SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
230a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2002
(Pomeridiana)
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Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 231 del 2 agosto 2002
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del presidente PERA
La seduta inizia alle ore 15,34.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
Comunicazioni all'Assemblea
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale. Avverte che, per accordi intervenuti con la RAI, le dichiarazioni di voto finali verranno trasmesse in diretta televisiva.
PASSIGLI (DS-U). L’articolo 25 della Costituzione stabilisce il principio che nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, salvo limitatissimi casi previsti per legge, di talché ogni deroga deve essere regolata da norme precise e non discrezionali. Per tali ragioni l'argomento usato dalla maggioranza, secondo la quale il disegno di legge Cirami avrebbe lo scopo di coprire un vuoto normativo, è una menzogna tendente a mascherare la realtà di un uso strumentale della potestà legislativa per risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio e dell'onorevole Previti. Peraltro, il mancato riferimento al legittimo sospetto nella riforma del codice di procedura penale fu una scelta consapevole della commissione di studio governativa cui fu affidata la stesura delle norme, che ricevettero dal Parlamento ben due pareri favorevoli sulla conformità della legislazione delegata alla delega, senza che alcuno sollevasse problemi al riguardo. La questione è stata rimessa oggi dalla Cassazione al giudizio della Corte costituzionale, ma la maggioranza non vuole attendere la pronunzia di quest’ultima poiché teme che sarebbe negativa, così come non vuole attendere la sentenza di Milano perché teme che sarebbe di condanna. Ricordato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame, disponendo l'automatica sospensione del procedimento a seguito della richiesta di rimessione, è costituzionalmente illegittimo in base alla sentenza della Corte n. 353 del 1996, sottolinea come il Parlamento sia ormai ostaggio delle vicende private del Presidente del Consiglio, che distruggono lo Stato di diritto e violano gli articoli 3 e 25 della Costituzione, principi fondamentali cui le forze della maggioranza che si dicono liberali dovrebbero ispirare la propria azione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Fa presente che non è ancora disponibile il fascicolo degli emendamenti.
PRESIDENTE. Il fascicolo sarà disponibile entro le ore 16; nel frattempo è stato distribuito il fascicolo relativo agli ordini del giorno.
ZICCONE (FI). Se il problema posto dalla Cassazione fosse soltanto quello di verificare la legittimità dell'attuale articolo 45 del codice di procedura penale con il contenuto della delega prevista nella legge n. 81 del 1987, sarebbe stato possibile attendere la pronuncia della Corte costituzionale; ma le sezioni unite penali della Cassazione hanno rilevato la presenza di una evidente lacuna legislativa a seguito della scomparsa dal codice di procedura penale del principio del legittimo sospetto. Il legislatore ha pertanto il dovere di disciplinare la materia al fine di assicurare serenità ed imparzialità del giudice nell'esercizio della sua funzione e tale garanzia insopprimibile tutela non due soli cittadini, ma tutti coloro che si trovino nella condizione di dover essere sottoposti a giudizio. Per quanto riguarda invece la sospensione del processo a seguito della richiesta di rimessione, appare evidente che, dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione sarebbe illogico ed inaccettabile supporre che il giudizio possa proseguire nonostante il legittimo sospetto del quale sia stato investito l'organo giudicante. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il tema del legittimo sospetto è stato lungamente affrontato dalla dottrina per il suo alto valore simbolico e l'istituto previsto dall’articolo 55 del precedente codice di rito ha resistito per 50 anni alla giurisprudenza della Corte costituzionale. La legge delega n. 81 del 1987 conteneva tra i principi la riproposizione di tale istituto, ma la commissione governativa incaricata di stendere la riforma adottò una diversa formulazione. Rimane ora da chiarire se il concetto di libera determinazione previsto dall'articolo 45 del codice di procedura penale, prodotto normativo di un periodo nel quale la gerarchizzazione della magistratura poneva problemi che ora non appaiono più attuali, riesca a riempire lo spazio lasciato dalla mancata indicazione del principio di legittimo sospetto. Secondo la Cassazione ciò non avviene e pertanto non sono pienamente garantite la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, la cui verifica è resa ancora più cogente dalla recente modifica dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, le critiche avanzate da numerosi intervenuti non sembrano condivisibili in quanto va ricordato che la sentenza della Corte costituzionale del 1996 fu seguita da forti critiche dottrinali che indussero la Corte stessa a due ordinanze dell'anno successivo nelle quali precisava la volontà di impedire l'utilizzo strumentale della ricusazione e della rimessione a fini dilatori del procedimento. Preannuncia che il Governo intende rimettersi all’Assemblea sugli emendamenti, tranne che su quelli relativi alla sospensione anche dei termini di prescrizione, sempre che la precisazione non venga considerata superflua alla luce del principio generale posto dal primo comma dell'articolo 159 del codice penale che prevede tale sospensione in presenza di questione devoluta ad altro giudice. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PASSIGLI (DS-U). Fa presente che solo in questo momento si sta procedendo alla distribuzione del fascicolo degli emendamenti, a conferma dell'esiguità dei tempi assegnati per la presentazione degli stessi, in palese violazione delle prerogative dei parlamentari.
PRESIDENTE. Ricorda che il fascicolo degli ordini del giorno, il cui esame precede quello degli emendamenti, è stato distribuito già dalle ore 10,30.
Passa all'esame degli ordini del giorno, avvertendo che il G1 è inammissibile.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si rimette all'Aula su tutti gli ordini del giorno.
E' quindi respinto il G2. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), sono respinti gli ordini del giorno G3, G4, G5 nonché la prima parte del G6, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al G25. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, è quindi respinta la prima parte del G26, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi ordini del giorno fino al G37. Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), respinge la prima parte dell'ordine del giorno G38, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al G66. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI, è respinta la prima parte del G67, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi ordini del giorno fino al G83. Con successiva votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore Massimo BRUTTI, è respinta la prima parte del G84, con conseguente preclusione della restante parte e del successivo ordine del giorno. Ancora con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore Massimo BRUTTI, è respinta la prima parte dell'ordine del giorno G86; conseguentemente risultano preclusi la restante parte e i successivi fino al G97. Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI, respinge il G98.
PASSIGLI (DS-U). Non risultano chiare le modalità di preclusione degli ordini del giorno.
PRESIDENTE. Come avviene per gli emendamenti, la reiezione di una parte, identica a quella dei successivi, comporta la preclusione degli ordini del giorno.
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), è respinta la prima parte del G99, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi ordini del giorno fino al G117. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore Massimo BRUTTI, è respinto il G118. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), sono respinti il G119 e il G120. E' quindi respinto il G121. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), è respinta la prima parte del G122, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi ordini del giorno fino al G129. E' quindi respinta la prima parte del G130; conseguentemente risultano preclusi la restante parte e il successivo ordine del giorno.
TOIA (Mar-DL-U). Denuncia l'applicazione restrittiva del sistema di conteggio del tempo a disposizione dei Gruppi che non consente agli appartenenti ad alcuni di essi neanche di poter richiedere votazioni qualificate. Chiede in particolare il voto elettronico sul G132. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
Con votazione nominale elettronica, è respinto il G132.
Sull'elezione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura
DEL TURCO (Misto-SDI). Annuncia all'Assemblea l'avvenuta elezione dell'onorevole Virginio Rognoni a Vice Presidente del CSM. (Applausi).
PRESIDENTE. Rivolge al neoeletto vice presidente Rognoni i migliori auguri di buon lavoro.
BORDON (Mar-DL-U). Si associa alle congratulazioni rivolte dal Senato al nuovo Vice Presidente del CSM. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Richiami del Presidente).
SCHIFANI (FI). Anch'egli si associa agli auguri rivolti dal Senato. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
BRUTTI Massimo (DS-U). Esprime i migliori auguri al vice presidente del CSM Virginio Rognoni, ricordandone l'impegno nella lotta contro il terrorismo nella sua veste di Ministro dell'interno. (Generali applausi).
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Ricordando la comune militanza nella Democrazia cristiana, si associa agli auguri rivolti all'onorevole Rognoni. (Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI e del senatore Coviello).
MEDURI (AN). Non si associa all’applauso tributato al vice presidente del CSM Rognoni.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli ordini del giorno.
Il Senato, con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), respinge gli ordini del giorno G133 e G134, nonché la prima parte del G135, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al G141 e la prima parte del G142, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al G144. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste la prima dal senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) e le successive dalla senatrice TOIA, sono quindi respinti il G145, il G146 e la prima parte del G147, con conseguente preclusione della restante parte e del successivo G148. Infine, è respinta la prima parte del G149, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al G158.
AZZOLLINI (FI). A norma dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, esprime il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).
RIPAMONTI (Verdi-U). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento propone di non passare all'esame degli articoli e su tale deliberazione chiede la verifica del numero legale.
Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.
RIPAMONTI (Verdi-U). Segnala preliminarmente che l'emendamento 1.602 è privo di portata modificativa e quindi dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
PRESIDENTE. Valuterà l’osservazione quando si esaminerà quell'emendamento.
TOIA (Mar-DL-U). Dal momento che sono stati spesso invocati i precedenti, ricorda che nel passato, in molteplici occasioni di contingentamento di importanti provvedimenti, la Presidenza ha più volte deciso di riassegnare i tempi residui con l'accordo dei Presidenti dei Gruppi. (Commenti dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Prende atto della dichiarazione.
CARRARA (Misto-MTL). Apporta una modifica all'emendamento 1.603. (v. Allegato A).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all’Assemblea su tutti gli emendamenti.
Il Senato respinge l’emendamento 1.315. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.200, 1.201, 1.3, 1.100 e 1.700. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dalla senatrice DONATI, sono quindi respinti gli emendamenti 1.603/1 e 1.603/4, tra loro identici, 1.603/2 e 1.603/5, tra loro identici, 1.603/3, 1.603/7, 1.603/6 e 1.603/8. Sono successivamente respinti l'1.603/9, 1.603/11 e l'1.603/16.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), sono altresì respinti l'1.603/10, l'1.603/12, l’1.603/13 e l’1.603/14, mentre con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BASTIANONI (Mar-DL-U), sono respinti l'1.603/15, la prima parte dell'1.603/17, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.603/29, la prima parte dell'1.603/30, con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.603/35, nonché l'1.603/36, l’1.603/37 e l’1.603/38.
Viene quindi respinto l'emendamento 1.603/39. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BASTIANONI, il Senato respinge gli emendamenti da 1.603/40 a 1.603/42, la prima parte dell'emendamento 1.603/43 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti fino all'1.603/49), la prima parte dell'emendamento 1.603/50 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti 1.603/51 e 1.603/52), gli emendamenti 1.603/53 e 1.603/54, la prima parte dell'emendamento 1.603/55 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti fino all'1.603/58), gli emendamenti 1.603/59 e 1.603/63, nonché la prima parte dell'1.603/60 con conseguente preclusione nella seconda parte dello stesso e degli emendamenti 1.603/61 e 1.603/62. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BASTIANONI, sono respinti gli emendamenti 1.603/64 e 1.603/65. Sono inoltre respinti, con votazioni nominali elettroniche chieste sempre dal senatore BASTIANONI, gli emendamenti 1.603/66 e 1.603/67, la prima parte dell'emendamento 1.603/68 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti fino all'1.603/71) e la prima parte dell'emendamento 1.603/72 (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti 1.603/73 e 1.603/74).
CAVALLARO (Mar-DL-U). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.603/75, denuncia l'ulteriore forzatura in atto con la trattazione di un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge originario il cui testo è stato conosciuto solo pochi minuti fa. Non ritiene proceduralmente, oltreché eticamente ammissibile che l'Assemblea venga posta di fronte ad una nuova proposta, ulteriormente peggiorativa del testo Cirami, senza poter compiere il necessario approfondimento. Sarebbe invece preferibile approvare il testo del proponente e rinviare le ulteriori modificazioni all'esame della Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC).
RIPAMONTI (Verdi-U). Associandosi alle considerazioni del senatore Cavallaro, evidenzia come l'Aula stia esaminando un nuovo testo, per cui chiede un ragionevole tempo per presentare i subemendamenti. (Applausi della senatrice De Petris).
PRESIDENTE. Il fascicolo degli emendamenti è stato presentato in tempo utile.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BASTIANONI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.603/75 e approva l'emendamento 1.603/76.
Sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito all'elezione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiede che il Ministro della giustizia venga in Senato a riferire sulle sue inaccettabili dichiarazioni a seguito dell'elezione del Vice Presidente del CSM, secondo le quali i membri togati dell'organo hanno scelto un rappresentante dell'opposizione per attaccare il Governo. Sono affermazioni gravi, che pregiudicano un corretto rapporto tra i poteri dello Stato, costituiscono un attacco all’autonomia del CSM, mentre va sottolineato che i componenti dell'organo di elezione parlamentare rappresentano il Parlamento nel suo insieme, in quanto costituiscono un raccordo tra la società e l'ordinamento giudiziario. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC. Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell'emendamento 1.603 (testo 2).
FASSONE (DS-U). L'emendamento in esame è probabilmente incostituzionale e notevolmente pericoloso rispetto allo svolgimento dei processi contro la criminalità organizzata, che rischiano di essere sospesi in quanto la richiesta di rimessione può essere avanzata in sequenza dai diversi imputati. Inoltre il testo ripropone il vecchio articolo 47 del codice di procedura penale, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo anche per i suoi effetti di paralisi dell'attività processuale. Visto che anche alcuni senatori della maggioranza si sono fatti interpreti di tale preoccupazione presentando emendamenti che non potrebbero più essere esaminati, chiede una riconsiderazione da parte del presentatore e del Presidente. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com e del senatore Pellicini).
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Sottoscrive l'emendamento 1.603 (testo 2).
MORANDO (DS-U). Chiede al Presidente di concedere ulteriore tempo per valutare meglio il testo in esame, perché altrimenti verrebbe ad essere impedito ai senatori di esercitare il loro potere di emendamento violando la sostanza delle regole parlamentari. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati consegnati ai Gruppi alle ore 9,30 di questa mattina, per cui ribadisce la correttezza della procedura adottata.
CALVI (DS-U). Associandosi alle considerazioni del senatore Fassone sull'emendamento 1.603 (testo 2), che riproduce il vecchio testo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, chiede alla Presidenza di investire la 1a Commissione permanente per una valutazione della costituzionalità del testo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Sottoscrive l'emendamento 1.603 (testo 2), ricordando al senatore Calvi che le motivazioni della sentenza n. 353 fanno riferimento alle richieste di rimessione con finalità dilatorie. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
BOSCETTO (FI). La Commissione affari costituzionali ha già preso in esame la questione evidenziata dal senatore Calvi. Occorre ricordare che la Corte costituzionale nel 1997 precisò la portata della sentenza n. 353 specificando che l'incostituzionalità aveva per oggetto la reiterazione a fini dilatori delle richieste di rimessione. L'emendamento in questione specifica che la richiesta di rimessione possa essere reiterata sulla base di elementi nuovi, che tali debbono essere dal punto di vista sostanziale. Naturalmente il principio vale anche per i processi ad esponenti della criminalità organizzata, non essendo pensabile che ogni imputato possa avanzare la stessa richiesta basandosi su elementi non sostanzialmente diversi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
PETRINI (Mar-DL-U). L'articolo 102, comma 2, del Regolamento indica l'ordine nel quale devono essere posti in votazione gli emendamenti, non facendo riferimento a quelli interamente sostitutivi. Ma l'aspetto più rilevante è che l'adozione di questa tecnica legislativa non darebbe spazio all’Assemblea, che finora ha discusso solo dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, per valutare il contenuto degli articoli successivi, violando così l'articolo 72 della Costituzione che prevede l'esame articolo per articolo dei disegni di legge. I precedenti richiamati di articoli sostitutivi comprendenti il contenuto di più articoli del testo originario avevano natura e scopo diverso, inserendosi in una procedura di richiesta di fiducia da parte del Governo. Chiede pertanto che venga aperto uno spazio autonomo di discussione sull'emendamento 1.603 (testo 2). (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com. Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
PRESIDENTE. L'emendamento 1.603 (testo 2) è interamente sostitutivo e quindi, essendo la proposta più lontana dal testo originario, va votato per primo. (Vivaci proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U). Peraltro è prassi ormai consolidata la modifica di più articoli e addirittura di interi disegni di legge attraverso un solo emendamento complessivamente sostitutivo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
ZANCAN (Verdi-U). Chiede alla la Presidenza la possibilità di avanzare pregiudiziali di costituzionalità riguardo all'emendamento in esame, che sostituisce l'intero disegno di legge, in quanto le tre questioni di costituzionalità illustrate in mattinata a nome dell'opposizione avevano per oggetto il testo originario e non il nuovo disegno di legge, in quel momento ancora non adeguatamente conosciuto. La fretta dissennata che è stata imposta ai lavori del Senato non consente un esame serio di aspetti di particolare rilevanza. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-RC e Misto-Com. Applausi e commenti ironici dal Gruppo LP. Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. La presentazione di questioni incidentali è inammissibile nel corso dell’esame degli emendamenti. Rileva che, pur non conoscendolo, il senatore Zancan ha proposto alcuni subemendamenti all'emendamento 1.603 (testo 2). (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Vibrate proteste dai banchi dell'opposizione).
AYALA (DS-U). Il testo in esame presenta aspetti di particolare delicatezza, che rischiano di avere effetto anche su processi ad esponenti della criminalità organizzata. Per tale motivo, si appella alla Presidenza affinché venga consentito uno spazio di approfondimento degli aspetti più controversi dell'emendamento 1.603 (testo 2).
BASSANINI (DS-U). Il Presidente, nel richiamare i precedenti di emendamenti interamente sostitutivi di più articoli, faceva probabilmente riferimento alla legge n. 127 del 1997, che tuttavia ha seguito un iter completamente diverso tale da non configurare una violazione dell'articolo 72 della Costituzione. Chiede pertanto che venga concessa al Senato una pausa di riflessione e che la Commissione affari costituzionali possa pronunciarsi sull'emendamento. Infine, ricorda che l'articolo 82 del Regolamento impone al Presidente, prima di passare alla votazione dell'emendamento, di invitare l’Assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve avere la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com).
PRESIDENTE. Nel richiamare i precedenti, si riferiva alla legge n. 662 del 1996. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Vivaci commenti dai banchi dell’opposizione). Rilevato che l'Assemblea sta regolarmente procedendo alla discussione articolo per articolo, ricorda che l'articolo 82 del Regolamento attiene all'abbreviazione dei termini di promulgazione.
MANZELLA (DS-U). I precedenti di unificazione di articoli in un unico emendamento sostitutivo si riferiscono a decreti-legge o provvedimenti sui quali il Governo aveva chiesto la questione di fiducia, comunque a situazioni eccezionali rispetto alla normale procedura, che prevede il collegamento degli emendamenti a singoli articoli. In questo caso, anziché presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e chiedere la soppressione dei successivi articoli, un solo emendamento è riferito, ai fini della sostituzione, a tutti e tre gli articoli del disegno di legge, fissando così una procedura che determina l'insanabile irregolarità della legge. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-RC e Misto-Com. Commenti dai banchi della maggioranza).
RIPAMONTI (Verdi-U). Si augura che la risposta del Presidente al senatore Zancan, il quale ha soltanto avanzato la richiesta di poter approfondire gli aspetti di costituzionalità di un nuovo testo interamente sostitutivo del disegno di legge all'esame, non sia espressione di alcun atteggiamento offensivo.
PRESIDENTE. Che l'atteggiamento della Presidenza nei confronti del senatore Zancan non abbia avuto alcun carattere offensivo è risultato del tutto evidente. La Presidenza ha soltanto fatto notare che non si può sostenere che l'emendamento 1.603 (testo 2) non fosse conosciuto, dal momento che alcuni subemendamenti dello stesso senatore Zancan sono stati discussi ed uno di essi, l'1.603/76, addirittura approvato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Proteste dei senatori Zancan e Turroni).
TURRONI (Verdi-U). Il Presidente continua a far finta di non capire la sostanza della questione posta dal senatore Zancan, il quale è intervenuto sulle questioni di costituzionalità del testo prima di venire a conoscenza dell'emendamento interamente sostitutivo, al quale sono stati presentati subemendamenti soltanto in un momento successivo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Considera chiusa la questione. Passa alla votazione dell'emendamento 1.603 (testo 2).
FALOMI (DS-U). L'emendamento in questione presenta aspetti di palese incostituzionalità, che non hanno potuto essere chiariti dal presentatore dell'emendamento. La procedura adottata costituisce un’alterazione regolamentare ed uno strappo al decoro del Senato molto maggiore di quello che si appresta a fare partecipando per protesta alla seduta dell’Aula senza giacca. (Il senatore Falomi toglie la giacca e la cravatta, imitato da numerosi altri senatori dei gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti ironici dai banchi della maggioranza)
PRESIDENTE. Dopo aver più volte invitato il senatore Falomi e gli altri autori del gesto a far rientrare tale forma di protesta, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 18,42.
CENTARO (FI). Le preoccupazioni espresse dal senatore Fassone sono ingiustificate alla luce delle garanzie contenute nell'emendamento sostitutivo. Infatti, la riformulazione dell'articolo 46 del codice di procedura penale non consente la moltiplicazione delle richieste di rimessione nel caso di processo con più imputati. L'articolo 47, poi, nella nuova formulazione prevede, nelle more della trasmissione del processo alla Cassazione ai fini della nuova assegnazione, la sospensione del termine di prescrizione nonché dei termini per la custodia cautelare. Inoltre, il testo risulta migliorato dalla soppressione del comma 6; dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Autorizza la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.603 (testo 2), presentato dal prescritto numero di senatori.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'iter di discussione del disegno di legge Cirami ha profondamente delegittimato il Parlamento costringendo i lavori parlamentari a piegarsi agli interessi di due imputati eccellenti, di fatto trasformando il Senato in una dipendenza dello studio Previti. A tal fine la maggioranza è ricorsa ad un utilizzo spregiudicato delle procedure regolamentari mossa più dalla necessità di individuare espedienti che non dalla rispondenza ai principi costituzionali. La preoccupazione maggiore è che i benefici della legge ricadranno, oltre che sui citati imputati, sulla criminalità organizzata perché questo è il messaggio che il Parlamento sta inviando al Paese. Invita pertanto i colleghi della maggioranza a destare le loro coscienze perché non è possibile nel contempo onorare i morti di mafia e approvare disposizioni del genere. (Vivissimi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC. Il senatore Cambursano espone un cartello con la scritta "Benvenuti nel nuovo studio Previti").
PRESIDENTE. Invita gli assistenti parlamentari a togliere il cartello e il senatore Cambursano a rispettare il decoro del Senato. (Commenti del senatore Petrini. Vive proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com).
Con votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.603 (testo 2), nel testo emendato, interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U scandiscono in coro: "Previti, Previti!").
PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti, ad eccezione del 2.0.800, con i relativi subemendamenti, e del 2.0.1.
E' quindi respinto il 2.0.800/1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), è respinto il 2.0.800/2. Sono quindi respinti gli emendamenti da 2.0.800/3 a 2.0.800/6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GARRAFFA (DS-U), è respinto il 2.0.800/7. Risultano ancora respinti il 2.0.800 e il 2.0.1.
PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta al fine di consentire, come convenuto, la trasmissione in diretta televisiva delle dichiarazioni di voto finali.
La seduta, sospesa alle ore 19,01, è ripresa alle ore 19,17.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
DE PAOLI (Misto-LAL). Dichiara il voto contrario sul provvedimento che lede profondamente il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e intacca l'autonomia del potere giudiziario. Peraltro, le misure di sicurezza e i controlli disposti intorno al palazzo del Senato si qualificano come atti intimidatori nei confronti dei cittadini che intendono manifestare liberamente il loro dissenso contro il disegno di legge. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC).
OCCHETTO (Misto-LGU). Nella sua pur lunga vita parlamentare non ricorda episodi di tale prevaricazione per favorire in particolare due imputati eccellenti e indirettamente tutta la criminalità organizzata. La maggioranza, pur affermando il contrario, ha rinunciato a fornire spiegazioni convincenti ed ha preferito calpestare l'istituzione parlamentare. Dichiara pertanto che non parteciperà alla votazione finale inficiata da illegalità e qualificabile come una vera e propria lesione alla democrazia. (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto RC. Congratulazioni).
DEL PENNINO (Misto-PRI). I Repubblicani voteranno a favore del disegno di legge, che colma una lacuna normativa lasciata dal legislatore delegato in contrasto con i criteri contenuti nella legge delega. L'opposizione ha strumentalizzato questa occasione su cui altrimenti si sarebbe registrato un consenso unanime per dipingere il testo in esame come un salvacondotto nei confronti di esponenti della maggioranza, lasciando intravedere la tentazione di cercare nella via giudiziale quello che non è riuscita a ottenere dalla politica. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).
MARINO (Misto-Com). L'uso spregiudicato delle istituzioni da parte della maggioranza per favorire gli imputati eccellenti del noto procedimento presso il tribunale di Milano, con l'applicazione ai procedimenti in corso di una norma che attraverso il trasferimento del processo ad altra sede consente dilazioni fino alla prescrizione del reato, fa compiere alla giustizia un salto indietro nel tempo e, con il ricorso all'istituto del legittimo sospetto da parte degli imputati per criminalità di stampo mafioso, avrà conseguenze devastanti per la macchina giudiziaria italiana. Annuncia pertanto il voto contrario dei Comunisti italiani. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).
SODANO Tommaso (Misto-RC). Anche i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro un disegno di legge che, introducendo nell'ordinamento l'ambiguo concetto del legittimo sospetto, contrasta con il garantismo e rappresenta un possibile vantaggio solo per alcuni potenti, non certo per i comuni cittadini. La fretta che ha indotto la maggioranza ad approvare il provvedimento in agosto, trasformando un ramo del Parlamento in una filiale aziendale del Presidente del Consiglio, è segno di grande debolezza e di serio pericolo per il rispetto della democrazia. L'opposizione si appella al Presidente della Repubblica affinché rifiuti la promulgazione del provvedimento, anche come segnale di attenzione nei confronti dei cittadini che hanno espresso pacificamente il loro dissenso e che sicuramente torneranno in autunno a manifestare a favore dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dei diritti dei lavoratori, per la scuola, per la libertà dell'informazione. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).
DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Dall’accelerazione impressa al dibattito, che la maggioranza ha voluto si svolgesse persino prima di quello sul "decreto-omnibus" sul quale il Governo porrà la fiducia, si evince che l'obiettivo non è quello di colmare un vuoto normativo per fini garantistici, anche perché il legislatore del 1989 intenzionalmente aveva deciso di non recepire un concetto tanto vago e nebuloso, quale quello del legittimo sospetto. Il vero obiettivo è infatti quello di varare una norma a favore degli imputati Berlusconi e Previti, contro ogni principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, questione su cui avrebbe dovuto pronunciarsi la Corte costituzionale. D'altra parte, si tratta di un tassello che si inserisce nel disegno complessivo che ha portato l'anno scorso all'approvazione, sempre all'inizio dell’estate, delle norme sulle rogatorie e per l'abolizione del reato di falso in bilancio. Questa corsa della maggioranza per mettere al riparo il Presidente del Consiglio contro le prove schiaccianti che ora sono emerse contro di lui disonora il Parlamento e contrasta in modo spregiudicato con i principi di giustizia e legalità; per questo l’Udeur voterà contro. (Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-RC e Aut. Congratulazioni).
DEL TURCO (Misto-SDI). La sua ostilità nei confronti dell’istituto del legittimo sospetto affonda le radici nella storia della sua applicazione, a partire dal trasferimento del processo agli assassini del sindacalista socialista corleonese Placido Rizzotto, su cui aveva indagato nel dopoguerra un giovane Carlo Alberto Dalla Chiesa, poi trasferito per questo nel Nord Italia e ritornato a Palermo molti anni dopo per trovarvi una tragica morte. Ogni volta che nel passato si è voluto spostare un processo, come quello contro Luciano Leggio o quello contro i mandanti e gli esecutori della strage di Piazza Fontana o ancora quello contro gli assassini di Salvatore Carnevale, altro sindacalista socialista siciliano, si è prodotto un rallentamento della giustizia arrivando spesso all'assoluzione degli imputati. La battaglia quindi non finisce nell’Aula del Senato, dove persino il Presidente ha rischiato di perdere la sua autorevolezza, ma proseguirà in autunno con un’opera di informazione e di ampio coinvolgimento dei cittadini. Per esprimere con forza il suo dissenso, non parteciperà alla votazione. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com, Misto-RC e Aut. Molte congratulazioni).
MICHELINI (Aut). Conferma il voto contrario già annunciato durante la discussione generale, in particolare per il mancato ritiro della norma contenuta nell'articolo 3 che dispone l'applicazione del nuovo istituto anche ai procedimenti penali in corso, evidentemente per agevolare gli imputati del processo di Milano. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
ZANCAN (Verdi-U). Le modalità dissennate con cui la maggioranza ha affrontato l'esame del provvedimento hanno prodotto una violazione delle norme regolamentari e della Costituzione, nonché del buonsenso e della ragionevolezza, facendo raggiungere il traguardo che la stessa si era prefisso, con l’ulteriore dimostrazione che il suo tratto distintivo resta la difesa degli interessi personali di Berlusconi e di Previti. Ciò che invece suscita rabbia e preoccupata indignazione è che, riesumando un istituto dell'archeologia processuale la cui ambiguità è criticata da tutta la dottrina e la giurisprudenza, si fornisce un ulteriore strumento di difesa ai criminali per reati di mafia o di terrorismo. Malgrado la stanchezza e la rabbia, però, il suo Gruppo esprime con tranquillità il voto contrario al provvedimento, sicuro che i cittadini italiani hanno compreso le sue vere ragioni, e tuttavia non riconosce legittimità ad un atto legislativo frutto di così gravi violazioni regolamentari e costituzionali. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com, Misto-RC e Aut. Congratulazioni).
