell’articolo 159 del codice penale.
3 I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi quando l’istanza di rimessione è proposta dall’imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 304".
4. L’articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Decisione) – 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.
2. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo.
3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000".
5. L’articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione) – 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende".
6. Dopo l’articolo 49 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - (Decisione a sezioni unite) – 1. La richiesta di rimessione per quanto attiene ai delitti di cui all’articolo 51 comma 3-bis è decisa dalla Corte di cassazione a sezioni unite".
7. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.---
1.603 (testo 2)
Approvato con un subemendamento
Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:
"Art. 1.
1. L’articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione) – 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11".
2. L’articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Richiesta di rimessione) – 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.
2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.
4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".
3. L’articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta) – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.
3 I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi quando l’istanza di rimessione è proposta dall’imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 304".
4. L’articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Decisione) – 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.
2. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo.
3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000".
5. L’articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione) – 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende".
6. Dopo l’articolo 49 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - (Decisione a sezioni unite) – 1. La richiesta di rimessione per quanto attiene ai delitti di cui all’articolo 51 comma 3-bis è decisa dalla Corte di cassazione a sezioni unite".
7. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.---
2.0.800/1
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800, al capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "di tutti o di alcuno".
2.0.800/2
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "o di alcuno".
2.0.800/3
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "o di alcuno" con le seguenti: "o di parte".
2.0.800/4
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente,".
2.0.800/5
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "dal giudice procedente".
2.0.800/6
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "da parte del giudice designato".
2.0.800/7
CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , BRUTTI MASSIMO
Respinto
All'emendamento 2.0.800,al capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "dell'atto corrispondente al primo di" con le seguenti: "dal primo atto tra".
2.0.800
FASSONE , CALVI , AYALA , MARITATI
Respinto
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. – Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente a richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci".
2.0.1
Respinto
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
1. Le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso a carico di coloro che ricoprono incarichi di Governo o che sono eletti al Parlamento".
ARTICOLI 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
Non posto in votazione (*)
1. All’articolo 47 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice, sentite le parti, può sospendere il processo. Il processo deve essere sospeso prima che si svolgano le conclusioni e la discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta le richiesta. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata su i medesimi motivi, il processo non si sospende".
________________
(*) Approvato, con un subemendamento, l'emendamento 1.603 (testo 2) interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3
Art. 3.
Non posto in votazione (*)
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con un subemendamento, l'emendamento 1.603 (testo 2), interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3
________________
N.B In considerazione del loro numero, i restanti emendamenti, che risultano tutti preclusi, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
Approvata
Nell'articolo 1, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.603:
a) al comma 3, capoverso, "Art. 47", comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "l'istanza di rimessione" con le seguenti: "la richiesta di rimessione";
b) al comma 4, capoverso, "Art. 48", comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gli atti del processo" inserire le seguenti: "al giudice designato".
Sostituire il titolo con il seguente: "Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale".
MOZIONE SULLA CONFERENZA DI JOHANNESBURG SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(1-00081) (27 giugno 2002)
V. testo 2
TURRONI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN. – Il Senato,
premesso che:
dal 2 all’11 settembre 2002 si terrà a Johannesburg (Sudafrica) il Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) con lo scopo di riesaminare a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo che si è svolta a Rio de Janeiro (Brasile) nel 1992 i risultati e le prospettive dell’impegno verso lo sviluppo sostenibile;
il Vertice di Johannesburg costituisce una occasione unica per incoraggiare la realizzazione degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro e definire nuovi impegni politici da parte di tutti i paesi nel cammino verso lo sviluppo sostenibile;
la Conferenza dell’ONU su ambiente e sviluppo, tenutasi nel 1992 a Rio, consentì fra l’altro l’accordo su tre convenzioni globali (cambiamenti climatici, biodiversità, desertificazione);
nel 1992 fu sottoscritta a Rio da 180 paesi la Convenzione sui cambiamenti climatici e nel 1997 è stato firmato a Kyoto un protocollo attuativo (con precisi obiettivi di riduzione e scadenze) della Convenzione sui cambiamenti climatici, per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra;
dal 1992 ad oggi il pieno sostegno alla Convenzione e all’attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici è stato più volte confermato dal voto unanime del Parlamento italiano;
il Documento base (cosiddetto Chairman’s Paper) del Programma d’Azione di Johannesburg prevede la promozione della sostenibilità dell’agricoltura e dell’uso delle risorse idriche ed energetiche, l’accesso equo e responsabile alle risorse naturali, la protezione dell’integrità dell’ecosistema di oceani, mari ed aree costiere, la protezione delle foreste e la necessità di regole di governo globale dello sviluppo sostenibile e del commercio internazionale;
tali linee guida, pur costituendo un buon punto di partenza, non indicano ancora una serie di fondamentali impegni specifici in materia ambientale connessi a precise scadenze temporali e devono quindi essere integrate con una serie di misure e risorse finanziarie che garantiscano la tutela globale dell’ambiente;
è urgente ribadire la centralità dell’azione dei Governi e delle istituzioni multilaterali nel settore dello sviluppo sostenibile, laddove il negoziato WSSD sembrerebbe invece dar maggior enfasi al ruolo del settore privato come evidenziato nella cosiddetta "Multiple Stakeholder Initiative", che comporterebbe una preoccupante "privatizzazione" dell’attuazione degli impegni di Johannesburg;
in considerazione del fatto che la povertà e la distruzione dell’ambiente sono spesso direttamente connesse, è necessario che i Governi raggiungano un accordo preciso sui meccanismi di attuazione, le risorse finanziarie e gli adempimenti istituzionali necessari per la realizzazione dell’accordo;
in vista del Summit Rio+10 di Johannesburg, la Commissione europea sta predisponendo una piattaforma comune che pone enfasi eccessiva sull’agenda per lo sviluppo adottata a Doha, come strumento principale per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile e indirizzando le risorse verso azioni ad alto contenuto ambientale, con particolare riferimento alla lotta alla desertificazione, alla disponibilità di acqua e alla salavaguardia dei suoli;
è necessario che l’Italia ribadisca la centralità della questione ambientale riguardo alle tematiche relative allo sviluppo, al commercio ed alla finanza internazionale e promuova attivamente il miglioramento dell’Agenda del vertice di Johannesburg attraverso una serie di iniziative concrete in materia di lotta alla povertà, sostenibilità della produzione e del consumo di beni, protezione degli ecosistemi, riaffermando quanto meno l’eguaglianza giuridica tra accordi del WTO e Accordi Multilaterali sull’ambiente (MEA);
considerato che:
a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002 si è tenuta la prima Conferenza Mondiale sui Finanziamenti allo Sviluppo (FfD) che si è conclusa con un risultato deludente riguardo agli impegni per la lotta alla povertà, la cancellazione del debito, la riforma della finanza internazionale;
a Banff (Canada) si è tenuta dal 12 al 14 aprile la riunione dei Ministri dell’ambiente degli otto paesi più industrializzati, finalizzata a promuovere l’integrazione tra le prospettive dello sviluppo globale, quelle indicate dall’Agenda 21, l’eliminazione della povertà, la riduzione dell’accesso iniquo alle risorse e la protezione dell’ambiente;
il Consiglio Europeo di Goteborg si era impegnato a raggiungere l’obiettivo ONU nell’Assistenza Ufficiale allo Sviluppo (ODA) dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo il più presto possibile e a fare progressi concreti su questo prima del Summit mondiale per lo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg;
l’Italia, quale membro del G8, dell’Unione europea e dell’Ocse, dall’adozione degli indirizzi del Cipe del 1995 deve ispirare le proprie attività di cooperazione al perseguimento degli obiettivi di sviluppo consolidati nel documento Ocse del 1996, finalizzati principalmente alla lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo (PVS);