TIRELLI (LP). Premesso che la trasmissione in diretta televisiva avrebbe dovuto essere attivata per il ben più importante provvedimento relativo all'immigrazione, approvato qualche giorno fa, senza entrare nel merito dell’istituto del legittimo sospetto, sulla cui utilità e diffusione in altri Paesi si è soffermato in discussione generale, respinge le accuse rivolte alla maggioranza ricordando anzitutto che l'attuale opposizione nella scorsa legislatura ha presentato all'Assemblea diversi disegni di legge il cui esame non era stato concluso in Commissione, tra cui quello sulla riforma del Titolo V della Costruzione o quello istitutivo della Bicamerale, dopo appena quattro ore di dibattito nella Commissione di merito. E’ altresì infondata l’accusa di una forzatura temporale e regolamentare, dal momento che le molte ore diurne e notturne trascorse della Commissione giustizia sono state spese dall’opposizione soprattutto per porre richiami al Regolamento a fini ostruzionistici. Quanto poi al principio costituzionale del giudice naturale, è solo grazie all’attuale maggioranza che si è evitato che, attraverso il mandato di cattura europeo, qualunque cittadino potesse essere giudicato dai magistrati di altri Paesi, operanti in altri sistemi penali e con diversa cultura giuridica. Infine, sulla violazione dello Stato di diritto, ricorda i numerosi episodi di violenze o arresti contro attivisti della Lega o dei Cobas, tutti peraltro schedati come ora sembra accadere per gli iscritti alla CGIL, oppure contro i disoccupati napoletani, senza che ciò suscitasse la benché minima reazione; né si può sostenere che la Lega abbia un padrone, perché tutta la sua storia ha dimostrato il contrario. E’ comprensibile il disagio dell'opposizione, che via via ha perduto la rappresentanza di intere fasce della società e comincia a perdere anche il suo ruolo di punto di riferimento di una parte della magistratura. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Molte congratulazioni. Applausi ironici dei Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Nel tentativo di contrastare il disegno di legge Cirami l'opposizione ha detto numerose falsità e ha dimostrato un furore assolutamente ingiustificato dal contenuto della norma. Si è sostenuto che l'istituto del legittimo sospetto non esiste in alcun Paese democratico, mentre è il cardine del sistema francese; si è detto che si tratta di una legge improvvisata, quando la Cassazione già dal 1990 ha segnalato la violazione della legge delega. Inoltre, nel momento in cui le sezioni unite penali della Corte di cassazione emettono una sentenza, si deve intervenire con urgenza in quanto i diritti dei cittadini non devono aspettare; né si può attendere la sentenza della Corte costituzionale, visto che tale pronuncia non riguarderà la legittimità ma il rispetto della delega, che è specifica competenza del Parlamento. L'opposizione ha anche ignorato che la rimessione non è esclusiva facoltà dell'imputato, ma può essere richiesta dal pubblico ministero, così come dalla Cassazione, e infine ha accusato la maggioranza di agire negli interessi di Previti e Berlusconi, ma non ha voluto ammettere che il provvedimento non cancella assolutamente i reati né garantisce il trasferimento dei processi, in quanto sarà la Corte di cassazione a giudicare; si è addirittura giunti a sostenere l'impossibilità di approvare una legge che rafforza i diritti di tutti i cittadini per evitare che possano avvantaggiarsene alcuni esponenti politici. (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP e dei senatori Carrara e Del Pennino. Molte congratulazioni. Reiterati commenti dai Gruppi dell’opposizione).
BORDON (Mar-DL-U). La maggioranza ha forzato il Regolamento del Senato e la Costituzione per approvare in tutta fretta un disegno di legge che non rappresenta assolutamente un'emergenza del Paese, mentre non ha dimostrato uguale attenzione ai problemi dei cittadini, interessati alla salute, alla scuola e all'occupazione. Sono stati ignorati i richiami ad una maggiore riflessione avanzati da alcuni esponenti del centrodestra perché la maggioranza non poteva non approvare questo provvedimento, in quanto vincolata al mandato di agire sulla base degli interessi di Berlusconi, che richiedono il rinvio e ancor meglio la cancellazione dei processi. Per realizzare tali obiettivi, oltre a trascinare nella competizione il Presidente del Senato, che a dire il vero non ha fatto molto per imporre la propria mediazione, si provocano effetti devastanti sull'ordinamento, che già conteneva misure volte a ricusare un giudice parziale, e si favoriscono le organizzazioni criminali. Nonostante l'entusiasmo di alcuni esponenti della maggioranza, il provvedimento celebra l'inizio della sua sconfitta politica, in quanto al fallimento delle promesse elettorali accompagna l'evidenza della strenua difesa di interessi personali. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com. Molte congratulazioni).
NANIA (AN). Pur apprezzando i toni e i contenuti dell'intervento del senatore Del Turco, evidenzia che nei casi da lui citati la rimessione è stata richiesta dai procuratori per motivi attinenti la sicurezza dello Stato, mentre il provvedimento Cirami potenzia le garanzie dei cittadini consentendo di attivare la richiesta anche agli imputati. L'atteggiamento della sinistra nei confronti dei problemi della giustizia è ondivago, in quanto in Commissione bicamerale era stato elaborato un accordo anche su tali temi, mentre in questa fase un'opposizione priva di argomentazioni politiche e incapace di sconfiggere l'avversario sul terreno elettorale, si affida ai giudici allineati per eliminare politicamente il Presidente del Consiglio, trasformando i suoi problemi giudiziari, che come quelli dell'onorevole Previti attengono alla sfera del privato cittadino, in problemi politici. (Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Molte congratulazioni).
ANGIUS (DS-U). Il codice di procedura penale già offre sufficienti garanzie di un processo giusto all’imputato che possa legittimamente sospettare dell’influenza negativa da parte di fattori esterni sul procedimento che lo interessa, ma la maggioranza ha imposto l’approvazione a tappe forzate e con un esame convulso e disordinato, nel corso del quale sono state alterate le regole parlamentari, di un testo che introduce una formula di legittimo sospetto tanto generica da determinare il rischio concreto che i processi, specie quelli ad imputati che possono permettersi agguerriti collegi di difesa, finiscano per non concludersi mai. A motivare tale urgenza, da parte della maggioranza si è sostenuto che i diritti non possono aspettare, ma non sembra che essa sia altrettanto sensibile quando si tratta dei diritti delle categorie più deboli della società o dei lavoratori. La vera ragione di questo atteggiamento della maggioranza, dichiarata peraltro esplicitamente da suoi autorevoli esponenti, è di impedire la conclusione di due processi in corso di svolgimento a Milano nei quali sono coinvolti gli onorevoli Berlusconi e Previti: ma se è comprensibile che si voglia evitare la delegittimazione che al Presidente del Consiglio deriverebbe da una eventuale condanna, è certo che tale delegittimazione sarebbe ancora maggiore se egli si sottraesse ai giudici grazie ad una legge approvata dalla sua maggioranza. Chi esercita una funzione pubblica ha tutto l'interesse a dissipare ogni ombra sulla propria moralità, mentre con questa legge si pone un macigno che finirà per bloccare i processi, con grave danno per la morale pubblica e la fiducia dei cittadini nell'imparzialità della legge. L'opposizione, che non ha condotto una battaglia di parte ma per l'affermazione di principi posti a garanzia di tutti i cittadini, non parteciperà al voto per segnare il distacco dall’operazione posta in essere dalla maggioranza, dando appuntamento alla grande manifestazione nazionale che si svolgerà a settembre per difendere con tutti gli italiani i principi di legalità e di uguaglianza. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-RC e Misto-Com. Congratulazioni. Commenti dai banchi della maggioranza. Molti senatori delle opposizioni scendono nell’emiciclo).
PRESIDENTE. Invita i senatori che sostano nell'emiciclo a tornare al proprio posto, dando modo all'ultimo oratore di svolgere la dichiarazione di voto.
SCHIFANI (FI). L'istituto del legittimo sospetto è stato previsto dal codice di procedura penale fino al 1989 e sarebbe stato presente anche nel nuovo codice, frutto della delega concessa dal Parlamento al Governo con la legge n. 81 del 1987, se i principi indicati dal legislatore non fossero stati disattesi con la stesura dell'attuale articolo 45. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno sollevato la questione con una ordinanza nel corso di un procedimento giudiziario a carico dell'onorevole Previti, rimettendo la questione alla Corte costituzionale ed evidenziando la presenza di un vuoto normativo. L'opposizione, tuttavia, non attribuisce valore a questa ordinanza e quindi non ritiene doveroso colmare il vuoto normativo indicato dalla Cassazione, probabilmente perché influisce sulla posizione processuale di avversari politici dell'Ulivo; così ha scatenato contro l'introduzione di un principio sancito anche in altri ordinamenti giudiziari europei una battaglia ostruzionistica basata su una serie di menzogne, che ha prolungato oltremodo i lavori della Commissione giustizia ed ha potuto essere superata solo grazie alla approvazione di un emendamento della maggioranza. Ma l’aspetto più grave per le istituzioni è che tale battaglia ha investito con accuse ingiuste ed infondate il Presidente del Senato, cui va la piena solidarietà della Casa delle libertà. (Vivi, prolungati applausi all'indirizzo del Presidente dai senatori dei Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP, che si levano in piedi). Questi atteggiamenti e le inconsistenti denunce su presunte violazioni del Regolamento offendono il Senato e sono indice dell'incapacità delle opposizioni di accettare il ruolo ad esse imposto dai meccanismi del bipolarismo, nella logica dell'alternanza. Uno dei motivi ricorrenti della discussione è stato che il provvedimento avrebbe la funzione di impedire i processi che vedono coinvolti il Presidente del Consiglio e l'onorevole Previti, mentre è del tutto evidente che la reintroduzione di un principio di legalità - che non si spiega perché non dovrebbe trovare applicazione anche ai processi in corso - è un vantaggio per tutti i cittadini. I rappresentanti del centrosinistra temono il trasferimento dei processi ad altri giudici, quasi che nella loro visione esistessero diverse categorie di magistrati, non tutte affidabili. In realtà, i processi saranno svolti, ma da giudici imparziali ed in ambienti neutri ed il loro eventuale spostamento non interromperà i termini della prescrizione. Come ha dimostrato l'inconsistenza delle accuse lanciate dall'opposizione per la legge sulle rogatorie, il centrodestra sta esercitando con serietà il mandato affidatogli dal corpo elettorale, avendo come principio ispiratore della propria azione la tutela dei diritti fondamentali della persona. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Invita ancora una volta i senatori che sostano nell'emiciclo a tornare ai propri seggi.
CARUSO Antonino (AN). Illustra la proposta di coordinamento n. 1. (v. Allegato A).
BORDON (Mar-DL-U). Non si comprende perché il Presidente continui a richiamare i senatori dell’opposizione che sostano in silenzio nell'emiciclo, i quali non hanno certamente intenzione di compiere atti ostili, volendo con la loro iniziativa manifestare contemporaneamente la loro presenza ma anche l’intenzione di non avallare l'approvazione del disegno di legge in esame partecipando alla votazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Commenti dai banchi della maggioranza).
CALVI (DS-U). Nutre riserve sulla seconda parte della proposta di coordinamento n. 1, che non è meramente formale ma dà indicazioni di ordine processuale.
CENTARO (FI). La proposta non contiene alcuna interpretazione in quanto gli atti non possono che essere inviati al giudice designato. Appare quindi fin troppo evidente che si tratta di una mera modifica formale del testo.
CARUSO Antonino (AN). Invita il senatore Calvi a riconsiderare le sue osservazioni in quanto la modifica di coordinamento al secondo periodo del comma 2 va letta in relazione all'incipit del comma 3.
D'AMICO (Mar-DL-U). Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Regolamento, chiede il rinvio della votazione finale ad una successiva seduta.
BRUTTI Massimo (DS-U). Sostiene la richiesta del senatore D'Amico, motivandola con il comma 3 dello stesso articolo 103 del Regolamento.
PRESIDENTE. Tali norme non sono applicabili al caso in questione ed è comunque inopportuno che una mera proposta di coordinamento venga utilizzata per manovre ostruzionistiche.
NANIA (AN). L'atteggiamento dei senatori dell'opposizione che sostano nell'emiciclo nell'imminenza dell'espressione del voto finale da parte dell’Assemblea costituisce un atto di violenza politica. (Commenti dai Gruppi dell'opposizione. I senatori presenti in piedi nell'emiciclo assistono alle successive votazioni con le mani alzate. Alcuni di essi recano una benda sugli occhi. Richiami del Presidente).
Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore FORCIERI (DS-U), il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato, con il seguente titolo: "Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale". La Presidenza è autorizzata ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero ulteriormente necessarie. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Dal Gruppo AN vengono gettate nell'emiciclo fotocopie di una vignetta satirica. Proteste dai Gruppi dell'opposizione, dalle cui file si grida "Vergogna! Vergogna!").
PRESIDENTE. Sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 21,19, è ripresa alle ore 21,29.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione 1-00081 sulla Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
PRESIDENTE. Per consentire la conclusione dell'esame della mozione entro la serata, propone di limitare l'illustrazione della stessa da parte del senatore Turroni a dieci minuti e di concentrare gli interventi e le dichiarazioni di voto in cinque minuti per oratore. Poiché non si fanno osservazioni così rimane stabilito.
TURRONI (Verdi-U). Dà atto al presidente Calderoli dell'impegno profuso allo scopo di consentire la discussione della mozione ed alla Commissione ambiente per l'appoggio all'iniziativa, tendente a far sì che il Governo italiano si presenti al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg con una posizione incisiva sulle grandi questioni legate alla biodiversità, allo sfruttamento delle risorse naturali ed alle sue conseguenze in termini di povertà, emarginazione e desertificazione. E’ infatti necessario non ripetere l'esperienza della Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, che ha visto via via cadere tutte le speranze allora suscitate. I temi contenuti nell'agenda del vertice di Johannesburg sono certamente condivisibili, ma è necessario che l'Italia punti a conseguire ulteriori risultati, ad esempio per la protezione della foresta primaria, per una migliore gestione delle fonti idriche e la lotta alla desertificazione, per il rispetto delle aree marine protette e per la riduzione delle emissioni di gas serra, al fine di garantire al pianeta un futuro basato sullo sviluppo sostenibile. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.
MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Condivide il contenuto della mozione n. 81 e auspica che il Vertice di Johannesburg individui obiettivi concreti e gli strumenti per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello globale in direzione di una riduzione della povertà, del libero accesso alle risorse idriche e all'energia, di promozione della salute e dell'educazione. In tale quadro i Governi nazionali debbono garantire una gestione integrata delle politiche di sviluppo nonché risorse adeguate. Insieme ai senatori Eufemi e Borea sottoscrive l'ordine del giorno G1. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).
VALLONE (Mar-DL-U). Preannuncia il voto a favore della mozione n. 81, accogliendo senza riserve le sollecitazioni rivolte al Governo. Infatti, l'Italia non si distingue quale promotore di politica a favore dell'ambiente, sottovalutando le ricadute positive che potrebbe invece determinare in termini di maggiore incisività nella soluzione di alcuni problemi nazionali. Le misure adottate nel collegato ambientale finalizzato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico sono state, per esempio, del tutto inadeguate così come gli impegni alla riduzione delle emissioni e conseguentemente del consumo di petrolio sono stati disattesi; inoltre il Parlamento italiano è stato uno degli ultimi Stati dell'Unione europea a ratificare il protocollo di Kyoto. La Margherita auspica pertanto che la Conferenza di Johannesburg si concretizzi in iniziative dirette in particolare a garantire il libero ed equo accesso all'acqua nonché alla lotta alla desertificazione e alla siccità nel presupposto di assicurare un futuro alle generazioni che verranno.
GIOVANELLI (DS-U). Ringrazia il Gruppo dei Verdi per la presentazione della mozione, che consente un seppur breve dibattito, anche se ricorda la ben diversa preparazione della precedente Conferenza di New York e gli impegni assunti dal Governo di centrosinistra in quella circostanza. E' comunque importante che l'Italia si assuma un diverso livello di responsabilità, stante il ruolo centrale che riveste nel Mediterraneo e in Europa, anche se sarà opportuno ritornare sulle tematiche proposte alla luce degli esiti della Conferenza di Johannesburg, in particolare per quanto riguarda le emissioni inquinanti nonché in ordine al tema del diritto di accesso all'acqua, che assume anche in Italia particolari sfumature. Preannuncia pertanto il voto a favore della mozione del senatore Turroni mentre non condivide la politica del Governo in tema di ambiente.
MARTONE (Verdi-U). La posta in gioco nel prossimo Vertice di Johannesburg è molto alta, non soltanto per quanto riguarda le tematiche ambientali ma in generale con riferimento al sistema multilaterale dei rapporti internazionali, in particolare per la tenuta dell’ONU, istituzione profondamente minata dagli avvenimenti dell'ultimo anno. L'obiettivo deve essere quello di perseguire uno sviluppo che si coniughi con il rispetto dei diritti fondamentali, e cioè il diritto all'acqua, al cibo, alla salute, all'ambiente. La mozione intende dunque riaffermare la centralità dell'impegno della comunità internazionale su tali tematiche, suggerendo un modo diverso di affrontare le grandi crisi attraverso la chiave dello sviluppo sostenibile e della prevenzione dei conflitti sulle risorse naturali. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
NOVI (FI). In vista del Vertice di Johannesburg l'Italia è impegnata da protagonista nell'ambito europeo e in quello internazionale, in particolare nel gruppo degli "Amici della Presidenza", diretto a favorire il dialogo tra i partecipanti e a sostenere il lavoro del Sudafrica e del Segretario generale dell'ONU per il successo della Conferenza. Inoltre, un particolare impegno verrà dedicato alla modifica degli obiettivi e degli strumenti per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo in direzione del miglioramento delle condizioni locali. In ordine all'inquinamento atmosferico occorre passare dalle enunciazioni ai fatti, tenendo anche conto dell’aleatorietà delle previsioni sul clima globale che, come emerge da una valutazione storica, risulta caratterizzato da ciclicità.
SPECCHIA (AN). Preannuncia il voto favorevole alla mozione e all'ordine del giorno che contiene sottolineature importanti di impegni in direzione della riuscita del prossimo Vertice.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Invita il senatore Turroni a riformulare innanzitutto la prima parte del dispositivo, laddove si parla della promozione di iniziative, riferendole in particolare alla protezione delle foreste e ad altri programmi concernenti l'ecosistema degli oceani, le acque dolci e le malattie endemiche. Anche l'impegno in ordine ai programmi e progetti delle istituzioni finanziarie va ridimensionato, così come l'ultimo impegno relativo alle agenzie di credito all'esportazione dei Paesi OCSE. Accoglie infine l’ordine del giorno G1.
TURRONI (Verdi-U). Ringrazia i colleghi per il riconoscimento assegnato alla mozione. Concorda con gran parte dei suggerimenti proposti dal Governo, salvo che sulla prima parte del dispositivo che propone sia recepita come impegno del Parlamento.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1, accolto dal Governo, non verrà pertanto posto ai voti.
Il Senato approva la mozione n. 81 (testo 2).
PETRINI (Mar-DL-U). Circa un anno fa, in occasione della discussione della legge sulle rogatorie, era stata riportata su un quotidiano una frase relativa a suoi presunti intenti minacciosi nei confronti del Presidente dell’Assemblea; pur non ritenendo di dover giustificare in Aula un'opinione espressa in un colloquio con un'amica giornalista, malamente riportata da un altro giornalista casualmente testimone, aveva ritenuto necessario chiarire in un colloquio personale con il presidente Pera il senso di quella frase, che si riferiva alla forte emozione, quasi ai limiti della paura fisica, che certi dibattiti tumultuosi dell’Assemblea talvolta suscitano. Purtroppo, però, ieri il Presidente del Senato ha di nuovo pubblicamente fatto riferimento a quella frase, ed è inaccettabile che egli continui ad addebitargli una volontà intimidatoria, peraltro attribuendo a se stesso un coraggio su cui non intende pronunciarsi per non incorrere nei rigori dell'articolo 66 del Regolamento.
PRESIDENTE. Richiama all'ordine e censura il senatore Petrini, che peraltro non poteva prendere la parola per fatto personale riferendosi ad un episodio accaduto al di fuori dell'Aula, che non corrisponde al vero, avendo egli ascoltato personalmente le affermazioni del presidente Pera. (Vibrate proteste del senatore Petrini). Espelle il senatore Petrini. (Reiterate proteste del senatore Petrini, che esce dall’Aula).
BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Con riferimento al clima di intimidazione di taluni dibattiti, essendo stato oggi ripetutamente interrotto dai colleghi, anche con ingiurie e calunnie, chiede che le espressioni ingiuste e poco consone al linguaggio parlamentare siano stigmatizzate dalla Presidenza. Si rammarica inoltre che, pur avendo preventivamente comunicato per iscritto la sostituzione, in qualità di vice presidente della Commissione giustizia, del presidente Caruso, il Presidente di turno dell’Assemblea abbia espresso osservazioni in merito al suo intervento dal banco della Commissione.
PRESIDENTE. Prende atto della dichiarazione, che resterà a verbale, pur ritenendo che il malinteso con il Presidente di turno fosse dovuto alla tensione del momento e non all’attribuzione al senatore Borea di una volontà prevaricatrice.
Dà infine annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 2 agosto.
La seduta termina alle ore 22,33.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,34).
Si dia lettura del processo verbale.
TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bettoni Brandani, Bobbio Norberto, Bosi, Collino, Cursi, D'Alì, Degennaro, De Martino, Frau, Guzzanti, Kappler, Mantica, Marano, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,38).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1578) CIRAMI. – Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1578.
Ricordo ai colleghi che, previa segnalazione da me effettuata questa mattina presto alla Rai, le sole dichiarazioni di voto su questo provvedimento saranno trasmesse in diretta televisiva.
L’unico problema è di calcolare esattamente quando ciò potrà avvenire. Ho allertato la Rai e io stesso cercherò di capirlo con l’anticipo che il rispetto dei palinsesti della Rai richiede.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.
È iscritto a parlare il senatore Passigli che ha cinque minuti a sua disposizione. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Mi era stato detto che avevo a disposizione sette minuti.
PRESIDENTE. A me risultano purtroppo solo cinque minuti. Per venirle incontro le propongo come compromesso sei minuti.
PASSIGLI (DS-U). La ringrazio. Signor Presidente, onorevoli senatori, specie della maggioranza, la nostra Costituzione all’articolo 25 afferma un principio fondamentale di ogni liberal-democrazia: nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, salvo nei limitatissimi casi previsti dal codice di procedura penale.
Ricusazione, incompatibilità, trasferimento, ogni deroga al principio del giudice costituzionale è insomma regolata da norme precise che non tollerano margini di eccessiva discrezionalità nella valutazione, da norme che rinviano ad elementi fattuali obiettivi. Questo è quanto fu deciso da Parlamento e Governo in sede di riforma del codice. Non vi fu e non vi è alcun vuoto normativo. Affermarlo è un’enorme e consapevole menzogna ossessivamente ripetuta per coprire la verità, verità che è un uso strumentale della potestà legislativa del Parlamento per coprire l’interesse privato del Presidente del Consiglio e dell’avvocato Previti a sottrarsi ai processi di Milano.
Come è stato ampiamente testimoniato senza alcuna smentita da chi partecipò alla commissione di studio governativa per la riforma del codice e alla Commissione parlamentare bicamerale che ne seguì i lavori, non vi fu alcuna dimenticanza. Fu piuttosto una scelta consapevole: il mancato riferimento al legittimo sospetto fu frutto di una precisa scelta di quella commissione, una scelta condivisa dalla Commissione parlamentare che, per ben due volte, espresse parere favorevole alla conformità della legislazione delegata alla delega ricevuta.
Quindi, nessuna dimenticanza da parte del legislatore delegato, nessun vuoto normativo quanto piuttosto la traduzione e la specificazione del principio del legittimo sospetto in una formula delegata non soggetta ad interpretazioni eccessivamente discrezionali.
Nessuno in sede parlamentare sollevò allora obiezioni.
Oggi viene posto il seguente quesito: "Operò il legislatore delegato nei limiti della delega?" Ripeto: nessuno, allora, sollevò obiezioni.
Sul punto, la Cassazione, che sempre ha osteggiato l'abbandono della formula del legittimo sospetto (strumento che storicamente ha dato alla Cassazione stessa il grande potere di pilotare la localizzazione dei processi controversi), ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Perché allora non si vuole attendere la pronuncia della Corte? Perché si teme, da parte della maggioranza, che la pronuncia sarebbe ad essa sfavorevole. Perché non si vuole attendere la sentenza del
tribunale di Milano? Perché il presidente Berlusconi e l'avvocato Previti temono, giustamente, la loro condanna.
Un'ultima considerazione ed infine una conclusione politica.
Giustamente l'imputato non ama essere condannato. Con la sentenza n. 353 del 1996 la Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di qualsiasi effetto sospensivo che si produca automaticamente in caso di rimessione del processo. Cito, di seguito, dalla sentenza: "Il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale". È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 47 del "codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta" di rimessione. Ne consegue che sulla base della giurisprudenza della Corte, se questa non verrà innovata, l'articolo 2 della proposta di legge in esame è palesemente incostituzionale.
Perché, allora, insistere da parte della maggioranza, ignorando questo profilo di incostituzionalità? Ma è evidente. Sino ad un nuovo futuro pronunciamento della Corte, la legge esplicherà i propri effetti e la sentenza di Milano non potrà essere emessa. E il presidente Berlusconi, che ha la sfrontatezza (mentendo, mentendo, mentendo) di dichiarare di non essere personalmente interessato alla vicenda, e l'avvocato Previti si saranno sottratti alla giustizia.
Vedete, colleghi, una condanna in primo grado è cosa che incide profondamente (lo sappiamo tutti) sulla credibilità istituzionale di un Presidente del Consiglio e non è cosa da augurarsi. Ma sottrarsi a tale condanna manipolando l'impianto normativo che regola il principio del giudice naturale è assai più grave.
Concludo, con una osservazione politica: la maggioranza e il Parlamento sono ostaggio della vicenda giudiziaria tutta privata del Presidente del Consiglio; una vicenda che sta distruggendo lo Stato di diritto, violando gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Questo, da parte di chi ad ogni piè sospinto si proclama liberale e poi, signor Presidente, viola i principi fondamentali dello Stato liberale, principi fondamentali che sono l'uguaglianza di fronte alla legge, la separazione dei poteri e il principio del giudice naturale.
Abbiate almeno il pudore di non chiamarvi più "liberali". Cosa sia il liberalismo molti di voi non lo sanno; quei pochi che invece lo sanno, sono certo che oggi si vergognano per il ruolo in commedia loro assegnato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo solo per farle notare (perché ritengo che lei condivida questa mia preoccupazione), che alle ore 15,45 non è ancora stato stampato il fascicolo degli emendamenti al provvedimento in esame.
Naturalmente ciò implica questioni rilevanti, che riguardano la possibilità di proseguire i lavori e di riuscire anche a capire come farlo.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la ringrazio per il suo intervento.
La informo che entro le ore 16 sarà completato il fascicolo degli emendamenti, che sarà composto di circa mille pagine. È stato invece già stato distribuito il fascicolo degli ordini del giorno, il cui esame precede quello degli emendamenti.
È iscritto a parlare il senatore Ziccone. Ne ha facoltà.
ZICCONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’istituto della rimessione, entro il quale si colloca in particolare la rimessione per legittimo sospetto, senza voler ricorrere all’immagine suggestiva del collega Maritati, il quale ha parlato di istituto medioevale, è certamente un istituto apparso all’orizzonte della problematica del mondo del diritto di recente.
Ne è testimonianza, in primo luogo, il lungo e appassionato dibattito che ha preceduto l’attuale formulazione dell’articolo 45 del codice di procedura penale e che ha fatto seguito alla legge delega che ha posto i princìpi attraverso i quali ed entro i quali lo stesso codice doveva realizzare l’istituto della rimessione.
Ora, io vorrei distinguere in modo netto questi due punti: quello che riguarda la legittimità costituzionale dell’attuale articolo 45 per contrasto con la legge-delega, e quello che concerne l’opportunità, in un quadro più ampio, di inserire la formulazione dell’articolo 45 nel contesto di una lettura attuale del principio di terzietà e di imparzialità del giudice.
Per quanto riguarda il contrasto eventuale con la legge delega, che è la ragione formale per la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sollevato l’incidente di legittimità costituzionale, io comprendo pienamente le osservazioni anche di carattere pregiudiziale, pur non condividendole dal punto di vista giuridico, che sono state avanzate dai colleghi di opposizione.
Se il problema fosse stato soltanto quello di verificare la legittimità attuale dell’articolo 45 rispetto alla legge delega, indubbiamente il Parlamento avrebbe potuto aspettare la sentenza della Corte costituzionale. Ma le cose non stanno così e, per avvedersene, è sufficiente leggere la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (è stato rilevato più volte che trattasi di sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, non soltanto di una sezione).
In tale sentenza (i pochi minuti disponibili mi suggeriscono di non leggerla, ma di richiamare il concetto, peraltro in modo abbastanza preciso), le Sezioni unite hanno espressamente detto che sollevavano l’incidente, non soltanto perché erano fortemente perplesse circa l’attuale costituzionalità dell’articolo 45 per eventuale violazione dei limiti prefissati nella legge delega, ma anche perché, a loro avviso, era evidente una sorta di lacuna legislativa determinata proprio dalla scomparsa del legittimo sospetto nell’ambito della formulazione attuale.
Non noi in questa sede, ma le Sezioni unite della Corte di cassazione richiamano alcuni precedenti della Corte stessa, in periodi ovviamente antecedenti l’emanazione del nuovo codice, in cui erano state individuate le cause di legittimo sospetto, ed evidenziano che erano tutte cause che concretamente comportavano il dubbio serio, legittimo, fondato sulla certezza della imparzialità e della oggettività e, quindi, della serenità di giudizio del giudicante.
Ora, proprio qui sta il problema: se il senatore Cirami ha colto l’occasione di questa sentenza delle Sezioni unite della Cassazione per ribadire soltanto che, anche a suo avviso, con il disegno di legge questa lacuna andava colmata (e andava colmata soprattutto con riferimento ai princìpi già accolti dal Parlamento a proposito del giusto processo, che ha sottolineato l’indipendenza, l’autonomia, la serenità, l’oggettività e la necessaria imparzialità di chi deve giudicare), io non solo trovo che questo non sia scandaloso, ma credo che questo sia il dovere (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE) di chi, ponendosi il problema obiettivo di una disciplina del codice di procedura penale che assicuri in primo luogo imparzialità e serenità del giudice, cerca la formula migliore perché, sulla scorta (uso le parole delle Sezioni unite della Cassazione) di una dottrina autorevole, in passato ha individuato queste cause.