nel settembre del 2000 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Dichiarazione del Millennio" in cui vengono definiti gli obiettivi internazionali di sviluppo che bisogna perseguire, tra i quali resta prioritaria la riduzione del 50 per cento entro il 2015 il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà ossia con meno di un dollaro al giorno;
il Parlamento ha approvato una comune mozione in relazione al vertice Fao del giugno 2002 con la quale si impegnava il Governo a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati di lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione, sviluppo sostenibile e ad aumentare le risorse ordinarie per la lotta contro la fame nel mondo, portando entro cinque anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse da impegnare per lo sviluppo nel terzo mondo;
secondo quanto dichiarato dall’UNEP, "le economie industriali di Nord America, Europa e parti dell’Asia Orientale consumano immense quantità di energia e materie prime e producono alti volumi di rifiuti e emissioni inquinanti" e che "l’ampiezza di questa attività economica sta causando danni ambientali su scala globale, insieme all’inquinamento diffuso ed al degrado degli ecosistemi" e che pertanto "la continua povertà della maggior parte degli abitanti del Pianeta e l’eccessivo consumo da parte della minoranza sono le due cause maggiori di degrado ambientale. Secondo i dati UNDP, il 20 per cento della popolazioni mondiale rappresenta l’86 per cento del consumo globale di beni e risorse;
coerentemente con gli impegni più volte annunciati dai Governi anche al G8 di Genova, l’Italia deve riaffermare un ruolo di leadership sulla questione del debito dei Paesi in via di sviluppo, intraprendento iniziative volte a superare l’approccio dell’attuale iniziativa HIPC, che secondo la stessa Banca mondiale si dimostra insufficiente, introducendo parametri nuovi per l’ammissione dei paesi indebitati ai meccanismi di riduzione, che includano indici di sviluppo umano e di spesa sociale, sostenendo in tutte le sedi la proposta per una procedura di arbitrato internazionale per il debito estero;
considerato, altresì, che:
un terzo della popolazione mondiale vive senza risorse idriche adeguate al fabbisogno, e nel 2025 questa percentuale può arrivare a due terzi; il 60 per cento delle popolazioni più povere vive in aree ecologicamente fragili e che la domanda di acqua a livello globale raggiungerà in breve tempo livelli insostenibili, pena la totale esclusione della grande maggioranza della popolazione mondiale dall’accesso a questa risorsa vitale, già reso difficile dalla crescente privatizzazione a livello locale, nazionale e globale dell’acqua;
secondo le Nazioni Unite, almeno 30 sono i conflitti legati all’accesso alle risorse idriche in tutto il mondo, mentre secondo le stime del World Watch Institute nel 2000 almeno un quarto dei conflitti armati e delle guerre combattute erano connessi a conflitti sulle risorse naturali e che pertanto è la domanda di risorse e di prodotti di consumo che le alimenta e con esse alimenta modelli di sfruttamento e consumo illegali e predatori, incentivati direttamente o indirettamente dalla globalizzazione degli scambi commerciali e la liberalizzazione dei mercati finanziari, e che pertanto uno sviluppo genuinamente sostenibile ed una trasformazione dei modelli di consumo ed investimento da parte dei Paesi più ricchi può essere anche strumento di pace e prevenzione dei conflitti;
vanno sottolineate la crescente dipendenza da combustibili fossili nell’attuale modello produttivo industriale e le pressioni delle industrie multinazionali e di alcuni paesi industrializzati per bloccare qualsiasi iniziativa volta a sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala, e la domanda di petrolio che nei prossimi anni crescerà dai 77 milioni di barili al giorno nel 2000 a 110 milioni di barili nel 2020, e che da qui al 2020 il pianeta consumerà circa 670 miliardi di barili di petrolio pari a circa i 2/3 delle riserve mondiali conosciute;
la stragrande maggioranza dei 2 miliardi di poveri del pianeta che vivono in aree rurali non hanno accesso ad energia elettrica e che i programmi di privatizzazione e liberalizzazione sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali, insieme ai progetti di sviluppo infrastrutturale, non sono riusciti a risolvere tale emergenza;
visto il crescente ruolo del settore privato e delle imprese multinazionali nel commercio, degli investimenti e nello sfruttamento delle risorse naturali ed il ritardo con il quale la comunità internazionale si sta dotando di strumenti di controllo ed indirizzo ambientale per le loro attività, quali le linee guida OCSE per le imprese multinazionali che peraltro hanno carattere esclusivamente volontario,
impegna il Governo:
a promuovere l’integrazione dell’agenda del vertice di Johannesburg con una serie di ulteriori ed urgenti iniziative legate alle tematiche ambientali che siano concrete e legate a precise scadenze temporali, oltre a quelle contenute nel Programma d’azione previsto dal Documento della Presidenza (Chairman’s Paper), con particolare riferimento alle seguenti:
promozione di una iniziativa globale nel 2002 per la ricostituzione e salvaguardia delle foreste e delle aree ambientalmente degradate, sostenendo la proposta di un gruppo di lavoro sulle foreste nella Convenzione sulla Biodiversità, ed il lancio di una Convenzione contro lo sfruttamento ed il commercio illegale di legname e prodotti derivati;
adozione, da parte dei Governi, di misure legislative tese a garantire la provenienza del legno e dei prodotti connessi da foreste gestite legalmente ed in modo ambientalmente compatibile, promuovendo anche l’accesso al mercato di questi prodotti;
forme di collaborazione multilaterale per la promozione del reddito nelle aree rurali come presidio dell’ecosistema;
spostamento del 20 per cento delle risorse dedicate al settore energetico verso lo sviluppo di fonti rinnovabili e programmi di ottimizzazione dell’efficienza energetica;
sostegno alla necessità di un programma globale per migliorare la gestione dei fiumi e delle zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar, investendo nella conservazione delle fonti idriche e delle montagne ed assicurando la riduzione dell’impatto ambientale dei programmi di infrastrutture idriche; recepimento da parte delle istituzioni finanziarie private e pubbliche nazionali ed internazionali delle linee guida elaborate dalla Commissione Mondiale sulle Grandi Dighe che contengono importanti principi socio-ambientali ed economici per lo sviluppo di infrastrutture idriche su piccola scala con la partecipazione attiva delle comunità locali, ed il lancio di un contratto mondiale sull’acqua che racchiuda un sistema legale internazionalmente riconosciuto che garantisca l’accesso libero ed equo all’acqua, tutelando e promuovendo sistemi di gestione sostenibile e collettiva su piccola scala;
inserimento dell’obiettivo di raggiungere un consumo sostenibile delle acque e ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle risorse idriche, migliorando l’efficienza nell’uso dell’acqua anche attraverso la fissazione di obiettivi nazionali;
promozione del pieno rispetto delle aree marine protette e loro costituzione anche nelle acque che si trovano oltre le giurisdizioni nazionali;
riconoscimento del valore ambientale delle barriere coralline e degli ecosistemi marini ad esse associati;
garanzia dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto entro l’anno 2002;
promozione dell’espansione di una rete di foreste ed aree protette che garantisca anche benefici per le popolazioni e le comunità indigene;
attuazione degli accordi ambientali multilaterali e riconoscimento agli stessi della stessa efficacia delle regole del commercio internazionale, e rimozione dei "sussidi perversi", che incentivano pratiche predatorie ed insostenibili;
a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;
a garantire con le necessarie misure normative e adeguate risorse finanziarie l’attuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, confermando gli impegni presi dal Parlamento e dai Governi ed a promuovere la cooperazione italiana ed europea allo sviluppo sostenibile dei paesi più poveri anche attraverso i meccanismi "flessibili" previsti dal Protocollo di Kyoto, affinché a livello globale almeno il 12 per cento di tutta l’energia consumata provenga da fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala entro il 2010;
a far sì che i programmi ed i progetti delle istituzioni finanziarie internazionali siano mirati a garantire l’accesso equo all’energia alle popolazioni rurali salvaguardando gli imperativi di tutela ambientale che le agenzie di credito all’esportazione e le banche multilaterali di sviluppo attuino una moratoria al finanziamento di nuovi progetti di esplorazione e sfruttamento di combustibili fossili, concentrando l’attenzione sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili su piccola scala, stanziando entro il 2020 il 20 per cento delle risorse finanziarie al loro sostegno;
a promuovere la cooperazione tecnologica ed il trasferimento di tecnologie verso i Paesi meno sviluppati, per colmare le differenze tecnologiche in settori quali l’energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle acque, l’agricoltura e la sanità;
a prestare particolare attenzione, durante i lavori del vertice di Johannesburg, al tema della sovranità alimentare nelle regioni povere del pianeta, attraverso anche un’assistenza particolare ai piccoli agricoltori sotto forma di crediti, fornitura di tecnologie adeguate ed aumento dell’estensione dei servizi;
ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche verso l’Unione europea, perché anche a Johannesburg venga considerata prioritaria la lotta contro le malattie correlate alla povertà, assieme alla protezione dell’ambiente e del clima;
ad assumere tutte le iniziative necessarie affinchè le agenzie di credito all’esportazione dei paesi OCSE siano guidate, nel finanziamento allo sviluppo, anche da criteri sociali ed ambientali e ad intraprendere un processo negoziale per la stesura di una Convenzione internazionale per la regolamentazione e la sostenibilità socio-ambientale delle attività del settore privato, che stabilisca obblighi socio-ambientali per le imprese, creando opportunità di mercato per le imprese che li rispetteranno.