Quindi, sono pienamente d’accordo sulla necessità e sull’opportunità di ripristinare una norma che dà garanzie non a due cittadini in questo momento sotto giudizio, ma a tutti i cittadini che possono ritrovarsi nella condizione di dover essere giudicati da un tribunale che viene concretamente o può essere concretamente definito dalla Cassazione - a cui resta la competenza per la rimessione - un tribunale che non offre la certezza della serenità e della correttezza del giudizio.
Ritengo che questa sia una garanzia insopprimibile e voterò con la coscienza di votare, appunto, una garanzia insopprimibile. Infatti solo in questo modo, nel caso di specie, vi è la possibilità di una valutazione serena, politicamente importante, di procedimenti che altrimenti sarebbero, come ha affermato la stessa sentenza delle Sezioni unite, fortemente sospetti di non equilibrio, di non legittimità, nel senso di mancata correttezza e tranquillità.
Quella sull'articolo 2 è in apparenza l'obiezione più grave che è stata formulata. Il disegno di legge dell'onorevole Cirami si propone di sospendere il processo, ma viene rimarcato che c'è una sentenza della Corte costituzionale che ha già chiarito che deve essere considerata non conforme alla Costituzione una norma che imponga l'automatica sospensione del procedimento.
Dopo però aver approvato le norme sul giusto processo, in un quadro legislativo in cui la Corte costituzionale è più volte intervenuta per rilevare, anche a correzione del codice attuale di procedura penale, una serie di situazioni in cui il giudice è stato definito incompatibile, suscitando a volte gravissimi problemi per l'attuazione della giustizia e dell'ordinamento, perché complicava enormemente i processi in corso, appare possibile che si possa seriamente pensare a reintrodurre nell'ordinamento il legittimo sospetto, ipotizzando che il giudice che è già definito, o possibilmente definito da parte della Corte di cassazione come giudice non sereno o non imparziale.
L'assunzione di una decisione in questo contesto è destinata ad avere un "valore politico" in presenza poi della possibilità di essere considerato successivamente un giudice non obiettivo e non sereno (e lascio immaginare quale sarebbe il disastro di questa situazione) ovvero ad avere una sentenza nulla, la quale alla fine rappresenterebbe soltanto l'esercitazione di un tribunale che non ha voluto o potuto attendere il giudizio della Corte di cassazione.
Questa soluzione mi sembra illogica, inaccettabile e per queste ragioni mi esprimo favorevolmente anche a proposito dell'articolo 2. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi scuso innanzitutto se prenderò qualche minuto in più abusando del tempo dei colleghi, ma credo che le importanti argomentazioni giuridiche esposte in questi giorni in Commissione, soprattutto da alcuni senatori dell'opposizione, meritino una discussione e una risposta più meditata.
Il tema che stiamo affrontando ripropone, in realtà, una questione lungamente affrontata dalla dottrina italiana e spesso oggetto di disputa in materia di politica giudiziaria in senso lato, per l'enorme valore simbolico della norma, ma anche, per come riferito dalla stessa Corte di cassazione, dalla commissione di riforma, per l'alto rilievo istituzionale e democratico di questa norma.
Le discussioni di cui è stato oggetto il vecchio articolo 55 del codice abrogato sono state ripercorse da molti colleghi in Commissione. Il vecchio articolo 55 è stato molto spesso oggetto di critiche di incostituzionalità, sia in relazione all'articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale, sia in relazione alla presunta violazione dell'articolo 3 sul principio di eguaglianza.
L’articolo 55 ha resistito in cinquant’anni di giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e, da ultimo, ha visto una sentenza più complessa in questa materia che, come ho già ricordato, è la sentenza n. 50 del 1963. Quest’ultima ha stabilito che, comunque, nel momento in cui si parla di rimessione non esiste una violazione delle regole dell’articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale, perché esso è da considerarsi tale.
Il rilievo della questione viene sottolineato poi negli stessi lavori preparatori al nuovo codice. Abbiamo ascoltato che la legge delega del Parlamento al Governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale riproponeva in toto la dizione prevista dall’articolo 55. La Commissione ha ritenuto di modificare tale dizione in senso più ampio di quello oggi espresso nei soggetti legittimati, investendo il costrutto di quella norma. In tal modo, mentre prima l’imputato, di fatto, poteva agire per rimessione su legittimo sospetto, questa parte della dizione viene cancellata, come abbiamo già ricordato. Qui nasce di fatto la controversia: l’attuale articolo 45 rispetta o meno i contenuti della legge delega? O, per meglio dire, il concetto di libera determinazione rientra sicuramente nel concetto di legittimo sospetto, ma riesce a riempirlo?
La Cassazione, come ricordato, nel 1987 dice assolutamente di no. Se posso permettermi di leggerlo, il parere della Corte di cassazione circa l’adozione di una formula con specifiche indicazioni: "che può risultare anche con esclusione di casi che invece vanno contemplati"; e quindi "sarebbe auspicabile la diversa formula generica".
La Commissione di riforma in realtà, per sostenere le motivazioni per cui decide di riprendere la formula già prevista dal decreto legislativo del 1968, replica: "non è così perché comunque questa specifica della libera determinazione, così come prevista dal nuovo articolo 45, rientra pienamente nel concetto di legittimo sospetto".
Vi è però una differenza concettuale che oggi, a distanza di 10 anni, le sezioni unite della Corte di cassazione ripropongono: "la libera determinazione, intesa come coazione fisica e psichica, intervenuta oggettivamente e soggettivamente sui singoli giudici, è cosa diversa dal concetto di legittimo sospetto inteso come terzietà e imparzialità in toto dell’organo giudicante", ovviamente giustificato da motivazioni di fatto che poi saranno portate alla valutazione della Corte di cassazione.
Le sezioni unite della Corte di cassazione oggi ripropongono quella formulazione, quindi rimane inalterato l’indirizzo giurisprudenziale già espresso, richiamando un altro punto più delicato: oggi, alla luce dell’articolo 111 della Costituzione, proprio l’esigenza di quella verifica di terzietà ed imparzialità del giudice non rende ancora più cogente questa indicazione? È chiaro che stiamo parlando di un problema che investe l’organo giudicante nel suo complesso.
Nel caso del singolo giudice, le motivazioni sono indicate nel procedimento per ricusazione, ma in tal caso il problema verte su aspetti relativi al singolo giudice ed al singolo imputato. In questo caso invece il discorso è molto più ampio per cui viene ritenuta preferibile una norma più generica. È importante il riferimento all’articolo 111, che ritengo investa la questione di base sottoposta oggi al Parlamento, nel momento in cui ci sono condizionamenti più gravi: spesso non è necessariamente quel giudice personalmente ad essere ritenuto parziale o non terzo; è la situazione oggettiva che fa ritenere che tutto quell’organo giudicante possa non esserlo. I fatti sono oggettivi, sono riportabili, ma vengono decisi da "altro" giudice.
In questa discussione non può non essere considerato, un po’ a ritroso, un elemento cui ho sentito accennare in precedenza da parte di alcuni colleghi e che ritorna come lotta ad una disposizione propria di un’altra epoca; di un’epoca in cui si combatteva una magistratura gerarchizzata, in cui potevano esistere procedimenti sottratti al giudice di merito per essere trasferiti altrove, dove si riteneva vi potesse essere una magistratura in alto più considerata.
Ma erano discorsi di trent’anni fa che oggi, a detta di tutti, si possono considerare ampiamente superati, nella misura in cui se di indipendenza e di autonomia del giudice si parla a maggior ragione si deve parlare di autonomia e di indipendenza della Suprema corte, almeno per ragioni di anzianità e specialmente quando discute a sezioni unite, come nel caso specifico.
Quanto all’articolo 2, come sosteneva il senatore Ziccone, in termini apparenti esso può sembrare maggiormente in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Ma certamente ai colleghi non sfuggirà che se è vero che nel 1996 tale Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 1° dell’articolo 47 del codice di procedura penale, è altrettanto vero che, sull’onda di forti critiche dottrinali, essa è intervenuta per ben due volte nell’anno successivo con due ordinanze, una in tema di ricusazione e un’altra in tema di rimessione, a specificare che l’intervento era relativo a smorzare qualsiasi tipo di utilizzazione strumentale e dilatoria dell’istituto.
E allora la questione che ci si pone è la seguente: l’autorevolezza di un giudicato sarebbe delegittimata se una volta pronunciata una sentenza la Corte di cassazione decidesse che quel giudice che l’ha pronunciata non è terzo né imparziale. È per questo che la Corte di cassazione ritorna sul punto (ripeto, le critiche in dottrina alla sentenza del 1996 furono fortissime e le richieste di un utilizzo parco di questo istituto furono altrettanto forti).
Il dettato costituzionale va rispettato nella misura in cui il Parlamento recepisca in toto la richiesta della Corte costituzionale di far sì che non vengano posti in essere istituti che in alcun modo possano essere utilizzati in termini strumentali e dilatori rispetto al procedimento, ma mantenendo la garanzia.
Da ultimo, aggiungo che come rappresentante del Governo mi rimetterò all’Aula su tutti gli emendamenti presentati, ma esprimerò parere favorevole qualora si manifestasse una preoccupazione evidente che questa norma possa sottrarre quanto a tempi e termini di prescrizione. In ogni caso, mi chiedo e chiedo ai colleghi, visto che una norma di carattere generale assolutamente indicativa prevista dal primo comma dell’articolo 159 del codice penale sancisce che i termini di prescrizione sono sospesi nel momento in cui un’altra questione è devoluta ad altro giudice, che senso può avere in termini di tecnica legislativa inserire su una norma generale una norma specifica nel singolo provvedimento visto che la fattispecie è già disciplinata da un istituto che credo non sia messo da alcuno in discussione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. La ringrazio, signora Sottosegretario.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno.
PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, desidero rimanga agli atti che nel momento in cui lei passa all’esame degli ordini del giorno è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti e degli ordini del giorno. Il che ovviamente non ha consentito e non consente ad alcun senatore la presentazione di subemendamenti, a conferma che i tempi imposti a questo dibattito sono tempi che consideriamo sostanzialmente in violazione delle prerogative di ogni singolo componente di questa Camera.
PRESIDENTE. Senatore Passigli, devo lievemente correggerla. Gli ordini del giorno, che cominciamo adesso ad esaminare, sono stati distribuiti questa mattina alle ore 10,30, mentre il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione esattamente in questo momento, come lei ha detto.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’esame degli ordini del giorno presuppone che si entri nel merito dell’esame degli articoli.
PRESIDENTE. No, senatore Ripamonti, l’esame degli ordini del giorno presuppone che si entri nel merito degli ordini del giorno.
RIPAMONTI (Verdi-U). No.
PRESIDENTE. Si, senatore Ripamonti. La prego, posso capire tutto, ma stiamo discutendo gli ordini del giorno distribuiti questa mattina alle ore 10,30.
Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all’Assemblea su tutti gli ordini del giorno.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1 non è ammissibile poiché riguarda l’articolazione interna della Corte di cassazione.
Metto ai voti l’ordine del giorno G2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G3.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G4.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G5.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G6.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G6, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole: "Previti e Berlusconi".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G6, nonché gli ordini del giorno da G7 a G25.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G26.
DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G26, nonché gli ordini del giorno da G27 a G37.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G38.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G38, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G38, nonché gli ordini del giorno da G39 a G66.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G67.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G67, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, fino alle parole: "la richiesta".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'ordine del giorno G67, nonché gli ordini del giorno da G68 a G83.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G84.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G84, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole: "opportune informazioni".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G84 e l'ordine del giorno G85.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G86.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G86, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: "elementi nuovi".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G86, nonché gli ordini del giorno da G87 a G97.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G98.
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Presidente, vorrei capire per quale ragione alcuni ordini del giorno non sono posti in votazione.
PRESIDENTE. Perché risultano preclusi da precedenti votazioni.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G98, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.
Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, se ho ben compreso lei non pone in votazione numerosi ordini del giorno sostenendo che sono preclusi perché è stata respinta la parte ad essi comune. Trattandosi però di ordini del giorno, la parte comune è la premessa. Non mi risulta che vi sia stata una votazione per parti separate degli ordini del giorno; in ogni caso ciò che è approvato o respinto è il dispositivo e non la premessa.
Non comprendo quindi sulla base di quale possibile interpretazione possano essere fatti decadere ordini del giorno che non sono stati votati separatamente, considerando che la premessa non è parte dell'impegno rivolto al Governo.
PRESIDENTE. Senatore Passigli la parte comune, che è la parte che motiva, è parte integrante dell'ordine del giorno per cui se non si desidera approvare neanche la premessa ciò significa che non si vuole approvare neanche il dispositivo. Come lei sa per prassi se la parte comune è respinta, le proposte successive sono precluse.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G99.
Verifica del numero legale
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’ordine del giorno G99, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole: "altro giudice".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’ordine del giorno G99, nonché gli ordini del giorno da G100 fino a G117.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G118.
Verifica del numero legale
BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G118, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G119.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G119, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G120.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G120, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PILONI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PILONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare alla sua cortesia e a quella del segretario d’Aula che in un banco dei settori in alto, occupato da quattro senatori della maggioranza, c’è un senatore che vota abbastanza regolarmente per due. Non mi sembra il caso considerato che in Aula la maggioranza c’è; che la smetta quindi.
PRESIDENTE. Chiedo di fare maggiore attenzione e invito tutti a non fare uso di questo strumento.
Metto ai voti l'emendamento G121, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G122.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G122, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole "dell'articolo 45 del codice di procedura penale"
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno, nonché gli ordini del giorno da G123 a G129.
Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G130, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola "speciale".
Non è approvata. (La senatrice Toia fa cenno di voler intervenire).
Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'ordine del giorno e il successivo ordine del giorno G131. Senatrice Toia, chieda la parola per tempo, per favore.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G132.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo denunciare il barbaro sistema che impedisce ad alcuni Gruppi di chiedere la votazione con scrutinio elettronico o la verifica del numero legale, perché non hanno più secondi a disposizione neanche per fare questo. Denunciando, quindi, questa barbara tagliola del tempo e dell'uso che ne fate, chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G132, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'elezione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura
DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo per annunciare al Senato che è stato eletto il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura: si tratta dell'onorevole Rognoni e ne siamo particolarmente felici. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Del Turco, della comunicazione tempestiva.
Ovviamente, mi associo all'applauso dell'Assemblea e formulo i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Rognoni, attuale Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendevo semplicemente (ma l'ha fatto prima di me, e ne sono molto felice, il senatore Del Turco e anche lei)… (Commenti dai banchi della maggioranza) associarmi al saluto di tutto il Senato, che vedo non proprio rispettoso - ma è anche comprensibile - nei confronti di chi saprà garantire l'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tanti auguri di buon lavoro, onorevole Rognoni. (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza. Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Colleghi, stiamo parlando del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura: è un diritto e un dovere nostro augurargli il miglior lavoro possibile. (Applausi).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo - anche perché rimanga agli atti, considerati gli eventuali fraintendimenti che potrebbero intervenire a seguito dell'intervento del collega Bordon - per dire che, a nome dalla maggioranza, auguro buon lavoro al neoeletto vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, onorevole Virginio Rognoni.(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP. Commenti dal Gruppo DS-U).
BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, dal momento che è stata fatta una serie di interventi su questo punto, desidero esprimere i miei auguri, la mia amicizia, il mio affetto al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che ricordiamo Ministro dell’interno limpidamente e fortemente impegnato nella lotta contro il terrorismo. (Generali applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, calma.
Devo ringraziare il senatore Brutti. Credo che il vice presidente Rognoni sia stato anche ministro della giustizia e non soltanto dell’interno.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, non lo avrei fatto, ma solo perché di Rognoni ero compagno nel Partito democristiano, posso fargli gli auguri a nome di tutti i democristiani. (Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI e del senatore Coviello).
PRESIDENTE. Grazie, colleghi, dobbiamo procedere.
Li possiamo fare anche a nome di tutti gli italiani gli auguri al vice presidente Rognoni? Mi sembrerebbe anche doveroso. (Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Meduri). Sì, con alcune eccezioni, non è necessario intervenire; per favore, senatore Meduri.
MEDURI (AN). Non mi associo agli auguri.
PRESIDENTE. Abbiamo capito, senatore Meduri.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G133.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere l’appoggio ai miei colleghi per ottenere un voto elettronico su quest’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G133, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G134.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere l’appoggio ai miei colleghi per un voto elettronico su quest’ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G134, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G135, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole: "istanza di rimessione".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’ordine del giorno G135, nonché gli ordini del giorno G136, G137, G138, G139, G140 e G141.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’ordine del giorno G142.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere un voto elettronico su questo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G142, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: "degli atti processuali".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’ordine del giorno G142 e gli ordini del giorno G143 e G144.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G.145.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G.145, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, le faccio presente che in seconda fila il secondo senatore ha premuto il pulsante accanto a lui, accendendo una luce cui non corrisponde alcun senatore.
PRESIDENTE. Se così è, richiamo l'attenzione e chiedo che episodi del genere non si ripetano.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G146.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G.146, presentato dal senatore Passigli.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G.147.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'ordine del giorno G.147, presentato dal sentore Passigli, fino alle parole "termini di prescrizione".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'ordine del giorno G.147 e l'ordine del giorno G.148.
Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G.149, presentato dal senatore Passigli, fino alle parole "di rimessione del processo".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G.149, nonché tutti i restanti ordini del giorno.
La votazione degli ordini del giorno è così conclusa.
Invito il presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, a dare lettura del parere della 5a Commissione sugli emendamenti.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, rendo il parere su alcuni emendamenti e subemendamenti, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento per due ragioni: la prima perché non è stata più convocata la 5a Commissione permanente; la seconda perché questo parere è relativo ad alcuni nullaosta e ad alcune condizioni esattamente identiche ad altre, che avevano trovato la stessa copertura. Rinnovo, quindi, un giudizio che la Commissione aveva dato sulla medesima copertura finanziaria in occasione di altri provvedimenti.
Per tali ragioni mi è possibile rendere questo parere direttamente all’Assemblea. Do quindi lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di propria competenza, gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.602 e 1.603, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.602/87, 1.602/91, 1.603/64 e 1.603/65, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le parole: "complessivamente ridotti" siano sostituite dalle altre: "proporzionalmente ridotti" e, infine, parere di nulla osta sull’emendamento 3.0.300, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo le parole: "a carico", siano inserite le altre: "del bilancio"." Per quest’ultimo, come è ovvio, si tratta di una mera questione di drafting.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell’articolo 96, il non passaggio all’esame degli articoli. Naturalmente auspico ragionevolezza da parte dell’Assemblea con l'accoglimento di questa richiesta che credo sia utile ai fini della conclusione della nostra discussione Chiedo, inoltre, che la votazione avvenga previa verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Ripamonti.
Non è approvata.
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei sapere se tutti gli emendamenti presentati sono stati dichiarati ammissibili.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, non risultano esservi emendamenti inammissibili allo stato attuale. Ove, nel corso dell’esame e della votazione, se ne riscontrasse qualcuno l’Assemblea sarà senz'altro avvertita dalla Presidenza.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non è mia intenzione far perdere tempo. Al fine di agevolare il suo lavoro vorrei segnalare però l’emendamento 1.602 che non risulta avere alcun contenuto modificativo della norma; quindi, in quanto tale, non dovrebbe essere accolto dalla Presidenza.
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, dia il tempo alla Presidenza di arrivare all’esame di questo emendamento che, se risulterà inammissibile, sarà dichiarato tale.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori. Vorrei essere capace di parlare senza articoli e senza preposizioni per risparmiare secondi. Cercando di essere comprensibile, nonostante la fretta e la concisione, le avanzo una richiesta: poiché sentiamo spesso - a mio avviso troppo spesso, anche un po’ come scusante - invocare i precedenti, mi permetto di citarne uno.
Ricordo come talvolta sia accaduto, di fronte a tempi ristrettissimi e visto che i secondi sono l’unica modalità che l’opposizione ha a disposizione per esprimere la libertà politica in quest’Aula - il tempo è essenziale - che la Presidenza riassegnasse, ovviamente d’intesa con i Gruppi ancora detentori del tempo, quelli residui.
Le chiedo pertanto, signor Presidente, di valutare con i Capigruppo dei Gruppi che hanno ancora tempo tale possibilità per questi poveri illusi dell’opposizione che credono attraverso la parola di poter fare politica in quest’Aula e parlare al Paese.
PRESIDENTE. Senatrice Toia, naturalmente prendo atto della sua richiesta, ma i Capigruppo sono completamente liberi e conoscono bene i tempi residui a loro disposizione. Non posso fare altro.
Mi è ora possibile fornire, grazie ad una migliore valutazione, una risposta al senatore Ripamonti circa l’ammissibilità dell’emendamento 1.602 che, come si può constatare, è diverso dal testo all’esame della Commissione.
In ogni caso, ulteriori chiarimenti potranno essere forniti in occasione dell’esame dello stesso.
Procediamo all'esame degli articoli.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, avrei 7 secondi di tempo per illustrare 120 emendamenti, di conseguenza rinuncio all’illustrazione.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, in queste condizioni non è consentito illustrare gli emendamenti, quindi li do per illustrati.
CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, vorrei apportare una piccola modifica al testo dell'emendamento 1.603, a mia firma, ovvero il comma 2 dell’articolo 47 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 3 del mio emendamento, diviene il seguente: "Si applica l’articolo 159 del codice penale".
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo si rimette all’Aula su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.315, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2, 1.200, 1.201, 1.3, 1.100 e 1.700.
Verifica del numero legale
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, 1.200, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, 1.201, presentato dal senatore Manzione, 1.3, presentato dal senatore Passigli, 1.100, presentato dai senatori Dentamaro e Fabris, e 1.700, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.603/1, identico all’emendamento 1.603/4.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.603/4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.603/2, identico all’emendamento 1.603/5.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.603/5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/3.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/7.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/6.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/6, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/8.
DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/8, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.603/9, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/10.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/10, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.603/11, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/12.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Signor Presidente, la prego di riprendere i colleghi solerti che votano per due. Ciò mi viene riferito dai colleghi e mi faccio portavoce di questa esigenza, astenendomi dal fare nomi illustri, il che non è mio costume. I Capigruppo sanno chi sono costoro, non c'è bisogno che ve lo dica io. Sapete che ho perfettamente ragione.
PRESIDENTE. Colleghi nessuno può votare al posto di un altro.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/12, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/13.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/13, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/14.
TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/14, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/15.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/15, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.603/16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/17.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/17, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alla parola: "fondato".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.603/17, nonché gli emendamenti da 1.603/18 a 1.603/29.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/30.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/30 presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, fino alle parole "circostanze di fatto accertate".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 1.603/30 e gli emendamenti da 1.603/31 a 1.603/35.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/36.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/36, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/37.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/37, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/38.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/38, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 1.603/39, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/40.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/40, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/41.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/41, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/42.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/42, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/43.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/43, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole " comma 1".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.603/43 e gli emendamenti da 1.603/44 a 1.603/49.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/50.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/50, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole "comma 2".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.603/50 e gli emendamenti 1.603/51 e 1.603/52.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/53.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/53, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/54.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/54, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.603/55.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, avanziamo richiesta di poter votare mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/55, presentato dal senatore Passigli, fino alla parola: "dieci".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.603/55 e gli emendamenti 1.603/56, 1.603/57 e 1.603/58.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.603/59.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/59, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.603/60.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/60, presentato dal senatore Passigli, fino alla parola: "quindici".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.603/60 e gli emendamenti 1.603/61 e 1.603/62.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.603/63.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/63, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.603/64, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/64, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.603/65, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/65, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/66.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/66, presentato dal senatore Passigli.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/67.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/67, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/68.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/68, presentato dal senatore Passigli, fino alla parola: "1000".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.603/68 e gli emendamenti 1.603/69, 1.603/70 e 1.603/71.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603/72.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603/72, presentato dal senatore Passigli, fino alla parola: "5000".
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.603/72 e gli emendamenti 1.603/73 e 1.603/ 74.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.603/75.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per riformulare alcune osservazioni che riguardano complessivamente questo emendamento in particolare, che si propone di eliminare l'ultimo periodo del comma 5, ed anche per fare notare come soltanto da pochi minuti siamo stati messi nelle condizioni di esaminare il complesso fascicolo degli emendamenti.
Voglio anche sottolineare come, nonostante le non casuali richieste del senatore Ripamonti sulla natura degli emendamenti che ci venivano sottoposti, si è sostenuto che si trattasse di una valutazione da fare in progress.
Ora, in particolare, stiamo votando gli emendamenti pressoché immediatamente precedenti all'emendamento 1.603, presentato dal senatore Valerio Carrara, e soprattutto abbiamo notato che nel fascicolo 1 vi è l'emendamento 1.602. Mi dispiace per il senatore Cirami, ma con questi due emendamenti non vi sarebbe più né la legge Cirami, che sarebbe la legge Carrara, né tanto meno la legge Carrara ma la legge Centaro-Bobbio. Mi dispiace, con buona pace di chi lo pensava, ma non sarebbe mai la legge Cirami-Cavallaro. Rinuncio volentieri all’onore degli annali parlamentari per questo non gradito privilegio!
Tuttavia, signor Presidente, faccio notare come innanzitutto agli strappi regolamentari, di rango costituzionale, già intervenuti durante l'intero procedimento di formazione di questa legge, ora se ne aggiungerebbe un altro ancora più grave: se fossimo chiamati a votare e approvassimo, come potrebbe essere non maliziosamente interesse della maggioranza dell’Assemblea, gli emendamenti di cui stiamo parlando, finiremmo per sostituire il testo della legge consegnataci, diverso da quello che avremmo dovuto approvare dopo l’esame in Commissione.
Sfido la maggioranza a votarlo: sarebbe bello che venisse votato il testo per cui, solo in grado di appello - come proponevo - si potrebbe presentare la rimessione. Vorrei dunque stabilire dapprima, con un minimo di lealtà procedimentale, di rango costituzionale, se possiamo o dobbiamo ancora discutere di questo, oppure se si vuole definitivamente impedire anche quel minimo dibattito parlamentare che si può fare, pur nella ristrettezza e nella concitazione dei tempi di lavoro dell’Assemblea.
Non vi è dubbio infatti, signor Presidente, che nonostante la quantità enorme e la serietà degli emendamenti presentati - anche quello sul quale intervengo in dichiarazione di voto è un emendamento serio che produrrebbe comunque una modifica importante o comunque degna di questo nome del testo pervenutoci in Aula, nell’impossibilità di effettuare alcuna elaborazione in Commissione - posso personalmente dire che soltanto pochi minuti fa ho appreso dall’esame del fascicolo, or ora distribuito, dell’esistenza di almeno due emendamenti (che mi hanno più colpito, Presidente, poiché conosco gli altri dal momento che la maggior parte di essi è stata presentata dall’opposizione) che sarebbero completamente sostitutivi del testo della legge Cirami.
Domando a me stesso, a lei e all’Assemblea se ciò è ammissibile dal punto di vista procedimentale, e domando a voi, colleghi senatori, se nel merito politico morale e istituzionale è possibile e giusto continuare su tale strada. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
Voglio sapere dall’Assemblea se è mai possibile che il procedimento di formazione delle leggi - non mi interessa neppure di quale normativa in particolare - possa continuare ad esser portato avanti in questo modo, scavalcando ormai - mi si consenta di dirlo - non più soltanto la Commissione (in questo caso la Commissione giustizia) ma l’Assemblea, gli stessi colleghi senatori della maggioranza, chiamati qui per l’ennesima volta, non solo con noi ma persino contro di noi, ad approvare a scatola chiusa, se vengono posti seriamente in votazione questi due emendamenti, cioè un testo di legge che, tra l’altro, è innovativo ed ulteriormente peggiorativo di tutto quanto abbiamo detto sul contenuto della legge Cirami.
Tra l’altro, vi è una seconda lettura. Si sono forzati i tempi costituzionali dell’esame in questo ramo del Parlamento. Questa maggioranza, secondo me, in maniera ormai rassegnata, si è adattata ad approvare questo testo di legge: almeno approvi questo e lasci all’altro ramo del Parlamento il diritto e il dovere di rielaborare nuovamente la questione, ragionandoci sopra senza rassegnare un terzo, un quarto, un quinto disegno di legge nelle more della votazione quando ormai i tempi sono ristrettissimi, visto che non ci resta altro da fare che una dichiarazione di voto.
Mi consenta, Presidente, di rivolgermi a lei - che ha richiamato la sua funzione istituzionale, come seconda carica dello Stato e sommo regolatore dei lavori di questo consesso - per chiedere di cercare almeno di ritornare al rispetto della sostanza della nostra Costituzione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-SDI).
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, utilizzerò soltanto 20 secondi, perché il mio Gruppo sta esaurendo il suo tempo.
Naturalmente mi associo alle parole del senatore Cavallaro. Del resto, ho sollevato il medesimo problema sia questa mattina che oggi pomeriggio, in apertura di seduta. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un testo che non è assolutamente conosciuto dai senatori.
Pertanto, signor Presidente, le chiedo sommessamente di prevedere o che questo testo non sia posto in votazione o che ci venga assegnato un tempo ragionevole per poter intervenire in termini di subemendamenti all’emendamento oggetto della nostra discussione. (Applausi della senatrice De Petris).
PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Ripamonti e Cavallaro. Tale questione però è già stata sollevata. Il fascicolo degli ordini del giorno e quelli degli emendamenti sono stati consegnati in tempo utile, per cui non ho responsabilità per quanto riguarda il tempo che occorre a ciascun senatore per studiarli singolarmente. Certamente gli emendamenti sono stati resi noti prima dell'inizio della loro votazione.
Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.603/75.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/75, presentato dal senatore Passigli.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.603/76.
BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603/76, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.603 (testo 2).
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, data la rilevanza dell’emendamento 1.603, presentato dal nostro collega neogiurista Carrara - lo dico con amicizia e lui lo sa - vorrei sapere anticipatamente chi deve intervenire.
PRESIDENTE. Senatrice Toia, devono parlare i senatori Fassone e D’Onofrio.
Sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito all'elezione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura
BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Vorrei chiedere per un momento l’attenzione del Presidente del Senato e, se possibile, di tutti quanti i colleghi.
Stiamo discutendo ormai da tempo, oggi anche in Aula, un'importantissima modifica al codice di procedura penale. È in corso un aspro dibattito e stiamo misurando argomenti contrapposti. Contemporaneamente, al di fuori di questo palazzo, in un’altra sede istituzionale avviene un atto solenne e importante: l’elezione del Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. (Commenti dai Gruppi AN e FI).
Signor Presidente, le chiedo di consentirmi di parlare. Quello che si sta sviluppando è un costume inaccettabile! (Proteste dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Colleghi, fate parlare il senatore Massimo Brutti.
BRUTTI Massimo (DS-U). Vedete, non parlo se non ci sono le condizioni per poter sviluppare un’argomentazione pacata. (Commenti del senatore Ronconi).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate intervenire il senatore Massimo Brutti.
BRUTTI Massimo (DS-U). Bene, è stato eletto Vice Presidente un componente del Consiglio superiore della magistratura che era stato eletto dal Parlamento con una maggioranza qualificata (la maggioranza dei tre quinti) e che rappresenta in quella sede istituzionale l’insieme del Parlamento.
Ho sotto gli occhi una dichiarazione del senatore Nania che è del tutto legittima, poiché nessuna carica dello Stato, nessun ufficio pubblico è sottratto al diritto di critica di ciascun cittadino e anche dei parlamentari. Tuttavia, ho anche una dichiarazione del ministro della giustizia Castelli, che considero grave poiché ignora un dato istituzionale fondamentale, e cioè che quella elezione è avvenuta a scrutinio segreto con 21 voti, cioè con una maggioranza larghissima, e che è stato eletto un componente laico del Consiglio superiore della magistratura che rappresenta il Parlamento nel suo insieme e che, come gli altri componenti laici, assicura il raccordo tra l’organo di governo autonomo della magistratura e il circuito della sovranità popolare.
Ora, il Ministro della giustizia dice: "I componenti togati del CSM hanno scelto un candidato espresso dall’opposizione". Questo è analfabetismo giuridico! (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate svolgere al senatore Masiimo Brutti il suo intervento.
BRUTTI Massimo (DS-U). "Si tratta" - dice il Ministro della giustizia - "di un voto contro il Governo". Questa è una falsità; ed è una falsità ingiuriosa nei confronti dell’organo di governo autonomo della magistratura, ma soprattutto ingiuriosa nei confronti del Parlamento!
Noi chiediamo che il Ministro della giustizia venga immediatamente in quest’Aula. (Vivaci commenti dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate parlare il senatore Massimo Brutti.
PAGANO (DS-U). Non vi rendete conto di che fine avete fatto!
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego.
BRUTTI Massimo (DS-U). Saremmo contenti di vedere sui banchi del Governo rappresentato il Ministero della giustizia, che a me sembra il Dicastero più direttamente interessato al testo di legge che stiamo esaminando. Invece, guarda un po’ - ironia della sorte! - c’è qui il Sottosegretario per l’interno, che forse rappresenta nella nostra Aula una proiezione delle forze di polizia che stanno qui fuori e che ci garantiscono. (Commenti ironici dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
Comunque, signor Presidente, a parte queste interpolazioni del nostro dibattito, le chiedo di garantire che il Ministro della giustizia possa venire a rispondere di affermazioni gravi, per il Governo e per il rapporto che deve esservi di leale collaborazione: un rapporto limpido tra i poteri dello Stato, perché di questo si tratta.
Con questa dichiarazione l'Esecutivo attacca l'organo di governo della magistratura nella sua autonomia; vogliamo poterne discutere con il Ministro della giustizia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-SDI).
PRESIDENTE. Senatore Brutti, certamente vi sono gli strumenti procedurali per far venire il Ministro della giustizia in Aula.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'emendamento 1.603 (testo 2) per una questione sia regolamentare, sia nel merito, che congiungo per alleviare la comune fatica.
La prima richiesta è la seguente: l'emendamento in oggetto propone di sostituire gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge base con un unico articolo. Mi pare sommessamente che ciò violi l'articolo 102, comma 1, del nostro Regolamento, il quale, a sua volta, non è altro che la traduzione dell'articolo 72 della Costituzione, secondo il quale le Camere votano i testi normativi articolo per articolo. Quindi, la prima richiesta, che rassegno a lei, è la dichiarazione di inammissibilità.
Non solleverei questa questione, apparentemente causidica, se non fosse che il merito mi induce a sostenerla. E qui, davvero, prego i colleghi di ascoltarmi non come senatore dell'opposizione, ma come collega che pone un problema oggettivo di interesse comune.
L'emendamento 1.603, di cui discutiamo, è a mio giudizio, da un lato, altamente sospetto di incostituzionalità; dall'altro, è comunque altamente pericoloso nei processi di criminalità organizzata. Per questo vi prego di scorporare quello che dico da ogni eventuale riferimento al processo che è aleggiato sempre su quest'Aula.
Dico ciò perché nel nuovo testo dell'articolo 47, che l'emendamento si propone di far approvare e che riproduce il disegno di legge base, si afferma: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione…" e altro che tralascio.
E' ben vero che nel comma 5 si prevede che, nei casi in cui sia ripetutamente riproposta l'istanza di rimessione, non operano i meccanismi di sospensione, ma ciò non basta, colleghi. Non basta, per intanto, perché tali istanze non fanno scattare i meccanismi di cui ho detto se sono fondate su motivi diversi, ed è troppo poco: occorre, quanto meno, che siano fondati su elementi diversi da quelli già vagliati e respinti.
Ma soprattutto, colleghi, ciò non pone freno nei processi cumulativi - che sono quelli tipici della criminalità organizzata - in cui, essendo imputati talora varie decine di soggetti, questi possono ripetutamente, a staffetta, riproporre l'istanza e paralizzare il processo. Ciò non è consentito, non perché lo dice il senatore Fassone, ma perché lo ha affermato la Corte costituzionale con la più volte ricordata sentenza n. 353 del 1996, la quale ha stabilito non solo l'illegittimità costituzionale tout court dell'articolo 47 che qui verrebbe reintrodotto sotto diverse spoglie, ma ha rivolto il seguente preciso monito al legislatore: "Pienamente libero nella costruzione delle scansioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere fra i possibili percorsi quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale perché, impedendo sistematicamente tale attività mediante la riproposizione dell'istanza di rimessione, si finirebbe col negare la stessa nozione del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti all'Amministrazione della giustizia".
Ecco perché non solo io, che potrei essere considerato poco affidabile in quanto collega dell'opposizione, ho proposto emendamenti che cercano di mitigare la drasticità di questo intervento (e raccomando quantomeno la lettura riflessiva dell'emendamento 2.13). Infatti, anche emendamenti di autorevoli senatori della maggioranza, come i senatori Caruso, Bucciero e Centaro, si sono fatti carico responsabilmente di questo problema. Affido quindi al Presidente l'istanza preliminare, perché penso che egli debba essere tutore della correttezza costituzionale dei "prodotti" che quest'Aula sforna a prescindere dal merito.
Affido al collega presentatore quanto meno la richiesta di sollecitare egli stesso l'accantonamento del tema, affinché sia discusso congiuntamente con tutti gli altri emendamenti che lo investiranno.
Affido in estremo subordine al senso di responsabilità del presentatore dell'emendamento il farsi carico delle sollecitazioni che non solo io, ma anche gli autorevoli colleghi della maggioranza hanno proposto perché quello della difesa sociale nei processi di criminalità organizzata non è un problema né dell'opposizione né della maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento Carrara per l'eventualità che parte dei colleghi, seguendo l'opinione della collega Toia, ritengano il collega un giurista improvvisato. Mi capita di avere una cattedra di diritto da 34 anni, spero che la mia firma serva a rendere giuridico questo testo.
PAGANO (DS-U). Non apriamo la questione di come l'hai avuta la cattedra; questione che sarebbe un po’ delicata!
PRESIDENTE, Senatrice Pagano, lei sempre così composta e gentile!
MORANDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori per rivolgermi direttamente a lei con un brevissimo argomento.
Qualche minuto fa, a fronte di una precisa osservazione del senatore Ripamonti a proposito dell'ammissibilità o meno di tutti gli emendamenti e di uno in particolare, lei ha, a mio avviso del tutto legittimamente, chiesto di avere qualche minuto perché gli uffici potessero approfondire il contenuto di quell'emendamento e stabilire se esso avesse effettivamente una portata giuridica innovativa. Dopo qualche minuto ha espresso la sua valutazione, sostenendo che l'emendamento aveva effettivamente carattere modificativo della norma.
Se lei, con gli uffici e con la qualità dei funzionari che ha a disposizione per svolgere il suo lavoro in quest'Aula, ha avuto bisogno di qualche minuto per effettuare una valutazione piuttosto semplice, le faccio rilevare, con il tono pacato che corrisponde al mio carattere, che a ciascun senatore - in questo caso a Enrico Morando, ma ciò vale per ogni senatore - che dovrebbe poter presentare subemendamenti secondo il Regolamento del Senato è preclusa tale possibilità se riceve gli emendamenti nel momento in cui si inizia a votarli.
So benissimo che lei mi risponderà che gli emendamenti sono stati messi a disposizione dei Capigruppo ad un orario diverso rispetto a quello in cui noi li abbiamo ricevuti; però, ci troviamo in presenza di un emendamento, che la maggioranza intende approvare, interamente sostitutivo della proposta del disegno di legge al nostro esame. Vuole concederci mezz'ora di tempo per consentire ad ogni senatore di presentare subemendamenti, affinché l'attività legislativa si svolga secondo la sostanza e non soltanto la forma delle norme del nostro Regolamento?
Lei - lo ripeto - ha chiesto qualche minuto per valutare; possibile che qualche minuto per valutare non debba averlo ogni senatore di quest'Aula? (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. Senatore Morando, lei mi ha anticipato. Credo come lei all'efficienza dello staff del Senato. Vorrei ricordarle, in primo luogo, che gli emendamenti sono stati consegnati ai Gruppi questa mattina alle ore 9,30 e quindi ogni singolo senatore aveva la possibilità di prenderne visione.
MORANDO (DS-U). Anche la Presidenza aveva a disposizione gli emendamenti da questa mattina, ma lei ha chiesto qualche minuto per compiere una valutazione!
PRESIDENTE. I subemendamenti sinora votati sono 84. Perciò, non posso che ribadire la corretta procedura sin qui seguita perché l'informazione era sufficiente e adeguata.
TOIA (Mar-DL-U). Ci spiace questa risposta, Presidente.
MORANDO (DS-U). Lei ha avuto qualche minuto, potendo contare su qualche collaboratore in più rispetto ad ogni senatore!
PRESIDENTE. Alla domanda del senatore Ripamonti se c'era un emendamento inammissibile in particolare, ho impiegato un minuto e gli ho dato una risposta, grazie all'efficienza da lei, senatore Morando, e da me riconosciuta dei nostri uffici.
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Intervengo per sottolineare una questione attinente al Regolamento.
Nel corso dell’illustrazione degli argomenti da parte del senatore Fassone, è stato sottolineato, credo con grande chiarezza - e mi auguro che tutti i colleghi abbiano potuto ascoltare malgrado una diffusa disattenzione - che l’emendamento 1.603 (testo 2), che riassume in un unico articolo i tre articoli di cui si componeva il disegno di legge originario, al comma 3 prevede la sostituzione dell’articolo 47 del codice di procedura penale. In particolare, si dice che: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la sentenza".
In sostanza, ci troviamo di fronte ad un’asserzione secondo la quale il giudizio deve essere sospeso fino all’emissione della sentenza. Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale poco fa citata (22 ottobre 1996, n. 353) aveva dichiarato incostituzionale proprio questa affermazione contenuta nella vecchia norma, tant’è vero che la sentenza si conclude dicendo: "Per questi motivi la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che ne dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".
Quindi, noi abbiamo una sentenza della Corte costituzionale che nel 1996 ha dichiarato incostituzionale quella parte dell’articolo 47 nella quale si fa divieto di non sospendere il processo fino alla sentenza. Ora, con una nuova legge si vuole riproporre la medesima sostanza di tale istituto che è stato già dichiarato incostituzionale.
PRESIDENTE. Senatore Calvi, la invito a considerare che il tempo a sua disposizione era di due minuti.
CALVI (DS-U). La ringrazio, Presidente, e cercherò di esplicitare immediatamente la mia richiesta. Mi domando, in primo luogo, se tutti noi siamo consapevoli del fatto che stiamo approvando una norma che era già stata dichiarata incostituzionale. In secondo luogo, mi domando se sia mai possibile che nel momento in cui viene riproposta una riformulazione di un emendamento in Aula, e dunque non in Commissione, non sia data la possibilità alla stessa Commissione affari costituzionali di valutarne la costituzionalità.
Signor Presidente, non si tratta di un sospetto o di un dubbio di incostituzionalità, perché la Corte costituzionale si è già espressa in tal senso con una sentenza. Pertanto, le chiedo di consentire alla Commissione affari costituzionali di riesaminare l’emendamento 1.603 (testo 2) per valutare se la norma sia ammissibile e possa essere votata sulla base della considerazione che essa è chiaramente incostituzionale, così come recita la sentenza n. 353 del 1996. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).
CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, sono lieto di condividere la putatività e dunque di essere il padre putativo della norma in esame; però, non mi sono ingelosito del fatto che il senatore Carrara abbia potuto autonomamente rielaborare la normativa nel suo complesso, magari anche migliorandola, perché può darsi che qualcosa mi sia sfuggito e che il senatore Carrara, melius re perpensa, abbia potuto perfezionarla.
Pertanto, chiederei il permesso di aggiungere la mia firma al suddetto emendamento, anche per non lasciare solo il senatore Carrara a fare da bersaglio (come è accaduto a me) ai nostri amici e colleghi.
Al senatore Calvi vorrei dire che sarebbe più corretto leggere anche le argomentazioni della sentenza costituzionale che ha citato e non il solo dispositivo… (Commenti del senatore Calvi). …perché essa si riferiva soprattutto ai fatti di rimessione quando questa aveva contenuto dilatorio. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP. Commenti dal Gruppo DS-U).
BOSCETTO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO (FI). Signor Presidente, signori senatori, voglio ricordare ai colleghi che la Commissione affari costituzionali ha preso in esame proprio questa problematica e, dopo la sentenza del 1996, alla quale si è riferito il senatore Calvi, ha preso in esame una ordinanza successiva, che mi pare risalga al 1997, dove si chiariva la portata della dichiarazione di incostituzionalità della sentenza precedente.
In questa ordinanza si diceva che, siccome la sentenza precedente aveva avuto riguardo a delle reiterazioni della stessa richiesta basata sui medesimi fatti, bisognava ritenere che quella dichiarazione di incostituzionalità si riferisse a situazioni di quel tipo. Quindi, l'interpretazione di quella sentenza precedente era nella logica che al giudice rimanesse la discrezionalità del valutare se erano sottoposti gli stessi fatti o fatti diversi. Ed è esattamente quello che è stato scritto sia nella legge Cirami che nell'emendamento in questione, dove si parla di elementi nuovi.
Mi pare che anche il senatore Fassone richiamasse questo concetto degli elementi nuovi, con una logica che deve essere di carattere sostanziale perché, come giustamente sosteneva il professor Cordero, nessuno andrà mai a ripetere la stessa precisa richiesta, ma sappiamo anche che una interpretazione corretta può andare a valutare nella sua oggettività e nella sua sostanza il tipo di reiterazione della richiesta.
Vorrei anche far presente che, per quanto riguarda i processi di criminalità organizzata, il problema c'era prima e c'è ancor oggi, ma si inserisce completamente negli stessi concetti dei quali sto parlando. Non mi pare che si possa pensare che ogni imputato possa porre in essere richieste a catena, ripetendo le stesse domande fondate sui medesimi elementi: dovrà trattarsi di domande fondate su elementi sostanzialmente diversi, diversi in modo rilevante.
Ecco perché il semplice richiamo, senatore Calvi, alla sentenza del 1996 non può valere se non si va a leggere questa successiva ordinanza della Corte del 1997 che rende, lo ripeto, discrezionale per il giudice la possibilità di valutare, cosa che - probabilmente - leggendo il dispositivo della sentenza del 1996 non si è compresa. Tale sentenza, infatti, dice che è incostituzionale laddove fa divieto, e sembrerebbe che questa pronunzia andasse a sanzionare il divieto tout court, non lasciando alcuno spazio di discrezionalità al giudice, mentre quest'ultimo ha la possibilità di andare a vedere qual è il tipo di oggettività della domanda.
Credo che questo sia stato riprodotto nel disegno di legge Cirami e ancor meglio nell'emendamento del quale stiamo parlando, sempre con i limiti di queste possibilità, che comunque attengono alla struttura di ogni norma sulla rimessione. (Applausi dal Gruppo FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN. Commenti del senatore Calvi).
PRESIDENTE. La prego, senatore Calvi: lei è già intervenuto.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, cercando di usare il minor tempo possibile, vorrei richiamare l’articolo 102, comma 2, del Regolamento, ove stabilisce che, qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti in votazione prima i soppressivi e poi via via gli altri, a seconda della loro vicinanza al testo originario, secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quindi sono previsti emendamenti che sopprimono, che inseriscono, che si oppongono o che si aggiungono al testo originario, non sono previsti emendamenti che si sostituiscono ad esso.
La prego inoltre di valutare le conseguenze che questa tecnica legislativa avrebbe. Quest’Assemblea ha discusso dell’articolo 1 del disegno di legge, fino adesso, ha preso in considerazione solo quello; se venisse approvato l’emendamento 1.603 (testo 2), quest’Assemblea non avrebbe più nessuno spazio per valutare il contenuto normativo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, e questo contrasterebbe con il dettato costituzionale dell’articolo 72, dove si stabilisce che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione, prima, e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Ora, è chiaro che quelle norme regolamentari che assicurano un iter di discussione all’Assemblea sarebbero in questo caso completamente obliterate e non corrisponderebbero più al dettato costituzionale.
È vero che questa tecnica legislativa ha già avuto dei precedenti; è però il caso di ricordare che quei precedenti si riferiscono soltanto a situazioni in cui il Governo ha chiesto la fiducia: cambiava quindi radicalmente sia lo scopo, che era quello di non moltiplicare all’infinito i voti di fiducia, sia la natura del voto; e comunque, in quei casi, si apriva uno spazio ampio e autonomo di discussione in riferimento a quel voto e al suo significato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e DS-U).
PRESIDENTE. Senatore Petrini, naturalmente, come lei ha potuto constatare e ha confermato, l’emendamento 1.603 (testo 2) è sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge, cioè l’1, il 2 e il 3 e, essendo sostitutivo, viene messo in votazione prima degli altri, perché è il più lontano.
In secondo luogo… (La senatrice Toia fa cenni alla Presidenza).
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente…
PRESIDENTE. Senatrice Toia, posso parlare o deve soltanto lei agitare la mano? Non capisco. (Vibrate proteste del senatore Petrini). Senatore Petrini, lei mi ha posto una questione, le stavo rispondendo. Oppure non è interessato alla mia risposta? Se non lo è, non la ascolti.
PETRINI (Mar-DL-U). Lei deve rispondere sulla costituzionalità di questo emendamento! Sulla costituzionalità deve rispondere!
PRESIDENTE. Io garantisco sulla regolarità della votazione di questo provvedimento, stia certo, senatore Petrini, garantisco sulla regolarità.
È del resto noto a tutti che è prassi costante che un solo emendamento che introduca un solo articolo può modificare più articoli o più leggi vigenti. (Proteste dal Gruppo DS-U). Tutti ricorderanno in quest’Assemblea e (mi rivolgo a chi viene da altra Assemblea) anche in altra Assemblea (vedo che il senatore Bassanini mi guarda con attenzione), la votazione di un unico emendamento recante un solo articolo che conteneva oltre 300 commi. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
TOIA (Mar-DL-U). Ma che c’entra?
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. (Il senatore Ayala fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatore Ayala, le darò la parola. Se lei me la chiede, gliela darò, non deve necessariamente gesticolare in maniera scomposta. Lei mi chiede la parola e io gliela darò. (Repliche del senatore Ayala). Anche al senatore Bassanini, che ho già annotato.
Prego, senatore Zancan.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, questa mattina, in un orario variabile tra le 10 e le 10,30, così come fa certamente fede il Resoconto della seduta, ho avuto l’onore di sostenere tre pregiudiziali di costituzionalità, non solo a nome del mio Gruppo, ma a nome di tutte le forze dell’opposizione.
Queste questioni pregiudiziali e sospensive io le ho trattate, come era mio dovere regolamentare, prima della discussione generale. Certamente in quel momento non conoscevo l'emendamento che ora stiamo trattando, il 1.603 (testo 2), per la decisiva ragione che io non ho assolutamente elementi per dubitare di quanto lei ha asserito, signor Presidente, ovvero sia che gli emendamenti sono stati rassegnati ai Gruppi alle 9,30 di questa mattina, ma essendo io in Aula e in attesa di discutere questa questione, non ne avevo certamente la conoscenza non avendo né il dono dell'ubiquità, né la capacità di leggere in uno o due minuti un testo che ha la bellezza di 225 pagine; cosicché ho trattato tre questioni di costituzionalità rispetto al disegno di legge cosiddetto Cirami.
Ora, ci troviamo di fronte a un emendamento che in realtà dell'emendamento ha soltanto il nome, perché sostituisce l'intero disegno di legge che, come è noto, è composto di tre articoli; si spaccia cioè per emendamento quella che è in realtà una sostituzione del disegno di legge. E allora, il gioco delle tre carte non è degno di un'Aula del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).
Questo è il gioco delle tre carte! Io non ho discusso le questioni di costituzionalità rispetto ad un emendamento che, nella sostanza, si vorrebbe far diventare il testo di legge; so bene che le questioni di costituzionalità non possono investire il singolo articolo o il singolo emendamento, ma il testo della legge nel suo complesso. Ma questo, che viene spacciato per emendamento, diventerebbe il testo della legge e allora, dato che non lo conoscevo, non per colpa mia, ma per colpa della fretta dissennata con cui si sta discutendo questa questione, signor Presidente, a lei e a nessun altro chiedo formalmente di concedermi 10 minuti di tempo per discutere le questioni pregiudiziale di costituzionalità e sospensiva relativamente a questo emendamento. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-Udeur-PE e Misto-SDI).
PRESIDENTE. Senatore Zancan, mi rivolgo in particolare a lei e alla sua calorosa richiesta. A parte il fatto che non è ammissibile la discussione di una questione pregiudiziale di costituzionalità a questo stadio della discussione, vorrei farle presente che lei ha dichiarato che non ha il dono dell'ubiquità, ed in questo, essendo un laico, io le credo, ma ha anche aggiunto che non conosceva il testo di questo emendamento. Ci doveva essere però qualcosa che lei conosceva, perché lei a questo emendamento ha presentato dei subemendamenti, che sono stati votati, respinti e non accolti. (Applausi dai Gruppi FI, LP, AN e UDC:CCD-CDU-DE). Quindi, qualche cosa lei doveva conoscere.
Allora, senatore Zancan, non può rimproverarmi due cose contraddittorie. (Reiterate proteste del senatore Zancan. Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
AYALA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AYALA (DS-U). Non ho da dire cose nuove, Presidente; comunque, la ringrazio per avermi dato la parola.
Credo in tutta franchezza che i cosiddetti subemendamenti all’emendamento di cui stiamo discutendo siano stati così rubricati dagli uffici, ma nel momento in cui sono stati presentati, non credo si riferissero al testo dell’emendamento in discussione. Non so se il collega Zancan intendesse ciò. (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Senatore Ayala, la prego di continuare il suo intervento e di non interloquire con l’uno o l’altro.
AYALA (DS-U). Al di là di ogni considerazione di tipo regolamentare o al richiamo di norme costituzionali, credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che questo emendamento presenta alcuni aspetti delicati. (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, vi prego di fare silenzio. Fate parlare il senatore Ayala.
AYALA (DS-U). Questo emendamento, a mio parere, diventerebbe il nuovo testo. Il mio concetto in estrema sintesi è il seguente: siamo entrati in Aula con il disegno di legge Cirami; sappiamo già che non usciremo con quello, ma con la legge Carrara.
Ora, una norma di questo genere, così articolata e complessa, presenta alcuni aspetti - mi creda, Presidente, lei sa che quando dico una cosa almeno in quella credo, per cui il mio intento è di dare un contributo ai lavori dell’Assemblea - di grande delicatezza. Comprendo la necessità di non interrompere i lavori del Senato, che siamo tutti stanchi per i ritmi che abbiamo dovuto sopportare. Capisco perfettamente la situazione e se fossi al suo posto - cosa che non mi capiterà mai nella vita - avrei la medesima preoccupazione di far procedere i lavori. Tuttavia, di fronte ad una novità di particolare rilevanza, fuori dagli ordinari meccanismi parlamentari, il rischio è di varare un disegno di legge che contiene qualcosa che sicuramente nessuno, neanche Carrara che ha presentato il progetto, vuole.
Mi creda: non penso che la firma del senatore D’Onofrio, di per sé prestigiosissima, possa metterci al riparo da rischi di inesattezza. Poiché le conseguenze possono essere particolarmente significative su processi di particolare delicatezza per tutti, soprattutto per quelli contro la criminalità organizzata, mi chiedo perché, Presidente, non possa concedere, non dico mezz’ora, ma un quarto d’ora di tempo per un approfondimento. Non può farlo? Cosa succederebbe? Glielo chiedo, non facendo riferimento a questa o a quella norma regolamentare, ma facendo appello al suo buon senso che so essere una garanzia per tutti noi.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Mi perdoni, Presidente, ma ho colto il suo accenno di poco fa; so perfettamente a cosa si riferisce. Temo però che lei sia stato male informato. Il riferimento è la legge n. 127 del 1997 che fu votata dal Senato, articolo per articolo, per un totale di 30 articoli. Fu votata dalla Camera dei deputati, articolo per articolo, per un totale di 16. L’articolo 17, dopo due mesi di ostruzionismo, accorpò gli articoli seguenti. Quella legge è composta da 17 articoli, il diciassettesimo dei quali è composto da molti commi.
La Camera però ha votato prima i 16 articoli; poi separatamente ne ha votato uno; in tutto, diciassette. Il caso è, quindi, assolutamente diverso e la differenza, signor Presidente, è rilevante per una ragione costituzionale: lei sa quanto me infatti che, all’articolo 72, la Costituzione recita che ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Di qui la necessità che se il disegno di legge non è composto da una sola breve disposizione sia discusso, esaminato e votato articolo per articolo. L’accorpamento di un intero disegno di legge in un articolo configura una violazione del Regolamento ma anche dell’articolo 72 della Costituzione. Questa è quindi una ragione importante per questa pausa di riflessione e forse anche per l’esame da parte della Commissione affari costituzionali. Aggiungo, signor Presidente, un richiamo all’articolo 82 del Regolamento.
In base a tale articolo, comunque, prima di porre in votazione questo emendamento l’Assemblea dovrebbe pronunziarsi sulla dichiarazione di urgenza di questo disegno di legge, altrimenti non potrà essere messo in votazione l’emendamento perché prevede l’immediata entrata in vigore della legge. E come lei sa, l’articolo 82 del Regolamento riflette puntualmente l’articolo 73 della Costituzione il quale stabilisce che la dichiarazione di urgenza sia approvata a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera.
In assenza di tale approvazione, dunque, questo emendamento non potrebbe essere votato. Pertanto, in ogni caso è necessaria una previa votazione al fine di verificare che vi sia la maggioranza assoluta per la dichiarazione d’urgenza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Verdi-U).
PRESIDENTE. La ringrazio senatore Bassanini. Avendo parlato con lei e avendo visto il suo viso sorridente che immaginava quali precedenti avessi in mente le faccio presente che naturalmente non mi riferivo a quello da lei citato, bensì ad un altro - anzi ad altri - di cui uno è proprio davanti i miei occhi. Si tratta della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 267. E così potrei andare avanti. (Applausi dai banchi della maggioranza). Onorevoli colleghi, devo risposte a chi mi rivolge domande.
Senatore Bassanini, come recita la Costituzione, stiamo discutendo articolo per articolo, tanto che stiamo esaminando un emendamento che prevede la sostituzione di articoli.
Per quanto riguarda il richiamo all’articolo 82 del Regolamento da lei posto in essere, lei stesso può constatare che detto articolo si riferisce alla dichiarazione d’urgenza per la fissazione del termine di promulgazione. In questo caso non si fa nessun riferimento a nessun termine di promulgazione, bensì solo all’entrata in vigore della legge stessa.
MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, mi inserisco brevemente in questa discussione avendo qualcosa da ridire sulla presentazione di questo emendamento.
Lei ha fatto riferimento a casi di unificazione di articoli in un unico contesto, ma questi casi si riferiscono o a decreti-legge o a regimi fiduciari, cioè alla posizione della questione di fiducia, che sono comunque momenti unificanti ed eccezionali nella normale procedura parlamentare. Quest’ultima - l’hanno già evidenziato i nostri colleghi ed amici - è quella che ricollega emendamenti ad articoli.
In altre parole, non esiste in tutta la procedura legislativa un solo momento in cui un emendamento venga staccato dall’articolo a cui si riferisce e venga riferito a più articoli. Ed allora, se avessi dovuto presentare questo emendamento, se ad esempio mi fossi chiamato Carrara, avrei semplicemente presentato un emendamento che prevedeva la sostituzione dell’articolo 1 con i seguenti e successivamente avrei presentato due emendamenti soppressivi degli articoli 2 e 3, raggiungendo ugualmente lo scopo con una procedura peraltro legittima. Ma lei mi ha detto che tale procedura ormai è stata fissata dal momento che è stato approvato un subemendamento ed io, signor Presidente, sono lieto che sia stata stabilita perché in questo modo abbiamo fissato un’insanabile irregolarità di questa legge. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-Udeur-PE e Misto-SDI).
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, naturalmente faccio appello alla sua ragionevolezza; credo che in alcuni momenti, quando si fanno interventi facendosi prendere dalla foga, non si riesce ad esprimere compiutamente il proprio ragionamento.
Mi auguro che non vi sia stato niente di offensivo nel suo intervento nei confronti del senatore Zancan. Vorrei solo ricordarle, signor Presidente, che il senatore Zancan faceva riferimento all’intervento reso questa mattina sui profili di costituzionalità delle norme al nostro esame. Egli ha solamente ricordato che avrebbe avuto la necessità di intervenire sugli stessi profili di costituzionalità anche in riferimento all’emendamento che stiamo discutendo in questo momento. Questo è l’oggetto della discussione. Il senatore Zancan ha svolto il suo intervento tra le 10 e le 10,30 e quindi non aveva la possibilità di conoscere il testo dell’emendamento al nostro esame. Questa è la questione, Presidente.