(1-00081) (27 giugno 2002) (testo 2)
Approvata
TURRONI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN. – Il Senato,
premesso che:
dal 2 all’11 settembre 2002 si terrà a Johannesburg (Sudafrica) il Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) con lo scopo di riesaminare a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo che si è svolta a Rio de Janeiro (Brasile) nel 1992 i risultati e le prospettive dell’impegno verso lo sviluppo sostenibile;
il Vertice di Johannesburg costituisce una occasione unica per incoraggiare la realizzazione degli obiettivi fissati a Rio de Janeiro e definire nuovi impegni politici da parte di tutti i paesi nel cammino verso lo sviluppo sostenibile;
la Conferenza dell’ONU su ambiente e sviluppo, tenutasi nel 1992 a Rio, consentì fra l’altro l’accordo su tre convenzioni globali (cambiamenti climatici, biodiversità, desertificazione);
nel 1992 fu sottoscritta a Rio da 180 paesi la Convenzione sui cambiamenti climatici e nel 1997 è stato firmato a Kyoto un protocollo attuativo (con precisi obiettivi di riduzione e scadenze) della Convenzione sui cambiamenti climatici, per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra;
dal 1992 ad oggi il pieno sostegno alla Convenzione e all’attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici è stato più volte confermato dal voto unanime del Parlamento italiano;
il Documento base (cosiddetto Chairman’s Paper) del Programma d’Azione di Johannesburg prevede la promozione della sostenibilità dell’agricoltura e dell’uso delle risorse idriche ed energetiche, l’accesso equo e responsabile alle risorse naturali, la protezione dell’integrità dell’ecosistema di oceani, mari ed aree costiere, la protezione delle foreste e la necessità di regole di governo globale dello sviluppo sostenibile e del commercio internazionale;
tali linee guida, pur costituendo un buon punto di partenza, non indicano ancora una serie di fondamentali impegni specifici in materia ambientale connessi a precise scadenze temporali e devono quindi essere integrate con una serie di misure e risorse finanziarie che garantiscano la tutela globale dell’ambiente;
è urgente ribadire la centralità dell’azione dei Governi e delle istituzioni multilaterali nel settore dello sviluppo sostenibile, laddove il negoziato WSSD sembrerebbe invece dar maggior enfasi al ruolo del settore privato come evidenziato nella cosiddetta "Multiple Stakeholder Initiative", che comporterebbe una preoccupante "privatizzazione" dell’attuazione degli impegni di Johannesburg;
in considerazione del fatto che la povertà e la distruzione dell’ambiente sono spesso direttamente connesse, è necessario che i Governi raggiungano un accordo preciso sui meccanismi di attuazione, le risorse finanziarie e gli adempimenti istituzionali necessari per la realizzazione dell’accordo;
in vista del Summit Rio+10 di Johannesburg, la Commissione europea sta predisponendo una piattaforma comune che pone enfasi eccessiva sull’agenda per lo sviluppo adottata a Doha, come strumento principale per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile e indirizzando le risorse verso azioni ad alto contenuto ambientale, con particolare riferimento alla lotta alla desertificazione, alla disponibilità di acqua e alla salavaguardia dei suoli;
è necessario che l’Italia ribadisca la centralità della questione ambientale riguardo alle tematiche relative allo sviluppo, al commercio ed alla finanza internazionale e promuova attivamente il miglioramento dell’Agenda del vertice di Johannesburg attraverso una serie di iniziative concrete in materia di lotta alla povertà, sostenibilità della produzione e del consumo di beni, protezione degli ecosistemi, riaffermando quanto meno l’eguaglianza giuridica tra accordi del WTO e Accordi Multilaterali sull’ambiente (MEA);
considerato che:
a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002 si è tenuta la prima Conferenza Mondiale sui Finanziamenti allo Sviluppo (FfD) che si è conclusa con un risultato deludente riguardo agli impegni per la lotta alla povertà, la cancellazione del debito, la riforma della finanza internazionale;
a Banff (Canada) si è tenuta dal 12 al 14 aprile la riunione dei Ministri dell’ambiente degli otto paesi più industrializzati, finalizzata a promuovere l’integrazione tra le prospettive dello sviluppo globale, quelle indicate dall’Agenda 21, l’eliminazione della povertà, la riduzione dell’accesso iniquo alle risorse e la protezione dell’ambiente;
il Consiglio Europeo di Goteborg si era impegnato a raggiungere l’obiettivo ONU nell’Assistenza Ufficiale allo Sviluppo (ODA) dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo il più presto possibile e a fare progressi concreti su questo prima del Summit mondiale per lo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg;
l’Italia, quale membro del G8, dell’Unione europea e dell’Ocse, dall’adozione degli indirizzi del Cipe del 1995 deve ispirare le proprie attività di cooperazione al perseguimento degli obiettivi di sviluppo consolidati nel documento Ocse del 1996, finalizzati principalmente alla lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo (PVS);