Ripeto, mi auguro e sono convinto che non ci sia da parte sua alcun atteggiamento offensivo nei confronti del senatore Zancan.
PRESIDENTE. È evidente che non c’è nessuna intenzione meno che cortese da parte mia nei confronti del senatore Zancan. Ho fatto soltanto osservare che all’emendamento di cui stiamo discutendo adesso, 1.603 (testo 2), sono già stati presentati …
TURRONI (Verdi-U). Un’ora dopo, un’ora dopo!
PRESIDENTE. Senatore Turroni, io sto parlando. Lei ha il dovere di ascoltarmi. Sono stati presentati, discussi e respinti vari subemendamenti e addirittura un subemendamento del medesimo senatore Zancan è stato approvato.
TURRONI (Verdi-U). Ci prende per il naso!
PRESIDENTE. Difficile dire che il senatore Zancan non conoscesse l’emendamento al quale ha presentato un subemendamento, che è stato approvato. (Reiterate proteste dei senatori Zancan e Turroni).
Ma perché si agita così tanto, senatore Zancan? Non capisco questo gesticolare. Non riesco a comprendere perché lei mi dice che l’emendamento non era conosciuto quando è stato approvato un suo subemendamento.
PETRINI (Mar-DL-U). Gli dia la parola!
PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo procedere.
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se vuole, con grande pacatezza glielo spiego io.
Il senatore Zancan è intervenuto alle 10 e qualcosa sui profili di costituzionalità. I subemendamenti sono stati predisposti dal nostro modesto ufficio legislativo e sono stati consegnati alle ore 11,30, così come ella aveva disposto. Ebbene, in quel lasso di tempo che noi abbiamo avuto a disposizione non è stato possibile per nessuno di noi poter discutere dei profili di costituzionalità di un emendamento che si è potuto esaminare solo in fase successiva. Questo è quello che le stiamo rappresentando.
La sua risposta, gentile Presidente, è leggermente offensiva perché parla d’altro, mi scusi, prendendo per il naso il collega Zancan e l’Assemblea intera. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Non torno più su questo punto perché sono certo che il collega Zancan avrà capito che non lo prendo per il naso. Devo procedere all’esame del provvedimento e alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.603 (testo 2). Non ho più questioni procedurali da affrontare.
Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 1.603 (testo 2).
FALOMI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALOMI (DS-U). Signor Presidente, i colleghi Fassone, Calvi e altri del mio Gruppo e degli altri Gruppi di opposizione hanno chiarito con tutta evidenza il carattere incostituzionale della norma che stiamo per votare, di aperta, esplicita e palese violazione della Costituzione. Ci saremmo aspettati, peraltro, che dal presentatore di questo emendamento venisse qualche parola di chiarimento, ma stranamente il presentatore di questo emendamento sta zitto. Tra l’altro, non so se lo ha letto. (Commenti dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate parlare il senatore Falomi.
Nel momento in cui questo ramo Parlamento si sta mettendo sotto i piedi la Costituzione, nel momento in cui questo ramo del Parlamento si sta mettendo sotto i piedi il nostro Regolamento, penso che lei, signor Presidente, non considererà uno strappo al decoro del Parlamento il fatto che io ora mi tolga la giacca per sottolineare la gravità di quello che voi state facendo! (Il senatore Falomi si toglie la giacca) (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
Signor Presidente, penso che sia uno strappo al decoro assai minore di quello che voi state facendo alla Costituzione e al nostro Regolamento! (Alcuni senatori dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U si tolgono la giacca. Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
PRESIDENTE. Senatore Falomi, è uno strappo al decoro del Parlamento! La prego, senatore Falomi!
Senatore Cambursano, prego anche lei di rimettersi la giacca: non è una grande manifestazione di protesta, questa! La prego, senatore Cambursano!
Senatore Falomi, lei sa che ci sono stati dei colleghi addirittura ingessati che non hanno potuto entrare in questo Parlamento.
NOVI (FI). Pagliacci!
PRESIDENTE. Senatore Falomi, la prego di rispondere al mio invito: ha compiuto il suo gesto, può rimettersi la giacca. Anche lei, senatore Maritati, la prego! (Commenti dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE. Brusìo in Aula).
Abbiamo visto il gesto dimostrativo, vi prego di mettervi la giacca!
NOVI (FI). Fate lo spogliarello!
PRESIDENTE. Allora, per evitare che vi togliate anche altre cose, sospendo la seduta per 10 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 18,42).
Riprendiamo i nostri lavori.
Ricordo ai colleghi che siamo in sede di dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.603 (testo 2).
CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole di Forza Italia, intendo appuntare la mia attenzione sulle parti che hanno dato origine ai dubbi manifestati dal collega Fassone.
Al comma 2 di tale emendamento, ove viene totalmente riscritto e modificato l’articolo 46 del codice di procedura penale, si introduce un procedimento in virtù del quale per i processi con più imputati, quando il primo imputato presenta una richiesta di rimessione, viene assegnato un termine di quindici giorni (termine tra l’altro a pena di decadenza) per aderire alla richiesta, Il che significa presentare altra istanza o dedurre ulteriori motivi o altri elementi di fatto, ovvero anche opporsi. All’esito di questo termine la richiesta di rimessione viene inoltrata. Ciò evita a tutta evidenza la possibilità che vi possano essere una o "n" richieste di rimessione nei casi di processi con più imputati.
Aggiungo che nel terzo comma (la parte in cui viene modificato l'articolo 47 del codice di procedura penale) c'è un riferimento all'articolo 159 del codice penale che attiene alla sospensione del termine di prescrizione e c'è un riferimento anche agli articolo 303 e 304 del codice di procedura penale e cioè alla sospensione dei termini per la custodia cautelare.
Quindi, questo lasso di tempo nel quale il processo viene inviato dal giudice a quo alla Cassazione, per poi essere inviato all'eventuale nuovo giudice o rimesso al giudice precedente, non sposta nel computo dei termini di prescrizione e di sospensione della custodia cautelare e quindi non causa alcuno degli effetti nefasti che questo lasso di tempo potrebbe originare, perché comunque è un certo periodo che passa e non passa attraverso l'esame di merito del processo.
Penso che questo possa fugare quei dubbi, di cui mi sono fatto carico evidentemente anche io, che riguardano i processi con più imputati, che sono poi, nella gran parte dei casi, processi di criminalità organizzata.
Ecco perché a me pare - tra l'altro anche con l'accoglimento dell'emendamento Zancan, che attribuiva alla Corte di cassazione a sezioni riunite la decisione sui processi per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, introducendo, essa sì, una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, malgrado la gravità di questi processi - che questo emendamento (condivisibile o meno che sia l'intero testo della legge o l'intenzione e la volontà del legislatore) faccia venire meno le più che legittime e giustificate preoccupazioni del collega Fassone, che evidentemente sono anche mie, nella qualità di Presidente della Commissione antimafia. (Applausi dal Gruppo FI).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che qualcosa sia morto qui oggi: sicuramente una parte dello spirito del Parlamento. Le Commissioni non hanno valore; il nostro lavoro di istruttoria, di discussione, non ha valore; il Regolamento non ha valore, nonostante i riferimenti ai precedenti, che immagino le abbiano fatto ma che sono già stati spuntati da interventi autorevoli dell'opposizione; gli articoli della Costituzione non hanno valore. Non possiamo che appellarci a lei, signor Presidente, giudicando il merito di questo emendamento.
Qualcosa è morto dello spirito del Parlamento, perché bisogna ottenere un risultato. Però noi non possiamo assistere inerti, come ha fatto lei; con la stessa noncuranza con cui lei ha ascoltato i riferimenti alla nostra Carta costituzionale, che dovrebbe essere gelosamente difesa da tutti, a partire da lei.
Vede, questo emendamento sostituisce i tre articoli di cui abbiamo discusso in Commissione e che eravamo chiamati a discutere in Aula. Questo, cari colleghi, è un metodo che fa trionfare l’astuzia levantina sulla limpidezza della nostra Costituzione. Sono due cose diverse: qualcuno può intendere il diritto in un modo e qualcuno lo può intendere in un altro, qualcuno trova i precedenti per l’uno e qualcuno trova i precedenti per l’altro. Ma io credo che noi qui dobbiamo difendere la Costituzione nella sua limpidezza, per quello che c’è scritto sulle nostre teste: la giustizia, il diritto, la fortezza (non la forza), che vuol dire anche limpidezza delle proprie posizioni.
In questo articolato ritroviamo lo stesso merito con cui ci stiamo confrontando sulla vita del Parlamento, che esce fortemente menomato da questa vicenda. Ne è uscito menomato già quando abbiamo affrontato il disegno di legge Cirami, costretti a lavorare anche venti ore al giorno, non nell’interesse dei cittadini italiani, ma, com’è stato ricordato inequivocabilmente dal proponente, dal presidente della Commissione e in altri due interventi in Aula oggi, per le vicende personali e private di due imputati.
Noi siamo stati trasformati (e lo dico perché ho sofferto quest’umiliazione) in dipendenti di un grande studio Previti, pagato dai cittadini italiani. Ma lo spirito del Senato lo dobbiamo far vivere lo stesso, ribellandoci a questa visione del Senato come insieme di dipendenti, di persone che non ne fanno parte.
Circa la forzatura dei tempi, io, vedete, sono preoccupato di quello che ha detto il collega Fassone, di quello che inutilmente hanno cercato di dirvi altri colleghi. Il problema non è soltanto l’esito processuale e non tanto - come si dice - il trasferimento a Brescia, ma il blocco del processo; esso viene reiterato con un nuovo riferimento al legittimo sospetto e questa è la ragione per cui l’articolo 1 che reca questo emendamento non è soltanto la somma dei tre articoli precedenti, ma comprende qualcosa in più: esso ingloba anche l’articolo 49 del codice di procedura penale, perché non ci siano dubbi che anche la seconda rimessione potrà avvalersi del legittimo sospetto.
Ecco, io sono preoccupato di quello che accadrà sul versante della grande criminalità organizzata, perché, cari colleghi (ripeto quello che ho detto in Commissione), ho ascoltato con interesse e anche con ammirazione l’intervento dell’onorevole Fini nella ricorrenza del decennale della strage di via D’Amelio a Palermo, ma non si può invocare l’onore del magistrato ucciso in quel caso e poi reintrodurre il legittimo sospetto, in base al quale - negli anni Sessanta e Settanta su richiesta del procuratore generale e ora si dice, figuratevi un po’, su richiesta dell’imputato - il processo può essere trasferito! (Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). Su richiesta dell’imputato!
Ma voi vi immaginate cosa succederà nel nostro sistema giudiziario, nel nostro sistema democratico? Ma chi risponderà di questo? Si dice spesso che i magistrati non rispondono delle loro azioni: ma di questa vergogna chi risponderà? Chi risponderà del nuovo bagno di sangue che ci sarà, come quello che c’è stato negli anni Settanta e Ottanta? (Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente). Chi ne risponderà?
Allora io credo che qui ci sia un’esigenza oggettiva di vedere dai nostri atti parlamentari come si risponde al proclama di Bagarella. Al proclama di Bagarella il Parlamento manda questa risposta: chi è in carcere si tenga il carcere duro, a quelli fuori i processi non li faranno più! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). Questo è il messaggio che arriva da questo Parlamento! (Commenti del senatore Novi).
Io ho la massima considerazione, non mi sono stancato di ripeterlo… (Reiterati commenti del senatore Novi).
PRESIDENTE. Senatore Novi, la prego, non interrompa.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ho la massima considerazione di molti di voi e non ho credo mai lesinato, non ho mai perduto l’occasione per riconoscere le storie limpide, di cui non si può dire nulla, di molti avversari della maggioranza. Io Però mi riferisco a loro perché poi sono gli atti parlamentari che parlano, non le singole biografie: e qui gli atti parlamentari danno la sensazione (ve ne chiedo scusa) di un reparto di lanzichenecchi che va all’assalto della Repubblica guidato da un gruppo di imputati.
Noi di fronte a questo scenario ci troviamo e noi a questo scenario ci opporremo. Non staremo inerti di fronte alle violazioni della Costituzione! (Vivissimi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com, Misto-RC e DS-U. Il senatore Cambursano espone un cartello su cui è scritto: "Benvenuti nel nuovo studio Previti").
PRESIDENTE. Senatore Cambursano, la prego di togliere quel cartello. Senatore Cambursano! Prego gli assistenti parlamentari di togliere quel cartello. Senatore Cambursano, la prego. (Il senatore Cambursano si sposta tentando di non farsi togliere il cartello). Senatore Cambursano, non fa nemmeno ridere questo suo gesto. Senatore Cambursano, rispetti il decoro del Senato. (Gli assistenti parlamentari ritirano il cartello al senatore Cambursano).
PETRINI (Mar-DL-U). Qual è il decoro?
PRESIDENTE. Senatore Petrini, io garantisco il decoro del Senato! (Commenti del senatore Petrini. Richiami del Presidente. Proteste dai banchi dell’opposizione).
Colleghi, informo di aver ricevuto, a nome del prescritto numero di senatori, una richiesta scritta volta a far sì che l'emendamento 1.603 (testo 2) sia votato a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento.
Ritengo tale richiesta ammissibile, in quanto nel testo dell’emendamento si fa un riferimento, sia pure indiretto, all'articolo 25 della Costituzione espressamente richiamato nell’articolo 113 del nostro Regolamento.
Mi corre il dovere di ricordare che per procedere alla votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, è necessario l'appoggio di venti senatori.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.603 (testo 2), presentato dal senatore Carrara e da altri senatori, nel testo emendato, interamente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).(Alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Mar_DL-U scandiscono in coro: "Previti, Previti")
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell’emendamento 2.0.800, con i relativi subemendamenti, e dell’emendamento 2.0.1. Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0. 800/2.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, se ci fosse concesso un po’ di tempo si potrebbe disporre del fascicolo degli emendamenti, che al momento non abbiamo. Chiediamo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0. 800/2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/7.
GARRAFFA (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1578
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.800, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Maritati.
Non è approvato.
Poiché, come avevo annunciato, le dichiarazioni di voto finale saranno trasmesse in diretta televisiva - per la quale occorre un minimo di tempo tecnico - sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 19,01 è ripresa alle ore 19,17).
Passiamo alla votazione finale.
DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, le straordinarie misure di sicurezza intorno al Senato, con la presenza sproporzionata della polizia, i ripetuti controlli di identificazione per i passanti, sono una vergogna per il nostro Paese, sono un segnale di intimidazione nei confronti di quei cittadini che liberamente volevano manifestare e dissentire contro il disegno di legge Cirami, con il quale una maggioranza sempre più arrogante vuole reintrodurre il legittimo sospetto, che consente di fermare i processi all'ultimo atto, prima che sia emessa la sentenza.
Sono in discussione i diritti di tutti i cittadini, l'uguaglianza di fronte alla legge, l'autonomia del potere giudiziario dal potere politico. Non posso che votare contro questo provvedimento. Oggi è la giustizia ad essere davvero abbandonata nel dimenticatoio del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Misto-RC).
OCCHETTO (Misto-LGU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OCCHETTO (Misto-LGU). Signor Presidente, non avrei mai creduto in tutta la mia lunga vita parlamentare di partecipare ad una discussione come questa, di essere messo nelle condizioni di dover votare una legge che, dopo il famoso emendamento, è diventata chiaramente una legge anticostituzionale; non avrei mai creduto di dover votare la legge Previti che apre la strada alla difesa non solo dei due famosi imputati, ma anche della mafia e dei delinquenti di tutto questo Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE e Misto-RC).
Voglio rispondere a coloro che, dai banchi della maggioranza, hanno detto che in realtà questa legge ha norme semplici e chiare e non è vero che serve a coprire gli interessi di Previti. Se eravate convinti di questo, perché non avete permesso una chiara e aperta discussione davanti al Paese?
Voi non solo non avete rispettato l'opposizione democratica di questo Parlamento ma, anziché dimostrare che noi sbagliavamo, avete rinunciato a convincere il popolo italiano e, con il vostro comportamento, avete dato ragione alla nostra legittima suspicione nei confronti del carattere di questa legge. Mal ve ne incolga! Oggi perdete la faccia, domani perderete il Governo!
Signor Presidente, con dolore devo dire una cosa estremamente grave: il Senato, checché se ne dica, è stato calpestato, il suo onore è stato vilipeso; il Senato non si trova oggi in una posizione di legalità.
Signor Presidente, io dichiaro che non accetterò come legale il risultato della votazione e non parteciperò a questo colpo contro la democrazia! (Il microfono del senatore Occhetto si spegne automaticamente). (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni. Il senatore Bedin sventola un fazzoletto tricolore.)
*DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei, in toni molto pacati anche se essi possono sembrare poco consoni al clima di questi giorni, esprimere le considerazioni che inducono i repubblicani a dare il loro consenso al disegno di legge del collega Cirami, così come è stato modificato dal voto dell'Assemblea.
Non vi è dubbio alcuno che la previsione della legittima suspicione, come motivo di rimessione del processo ad altro giudice da parte della Corte di cassazione, colmi una lacuna che il legislatore delegato ha lasciato nel nostro ordinamento, in contrasto con le indicazioni contenute nella legge delega, come è stato evidenziato dalle sezioni unite della Corte di cassazione e come ha ricordato assai bene, ieri, il collega D'Onofrio.
Se non si fosse voluto, da parte dell'opposizione, strumentalizzare il problema per legarlo alle vicende processuali che vedono coinvolti a Milano il Presidente del Consiglio e l'onorevole Previti, probabilmente il consenso su questo provvedimento sarebbe stato amplissimo, pressoché unanime.
Si è voluto invece, da parte dell'Ulivo e dei girotondi, trasformare il dibattito sul disegno di legge che ci accingiamo a votare in una battaglia politica, volta a far apparire l'iniziativa della maggioranza come la ricerca di un salvacondotto per suoi esponenti; un salvacondotto oltretutto inesistente perché qualsiasi richiesta di rimessione per legittima suspicione dovrebbe comunque essere sottoposta al giudizio sereno della Corte di cassazione.
Dietro a questa battaglia intravediamo la tentazione, purtroppo ancora oggi assai forte nella sinistra italiana, di cercare nella via giudiziaria il rimedio alle sue contraddizioni e alle sue sconfitte politiche. (Commenti dai banchi dell'opposizione). Tentazione assai pericolosa, colleghi della sinistra, e non lo diciamo noi, bensì lo dice un uomo che appartiene alla vostra parte politica, il collega Ugo Intini, che sul "Corriere della Sera" di stamattina ha affermato: "Nessuna democrazia occidentale può consentire che in dieci anni tre sistemi legittimamente eletti siano travolti da iniziative giudiziarie: nel ‘93 Mani Pulite, nel ‘94 Governo Berlusconi, ed oggi, se ciò dovesse accadere. Ci troveremmo in una situazione turca" - continua Intini - "di fronte ad un’oligarchia di grand commis dello Stato i quali ritengono di avere una sorta di occhiuta supervisione sulle istituzioni."
PAGANO (DS-U). Perché non la legge tutta l’intervista di Intini? Non la si può leggere solo in una parte.
DEL PENNINO (Misto-PRI). "In Italia la magistratura e in Turchia le Forze armate".
Si chiede dall’opposizione un passo indietro da parte del Parlamento in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale. Ma si tratta di una richiesta pretestuosa. Quante volte in quest'Aula e fuori di qui abbiamo sentito dire che sono i ritardi del Parlamento che affidano alla giurisprudenza della Corte una funzione di supplenza rispetto al potere legislativo? Per altro verso, se si fosse voluta scegliere la strada dell’attesa, ad essa avrebbe dovuto corrispondere un analogo cauto atteggiamento della magistratura milanese.
Un uomo dell’autorevolezza di Giovanni Conso, che certo non può essere considerato vicino all’attuale maggioranza, stamattina, a chi gli ipotizzava una specie di tregua bilaterale rispondeva: "nessuna difficoltà pratica si opporrebbe, solo che lo si volesse, alla gestione di tale attesa. I tempi dei lavori parlamentari, come pure delle attività giudiziarie, sono dosabili senza gravi difficoltà, come l’esperienza quotidiana dimostra sia per gli uni che per gli altri.". Perché quindi processare la fretta della maggioranza ignorando la fretta di altri organi, se non esiste un disegno di utilizzazione della via giudiziaria per modificare gli equilibri politici?
Un’ultima considerazione dedicata ai colleghi Democratici di Sinistra: chi di urgenza ferisce, di urgenza perisce. La scorsa settimana avete respinto la sospensiva che avevo presentato sulla legge per l’aumento dei contributi ai partiti, chiedendo che prima di decidere si approvasse una disciplina organica degli partiti stessi. L’avete respinta per l’urgenza di sanare il disavanzo del vostro partito. Oggi non potete sostenere che non sia urgente riaffermare principi di diritto perché in astratto potrebbero tornare utili al Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, sono caduti nel vuoto tutti gli appelli a desistere da questa fretta sconsiderata di portare avanti un provvedimento che suscita così gravi sospetti di insabbiamento dei processi in corso.
L’unica cosa che spiega questa fretta, questa caparbietà di conseguire l’approvazione al più presto del disegno di legge al nostro esame sono infatti i processi in corso a Milano con gli imputati eccellenti, il Presidente del Consiglio e Previti, i quali vogliono lo spostamento da Milano ad altra sede per guadagnare tempo in ogni modo e per arrivare così alla prescrizione dei reati per i quali sono imputati.
Non ci si può nascondere dietro un dito. Questo testo recita: "la legge si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore". Mai nella storia d’Italia vi è stato un uso così spregiudicato delle istituzioni a fini di parte, per interessi personali, per incidere sullo svolgimento dei processi e per ottenerne vantaggi in sede processuale.
È un attacco alla legalità che viene da lontano, dalle rogatorie, dal falso in bilancio, dal conflitto di interesse e da tutta quella attività svolta dall’attuale Governo che è concentrata sulla difesa delle situazioni personali del Presidente del Consiglio e di alcuni suoi Ministri senza orrore di se stessi, come diceva Petrolini.
La reintroduzione del principio del legittimo sospetto, così come è formulato questo testo, costituisce un salto indietro nel tempo, ci ricorda le pagine oscure della storia nazionale, i processi trasferiti dalla propria sede naturale altrove: Piazza Fontana, Liggio. Sottrae alla Corte costituzionale la decisione sul dubbio sollevato dalla Cassazione. Sottrae, in violazione dell'articolo 25 della Costituzione i processi in corso a Milano ai giudici naturali, che saranno trasferiti altrove. Produrrà conseguenze devastanti sulla macchina giudiziaria, con ulteriore rallentamento dei tempi dei processi. Consentirà un uso strumentale del legittimo sospetto. Sarà inevitabile la prevedibile pletora di istanze di rimessione, con conseguente intasamento dell'attività della Cassazione: un aiuto (non so fino a che punto insperato) alle associazioni di stampo mafioso; un attentato all'autonomia e alla legittimità della funzione giudiziaria e al principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Per tutte queste ragioni, signor Presidente, i Comunisti Italiani diranno "no" all'approvazione di questo provvedimento legislativo. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, Ds-U, Mar-DL-U, Misto-RC e Verdi-U).
SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, il provvedimento sul legittimo sospetto è presentato dalla maggioranza di Governo come una norma che riguarda tutti i cittadini. Il concetto di sospetto è il contrario del garantismo. Chi crede nella giustizia uguale per tutti si deve battere perché la parola "sospetto" non sia inserita nel nostro codice.
Le precedenti applicazioni del legittimo sospetto rimandano indietro nel tempo, ad un uso perverso da parte del potere per affossare processi scomodi, come nel caso delle schedature degli operai Fiat negli anni '50 o del processo di mafia a Luciano Liggio o, durante il regime fascista, del processo per l'omicidio di Giacomo Matteotti.
Gli unici soggetti che hanno ricevuto vantaggi dalla norma sul trasferimento dei processi sono stati i potenti e i loro accoliti, con il solo obiettivo di evitare che i processi venissero celebrati.
Il "Polo delle impunità" vuole garantire a Berlusconi e ai suoi complici il diritto di scegliersi tribunali e giudici. A beneficiarne non saranno i cittadini comuni, ma solo alcuni potenti, e tra questi Berlusconi, Previti e Dell'Utri, che utilizzano il potere politico per sottrarsi al giudizio dei tribunali di Milano e Palermo, per sistemare i propri affari.
Questo è l'ultimo episodio di una lunga sequela di atti portati avanti da un governo affaristico, che ha deciso di tutelare fino in fondo i propri interessi personali: dalla legge sulle rogatorie internazionali a quella sul falso in bilancio, fino al conflitto di interessi.
La fretta con cui volete chiudere questa partita nei giorni di agosto è un segnale di debolezza e di paura. Avete usato la forza dei numeri per imporre al Parlamento la vostra volontà, violando regole democratiche, rapporti istituzionali, calpestando la Costituzione repubblicana.
La maggioranza che sostiene il Governo ritiene che l'investitura ottenuta con le elezioni possa autorizzare a minare i princìpi fondamentali della democrazia rappresentativa, eliminando la dialettica parlamentare e trasformando il Parlamento in una filiale dell'"azienda Berlusconi".
Presidente Pera, lei si è piegato ad un gioco pericoloso per la democrazia, è venuto meno al ruolo di garante tra maggioranza e opposizione. C'è un rischio reale nel nostro Paese e le opposizioni tutte hanno compreso questo delicato passaggio, facendo un'opposizione fiera, giorno e notte, nelle Aule parlamentari, e lo hanno compreso anche le migliaia di cittadini che fuori da questo Palazzo hanno manifestato e stanno manifestando pacificamente, affrontate da uno spiegamento di forze di polizia degno di un regime sudamericano.
In autunno questa battaglia per la democrazia a difesa della magistratura si unirà a quella a difesa dei diritti dei lavoratori, della scuola pubblica e dell'informazione.
Non lo facciamo frequentemente, ma credo che in questa occasione, per le profonde implicazioni che riguardano il Parlamento e la magistratura, sia opportuno chiedere che il presidente della Repubblica Ciampi, qualora questo disegno di legge venisse approvato, non apponga la propria firma. Glielo chiedono, presidente Ciampi, i cittadini italiani, la gente comune. Dia un segnale di attenzione nell'interesse della Costituzione repubblicana a quanti da giorni stanno cercando di impedire questo altro sopruso.
Noi voteremo con forza "no" a questo disegno di legge, gridando a Berlusconi e alla destra che lo sostiene una sola parola: "vergogna".(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).
DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà per quattro minuti.
DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, non ho utilizzato per nulla il tempo che mi era concesso in questo dibattito e restavano nove minuti a disposizione per la dichiarazione di voto. Glielo chiedo con rispetto, ma con determinazione.
PRESIDENTE. Posso fare una deroga come con qualcun altro ho fatto, ma la distribuzione dei tempi dipende dall’aritmetica, non certamente da me.
DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, non ho usato un minuto, mi è stato detto dagli uffici…
PRESIDENTE. Capisco. Senatrice Dentamaro, lei sa che appartiene al Gruppo Misto, il quale ha varie componenti che si dividono tra di loro i tempi prefissati. Quindi io, invece di quattro minuti, le darò cinque minuti, ma ripeto, la distribuzione complessiva dipende proprio dall’aritmetica.
DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, io la ringrazio, ma ugualmente mi rammarico molto di questo disguido.
Comunque, credo che valga la pena di soffermarsi ancora sulla data e sui tempi di discussione di questo provvedimento. Abbiamo chiesto ripetutamente ai nostri interlocutori della maggioranza il perché di tanta fretta, il perché di un dibattito compresso in sei ore, il 1° agosto, che anteponete persino alla conversione di un decreto-legge per voi importantissimo, sul quale il Governo intende porre la questione di fiducia. Ci avete risposto, più o meno testualmente, che si trattava di colmare con urgenza un vuoto normativo riguardante garanzie essenziali nel processo penale.
Un po’ di pudore, colleghi! L’urgenza per definizione è legata a situazioni concrete, è categoria che non si addice alle questioni di principio, sia pure quando si tratti di nobilissimi princìpi. Al contrario, temi come quelli delle garanzie evocano la necessità di approfondire, di confrontarsi, di tenere un profilo alto del dibattito, certamente irrealizzabile in questo scorcio di lavori e in questo clima arroventato.
Meglio sarebbe allora che voi sgombraste il campo dal sospetto, quello sì legittimo, di voler favorire il Presidente del Consiglio e l’onorevole Previti nella loro qualità di imputati davanti al tribunale di Milano e iniziaste a discutere di garanzie con i tempi e la calma necessaria, perché le garanzie, colleghi, sono certamente quelle degli imputati, ma devono essere anche di quei cittadini i quali chiedono che la giustizia funzioni e che ciascuno sia giudicato dal proprio giudice naturale: questa è la vera garanzia di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge ed è baluardo contro ogni arbitrio.
Io non vorrei, colleghi, nella concitazione che avete imposto a questo dibattito, rischiare di lasciare in ombra il punto cruciale, cioè quello della gravità estrema di qualsiasi deroga al sacrosanto principio del giudice naturale, soprattutto se racchiusa in una formula vaga, generica e nebulosa qual è quella del legittimo sospetto, formula adatta ad esprimere un principio direttivo in una legge delega, ma che giustamente è stata circostanziata e precisata dal legislatore delegato del codice di procedura penale del 1989.
Allora, dov’è il vuoto legislativo? Dov’è, visto che la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata? Essa è l’unico organo legittimato a cancellare una norma, l’unico organo legittimato oggi, a tredici anni dall’entrata in vigore di quel codice di rito, a stabilire se il testo dell’articolo 45 rispetti o meno i princìpi della legge delega. Non si è ancora pronunciata e forse non si pronuncerà, perché voi - ecco la fretta - state facendo di tutto per impedirlo, per sottrarle la sua funzione suprema di giudice delle leggi e sostituirvi ad essa.
Voi, giudici politici e partigiani. Siete al Governo da più di un anno e già l’anno scorso ci avete intossicato la fine di luglio con la questione delle rogatorie. La giustizia peraltro è una priorità del vostro programma e i provvedimenti che ritenevate urgentissimi li avete inseriti allora nel famoso pacchetto dei cento giorni: rogatorie, rientro dei capitali dall’estero.
Riteneste urgente perfino una riforma del falso in bilancio, che va contro la linea di trasparenza e di rigore oggi invocata, alla luce della cronaca, dal vostro amico americano Bush. Non vi siete preoccupati della tutela dei piccoli risparmiatori, degli stipendiati, dei pensionati danneggiati dalla vostra finanza allegra. Vi preoccupate soltanto delle garanzie per i vostri inquisiti, imputati, aspiranti impuniti.