nel settembre del 2000 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Dichiarazione del Millennio" in cui vengono definiti gli obiettivi internazionali di sviluppo che bisogna perseguire, tra i quali resta prioritaria la riduzione del 50 per cento entro il 2015 il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà ossia con meno di un dollaro al giorno;
il Parlamento ha approvato una comune mozione in relazione al vertice Fao del giugno 2002 con la quale si impegnava il Governo a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati di lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione, sviluppo sostenibile e ad aumentare le risorse ordinarie per la lotta contro la fame nel mondo, portando entro cinque anni allo 0,70 per cento del prodotto interno lordo la percentuale delle risorse da impegnare per lo sviluppo nel terzo mondo;
secondo quanto dichiarato dall’UNEP, "le economie industriali di Nord America, Europa e parti dell’Asia Orientale consumano immense quantità di energia e materie prime e producono alti volumi di rifiuti e emissioni inquinanti" e che "l’ampiezza di questa attività economica sta causando danni ambientali su scala globale, insieme all’inquinamento diffuso ed al degrado degli ecosistemi" e che pertanto "la continua povertà della maggior parte degli abitanti del Pianeta e l’eccessivo consumo da parte della minoranza sono le due cause maggiori di degrado ambientale. Secondo i dati UNDP, il 20 per cento della popolazioni mondiale rappresenta l’86 per cento del consumo globale di beni e risorse;
coerentemente con gli impegni più volte annunciati dai Governi anche al G8 di Genova, l’Italia deve riaffermare un ruolo di leadership sulla questione del debito dei Paesi in via di sviluppo, intraprendento iniziative volte a superare l’approccio dell’attuale iniziativa HIPC, che secondo la stessa Banca mondiale si dimostra insufficiente, introducendo parametri nuovi per l’ammissione dei paesi indebitati ai meccanismi di riduzione, che includano indici di sviluppo umano e di spesa sociale, sostenendo in tutte le sedi la proposta per una procedura di arbitrato internazionale per il debito estero;
considerato, altresì, che:
un terzo della popolazione mondiale vive senza risorse idriche adeguate al fabbisogno, e nel 2025 questa percentuale può arrivare a due terzi; il 60 per cento delle popolazioni più povere vive in aree ecologicamente fragili e che la domanda di acqua a livello globale raggiungerà in breve tempo livelli insostenibili, pena la totale esclusione della grande maggioranza della popolazione mondiale dall’accesso a questa risorsa vitale, già reso difficile dalla crescente privatizzazione a livello locale, nazionale e globale dell’acqua;
secondo le Nazioni Unite, almeno 30 sono i conflitti legati all’accesso alle risorse idriche in tutto il mondo, mentre secondo le stime del World Watch Institute nel 2000 almeno un quarto dei conflitti armati e delle guerre combattute erano connessi a conflitti sulle risorse naturali e che pertanto è la domanda di risorse e di prodotti di consumo che le alimenta e con esse alimenta modelli di sfruttamento e consumo illegali e predatori, incentivati direttamente o indirettamente dalla globalizzazione degli scambi commerciali e la liberalizzazione dei mercati finanziari, e che pertanto uno sviluppo genuinamente sostenibile ed una trasformazione dei modelli di consumo ed investimento da parte dei Paesi più ricchi può essere anche strumento di pace e prevenzione dei conflitti;
vanno sottolineate la crescente dipendenza da combustibili fossili nell’attuale modello produttivo industriale e le pressioni delle industrie multinazionali e di alcuni paesi industrializzati per bloccare qualsiasi iniziativa volta a sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala, e la domanda di petrolio che nei prossimi anni crescerà dai 77 milioni di barili al giorno nel 2000 a 110 milioni di barili nel 2020, e che da qui al 2020 il pianeta consumerà circa 670 miliardi di barili di petrolio pari a circa i 2/3 delle riserve mondiali conosciute;
la stragrande maggioranza dei 2 miliardi di poveri del pianeta che vivono in aree rurali non hanno accesso ad energia elettrica e che i programmi di privatizzazione e liberalizzazione sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali, insieme ai progetti di sviluppo infrastrutturale, non sono riusciti a risolvere tale emergenza;
visto il crescente ruolo del settore privato e delle imprese multinazionali nel commercio, degli investimenti e nello sfruttamento delle risorse naturali ed il ritardo con il quale la comunità internazionale si sta dotando di strumenti di controllo ed indirizzo ambientale per le loro attività, quali le linee guida OCSE per le imprese multinazionali che peraltro hanno carattere esclusivamente volontario,
si impegna:
a discutere dopo il vertice di Johannesburg una serie di ulteriori ed urgenti iniziative legate alle tematiche ambientali con particolare riferimento alle seguenti:
promozione di una iniziativa globale nel 2002 per la ricostituzione e salvaguardia delle foreste e delle aree ambientalmente degradate, sostenendo la proposta di un gruppo di lavoro sulle foreste nella Convenzione sulla Biodiversità, ed il lancio di una Convenzione contro lo sfruttamento ed il commercio illegale di legname e prodotti derivati;
adozione, da parte dei Governi, di misure legislative tese a garantire la provenienza del legno e dei prodotti connessi da foreste gestite legalmente ed in modo ambientalmente compatibile, promuovendo anche l’accesso al mercato di questi prodotti;
forme di collaborazione multilaterale per la promozione del reddito nelle aree rurali come presidio dell’ecosistema;
spostamento del 20 per cento delle risorse dedicate al settore energetico verso lo sviluppo di fonti rinnovabili e programmi di ottimizzazione dell’efficienza energetica;
sostegno alla necessità di un programma globale per migliorare la gestione dei fiumi e delle zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar, investendo nella conservazione delle fonti idriche e delle montagne ed assicurando la riduzione dell’impatto ambientale dei programmi di infrastrutture idriche; recepimento da parte delle istituzioni finanziarie private e pubbliche nazionali ed internazionali delle linee guida elaborate dalla Commissione Mondiale sulle Grandi Dighe che contengono importanti principi socio-ambientali ed economici per lo sviluppo di infrastrutture idriche su piccola scala con la partecipazione attiva delle comunità locali, ed il lancio di un contratto mondiale sull’acqua che racchiuda un sistema legale internazionalmente riconosciuto che garantisca l’accesso libero ed equo all’acqua, tutelando e promuovendo sistemi di gestione sostenibile e collettiva su piccola scala;
inserimento dell’obiettivo di raggiungere un consumo sostenibile delle acque e ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle risorse idriche, migliorando l’efficienza nell’uso dell’acqua anche attraverso la fissazione di obiettivi nazionali;
promozione del pieno rispetto delle aree marine protette e loro costituzione anche nelle acque che si trovano oltre le giurisdizioni nazionali;
riconoscimento del valore ambientale delle barriere coralline e degli ecosistemi marini ad esse associati;
garanzia dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto entro l’anno 2002;
promozione dell’espansione di una rete di foreste ed aree protette che garantisca anche benefici per le popolazioni e le comunità indigene;
attuazione degli accordi ambientali multilaterali e riconoscimento agli stessi della stessa efficacia delle regole del commercio internazionale, e rimozione dei "sussidi perversi", che incentivano pratiche predatorie ed insostenibili;
impegna altresì il Governo:
a promuovere, facendo seguito alle decisioni che saranno assunte nel vertice di Johannesburg e che sono individuate nel programma d'azione previsto dal documento della Presidenza (chairman's paper), ulteriori iniziative legate alle tematiche ambientali con particolare riferimento alla protezione delle foreste ed altri programmi per quanto concerne l'ecosistema degli oceani, le acque dolci e le malattie endemiche.
a concentrare la cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2002-2004 anche su programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;
a garantire con le necessarie misure normative e adeguate risorse finanziarie l’attuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, confermando gli impegni presi dal Parlamento e dai Governi ed a promuovere la cooperazione italiana ed europea allo sviluppo sostenibile dei paesi più poveri anche attraverso i meccanismi "flessibili" previsti dal Protocollo di Kyoto, affinché a livello globale almeno il 12 per cento di tutta l’energia consumata provenga da fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala entro il 2010;
a far sì che i programmi ed i progetti delle istituzioni finanziarie internazionali siano mirati a garantire l’accesso equo all’energia alle popolazioni rurali salvaguardando gli imperativi di tutela ambientale;
a promuovere la cooperazione tecnologica ed il trasferimento di tecnologie verso i Paesi meno sviluppati, per colmare le differenze tecnologiche in settori quali l’energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle acque, l’agricoltura e la sanità;
a prestare particolare attenzione, durante i lavori del vertice di Johannesburg, al tema della sovranità alimentare nelle regioni povere del pianeta, attraverso anche un’assistenza particolare ai piccoli agricoltori sotto forma di crediti, fornitura di tecnologie adeguate ed aumento dell’estensione dei servizi;
ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche verso l’Unione europea, perché anche a Johannesburg venga considerata prioritaria la lotta contro le malattie correlate alla povertà, assieme alla protezione dell’ambiente e del clima;
ad assumere le iniziative necessarie affinchè le agenzie di credito all’esportazione dei paesi OCSE siano guidate, nella loro azione allo sviluppo, anche da criteri sociali ed ambientali.