Perché non avete calendarizzato il provvedimento sul legittimo sospetto un anno fa? Certo, perché allora il processo di Milano non aveva ancora preso la piega attuale, perché non si era ancora profilata quella montagna di prove schiaccianti a carico degli imputati eccellenti che oggi vi induce a correre frettolosamente ai ripari in quest'Aula parlamentare.
Questa è la squallida premessa in fatto di una vicenda che disonora questo Parlamento, la premessa in fatto che rende in sé inaccettabile, intrinsecamente inaccettabile, l'iniziativa del senatore Cirami, peggiorata, se possibile, dall'approvazione del maxiemendamento Carrara. Ma questa volta avete superato il segno della spregiudicatezza nell'uso delle istituzioni, avete superato il segno dell'improntitudine nel piegare la legge agli interessi di pochi, pochissimi in danno dell'uguaglianza dei diritti di tutti, in danno del bene supremo della giustizia e della legalità!
In nome di questi valori, nei quali crediamo profondamente, come forza politica che sceglie di condurre all'interno del Parlamento le proprie battaglie, il voto dell'UDEUR sarà duramente contrario, accompagnato dalla serena consapevolezza che gli italiani hanno compreso la verità e voi, al di là di qualsiasi… (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Aut e Misto-SDI. Congratulazioni).
DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per quattro minuti.
DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, io non le chiedo di concedermi più tempo, le chiedo soltanto di avvertirmi, così come fa quasi sempre, quando sta per terminare il mio tempo.
PRESIDENTE. Senatore Del Turco l'ho fatto per tutti gli intervenuti fino adesso, e cercherò di fare la stessa cosa per lei, anche se ho dei vincoli.
DEL TURCO (Misto-SDI). E quello di avvertire è uno di questi.
PRESIDENTE. Certamente, come tutti quanti sarà avvertito.
DEL TURCO (Misto-SDI). Prima di dare conto delle ragioni dell'ostilità di un garantista nei confronti di questo disegno di legge (non so più se chiamarlo Cirami o Carrara), vorrei intanto dire al senatore Del Pennino, che è un vero democratico, che quando si cita un'intervista in Parlamento bisognerebbe citarla tutta.
Lei, senatore Del Pennino, si è dimenticato di dire al Parlamento che l'onorevole Intini ha espresso un giudizio gravissimo nei confronti del comportamento di questa maggioranza in questa vicenda. Ha espresso anche degli altri giudizi, che io condivido, perché Intini ha ragione: non esiste una via giudiziaria che sana i conflitti tra maggioranza e opposizione. Noi socialisti non sceglieremo mai quella strada. Lo volevo dire perché, siccome è stata ricordata a noi questa intervista, ma anche a quelli che ci ascoltano fuori di qua, volevo chiarire questo aspetto del mio amico e compagno Ugo Intini.
Vengo adesso, signor Presidente, alle ragioni dell'istintiva ostilità a questo tema. Sono un militante socialista cresciuto nel dopoguerra di questo Paese. Il primo caso di legittima suspicione che la mia memoria ricordi è la storia dell'assassinio di un martire socialista, che si chiamava Placido Rizzotto, sindacalista socialista di Corleone. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U). Voglio ricordare qui al Senato per rendere omaggio non solo alla memoria di questo mio compagno, che le prime indagini su quell'omicidio furono condotte da un giovane capitano dei carabinieri che si chiamava Carlo Alberto Dalla Chiesa. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U).
Dopo quella vicenda, signor Presidente, Carlo Alberto dalla Chiesa fu trasferito a Como, cioè nella provincia più lontana da Palermo. Tornerà in Sicilia come prefetto con poteri straordinari e morirà a Palermo, come sapete tutti quanti. Il processo che vedeva come imputato Luciano Liggio fu trasferito da Palermo a Bari. Luciano Liggio, o meglio, Luciano Leggio, perché così si chiamava, fu assolto a Bari. Cominciò lì l'istintiva mia avversione contro l'uso di questo istituto.
Procedo: muore a Sciara, paese della provincia di Palermo, un sindacalista - anche lui socialista - che si chiamava Salvatore Carnevale; muore e nei confronti degli assassini di Salvatore Carnevale si apre un processo che verrà trasferito - credo di ricordare - a Santa Maria Capua Vetere.
L’avvocato di Salvatore Carnevale si chiamava Sandro Pertini. Quando avvennero questi fatti ed uno scrittore piemontese di nome Carlo Levi andò a chiedere alla mamma di Salvatore Carnevale che cosa pensasse di quella storia, ella rispose con una frase che mi sarebbe piaciuta ascoltare dalla bocca di tutti i miei colleghi, anziché le tante cose inutili che abbiamo detto oggi. La mamma di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, disse: "Le parole sonu petri", le parole sono pietre, in dialetto siciliano e questo diede il titolo al libro di Carlo Levi su quella vicenda.
Ecco, signor Presidente, questa è la ragione della mia istintiva ostilità. Sono comunque grato al collega Fassone che ha ricordato la storia della FIAT oppure a tanti di voi che avete ricordato il trasferimento da Milano a Catanzaro del processo per Piazza Fontana. Queste sono le cose che mi hanno indotto ad avere una istintiva ostilità accanto all’interesse che ho da sempre, da socialista, per tutto ciò che aumenta il potere di difesa degli imputati in qualunque processo.
Se avessimo potuto discutere il merito di questo argomento, avremmo sostenuto le stesse opinioni che hanno espresso autorevolmente, naturalmente più autorevolmente di tutti quanti noi, il professor Vassalli, senatore, collega socialista, giudice costituzionale, e il professor Conso; uomini di indiscutibile dottrina giuridica e di grande spessore democratico, come tutti possono riconoscere.
Continueremo questa battaglia che non finirà questa sera al Senato, signor Presidente. Questa è una battaglia che richiede una nostra capacità di informare l’opinione pubblica. È vero che il generale agosto tende a far dimenticare le cose, ma poi ci sarà anche il generale settembre, ottobre e novembre. Continueremo questa battaglia perché mette in discussione cose importantissime per noi.
Pensi, signor Presidente, che ha rischiato di mettere in discussione un aspetto importantissimo per lei, la sua autorevolezza in questa Assemblea presso la maggioranza e presso l’opposizione. Anche di questo ci faremo carico. Per questa ragione ci sentiamo forti ed orgogliosi di questa battaglia. Le dico subito che non mi è sufficiente questa sera votare no come vorrei fare. Io non voterò per dire che non partecipo ad una cosa che offende la storia del Parlamento. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Misto-SDI, Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Aut, Misto-RC e Misto-Udeur. Molte congratulazioni).
MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, avevamo già annunciato il nostro voto negativo in sede di discussione generale qualora non fosse stato ritirato l’articolo 3, vale a dire quello che prevede l’applicazione dell’istituto della legittima suspicione anche ai procedimenti in corso.
Riteniamo infatti che una simile estensione iniqui tutto il provvedimento perché legittima il sospetto che esso sia stato fatto con lo scopo di agevolare l’onorevole Previti e il premier Berlusconi nei loro processi di Milano. Confermiamo perciò il voto negativo, considerando che la nostra proposta di soppressione del citato articolo 3 non è stata accolta.
Ci rammarica però perché se veramente il Presidente del Consiglio non ha interesse a questo provvedimento, così come ha dichiarato attraverso gli organi di stampa, ben poteva intervenire anche per confermare la sua credibilità di fronte agli italiani. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo una corsa dissennata nel corso della quale avete "saltato", con una straordinaria agilità per dei senatori, il nostro Regolamento, la legge della nostra casa; dopo che soprattutto avete stracciato la nostra Costituzione, il patto sociale che regola il consorzio nostro, dei cittadini, nato dalla Resistenza e che significa libertà e diritti per tutti; dopo aver messo da parte buon senso e ragione, state per arrivare al traguardo che vi eravate prefissi; qualcuno un po’ disarcionato, come, ad esempio, il senatore primo proponente del disegno di legge, ma state per arrivare al traguardo.
Quali sono i vostri traguardi? Il primo è quello di avere dato un aiuto processuale al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e all’onorevole Cesare Previti, imputati di corruzione in atti giudiziari.
Non penso di dovermi ancora arrabbiare per tutto questo giacché il pronto soccorso processuale di Silvio Berlusconi e dell’onorevole Cesare Previti è la vostra sigla sociale, il marchio della vostra ditta. E perciò non mi arrabbio, mentre mi arrabbio, mi indigno e manifesto la mia profonda preoccupazione perché avete resuscitato uno strumento di archeologia processuale che tutta la giurisprudenza e la dottrina ritengono non funzionante per ambiguità e nebulosità. E vi adopererete per renderete tale strumento processuale disponibile per gli imputati di mafia, terrorismo e associazione a delinquere. State tranquilli che lo sapranno esercitare molto bene. E questo è una vergogna! (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U). Lasciatelo dire a chi per professione ha frequentato per 38 anni le aule di giustizia.
Quale traguardo non riuscirete mai a raggiungere: quello di convincere il popolo italiano, gli stessi cittadini che vi hanno votato, che avete agito nell’interesse generale del processo e non già nell’interesse processuale personale di Silvio Berlusconi e di Cesare Previti.
Su questo gli italiani hanno ragione, buon senso e comprensione. Ebbene, se non riuscirete a raggiungere tale traguardo, malgrado la stanchezza dell’ora e l’arrabbiatura, io sono assolutamente tranquillo e con altrettanta tranquillità annuncio il voto contrario del Gruppo dei Verdi; quel Gruppo che ha fatto della cultura dei diritti e delle garanzie in campi così importanti della vita (ambiente, salute e giustizia) la sua bandiera e non certamente il marchio della sua ditta perché siamo uomini liberi e sosteniamo idee libere.
Allora, come dicevo, il Gruppo dei Verdi non soltanto esprimerà il suo no convinto a testa alta e in piena e responsabile coscienza, ma - e mi rincresce molto doverlo fare in questa tristissima occasione, signor Presidente e signori senatori - non riconoscerà nemmeno legittimità ad una legge che si è formata attraverso un iter che noi non riconosciamo e che riconosciamo, invece, portato di una interna illegittimità. Non una legittimità del voto, ma una illegittimità sostanziale nella violazione del Regolamento e della Costituzione.
Per questa ragione, concludo il mio intervento buttando sulla vostra coscienza (non sarebbe rispettoso dire "buttando sulla vostra faccia") il nostro fermissimo no su tanto obbrobrio giuridico, su tanta offesa alla nostra civiltà giuridica. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Aut, Misto-RC e Misto-SDI. Congratulazioni).
TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, non le nascondo che mi sento a disagio (Commenti del senatore Turroni) a parlare davanti alle telecamere.
Lei sa, Presidente, che il nostro Gruppo avrebbe preferito che queste telecamere fossero usate per una legge più importante (Applausi dai Gruppi LP e FI e del senatore Grillotti). Avrebbe preferito che queste telecamere fossero usate per una legge che abbiamo approvato qualche giorno fa: la legge Bossi-Fini sull’immigrazione. Non ci è stato consentito. (Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).
Esse vengono usate per far vedere agli italiani quello che non è vero. Vengono usate per far vedere a tutti quelli che ci guardano che una parte di questo Senato è democratica e l’altra parte no. Questo noi non lo possiamo tollerare.
MONTALBANO (DS-U). Votate contro!
TIRELLI (LP). Pensa per te!
MONTINO (DS-U). Abbandonate l’Aula!
PRESIDENTE. Vi prego, fate parlare il senatore Tirelli.
TIRELLI (LP). Signor Presidente, non entro nel merito tecnico della legge, di cui abbiamo parlato ormai per tante notti e per tanti giorni.
BRUTTI Massimo (DS-U). Meglio!
TIRELLI (LP). Non entro nel merito perché abbiamo già dimostrato in discussione generale qual è il nostro parere, che è un parere positivo. Non siamo d’accordo che sia uno strumento arcaico lo abbiamo già detto - perché è uno strumento applicato nei Paesi più moderni: Stati Uniti, Francia ed altri Paesi. Non è uno strumento nuovo perché era già previsto dal codice di procedura penale italiano; perciò non c’è niente di nuovo. Le altre sono motivazioni che hanno diritto di esistere, ma che noi siamo liberi di non accettare.
Qui parliamo soprattutto per sgombrare il campo da alcuni equivoci, Presidente. Innanzitutto che questa parte fa forzature regolamentari, forzature temporali e l’altra parte no; che noi non rispettiamo le regole e l’altra parte invece sì; che noi non rispettiamo la Costituzione, mentre l’opposizione è garante della Costituzione.
BONAVITA (DS-U). E’ vero!
TIRELLI (LP). Che noi calpestiamo lo Stato di diritto e loro lo difendono.
BONAVITA (DS-U). E’ vero!
TIRELLI (LP). Che noi abbiamo un padrone e loro no. (Voci dai Gruppi dell’opposizione: "E’ vero!". Applausi ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e Misto-SDI).
Allora, primo equivoco: forzature temporali e regolamentari. Abbiamo fatto tutti le notti in Commissione. Nella Commissione giustizia più del 60 per cento del tempo non è stato usato per chiarire gli aspetti tecnici della legge, ma per fare richiami al Regolamento e per attività, legittime, di ostruzione. (Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).
LAURO (FI). Bravo!
TIRELLI (LP). Non raccontiamo a quelli che ci guardano che abbiamo studiato la legge in quella sede. Abbiamo fatto altro.
CALVI (DS-U). Ma che dici! Se di notte tu non c’eri!
TIRELLI (LP). Mi dispiace, senatore Calvi… (Vivaci proteste del senatore Calvi).
PRESIDENTE. Senatore Calvi, la richiamo all’ordine. (Commenti del senatore Calvi). Senatore Calvi, non insista, la prego.
TIRELLI (LP). Mi dispiace per professionisti come lei e come il senatore Fassone e altri che erano in Commissione, che hanno visto il loro lavoro sminuito da questo tipo di attività.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Perché l’avete cambiato voi!
TIRELLI (LP). È venuto in Aula senza relazione; ho sentito alcune lamentele: tutti si sono stracciati le vesti per questo. Non voglio essere sempre colui che ricorda i cinque anni scorsi, perché viviamo per il futuro e non solo per il passato; però, mi limito a citare qualche disegno di legge che è giunto all'esame dell'Aula senza il relatore, e non sono disegni di legge… (Commenti del senatore Garraffa).
Senatore Garraffa, non si preoccupi: le dirò anche l'ora.
PRESIDENTE. Senatore Tirelli, non interloquisca; svolga il suo intervento.
TIRELLI (LP). Mi scusi, signor Presidente.
Non sono disegni di legge di poco conto: Atto Senato n. 4963 sulla sicurezza dei cittadini; Atto Senato n. 4809 relativo alla modifica del Titolo V della Costituzione; Atto Senato n. 4735 sulla tutela delle minoranze linguistiche; Atto Senato n. 4641 recante interventi sui servizi sociali (la legge Turco) (Commenti dei senatori dell'opposizione) e via via altri disegni di legge, fino ad arrivare alla chicca: Atto Senato n. 1076 relativo all'istituzione della Commissione bicamerale, cui è stato riservato un tempo di discussione in Commissione di quattro ore. Il senatore Villone, che è qui presente, lo ha fatto rilevare in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).
Perciò, anche questo equivoco non lasciatelo tale per tutti quelli che ci guardano. Sono cose che si fanno, non nascondiamocelo! E' il gioco delle parti: voi fate opposizione, noi siamo la maggioranza, mentre prima era il contrario. Abbiamo fatto tutti le stesse cose, per cui vuol dire che o questo Regolamento non funziona e lo cambieremo, oppure va bene così; comunque, lo abbiamo rispettato tutti. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
E veniamo al problema della costituzionalità. Ci siamo lamentati del fatto che il disegno di legge in esame non è considerato costituzionale perché manca il giudice naturale predeterminato per legge dal momento che può essere cambiato. Lo dite voi? Voi che volevate affidare un cittadino italiano attraverso il mandato di arresto europeo a un giudice che magari veniva dalla Polonia o da Vilnjus o da altre parti, in un sistema penale diverso, con giudici con una cultura completamente diversa! (Applausi dai Gruppi LP, FI e UDC:CCD-CDU-DE).
Allora qual è la costituzionalità violata? Noi siamo per difendere i cittadini; la costituzionalità verrà stabilita come previsto dalla Corte costituzionale e vedremo chi ha ragione.
Abbiamo calpestato lo Stato di diritto? A me non sembra. Mi ricordo qualcosa però: mi ricordo l'uso che voi avete fatto della polizia e della magistratura. Non chiedetelo a me, che sono stato inquisito solo una volta perché avevo una bandiera e mi hanno perseguito per vilipendio al Capo dello Stato! (Applausi dai Gruppi LP e FI).
Ditelo ai ragazzi dei COBAS che erano a Crema dinanzi alla Galbani e sono stati picchiati dalla polizia perché erano in sit-in, dagli stessi poliziotti con cui avevano giocato a calcio mezz'ora prima. Ditelo poi ai nostri ragazzi che sono stati arrestati sull'autostrada Brescia-Venezia e sono rimasti per tre giorni a "Canton Monbello" - e non auguro a nessuno di andar lì - semplicemente perché facevano la coda in autostrada, senza uno straccio di motivazione. I COBAS, cari amici - chiamiamoli così! - sono stati schedati e nessuno si è stracciato le vesti o si è lamentato; sono stati schedati uno per uno e voi vi lamentate adesso per il fatto che coloro che appartengono ad un sindacato vengono schedati! È giusto, ma allora lo era anche per loro! (Applausi dai Gruppi LP e FI).
E vengo al nostro amico, che vedo qui, il senatore Massimo Brutti. Ricordo che quando erano sottosegretari lui e il suo compare Sinisi non hanno tirato la bocca di un millimetro quando noi denunciavamo questi fatti: guardavano da un'altra parte! Lo stesso hanno fatto quando abbiamo denunciato che gli operai di Napoli e i disoccupati sono stati picchiati dalle vostre forze di polizia! (Applausi dai Gruppi LP e FI. Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
Un'altra cosa; voi dite che noi avremmo i padroni e voi no! Signori, noi della Lega non abbiamo padroni e lo abbiamo dimostrato negli anni. La nostra storia lo dimostra: non abbiamo padroni, né protettori e lo dimostrano i centinaia di processi in cui i nostri militanti e i nostri dirigenti sono inquisiti e sono stati condannati: nessuno ha detto niente! (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan).
Se abbiamo dei padroni si vede che non ci hanno protetto; però, noi non ne abbiamo, perché abbiamo sempre denunciato questo modo di utilizzare la magistratura e le forze di polizia. È evidente che poi ne paghiamo il fio! Io vi capisco!
(Dai banchi del Gruppo DS-U si leva la voce " Noi no, non ti comprendiamo!")
TIRELLI (LP). Capisco l'opposizione; siete in un momento di disagio e lo vediamo tutti. Avevate come padroni legittimi gli operai, ma il mondo del lavoro ve l'ha scippato Cofferati; i radical-chic ve li ha fregati un autore di lungometraggi che si aggira qui davanti. (Applausi dai Gruppi LP, FI e AN); i pacifisti ve li ha fregati la coppia Casaretto-Agnolin o non so bene come si chiamino … Casarini-Agnoletto (Vivaci commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
Il problema che avete adesso è un altro: la magistratura - non tutta, perché c'è una magistratura onesta che è rappresentata anche in quest'Aula, come ci sono colleghi onesti e colleghi che utilizzano invece la politica per altri scopi - almeno quella parte che avete utilizzato, non si sente più protetta da voi. Caselli è in prepensionamento a Torino, altri giudici non hanno avuto probabilmente quello che si aspettavano: adesso cominciate a non essere più il punto di riferimento di una certa magistratura.
Non vi invidio, colleghi, perché questa situazione vi viene dal fatto che non avete capito cosa è successo un anno fa. Vi auguro di capirlo in fretta per il vostro bene, per il bene di quest'Aula, in cui si rispettano comunque le regole o almeno le rispettiamo quanto le avete rispettate voi. Se lo meritano tutti che capiate qualcosa perché gli italiani non si sentano confusi. (Commenti della senatrice Toia). Non accettiamo che venga utilizzato questo mezzo per confondere di più le idee. I nostri cittadini non ne hanno bisogno, hanno ben altri problemi, che voi purtroppo non conoscete più (Applausi dai Gruppi LP, UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Molte congratulazioni. Applausi ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Il senatore Bedin sventola un fazzoletto tricolore).
*D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mi permetto di ricordare che ieri, quando sono intervenuto sul calendario dei lavori a nome dell'intera maggioranza, in un intervento di dieci minuti complessivi, come mi era consentito, ho dovuto affrontare dodici interruzioni.
Leggendo il Resoconto, mi sono accorto che sono state interruzioni piene di improperi, di insulti e di aggressioni verbali. Chiederei la cortesia ai colleghi dell'opposizione di consentirmi oggi di parlare per dieci minuti, meno di quello che spetterebbe, come tempo residuo, al mio Gruppo. Il problema del tempo infatti non riguarda soltanto alcuni Gruppi, perché riguarda tutti, senatrice Dentamaro.
Vorrei cercare di far comprendere ai colleghi dell'opposizione, se è possibile, agli italiani che ascoltano, di più, per quale ragione un argomento come questo ha indotto persone serie, civili, colte, informate a dire cinque grandi bugie per poter nascondere una verità che non poteva essere pronunciata.
Le cinque bugie sono le seguenti. Abbiamo ascoltato nella discussione di oggi che in nessun Paese democratico esiste il legittimo sospetto, per cui staremmo per dar vita ad un istituto mostruoso e incomprensibile. Per fortuna, il quotidiano "Il Sole-24Ore" di oggi, in uno splendido servizio sui diversi sistemi giudiziari stranieri, titola: "Suspicion légitime cardine del sistema francese". Credo che la Francia sia un Paese democratico, civile.
Questa è la prima bugia, quando avete detto che in nessuna parte del mondo esiste questo istituto; basta leggere un quotidiano di oggi per capire che almeno in Francia questo istituto esiste. È ovvio che, se non fosse esistito in alcun Paese, questo non sarebbe stato di per sé un argomento determinante. Il fatto che si sia detto da illustri colleghi anche se in modo contraddittorio che non esiste in alcun Paese democratico, dimostra che questa falsità nasconde verità inconfessabili.
Seconda questione. Perché oggi all’improvviso questa legge? Non è vero. Come ho detto ieri e come ripeto ora - in questo caso capisco che possono farlo i colleghi che leggono normalmente e hanno letto il codice di procedura penale per ragioni professionali, come i magistrati e gli avvocati penalisti - è da quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale nel 1990 che la Cassazione, nel dare il suo parere sul codice di procedura penale, sostenne che il fatto che non è previsto il legittimo sospetto nel nuovo codice di procedura penale in modo esplicito è ritenuta una violazione della delega data dal Parlamento repubblicano al Governo.
Quindi, non abbiamo deciso all’improvviso, ma sono dodici anni che questo problema è stato agitato. Non è che all’improvviso qualcuno oggi se n'è accorto, perché sono dodici anni che il problema è discusso e dibattuto. La seconda bugia dunque è che non è vero che oggi all’improvviso ci siamo scoperti interessati a questo problema.: esso esiste da dodici anni.
Terza questione. Perché ora e non prima? A parte il fatto che anche prima qualche illustre collega se ne era occupato e aveva proposto la modifica dell’articolo 45 del codice di procedura penale - mi riferisco ad un progetto di legge del collega Anedda presentato nella scorsa legislatura, ma lasciamo da parte la questione - ma perché viene presentato ora? Ma come, dagli atti forniti dallo splendido Ufficio studi del Senato e che tutti hanno modo di leggere, anche senza presentare emendamenti e subemendamenti, risulta chiaramente che soltanto dal 30 maggio 2002, con pubblicazione in data 4 luglio 2002, la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite penali ha affermato che questo dubbio deve essere risolto. Solo adesso l’ha detto. Cosa c’è di strano che lo abbia detto alcuni anni dopo aver detto nel 1990 che questa era un'incostituzionalità? Fa parte di quelle ragioni della lentezza dei tempi della giustizia che abbiamo lamentato in tanti.
Il disegno di legge Cirami non poteva prendere come punto di riferimento un giudizio delle Sezioni unite penali della Cassazione, perché fino ad ora non c’era stato. Da quando c’è stato il giudizio è stato presentato un disegno di legge. Questa è la terza bugia. Non è vero che ci si occupa di questa cosa nel mese di luglio del 2002, chissà perché e per quali fatti misteriosi.
Perché questa fretta nel decidere? Poi arriveremo al punto che è l’unico sul quale avete lungamente discusso e che dimostra che la verità, che non può essere confessata, è la ragione per la quale tante bugie vengono dette. Perché dunque tanta fretta?
Si tratta di una legge che si applica a tutti i procedimenti penali in corso. Come è del tutto normale e lo si è sempre detto in tutte le leggi processuali penali vigenti, trattandosi di diritti dei cittadini nel corso di un procedimento penale si applica una legge non appena entra in vigore il più presto possibile. Quando si tratta di diritti, perché bisogna aspettare, una volta tanto che possiamo essere veloci? (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP). Perché dobbiamo aspettare se si tratta di garantire diritti che prima non lo erano con certezza?
Quarta bugia. Si sostiene che è la Corte costituzionale che deve decidere. Vedete, è ovvio che se la questione fosse di confrontare una legge ordinaria con la Costituzione, per sapere se la legge è o meno conforme ad essa, sarebbe normale che si attendesse il parere della Corte costituzionale. Ma in questo caso la domanda posta alla Corte costituzionale non è se la legge ordinaria è o meno conforme alla Costituzione, ma se è conforme o meno alla delega che il Parlamento ha dato al Governo. In tal caso, chi meglio del Parlamento può dire se quella delega è stata rispettata o no? Noi o la Corte costituzionale? (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).
Perché dobbiamo attendere la Corte costituzionale, la quale - povera sventurata! - potrebbe persino dire che non c’è illegittimità, ma è opportuno che il Parlamento intervenga? E dovremmo intervenire fra sei mesi per garantire procedimenti penali che nel frattempo si sono svolti in modo diverso?
Quindi, interveniamo con urgenza oggi, perché solo adesso c’è stata una decisione della Corte di cassazione, perché soltanto ora può intervenire il Parlamento e perché questa decisione può essere presa in questi giorni. Lo facciamo ora, perché vogliamo tutelare, se possibile, tutti gli imputati in tutti i procedimenti penali.
Ma qualcuno ha gridato inorridito: "Capite che qui si introduce il principio che la rimessione da un giudice all’altro la può chiedere l’imputato"? Orrore! Si è scatenato il finimondo. Non è vero, perché questo è già scritto nel codice di procedura penale. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP). Lo può chiedere il pubblico ministero, lo può chiedere il giudice e anche l’imputato. È una cosa normale e voglio dirlo soprattutto a quegli italiani che possono non sapere che stiamo discutendo di una questione normale. È del tutto normale che anche l’imputato possa chiedere quello che può chiedere il pubblico ministero o la Corte di cassazione.
Ma, si sostiene, questa legge - e arriviamo al dunque - la approvate perché volete favorire Previti e Berlusconi, diciamo la verità!
SODANO Tommaso (Misto-RC). Anche Dell'Utri!
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Ci dite: "Voi siete mossi da un istinto di cupidigia servile, tutti servi di Previti e Berlusconi". Siete senza giacca. Voi ve la siete tolta, ma dovevate togliervi i pantaloni perché questa volta in mutande siete rimasti! (Vive proteste dai banchi del centro-sinistra).
CAVALLARO (Mar-DL-U). Si vergogni, senatore D'Onofrio.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Per la prima volta vi abbiamo dimostrato che la procedura parlamentare la conosciamo meglio di voi, altro che storie! (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP). E non c'è senatore Cavallaro che tenga! Gli autogol che avete fatto…
CAVALLARO (Mar-DL-U). Si vergogni! Signor Presidente, non consenta al senatore D'Onofrio di insultarci!
PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, la prego di tacere. Il senatore D'Onofrio deve svolgere il suo intervento pacatamente, come altri hanno avuto l'opportunità di fare. (Commenti dei senatori Garaffa e Cavallaro).
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Un'ultima questione…
PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, la richiamo all'ordine. Per cortesia, faccia silenzio.
VERALDI (Mar-DL-U). Richiami all'ordine il senatore D'Onofrio!
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Mi accingo a terminare il mio intervento, anche perché rispetto molto il colore di quel fiore che alcuni colleghi hanno messo al loro occhiello. Lo rispetto molto: sia che si tratti di Biancofiore, che ovviamente abbiamo nel nostro cuore, sia che si tratti di Rosa bianca; sono cose che ci appartengono, nella storia, e non abbiamo da temere. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE. Commenti del senatore Forcieri). Non abbiamo timore, anche perché vorremmo che noi e voi insieme, una volta tanto, anziché fiori, facessimo opere di bene, ma questo è un problema diverso.
Vediamo il punto fondamentale: Previti e Berlusconi che vantaggio hanno da questa legge? (Coro dai banchi del centro-sinistra: "Nessuno!". Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP). Interveniamo riducendo le loro imputazioni?
MONTALBANO (DS-U). Zitto!
PRESIDENTE. Senatori, per cortesia. Come si consente, lei, di dire "zitto" a un suo collega che sta parlando?
MONTALBANO (DS-U). Non l'ho detto al senatore D'Onofrio.
PRESIDENTE. La prego di rispettare il diritto a parlare del senatore D'Onofrio, come tutti rispettano il suo. La prego.
MONTALBANO (DS-U). Non l'ho detto al senatore D'Onofrio.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Anche perché ieri, quasi con un tono di sfida, si è detto che si voleva la diretta televisiva, pensando che dovessimo nascondere qualcosa. Non abbiamo nulla da nascondere. Le dirette televisive le vogliamo noi per primi, purché si svolgano in un contesto civile... (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE). …purché sia consentito a ciascuno di poter dire quello che pensa, anche l'opposto. Questa è la normalità.
Quindi, qual è il vantaggio per Previti e Berlusconi? Forse che nella legge diciamo che alcuni reati a loro contestati non sono reati? No. Forse diciamo che alcune prove raggiunte nei loro confronti secondo l'opinione della pubblica accusa non sono più prove? No. E allora qual è il vantaggio?
CALVI (DS-U). Sospendere il processo!
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Potranno - niente di meno! - anche loro fare la richiesta della rimessione. E la rimessione, per caso, provoca un vantaggio tale per cui la prescrizione finisce per correre fino al punto da prescrivere i reati? No, neanche questo. Allora, qual è il vantaggio?
CALVI (DS-U). Sospendere il processo!
PRESIDENTE. Senatore Calvi, l'ho già richiamata. Per cortesia, non insista. Deve far parlare il senatore D'Onofrio come tutti ascolteremo lei, quando sarà il suo turno.
D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il vantaggio è di poter chiedere alla Corte di cassazione se il giudice che deve giudicare è sereno o no.
Allora, ho capito che tutta questa violentissima, scatenata reazione nei nostri confronti denota un furore di cui io non capisco le implicazioni istituzionali: è contro la Corte di cassazione? Ce l'hanno con la Corte di cassazione! Noi che c'entriamo? (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP). Ma noi che c'entriamo?
Noi vogliano difendere i giudici tutti, come ho detto ieri, e se voi ce l'avete con la Corte di cassazione sono problemi vostri, non nostri. Andatelo a spiegare alla gente che voi volete che la Corte di cassazione non metta il becco nei processi penali in corso. Noi vogliamo che quando ci sono legittimi dubbi sulla onestà, regolarità, serenità dei procedimenti penali, tutti, come qualunque imputato, possano rivolgersi alla Corte di cassazione; anche gli imputati eccellenti.
Ma perché, noi dovremo giungere persino ad affermare l'idea che voi avete coltivato per tempo, che non si debbono fare le leggi, anche se buone, solo perché qualcuno se ne può avvantaggiare? Ma questo è il contrario del principio democratico.
Le leggi buone si fanno perché sono buone, anche se se ne può avvantaggiare qualcuno che è nostro avversario politico. Noi le abbiamo sempre fatte così. (Commenti dai banchi dell'opposizione. Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE). Noi le abbiamo sempre fatte così e quando dico "noi", mi riferisco a quelli di voi che hanno il coraggio di avere una rosa bianca che parla di Biancofiore o di Rosa bianca. Le abbiamo sempre fatte così e continueremo a farle così, nonostante la vostra opposizione. (Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP e dei senatori Carrara e Del Pennino. Molte congratulazioni).
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, io so che l’emozione della diretta televisiva può fare brutti scherzi, anche a colleghi dell’esperienza del senatore D’Onofrio, che evidentemente si è sentito libero di utilizzare nel suo intervento comportamenti e linguaggi grevi e irrispettosi, degni evidentemente di un suo personale cabaret, che d’altro canto hanno però dichiaratamente - lo ringrazio - messo il suggello alla vergogna di questa legge. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
Voi siete riusciti, stracciando il nostro Regolamento e violando la nostra Carta costituzionale, a portare questo provvedimento in quest’Aula. Oggi, con tempi e tappe che non hanno precedenti, approverete - da soli - una norma scritta su misura.
Questa legge, ve lo chiedo per davvero, meritava tanto? Era davvero questa l’emergenza per il Paese? Voi sapete che non è così. Avremmo voluto vedere in tante altre occasioni sedute notturne, ferie saltate, lavori supplementari sui tanti temi che toccano da vicino i cittadini: scuola, occupazione, salute e sicurezza.
Niente vi ha fermato, né il richiamo alla riflessione di uomini di destra moderati, come il presidente Fisichella, né quello del parlamentare europeo, eletto anche lui nelle liste di Alleanza Nazionale, Mario Segni, che proprio ieri vi ha scongiurato di valutare la gravità di tutto questo per l’immagine dell’Italia (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) e vi ha messo in guardia dal pericolo che in questa maniera…
PRESIDENTE. Colleghi, fate parlare il senatore Bordon, vi prego di non interromperlo.
BORDON (Mar-DL-U). …il centro-destra perda il diritto a definirsi liberal-democratico.
Ma voi non potevate non farlo. Non potevate - me ne rendo conto - rispettare l’articolo 67 della nostra Costituzione, che dice che il parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Voi un mandato ce l’avevate: quello di rappresentare gli interessi di un uomo di potere e di chi con lui si trova davanti al giudice naturale, ma ritiene come diceva quella bella canzonetta: "Nessuno mi può giudicare". (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
Come nota con puntualità oggi un acuto osservatore: "La spinta drammatica della sua disperazione ha portato ieri Silvio Berlusconi ad umiliare il Parlamento", spianando così la strada all’unico provvedimento che consente di fermare i suoi processi. In realtà, cancellando quei processi.
"Male non fare, paura non avere", recita un vecchio detto popolare. Alcuni di noi hanno criticato in tempi non sospetti gli eccessi del sistema giudiziario, quando dirsi garantisti era complicato e difficile. Con altrettanta fermezza, noi oggi ci diciamo garantisti, perché difendiamo le garanzie di tutti i cittadini, non i privilegi di pochi - due! - cittadini, come state facendo voi! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
Nessun italiano - ne è la prova evidente il senatore Andreotti - ha mai provato ad ostacolare in ogni maniera, non già il merito, non già il metodo della giustizia ma semplicemente la giustizia.
Voi dite: "Dovevamo colmare una lacuna". E poi, a chi vi ricorda che questa è una legge ad personas, rispondete che questa legge si applicherà a tutti. Mio Dio (lo dico sinceramente), non vi facevo così altruisti!
Voi dite: Ogni legge quando si fa - lo ha ripetuto il senatore D’Onofrio adesso - può riguardare qualche singola persona anche se fatta negli interessi generali. È vero, può essere così, ma qui il problema è un altro, vedete, e non è quello che una norma di questo tipo si applicherebbe normalmente al cittadino Silvio Berlusconi… (Commenti dei senatori del Gruppo LP).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, specialmente dietro il senatore Bordon: fatelo parlare.
BORDON (Mar-DL-U). …oltre che al cittadino Cesare Previti.
PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Bordon serenamente.
BORDON (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Qui il problema è che questa legge, se fatta oggi - ed ecco la fretta - ha immediatamente un solo compito: impedire che liberamente la Corte costituzionale possa pronunciarsi il prossimo 24 ottobre.
Ecco la vostra fretta: si vuole che quel processo non possa svolgersi non già a Milano, ma non possa più svolgersi grazie alla prescrizione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U). Ecco perché non potevate accettare neppure la flebile mediazione del Presidente del Senato. (Proteste dai banchi del centro-destra).
PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Bordon ha diritto di parlare nel silenzio dell'Assemblea.
MORO (LP). Però, non può dire cose non vere!
PRESIDENTE. Collega Moro, mi appello a lei, calmi gli animi dei colleghi a lei vicini.
Non sta a noi giudicare le cose vere o non vere dette dal senatore Bordon: se ne assume la responsabilità di fronte a se stesso, ai suoi elettori ed ora anche ai cittadini italiani che lo stanno seguendo in televisione.
BORDON (Mar-DL-U). E c'è un altro aspetto di quanto dite che non corrisponde a verità, e cioè che con questa legge voi reintrodurreste la garanzia dell'imparzialità del giudice. Nella legislazione attuale esistono tutte le possibilità per ricusare un giudice quando questo dimostri in maniera palese la sua parzialità.
Quello che la legislatura attuale non prevede più è la legittima suspicione del codice Rocco, così poco obiettiva e così vaga da aver costituito, come poco fa ha ricordato - e quindi salto questa parte del mio intervento - meglio di chiunque altro il collega Del Turco, un incentivo troppo facile ai malavitosi per intralciare la giustizia e che ha portato, negli anni della Repubblica, all'insabbiamento di numerosi processi per stragi e contro le mafie.
Gli effetti di questa legge saranno, dunque, devastanti; lo saranno per la nostra civiltà giuridica, lo saranno per lo Stato di diritto e lo saranno in generale per i danni che produrranno sul sistema giudiziario. Ecco perché questa legge mai avrebbe dovuto giungere, e per di più con tale fretta, in Aula. Di questa fretta, voi della maggioranza siete i principali responsabili, avendo fatto uso proditorio e disinvolto del Regolamento che ci guida, incuranti se in questa maniera trascinavate in modo così pesante all'interno dello scontro l'istituzione e lo stesso suo Presidente; Presidente che, a dire la verità, poco ha fatto per difendere il prestigio e il decoro di questa istituzione.
Nulla impedisce, infatti, al Presidente di far sentire la sua voce e le sue ragioni, di esercitare il suo forte magistero oltre che con il Regolamento, con la logica e con il buon senso. Ecco perché, signor Presidente, avendo ella giustamente sollecitato a non abusare di citazioni filosofiche, mi permetterà anche questa volta una citazione letteraria, dal capitolo I de "I Promessi Sposi".
" – Signor curato, disse un di que' due, piantandogli gli occhi in faccia. – Cosa comanda? – rispose subito don Abbondio, alzando i suoi occhi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come su un leggìo. (…) – Ma, signori miei, (…) si degnino di mettersi ne' miei panni. Se la cosa dipendesse da me,… vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca… - Don Abbondio (il lettore se n'è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non poteva scansare. (…) Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte (…) il pover'uomo era riuscito a passare i sessant'anni, senza gran burrasche".
E poco dopo Manzoni aggiunge: "Gli era occorso di difendere, in più d'un'occasione, la riputazione di quel signore, contro coloro che, a bassa voce, sospirando, e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch'era un rispettabile cavaliere". (Brusìo in Aula).
Lei comprenderà, signor Presidente, che quella è e non può che essere una citazione letteraria. Come si suol dire in questi casi: ogni riferimento a cose o persone è del tutto casuale. Siamo di fronte al racconto del tempo che fu, di un'Italia che non è più, in cui qualche signorotto poteva fare e disfare prima che lo Stato di diritto prendesse il sopravvento.
Se ancora oggi qualcuno si crede uno di quei bravi, basterebbe leggere una notizia d’agenzia che si dice intestata al senatore Schifani che, sempre con quel linguaggio lieve del senatore D’Onofrio, riporta: "Hanno capito che li abbiamo fregati. Con l'emendamento Carrara siamo cresciuti e siamo diventati più furbi di loro". Se qualcuno crede di essere ancora uno di quei bravi, stia pur certo che non ci sono più i don Abbondio certamente e nemmeno coloro che si fanno semplicemente intimidire.
Oggi voi pensate di aver avuto successo. State invece celebrando l’inizio della vostra sconfitta: prima le mancate promesse; poi questa sfacciata invadenza degli affari familiari nel libero corso dell’attività parlamentare. Sta mutando in negativo il giudizio di milioni di italiani, da destra e da sinistra. Cresce l’indignazione e questo non potrà che essere di valido supporto per i nostri colleghi della Camera a cui affidiamo il testimone di questa battaglia di civiltà. Con Piero Gobetti, concludiamo: la nostra ingenuità, sì, è più esperta di tutte le vostre corruzioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI. Molte congratulazioni).
NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo confessare che sono rimasto molto e positivamente impressionato dall’intervento che ha svolto in quest’Aula il senatore Del Turco. Mi ha particolarmente coinvolto e mi sono permesso a tale proposito di svolgere una velocissima ricerca per cercare di capire in effetti cosa c’è dietro quell’appassionato intervento che secondo me - diciamolo chiaramente - ci ha visti molto consenzienti ed appartiene forse al comune sentire di tutti noi indipendentemente dall’essere dalla parte della maggioranza o dalla parte dell’opposizione.
Lei ha citato casi molto importanti e significativi, riportati per la verità anche da altri senatori quando hanno messo in evidenza che in passato vi era stato lo spostamento di processi, vedi il caso di Piazza Fontana, le schedature di Torino alla FIAT, l’esempio del mafioso Leggio.
Ebbene, ci si dimentica però - ed è questo che mi ha particolarmente colpito -che in tutti questi casi lo spostamento del processo non è stato chiesto dagli imputati ma dai procuratori. (Applausi dai Gruppi AN e FI). Questo è un fatto significativo e importante perché la rimessione per cause di tipo esterno, nel caso di specie, per motivi di ordine pubblico, attinenti alla sicurezza dello Stato è stata richiesta, come oggi allo stesso modo potrebbe essere accadere, dai giudici, dalla pubblica accusa, mentre allora dal procuratore generale o dal pubblico ministero.
Italiani che ci ascoltate, colleghi, stiamo discutendo di un’altra cosa: non di quando un procuratore ma un imputato può chiedere di avere un giudice imparziale. Il tema è questo. Ebbene, senatore Del Turco, lei ha citato l’avvocato Pertini. All’epoca, l’avvocato Pertini, secondo il codice in vigore allora, non poteva intervenire sulla rimessione nel caso del mafioso Leggio. Infatti, era scritto allora che l’imputato poteva proporre istanza di rimessione soltanto per legittimo sospetto e che quella facoltà non competeva alle altre parti private. L’avvocato Pertini non poteva né chiedere né opporsi all’eventuale, legittimo sospetto che fosse stato avanzato o dai giudici o dai procuratori, per usare un linguaggio caro a Rifondazione Comunista diremmo da quei giudici dello Stato borghese oppure eventualmente dall’imputato.
Il codice in vigore prima del decreto Cirami…
MANIERI (Misto-SDI). Ora è diventato pure un decreto! (Commenti dai banchi dell’opposizione). Gli è sfuggita la verità, Presidente.
PRESIDENTE. Senatrice Manieri, è stato solo un lapsus.
NANIA (AN). L’articolo 45 del codice di procedura penale prevede che la rimessione per tutti i casi "di problemi esterni ai giudici" possa essere chiesta dal procuratore generale, dal pubblico ministero o dall’imputato. Mi riferisco alla rimessione per casi che riguardano l’incolumità pubblica o la sicurezza.
Ebbene, senatore Del Turco, se questa norma fosse stata in vigore all’epoca, quando l’avvocato del sindacalista assassinato si chiamava Pertini, entro 15 giorni da quando il procuratore o l’imputato avessero richiesto la rimessione le altre parti (quindi il difensore della parte civile) avrebbero potuto aderire alla richiesta o opporsi sostenendo che quei giudici ad esempio non erano affidabili perché collusi, oppure dedurre motivi, presentare documenti, o formulare eccezioni.
Questo è il cambiamento, questo è lo stato dei diritti e questa è la riforma che vogliamo per il popolo italiano (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP) e che non riguarda solo gli imputati, ma anche le parti offese, le vittime della mafia, della criminalità, dei reati che voi, caro senatore Dalla Chiesa, in tutte quelle mancanze che avete mostrato in questa sede, vi siete dimenticati di tutelare come invece il povero senatore Cirami - poveretto come noi - su busta paga di Berlusconi, ha pensato di fare.
Ma colleghi, mi rivolgo a persone di cui conosco l’affidabilità e il senso di responsabilità, la Corte di cassazione ha posto una questione, eppure noi, sebbene l’ordinanza della Corte di cassazione non sia stata ancora pubblicata, abbiamo sentito - lo dico con forza - che il senatore Bordon ha indicato il 24 di ottobre come data in cui la Corte costituzionale si pronuncerà su tale questione.
Ebbene, mi chiedo e chiedo al Presidente della Repubblica come possa il senatore Bordon sapere la data precisa del pronunciamento della Corte costituzionale prima ancora che l’ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e prima ancora che gli atti pervengano alla suddetta Corte. (Applausi dai Gruppi AN e FI). (Proteste dei senatori D’Amico, Toia e Manieri).
MANIERI (Misto-SDI). È su tutti i giornali. Leggi i giornali!
NANIA (AN). Questo è il problema della giustizia italiana: si conoscono le date, si conoscono le sentenze! (Applausi dal Gruppo AN). Gli italiani devono sapere che un senatore della Repubblica in quest’Aula ha indicato la data in cui la Corte costituzionale discuterà di atti che ancora non le sono pervenuti.
Ma tornando alla politica ed appellandomi alla sinistra che ragiona, alla sinistra intelligente - lo affermava poc’anzi il collega D’Onofrio - è da dodici anni che affrontiamo i problemi della giustizia. Ce lo vogliamo nascondere? Tutti questi problemi che erano presenti nella Bicamerale (chi ne faceva parte ne è a conoscenza) sono stati affrontati durante i lavori di quella Commissione e - diciamocelo chiaramente visto che c’ero anch’io con D’Alema - alla famosa cena si parlò anche della giustizia e si trovarono delle intese. Mi chiedo: perché mai la sinistra tornò indietro?
Si è fatto troppo presto ad approvare questo provvedimento? Troppo presto o troppo tardi? E a me che, ragazzino, mi battevo sempre più per i doveri che per i diritti perché ero di destra, quelli di sinistra dicevano: "No, i diritti". Allora, quando si tratta di difendere i diritti esiste un troppo presto? (Applausi dai Gruppi AN e FI).
I diritti si difendono comunque. Vi cito un solo caso, perché siete tutti animelle candide. Pensate, perfino la rosa bianca per dimostrare che sono animelle candide! Avete dimenticato un personaggio, poveretto, che è morto qualche settimana fa? Avete dimenticato quando la magistratura non ha potuto mettere in libertà Valpreda? (Applausi dal Gruppo LP). Quando Valpreda si candidò e non ottenne i voti, questo Parlamento con voi approvò una legge che si chiamò legge Valpreda. Siete i primi ad indicare la strada! Per che cosa? Per risolvere una questione personale? No, per risolvere le questioni della politica.
MONTALBANO (DS-U). Valpreda era una vittima!
NANIA (AN). La questione Berlusconi non è una questione personale, il problema Previti non è un problema personale. Nel modo in cui l’avete posto all’attenzione dell’opinione pubblica l’avete fatto diventare un problema politico. Noi avremmo voluto che il caso Berlusconi o il caso Previti rimanessero casi personali. Lo avremmo voluto perché per noi il problema si pone per il cittadino Berlusconi e per il cittadino Previti.
Concludo su questo passaggio, Presidente. La giustizia è eguale per tutti…e due, dice la sinistra.
MONTALBANO (DS-U). Per tre!
NANIA (AN). Diciamo noi: per la sinistra la giustizia non è eguale solo per quei due. E lo ha fatto vedere oggi Forattini in una bellissima vignetta, dove ha dimostrato che la giustizia per la sinistra significa tagliare la testa a Berlusconi. Perché? Perché in questo caso - ammesso e non concesso - non c’è la commissione ipotetica di un reato da parte di Berlusconi come presidente del Consiglio o come presidente di Forza Italia e di Previti come leader di Forza Italia: nel caso di specie noi avremmo voluto rimanere al cittadino Previti e al cittadino Berlusconi, perché gli eventuali reati dei quali sono accusati risalgono al periodo in cui erano solo cittadini e null’altro! (Applausi del senatore Lauro).
Voi li volete uccidere, gli volete tagliare la testa per eliminarli dalla politica! Qui siete voi che volete utilizzare i giudici rossi a vostro uso e consumo, non noi! (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE).
È vero, la lotta continuerà, senatore Del Turco, la battaglia continua e a settembre ci vedremo in piazza, eccome! Ma non noi, bensì il popolo italiano vi farà capire che si batte l’avversario politico con i voti e non mettendosi nelle mani dei giudici. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC:CCD-CDU-DE). Prima o poi quelle mani si possono aprire e vi faranno rotolare per terra. (Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Molte congratulazioni).
ANGIUS (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, se ci riesco, vorrei rivolgermi a tutte le senatrici e a tutti i senatori della Repubblica e, se me lo consentiranno, vogliamo rivolgerci a tutti i cittadini italiani a prescindere dalle loro convinzioni e dai loro convincimenti politici.
Noi abbiamo condotto nel Senato della Repubblica, e particolarmente nella Commissione giustizia e poi in quest’Aula, un’impegnativa battaglia politica e parlamentare contro l’approvazione di una legge che, proposta dalla maggioranza, reintroduce la vecchia e generica legittima suspicione, cioè un legittimo sospetto che un processo possa essere turbato e alterato da fattori esterni. Vorrei ricordare pacatamente che la legittima suspicione esiste già nel nostro ordinamento, non però nella forma generica che è stata proposta dalla maggioranza.
Voglio ringraziare tutti i senatori e le senatrici Democratici di Sinistra che si sono battuti contro questa legge; lo hanno fatto con onestà di convincimento e con passione politica ideale. E ringrazio tutti i membri, in particolare i Democratici di sinistra della Commissione giustizia.
Pensiamo che sia una legge che, se approvata, porterebbe ad un'alterazione grave del nostro sistema giudiziario. La prima cosa che vorrei dire a chi ci ascolta è che questa legge è stata approvata con una rapidità straordinaria: presentata il 9 luglio, l'approviamo tra poco, il primo agosto, in soli 22 giorni. Una specie di legge-turbo!
I diritti - ha detto qualche senatore che ha parlato prima di me, con grande enfasi - non possono aspettare! Non è vero: i diritti di pensionati, casalinghe, operai… (Brusìo in Aula) … professionisti, imprenditori, quei diritti li state facendo aspettare! (Commenti dai Gruppi FI e AN).
PRESIDENTE. Senatore Asciutti, la prego! Colleghi, vi prego di tacere!
ANGIUS (DS-U). Il turbo-procedimento che avete messo in atto non funziona!
E poi ci sono altri diritti che non solo non vengono affermati, ma che state tentando di cancellare: mi riferisco a quelli degli operai e dei lavoratori, sui quali intendete incidere togliendo l'articolo 18 dallo statuto dei lavoratori. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
Si è discusso in modo convulso e disordinato, alterando ogni regola e ogni regolamento, stravolgendo la nostra Costituzione. Noi abbiamo difeso il ruolo del Senato, non abbiamo fatto niente contro di esso. Voglio dire pacatamente anche al Presidente del Senato, che questo ramo del Parlamento non è attaccato dall'esterno da cittadini o girotondini, le cui opinioni non è obbligatorio condividere, che manifestano fuori da questo Palazzo; il Senato è attaccato dall'interno, nel suo ruolo e nella sua funzione, da voi! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
Come accennavo, con il disegno di legge che avete proposto possono essere sospesi o trasferiti processi sulla base soltanto di presunte turbative che potrebbero influenzarne lo svolgimento. Questi processi possono (sospesi e trasferiti) non concludersi mai: possono andare in prescrizione. Questa è la vostra proposta di legge che non potete negare in questo suo indegno contenuto! (Applausi della senatrice Toia).
Ma voi avete avanzato questa proposta di legge per una ragione precisa, dichiarata esplicitamente dai suoi stessi sostenitori, dalla maggioranza e cioè da voi. Non noi abbiamo così motivato questo nostro contrasto, ma voi avete motivato le ragioni di questa legge nel modo che dirò ora: impedire la conclusione di due processi in corso a Milano in cui, tra gli altri, sono imputati l'onorevole Berlusconi e l'onorevole Previti. Noi - lo dico pacatamente - non diremo una sola parola sul merito del dibattimento in corso: non l'avete mai sentita e non la sentirete mai. Non è nostro compito. (Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN). E per noi vale - credetemi, care colleghe e colleghi - anche in questo caso, come per ogni indagato accusato, la presunzione d'innocenza. Questo principio è per noi assoluto, sempre.
Voglio entrare nel merito e dire che capisco la preoccupazione vostra, della destra e della Casa delle Libertà. Parliamone con chiarezza. Infatti, se un Presidente del Consiglio, un Capo del Governo, viene condannato in un processo in corso, in quella eventuale sentenza c'è certamente un'esplicita delegittimazione della sua funzione pubblica elevatissima.
È un problema serio, lo capisco. Capisco questa preoccupazione e anche il vostro turbamento al solo pensiero di questa eventualità, ma vi domando - lo faccio pacatamente e seriamente - lo domando agli italiani e a chi ci ascolta, a coloro che non hanno votato per noi: sarebbe ancora legittimato un Presidente del Consiglio che si giovasse di una legge approvata dalla sua maggioranza per sottrarsi al processo in cui è imputato, come nessun italiano può fare? Secondo voi sarebbe ancora legittimato un Presidente del Consiglio che agisce così? Secondo me no, sarebbe doppiamente delegittimato.
È una questione seria quella che sto ponendo; non potete accusarmi di faziosità o di qualsiasi altra cosa di questo genere. No, chi sfugge ad un giudizio può essere furbo, ma non può essere considerato preventivamente né innocente né colpevole.
In quest'Aula ci sono persone che, accusate ingiustamente, secondo sentenze definite dalla magistratura italiana, hanno affrontato i giudizi dei tribunali; non hanno mai detto una sola parola contro i magistrati e contro le leggi italiane. Noi dobbiamo dire che rispettiamo in modo assoluto queste persone.
Si sta producendo un danno, se mi permettete, non so se ve ne rendete conto, anche alla moralità pubblica di questo nostro Paese. Ieri il Presidente del Consiglio ha affermato di non aver capito l'urgenza di discutere di questa legge: un caso di comicità volontaria. Un uomo di Governo serio, una personalità politica rigorosa, imputata di qualsiasi cosa, chiede di fare presto, di affrontare rapidamente il giudizio dei magistrati, nell'interesse della funzione pubblica che esercita - perché l'esercizio di una funzione pubblica richiede una moralità assoluta, riconosciuta - chiede di essere giudicato quanto prima, non cerca mai sotterfugi.
Pensare con una legge dello Stato di fermare, trasferire o alterare un dibattimento in corso, un processo, è cosa al di fuori di ogni ordinamento, costituisce un'alterazione grave.
Una legge fatta col fine che voi avete dichiarato produce però effetti dannosi su tutto l'ordinamento. Non è chi non veda come la riforma proposta ponga od opponga un ulteriore paletto - ma l'espressione è eufemistica, si tratta in realtà di un macigno - che finirà per paralizzare non solo i processi agli imputati, chiamiamoli così, eccellenti ma qualsiasi persona, noi.
Tutti quelli, come mafiosi e camorristi, che potranno permettersi di pagare avvocati altamente professionalizzati avranno interesse a dilatare i tempi di un processo, avranno interesse ad una condanna sempre più lontana, mentre sempre più si avvicinano i termini di prescrizione dei reati. Questa è la questione che vi abbiamo posto; una questione di principio, di uguaglianza, di legalità. Non voglio accalorarmi, ho detto che avrei cercato di essere pacato, ma è una questione di legalità quella che vi abbiamo posto.
Se la proposta della maggioranza di Governo verrà approvata, così come è assai probabile, tra qualche minuto, la fiducia dei cittadini nella imparzialità della giustizia sarà gravemente ferita, colpita. Noi, senatori della Repubblica, in questa circostanza difendiamo e abbiamo difeso princìpi e valori di legalità, di imparzialità, di eguaglianza; questa e non altra è stata la nostra ragione nella battaglia politica e parlamentare: difendere un valore, non solo per noi stessi.
Il problema non è se e quando la Corte costituzionale fisserà la sua urgenza; il problema è secondo noi lo scippo del giudizio che questa legge vuol fare alla Corte costituzionale, uno scippo. Le nostre leggi consentono di affrontare, come abbiamo detto, processi giusti. Ecco perché, insisto, questi sono i fini e gli scopi di tutta la nostra battaglia politica e parlamentare: difendere un valore, non solo per noi stessi. Difatti non ne facciamo un argomento, una battaglia solo nostra. Noi mettiamo in comune, cioè affidiamo alla comunità nazionale, alla comunità italiana, la difesa equa e trasparente di un principio che ci tuteli insieme, persone, cittadini, di questa indivisibile Repubblica.
Voi voterete; gran parte di noi non parteciperà a questo voto perché pensiamo, in questo modo, di segnare un distacco, non da questa istituzione ma dalla scelta che voi fate. Vi diamo appuntamento a settembre, a una grande manifestazione nazionale, promossa da tutte le opposizioni, a una grande giornata di mobilitazione per difendere e affermare princìpi di legalità e di uguaglianza. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra battaglia che continua. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, approfitto di questo intervento per ribadire un concetto e ringraziarla per questa ripresa televisiva che consentirà a noi di parlare, come ha fatto il collega Angius, al Paese, per spiegare in maniera molto semplice una storiella della quale credo che il Paese abbia diritto di avere piena conoscenza.
C’era una norma molto semplice, costituzionale - dichiarata tale con la sentenza n. 50 del 1963 - che prevedeva che, allorquando vi fosse il sospetto che un processo si tenesse davanti a giudici condizionati e in un ambiente apparentemente imparziale, quel processo dovesse essere spostato.
Quella norma prevedeva anche che durante lo spostamento non decorresse alcuna prescrizione e che fosse la stessa Corte di cassazione a decidere se sussistessero i presupposti per uno spostamento del processo. Questa norma esisteva fino al 1989. (Molti senatori dell’opposizione si spostano al centro dell’emiciclo).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Se non siete interessati ad ascoltare il senatore Schifani, così come lui ha ascoltato voi, siete pregati di uscire dall’Aula oppure di rimettervi a sedere. (Commenti del senatore Garraffa).
Senatore Garraffa, è inutile che lei protesti. Vi prego o di riprendere posto oppure di uscire dall’Aula. Il senatore Schifani ha il diritto, così come lo avete avuto voi voi, di essere ascoltato. (Molti senatori del centro-sinistra continuano a rimanere in piedi al centro dell’emiciclo).
Forse non avete compreso il banale italiano che ho usato. (Proteste dei senatori del centro-sinistra). Vi prego di prendere posto.
SCHIFANI (FI). Abbiamo ascoltato con grande attenzione e pacato interesse l’intervento del collega Angius. Mi auguravo che ciò accadesse anche nei nostri confronti, ma prendiamo atto della situazione.
PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi maggiore rispetto. Ve lo chiedo nuovamente. Senatrice Pagano, mi appello a lei.
SCHIFANI (FI). La ringrazio, signor Presidente, mi auguro che questa interruzione venga recuperata nell’ambito dei tempi che ci sono stati concessi.
Come dicevo, questa norma è esistita fino al 1989. A partire da quella data, il Parlamento, nel rielaborare il nuovo codice di procedura penale, delegò il Governo a proporre un nuovo codice. Fissò i princìpi e chiese al Governo di introdurre nuovamente una norma sul legittimo sospetto. Il Governo nel legiferare esercitò la delega ma non individuò questo principio.