ORDINE DEL GIORNO
G1
NOVI , SPECCHIA , EUFEMI , MONCADA , BOREA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che l'Italia, nella preparazione del vertice di Johannesburg si è impegnata nel negoziato, sia nell'ambito dell’Unione Europea che nel contesto del cosiddetto gruppo degli "Amici della Presidenza" istituito dal Governo del Sud Africa;
che nell'ambito dell’Unione Europea l'Italia partecipa in modo attivo alla definizione delle proposte e della posizione dei 15 Stati membri, rappresentata dall’unica voce della Presidenza di turno, la Danimarca;
che nel gruppo degli "Amici della Presidenza", composto da 25 paesi dei. diversi gruppi regionali, l'Italia è impegnata a favorire il dialogo tra le diverse posizioni ed a sostenere il lavoro del Sud Africa e del Segretario generale delle Nazioni Unite per il successo del Vertice di Johannesburg;
che il vertice di Johannesburg non può sottrarsi alla discussione sul rapporro tra aiuto pubblico allo sviluppo, superamento delle barriere per l’esportazione dei prodotti dei Paesi in via di sviluppo, e rispetto degli standard ambientali,
che la Conferenza di Doha sulla liberalizzazione dei commerci nell’economia globale, quella di Monterrey sull’aiuto pubblico allo sviluppo, e le indicazioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite del 2000 sui "Millinnenium Development Goals", sono il nostro riferimento e devono trovare un percorso concreto per attualizzarsi;
che il vertice di Johannesburg dovrebbe individuare le prime fasi di questo percorso, sopratutto in relazione alla modifica degli obiettivi e degli strumenti dell' assistenza ai paesi in via di sviluppo: emerge infatti con evidenza che la prima priorità di questi paesi è quella di acquisire e consolidare una capacità locale di produzione di beni esportabili, ovvero corrispondenti agli standard di qualità richiesti nei paesi ricchi. In. molti casi questi standard rappresentano vere e proprie barriere commerciali, che possono essere superate solo attraverso una forte cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per migliorare la qualità dei loro prodotti attraverso il trasferimento delle migliori tecniche e tecnologie;
che l'accesso ai mercatì dei paesi sviluppati è la chiave di volta per la crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo. Ma l’accesso a questi mercati è possibile se vengono rispettati standard di prodotto, che richiedono necessariamente il miglioramento della qualità dell' ambiente locale: in questo si chiude il circolo virtuoso tra sviluppo economico e protezione dell’ambiente, ovvero tra "l’agire localmente e pensare globalmente";
che per raggiungere questo obiettivo, il ruolo dei Governi dei paesi industrializzati è cruciale, ma il contributo dei paesi in via di sviluppo è altresì essenziale. Alla luce di queste considerazioni, l’Italia ritiene opportuno integrare l'aiuto pubblico allo sviluppo con la promozione della capacità locale di "buon governo" nei paesi in via di sviluppo, nella prospettiva di un "partenariato globale";
che a questo proposito, l’iniziativa NEPAD per l’aiuto all’Africa è un modello di riferimento: essa infatti è lo strumento attraverso il quale si promuove un vero partenariato, che, fornendo un aiuto finanziario, sviluppa la capacità di governo locale, che è la condizione per una crescita economica duratura e sostenibile;
che in merito alle altre questioni ancora aperte, l’Italia ha richiamato l’esigenza di garantire l’accesso all’energia dei due miliardi di persone ancora prive di elettricità, ed in particolare ha sostenuto la necessità di rispondere a questa domanda di energia favorendo l’impiego delle fonti rinnovabili e delle energie "pulite". A questo fine l’Italia si è espressa, concordemente a tutti i Paesi dell’Unione Europea, a favore dell’inserimento nel testo di un obiettivo quantificato di fonti rinnovabili da utilizzare per la produzione di energia entro l’anno 2010;
che l'Italia inoltre considera molto importanti le iniziative di tipo II, che consentiranno di "mettere con i piedi per terra" gli impegni e i programmi "politici". A questo proposito, è positivo l'accordo già raggiunto sulle caratteristiche e sugli obiettivi delle iniziative di Tipo II,
impegna il Governo:
alla promozione e diffusione delle fonti di energia rinnovabile nei Paesi del Mediterraneo;
al CDM ANVIMAR, per la promozione del "Clean Development Mechanism" deI Protocollo di Kyoto tra Paesi dell’area del Mediterraneo;
al MeditAIRanio, per la preparazione di inventari dei gas ad effetto serra (GHG) nei Paesi del Mediterraneo;
all' Iskar River Pilot Project; per la realizzazione di un programma pilota per la gestione integrata di un bacino fluviale nell’ ambito della Direttiva Quadro sulla gestione delle acque;
all' ADRICOSM, per la promozione di un sistema integrato di gestione delle zone costiere basato sulla sperimentazione di modelli di previsione della circolazione marina;
al Progetto pilota per una rapida valutazione del rischio ambientale, e sanitario nei bacini fluviali secondari nell’area del basso Danubio;
alla cooperazione ambientale con 1a Cina:
supporto per lo sviluppo di sistemi di rnorntoraggio e di "governance" ambientale;
supporto per la pianificazione e l’uso efficiente delle risorse naturali ed energetiche;
promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane di Pechino e Shangai, mediante la fornitura e la diffusione di motori a basse emissioni, di carburanti "puliti", nonché la realizzazione di sistemi innovativi per la gestione del traffico e il monitoraggio della qualità dell’aria.
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(*) Accolto dal Governo