Le Sezioni unite della Cassazione, in un processo che riguarda l’onorevole Previti, riscontrano questa anomalia, prendono atto del fatto che si tratta di un vuoto legislativo ed invitano il Parlamento ed il Paese a trovare una soluzione. Ecco, poichè l’ordinanza della Cassazione si riferisce all’onorevole Previti é da stracciare. Attraverso l’opposizione scopriamo che nel nostro Paese vi sono ordinanze di serie A, se riferite ad imputati normali, di serie B, se riferite ad imputati politici. Ne prendiamo atto, colleghi dell’opposizione. È la nuova Costituzione dell’Ulivo. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
Questa proposta, signor Presidente, reintroduce un principio che già esiste in Europa, come ha ben ricordato il collega D’Onofrio e non soltanto in Francia. Esiste in Belgio come esistono princìpi analoghi in Spagna. È una norma di legalità, quella alla quale voi falsamente vi appellate per tutelare interessi particolari dei quali tra poco parleremo.
I processi si fanno con questa legge. Si fanno davanti a giudici imparziali e se un imputato reclama la non imparzialità dei giudici quell’imputato si rivolgerà alla Corte di cassazione. L’eventuale spostamento del processo avverrà davanti ad altri giudici. Con la vostra strumentale opposizione, con il vostro no voi oggi avete dato un palese voto di sfiducia all’intera magistratura italiana perché avete dimostrato di non fidarvi di essa. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
Non avete il diritto di essere oggi gli scudieri del diritto e della magistratura che noi abbiamo sempre rispettato e difeso nella sua globalità. E allora la vostra reazione qual è stata, colleghi dell’opposizione? Avete reclamato tempi troppo brevi? La Commissione giustizia del Senato, signor Presidente, lo ricordo al Paese e non alla sua autorità e ai colleghi, ha lavorato per dieci sedute. È stata impegnata per 71 interventi dei colleghi dell’Ulivo e ha lavorato per 41 ore e mezza senza poter esitare per l’Aula alcun testo e questo a causa dell’ostruzionismo dell’Ulivo. Questo il Paese lo deve sapere, se è arrivato in Aula un testo monco. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
Ebbene sì, in Aula siamo riusciti ad approvare un emendamento che consente questo voto finale, perché anche per l'esame in Aula l'opposizione aveva scaricato 1.000 emendamenti per impedire l'approvazione di un provvedimento di legalità che noi vogliamo; attraverso un contro ostruzionismo siamo riusciti a paralizzare il vostro ostruzionismo e consentiteci di esserne fieri. Siamo cresciuti anche noi. (Applausi dal Gruppo FI). Ribadisco quello che ho detto poc'anzi, seppure in un colloquio riservato e non certo alla stampa.
Signor Presidente, consenta anche all'intera maggioranza, attraverso questo intervento, di significarle la piena solidarietà per gli ingiusti, infondati e cattivi attacchi rivolti dall'opposizione alla seconda carica dello Stato. (I senatori della maggioranza si levano in piedi. Prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP all'indirizzo del Presidente).
PRESIDENTE. Senatore Schifani, la invito a proseguire. (Commenti del senatore Sodano Tommaso che, insieme a numerosi senatori dell’opposizione, sosta nell’emiciclo) Senatore Sodano l'ho pregata prima, gentilmente, di fare quello che è stato fatto con lei: ascoltare cortesemente e rispettosamente coloro che parlano.
Vi ho anche pregato di non assembrarvi nell'emiciclo, ma non ascoltate. Qual è la ragione? È educazione parlamentare, questa? Mi pare di no. La prego di proseguire il suo intervento, senatore Schifani.
SCHIFANI (FI). Non è la prima volta, signor Presidente, che l'opposizione si è lasciata andare in questi atteggiamenti che offendono le istituzioni, hanno offeso questo Parlamento. Atteggiamenti con i quali sono state lamentate presunte ed inesistenti violazioni del Regolamento: ancora oggi attendiamo di sapere dall'opposizione quali sono state le norme regolamentari violate dalla sua presidenza e presuntivamente violate da questa maggioranza.
Signor Presidente, evidentemente i regolamenti fanno comodo a qualcuno e non fanno comodo a qualcun altro, quando si trova all'opposizione. Anche noi, quando eravamo all'opposizione, abbiamo accettato il confronto democratico e il rispetto delle regole. Adesso anche voi, opposizione, rispettate questi ruoli, muovetevi in una logica di rispetto del bipolarismo e della democrazia dell'alternanza, legittimate questa maggioranza come espressione del Paese e noi legittimeremo il vostro operato, se cambierete atteggiamento. Ce lo auguriamo e ve lo chiediamo da un anno. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).
E’ inutile fingere, voi avete fatto dei nomi: Berlusconi, Previti. Avete detto che si vuole la legge per salvare qualcuno. Allora diciamo al Paese, signor Presidente, che le leggi valgono per tutti. Questa è una legge che si applica a tutti i cittadini, che affronta e reintroduce un principio di legalità e se è vero, come è vero, che voi siete i paladini della legalità, dimostrateci e spiegateci per quale motivo non si possa fare una legge se essa interviene sui processi in corso. Forse perché avete un interesse specifico affinché a Milano non si tocchi nulla? Forse perché avete più fiducia nei magistrati di Milano rispetto a quelli di Roma o di Napoli? Avete forse individuato un doppio concorso di magistratura: di serie A, al quale accedono i magistrati di Milano, e di serie B, al quale accedono i magistrati di Roma? (Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Turroni). O forse si dovrebbe individuare una serie C di quella città dalla quale è partito un avviso di garanzia nel 1994 che ha cambiato la storia? Ce lo ricordiamo questo? Lo vogliamo dire? (Applausi dal Gruppo FI).
E allora perché questo isterismo dell'opposizione, nel dire che si vuole salvare, si vuole bloccare un processo? Non si blocca alcun processo. Vogliamo che i processi continuino, vogliamo le sentenze di assoluzione per chi è innocente e di condanna per chi non lo è, ma vogliamo sentenze emesse da giudici imparziali, in ambienti neutri. Questo dice la nostra proposta: non intende tutelare alcuno.
Mi dispiace per il collega Bordon, che purtroppo dimostra di essere il professionista della bugia; collega Bordon, durante la discussione della legge sulle rogatorie internazionali lei ha invaso il Paese con una bugia, affermando che migliaia di terroristi, di mafiosi e così via sarebbero stati scarcerati. Andiamo a cena io e lei, questa sera, con questi delinquenti scarcerati: dove sono? (Applausi dal Gruppo FI).
Così come, collega Bordon, lei sa che questa legge consentirà a tutti i processi di andare a termine, perché c'è un codice che prevede che quando un processo viene spostato, si interrompe la prescrizione: lo dice il codice, non c'era bisogno che lo dicesse la legge! Finitela di dire bugie e di tentare di ingannare il Paese, colleghi dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
Noi lo abbiamo ricevuto un mandato. Ci è stato contestato di aver ricevuto un mandato da parte di singoli; no: lo abbiamo ricevuto dai nostri elettori, dalla maggioranza del Paese. E, in cima al nostro mandato, vi è un valore: la tutela dei diritti fondamentali della persona, e per quella ci battiamo e ci batteremo sempre durante questa legislatura. Questo è il DNA dei nostri valori, questo è il nostro solco, il nostro percorso per il quale ci batteremo, così come ci siamo battuti in quest’Aula, nella Commissione giustizia e ci batteremo nell’altro ramo del Parlamento. (Vivi applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP. Molte congratulazioni).
CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente… (Numerosi senatori dell’opposizione affollano l’emiciclo).
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, già una volta mi sono raccomandato a lei e la prego gentilmente: potreste liberare l’emiciclo? Non c’è alcuna ragione di occupare l’emiciclo. Siete stati correttamente seduti fino adesso. Mi rivolgo anche a lei, senatore Bordon, sa? (Il senatore Bordon accenna un inchino). Non mi interessa l’inchino, mi interessa semplicemente che rispetti questa norma di civiltà. (I senatori dell’opposizione rimangono nell’emiciclo).
Allora prego gli assistenti parlamentari di essere loro nell’emiciclo: vediamo se così è più semplice.
Prosegua, senatore Antonino Caruso.
CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, colleghi ho presentato una proposta di coordinamento ovviamente riferita al testo votato dall’Assemblea, che, se lei me lo consente, presidente Pera, desidererei leggere: "Nell’articolo 1, come modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.603:
a) al comma 3, capoverso "art. 47", comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "l’istanza di rimessione" con le seguenti: "la richiesta di rimessione"". La ragione è quella di dare omogeneità alle altre parti del testo.
b) al comma 4, capoverso "art. 48", comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gli atti del processo" inserire le seguenti: "al giudice designato"". Serve a dare continuità al percorso di fatto che viene determinato dalla norma.
Infine, la terza e ultima proposta è: "Sostituire il titolo con il seguente: "Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale"".
Le chiedo, signor Presidente, di far votare l’Assemblea su questa proposta di coordinamento.
PRESIDENTE. Questa è la proposta di coordinamento del senatore Caruso Antonino. La devo mettere in votazione… (La senatrice Toia, in piedi nell’emiciclo, mostra sotto la giacca un foglio).
Senatrice Toia, fa finta di non sentirmi o non vedermi: perché non toglie quel cartello? Non ha nessun significato, adesso, è finita questa giornata.
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Sulla proposta di coordinamento, senatore Bordon?
BORDON (Mar-DL-U). No, signor Presidente. Le volevo solamente chiedere una cosa: per quale motivo, dopo che tante volte a me, che venivo dalla Camera dei deputati, è stato spiegato che non c’è posto fisso in quest’Aula per i senatori, lei vuole impedire ai senatori di stare all’interno dell’Aula in silenzio, tranquilli nell’emiciclo?
PRESIDENTE. Lei vuol far finta di non capire, senatore Bordon…
BORDON (Mar-DL-U). No, Presidente, io capisco: è lei che non capisce la nostra…
PRESIDENTE. La ragione è motivata…
BORDON (Mar-DL-U). È lei che non capisce, Presidente, mi scusi. E adesso compie anche una violazione di Regolamento: visto che mi ha dato la parola, la pregherei di ascoltarmi. Grazie.
Non capisco il motivo per cui lei sta facendo intervenire gli assistenti parlamentari in quest’occasione, di fronte a parlamentari che semplicemente sono in piedi nell’emiciclo. Lei ha perfettamente ragione sui cartelli, gliene do atto, ma adesso io ed i colleghi, senza nessun cartello e senza compiere nessun atto di altro tipo, stiamo semplicemente nell’emiciclo a testimoniare un fatto che forse lei non ha compreso, cioè che, pur rimanendo in quest’Aula, molti di noi non intendono in alcuna maniera avallare l’approvazione di questa legge. Quindi, anche stando tranquillamente nell’emiciclo, vogliamo testimoniare la loro presenza in quest’Aula per difendere i diritti dei cittadini non partecipando al voto.
Non c’è nessun atto di altro tipo. Devo dire che lei dimostra che le mie citazioni di prima erano davvero efficaci. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC).
PRESIDENTE. Senatore Bordon, prendo atto che lei non ha accolto il mio invito e spero naturalmente che la fine di questa discussione sia pacifica e tranquilla.
CALVI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (DS-U). Signor Presidente, per quanto concerne il punto a) della proposta di coordinamento, mi sembra di poter affermare che si tende, ovviamente, ad eliminare una discrasia tra la locuzione "istanza di rimessione" e quella "richiesta di rimessione" (vi è una vera e propria sciatteria nell'emendamento stesso; è chiaro che è stato scritto con molta fretta, se addirittura nello stesso comma 3 si parla prima di "istanza" e alla riga successiva di "richiesta"). Quindi siamo di fronte ad un legittimo intervento del presidente Caruso e ad una proposta accoglibile.
Diverso è il problema del punto b). Esso intende inserire al comma 4, capoverso articolo 48, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "gli atti del processo" le altre "al giudice designato". È chiaro che a questo punto si tratta del giudice designato, non vi è dubbio che sia così. Tuttavia ritengo che una tale lettura debba essere data in sede interpretativa.
In questa fase, in cui noi non stiamo discutendo di merito, ma soltanto di una proposta di coordinamento, e cioè della possibilità di intervenire a fronte di errori puramente materiali (come, ad esempio, dire "istanza" prima e "richiesta" poi), al punto b) si dà un'indicazione di ordine processuale. Certamente il giudice darà questa interpretazione, ma non credo sia ammissibile un intervento di coordinamento che indichi "al giudice designato"; si dà un'indicazione di merito, anzi di natura processuale.
Quindi, mentre si può essere d'accordo sul punto a), riserve vi sono sul punto b).
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, ovviamente nulla quaestio sulle altre notazioni del collega Calvi. Tuttavia, l’indicazione con l'espressa definizione del giudice designato dà conto di come si tratti di una vera e propria proposta di coordinamento. Infatti quegli atti non possono che essere trasmessi al giudice designato; e il periodo susseguente recita "davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà (…)". Allora è evidente che si tratta di una proposta di coordinamento, in quanto volta ad evitare una ineleganza del testo, per la quale non vi è necessità di alcuna ipotesi interpretativa, perché gli atti non possono che essere trasmessi al giudice designato. E’ necessario ripetere che davanti a tale giudice c'è ampiezza di poteri, perché è ovvio che davanti al giudice precedente questa ampiezza di poteri c'è stata.
Quindi, è fin troppo evidente che anche questa è una semplice proposta di coordinamento.
CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, il senatore Centaro ha anticipato quanto intendevo dire. Vorrei chiedere al collega Calvi di riconsiderare il rilievo che ha mosso, tenendo conto del fatto che il coordinamento avviene proprio tra il secondo periodo del comma 2 e l'incipit del comma 3. Quindi, va letto un coordinamento sulla fase susseguente. Se il collega Calvi leggerà l'insieme del testo non potrà dubitare dell'opportunità di questa disposizione di coordinamento, sulla quale pertanto insisto.
D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, dopo le osservazioni del senatore Calvi, mi sembra sia il caso di ricordare il secondo comma dell'articolo 103 del nostro Regolamento. Esso prevede espressamente che possa essere avanzata domanda affinché il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, dopodiché l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
Per questo avanzo la domanda che la questione venga rinviata alla Commissione.
PRESIDENTE. Senatore D’Amico, se lo leggerà più attentamente vedrà che il secondo comma dell’articolo 103 non si applica al caso cui lei si riferisce: "Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l’Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione". La Commissione le ha presentate, non ha avanzato domanda di rinviare.
BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Vorrei integrare la proposta or ora avanzata anche per consentirci di arrivare ad un testo che non sia improvvisato o abborracciato anche soltanto sul terreno del coordinamento (lasciamo perdere il merito). A questo proposito credo si possa sottoporre all’attenzione del Presidente anche il comma 3 dell’articolo 103 del nostro Regolamento: "(…) quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta".
Qual è la nostra preoccupazione? Si sta per approvare una legge che noi non condividiamo dal principio alla fine. Tuttavia, siamo interessati a che questa legge - che non condividiamo dal principio alla fine - sia scritta in modo decente, perché non giova alle istituzioni approvare un guazzabuglio contraddittorio, anche se può essere nell’interesse di chi ha voluto tanta fretta.
PRESIDENTE. Comprendo ovviamente le ragioni dell’opposizione e dell’ostruzione, ma una elementare proposta di coordinamento, che riguarda le questioni meramente formali, non dovrebbe diventare un ulteriore elemento di ostruzionismo. La proposta di coordinamento è una elementare proposta di correzione o integrazione formale. Essa è stata illustrata. Senatore Brutti, lei ha avuto già due volte la parola quando può esserle concessa solo una volta.
Credo che a questo punto la proposta di coordinamento, presentata dal senatore Caruso, possa essere messa in votazione.
NANIA (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NANIA (AN). Signor Presidente, ho ascoltato l’intervento del senatore D’amico senza tuttavia poterlo vedere. Ho ascoltato il collega Bordon che ha fatto riferimento alla libertà dei senatori di stare dovunque credono. Mi chiedo e chiedo soprattutto ai senatori Angius e Bordon, poiché la libertà non è solo loro ma è anche la nostra, se anche noi stessimo lì accanto a loro…
DEL TURCO (Misto-SDI). Non morirebbe nessuno.
MANIERI (Misto-SDI). Vi abbracceremmo! Chi ve lo vieta!
PRESIDENTE. Senatore Nania, ha diritto di dire quello che sta dicendo. Abbiamo perfettamente capito: stanno lì per una manifestazione pacifica.
NANIA (AN). Poiché si vota tra poco sono preoccupato. Se stessimo lì anche noi cosa potrebbe succedere? Punto primo: siamo violentati e coartati da quella presenza. Punto secondo: si va a votare e i colleghi dovrebbero votare dalla loro posizione. Non è certamente un onore per il Parlamento tale atteggiamento. Rendo onore alla vostra battaglia di opposizione, ma la state giocando in un atto di violenza politica.
PRESIDENTE. Senatore Malabarba, la prego di tornare al suo posto. Mi rivolgo ai Capigruppo Angius, Bordon, Boco e agli altri, nonché alla senatrice Pagano per pregarli di richiamare i colleghi al rispetto delle norme di educazione parlamentare, cioè di allontanarsi dall’emiciclo. (I senatori dell’opposizione continuano a sostare nell’emiciclo). Bravi senatori! Andiamo avanti.
Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, avanzata dal senatore Caruso Antonino.
È approvata.
Procediamo dunque alla votazione finale.
(Alcuni senatori dell’opposizione si coprono gli occhi con una benda e scandiscono in coro: "Vergogna! Vergogna!")
FORCIERI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Forceri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
(Il Presidente esorta i senatori Malabarba e Turroni a togliersi la benda dagli occhi).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale", con l'intesa che la Presidenza si intenda autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE. Dai senatori del Gruppo AN vengono lanciati nell’emiciclo alcuni volantini raffiguranti una vignetta).
Sospendo brevemente la seduta per consentire l’esame del successivo punto all’ordine del giorno.
(La seduta, sospesa alle ore 21,19, è ripresa alle ore 21,29).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Discussione e approvazione, con modificazioni, della mozione 1-00081 sulla Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00081, sulla Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.
Colleghi, devo formulare una proposta riguardante i tempi di questa discussione. (Alcuni senatori continuano a non prendere posto).
Credo che ora le questioni oggetto di scontro politico siano concluse. Abbiamo all'ordine del giorno la discussione di una mozione che ritengo meriti di essere ascoltata; vi sono però tempi che dobbiamo rispettare se vogliamo svolgere - come ci si era impegnati - la discussione entro questa sera, non potendola rimandare ad altra seduta.
Quasi tutti i colleghi iscritti a parlare in discussione generale intendono prendere la parola anche in dichiarazione di voto. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di una mozione che ha una scadenza, perché non avrebbe assolutamente senso rinviarla alla ripresa dei lavori, proporrei di concedere dieci minuti al presentatore, senatore Turroni, per illustrare la mozione, e cinque minuti ai senatori che si sono iscritti a parlare in discussione generale, e che intendono fare la dichiarazione di voto (i quali, tranne un caso, sono gli stessi) affinché venga svolto un unico intervento in discussione generale e per la dichiarazione di voto. Così facendo dovremmo riuscire a concludere per questa sera i nostri lavori.
Non facendosi osservazioni, considero accolta da parte dell'Assemblea la proposta testé illustrata, finalizzata esclusivamente a concludere lo svolgimento della mozione - ripeto - prima che abbia inizio la Conferenza.
Ha facoltà di parlare il senatore Turroni per illustrare la mozione n. 81.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio in modo particolare - ed è un ringraziamento vero e non di circostanza - perché so quanto anche lei abbia operato affinché questa discussione avesse luogo. Desidero quindi riconoscerle questo merito.
Per la verità, anche in Commissione ambiente, quando proposi in sede di Ufficio di Presidenza che la Commissione richiedesse un affare assegnato - si chiama così - tutti i colleghi, a cominciare dal presidente Novi, furono d’accordo nel riconoscere l'opportunità e la necessità della discussione di una mozione è certamente rivolta al nostro Governo, ma tesa a far sì che esso a Johannesburg faccia - lo dico con parole comprensibili a tutti - una "bella figura".
La mozione ha come obiettivo che le grandi questioni ambientali che in quella sede si dovranno trattare - le quali non sono solamente ambientali, ma sono legate anche alla povertà, alla fame, all'emarginazione, alla desertificazione, alla biodiversità - vengano da noi affrontate, anche in quella sede, secondo alcuni principi che hanno ormai conquistato il comune sentire del nostro Paese, che fa parte dell'Europa. All'interno dell'Europa, infatti, possiamo essere protagonisti, anche a Johannesburg, delle politiche ambientali che riguarderanno il nostro futuro.
Accolgo dunque con soddisfazione la possibilità di svolgere questa discussione. Voglio però tornare con la memoria a dieci anni fa, quando 41 giorni prima che si aprisse il summit di Rio de Janeiro, fummo costretti a presentarci, come anche nei giorni successivi, con un distintivo, così come oggi abbiamo una rosa appuntata sulla giacca per motivi molto diversi. Ogni giorno veniva infatti modificata la data di scadenza, entro la quale il nostro Parlamento doveva assumere una posizione.
Era la prima Conferenza mondiale che si teneva sui temi dell'ambiente, della natura, della sostenibilità. Affidavamo molte speranze a quella Conferenza, non solamente noi ambientalisti, noi Verdi. Era una questione che riguardava tutti i popoli della terra, soprattutto quelli che vedono depredate le proprie risorse e, a seguito di questa depredazione, vedono aumentare la loro povertà, vedono crescere i deserti che distruggono le colture, vedono scomparire, a causa delle inondazioni, le loro terre coltivabili, vedono le loro economie impoverirsi ulteriormente.
Si accese una grande speranza in quella occasione. Ho avuto la fortuna, in questi dieci anni, di poter partecipare a quella e alle successive conferenze. Ricordo con quanta delusione, ci ritrovammo a New York, cinque anni dopo Rio, a constatare che le grandi speranze coltivate cinque anni prima si erano rivelate illusioni, i grandi programmi si erano infranti contro una durissima realtà. Ancora una volta erano prevalsi i predoni della natura, i predoni dell'ambiente, i distruttori delle risorse naturali, coloro che continuano a sostenere una politica dissennata, che impoverisce la natura e con essa gli abitanti del pianeta.
Abbiamo cercato in questi anni di opporci a questa dissennata politica; lo abbiamo fatto con le nostre forze, ma sicuri di appartenere ad un grande movimento, molto trasversale, che fa della questione della sostenibilità il punto centrale di tutte le politiche.
Vorrei che non esistesse un Ministero dell'ambiente; vorrei che le politiche ambientali connotassero tutte le politiche degli altri Ministeri a cominciare da quello dell'economia e da quello degli esteri. È in questi ambiti infatti che si giocano le partite vere della questione ambientale. Non è un piccolo Ministero, con 900 impiegati, a poter cambiare le politiche dello sviluppo di un Paese come il nostro; e pensiamo a ciò che può avvenire in un Paese del terzo o del quarto mondo. Come si possano affrontare i problemi se essi non diventano problemi dell'economia? E che cosa possiamo fare se l'economia non sa misurarsi con tali questioni, oggi ineludibili?
Il Presidente ha voluto - ritengo giustamente - ridurre i tempi per discutere la nostra mozione. Noi diciamo alcune cose molto semplici. Si sostiene che a Johannesburg si svolgeranno discussioni secondo un programma definito dalla Presidenza, con una serie di riunioni successive, come se ne sono tenute nell'ultimo periodo in molte parti del mondo, perché così agiscono i nostri organismi internazionali.
Noi riteniamo che siano iniziative positive ma insufficienti per rispondere alle esigenze odierne del nostro pianeta, per rispondere ai grandi problemi di sete, desertificazione, fame, povertà, distruzione delle risorse naturali. Questi problemi stanno crescendo in modo esponenziale.
Abbiamo riconosciuto che con l'adozione e la ratifica da parte del Parlamento italiano del protocollo siglato a Kyoto è stato fatto un passo in avanti; ma si è trattato di un passo in avanti assolutamente modesto rispetto alle richieste avanzate, non già dai Verdi, bensì dagli scienziati, dalla scienza internazionale, che afferma la necessità di ridurre in maniera drastica, del 60 per cento, le emissioni di CO2 e degli altri gas serra, se vogliamo che il nostro pianeta non vada incontro al disastro.
Come non pensare che devono essere politiche di natura economica ed industriale, legate a modelli di sviluppo che possano intervenire in quei Paesi in fortissima trasformazione, come la Cina o anche altri del mondo di mezzo o del Terzo mondo, che perseguono anch’essi lo sviluppo? Occorre intervenire nei nuovi processi economici che dovranno riguardarli, perché non è pensabile che restino nella situazione attuale, in quanto le loro economie devono andare avanti e prosperare, ma non potranno farlo secondo un modello identico a quello che ha portato l’Occidente al disastro, al fallimento.
Abbiamo bisogno di rimediare ai guasti e ai disastri che noi stessi abbiamo provocato. Con questa convinzione ci siamo detti che certamente Johannesburg va bene. Anche se speriamo che lì si trovi un accordo - e sappiamo quanto è difficile perché ci sono grandi questioni in discussione - riteniamo che ciò non sia ancora sufficiente e che si debba fare di più. Sto pensando alle foreste, alle barriere coralline, alla biodiversità, ma anche all’acqua. Abbiamo toccato con mano anche noi il grande problema dell’acqua che investe talune Regioni del nostro Paese. Pensate a cosa sta accadendo in altri Paesi in cui l’acqua non è disponibile e quella poca che c’è è inquinata!
Natura, biodiversità, foreste - dicevo - evitando però che si giochi con tali questioni. Signor Presidente, e concludo, bisogna evitare di giocare con questi problemi, di tagliare la foresta primaria e di sostituirla con nuove piantagioni. Quella foresta primaria non riusciremo mai più a ricostituirla, e occorre evitare quel gioco sporco che stanno facendo alcune multinazionali che depredano le foreste del Terzo mondo.
Ebbene, in questa mozione abbiamo proposto alcune azioni aggiuntive e chiediamo al Governo e all’Assemblea di sostenere questa battaglia, che non è solo nostra ma è comune, a difesa del futuro di questi Paesi, del futuro del nostro pianeta, una battaglia vera per la civiltà duratura, fondata su un futuro sostenibile. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e UDC:CCD-CDU-DE).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
E' iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha facoltà.
MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo vorrei rilevare che il senatore Turroni è come il dottor Jeckill e Mr. Hide. Spesso è Mr. Hide, ma stasera è il dottor Jeckill. Ha detto cose molto interessanti e sensate che io condivido totalmente. Come ambientalista lo ringrazio.
Ho letto la mozione presentata dal senatore Turroni, e devo dire che - a parte alcune enfatizzazioni, probabilmente da attribuire al ruolo politico dell’opposizione - ne condivido i temi trattati, la delusione che traspare per la lentezza con la quale vengono raggiunti certi traguardi, l’invito ad intensificare e accelerare i processi di un vero sviluppo sostenibile; quando dico "vero" intendo riferirmi ad uno sviluppo che sia nel contempo rispettoso dell’ambiente e dell’uomo.
E allora ci si augura che il Vertice di Johannesburg permetta di adottare un programma che dimostri obiettivi concreti, nonché che evidenzi gli strumenti necessari per la promozione dello sviluppo sostenibile a livello globale. La United Nation Millennium Declaration, i risultati dei lavori svolti dalla Commissione sviluppo sostenibile, l’Accordo di Monterrey, e gli Accordi multilaterali ambientali rappresentano il punto di riferimento per il programma di azione.
Riduzione della povertà, promozione dell’accesso alle risorse idriche e all’energia per miliardi di persone che attualmente non ne dispongono, promozione della salute e dell’accesso al servizi sanitari, promozione all’accesso all’informazione e all’educazione: queste sono le azioni per lo sviluppo che devono essere integrate nei programmi nazionali e internazionali per la protezione delle risorse naturali, la conservazione dell’energia, lo sviluppo di fonti rinnovabili, la diffusione delle migliori tecnologie disponibili.
Questi obiettivi e azioni, che soli possono garantire lo sviluppo sostenibile, devono essere sostenuti a medio e lungo termine, con impegni temporali più precisi possibile, da decisioni e programmi che ne assicurino la coerenza.
In questa prospettiva, è essenziale che i Governi assicurino una gestione integrata delle politiche di sviluppo, di crescita sociale e di tutela ambientale, garantendo anche adeguate risorse finanziarie. Il "buon governo" è un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile e l'accesso all'informazione del pubblico ne rappresenta un pilastro; la diffusione delle migliori tecnologie d'informazione è cruciale come sostegno al buon governo.
Contemporaneamente, la partecipazione del settore privato nelle attività di partenariato per promuovere lo sviluppo sostenibile è fondamentale e coloro che vedono in questo una preoccupante "privatizzazione" dell'attuazione degli impegni di Johannesburg, hanno, secondo me, una visione miope dei problemi.
Il partenariato significa piena responsabilità da parte di tutti, ma anche promozione della gestione locale delle risorse e delle politiche nei Paesi in via di sviluppo, permettendo loro di diventare competitivi nel mercato autonomamente.
Partenariato significa, infine, integrazione tra le politiche nazionali e internazionali per la crescita economica e le politiche per la protezione dell'ambiente e della salute, dell'educazione e dell'accesso all'informazione. Il programma di azione dovrà pertanto favorire lo sviluppo di partenariati, fornendo un quadro di obiettivi ed impegni.
Signor Presidente, mi avvio a concludere. La mozione del senatore Turroni impegna il Governo con una serie di tematiche che, se anche da condividere, non sono esaustive, rischiano di appesantire il testo e comunque non fanno giustizia del fatto che le conclusioni sugli obiettivi comunitari, fatte proprie dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, definiscono posizioni negoziali che rappresentano interamente la posizione italiana, portata avanti con determinazione dal nostro Ministero dell'ambiente.
L'UDC, che ho l'onore di rappresentare, non si aspetta da Johannesburg nuove convenzioni e nuovi trattati internazionali, ma finalmente l'attuazione delle convenzioni, dei protocolli e degli accordi esistenti.
Concludo, signor Presidente, informando dell'intenzione espressa dai colleghi dell'UDC di sottoscrivere l'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Novi e Specchia. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).
PRESIDENTE. Senatore Moncada, non credo ci siano difficoltà in questo senso.
È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Margherita preannuncia il proprio voto favorevole alla mozione presentata dal collega Turroni: mozione perfettamente sovrapponibile alle posizioni maturate in seno al mio Gruppo parlamentare in materia di sviluppo sostenibile. Le sollecitazioni rivolte al Governo contenute in tale mozione sono da accogliere e da appoggiare in pieno e senza riserve.
Permettetemi tuttavia, di esprimere un certo rammarico nel vedere l'Aula del Senato così desolatamente svuotata, dopo l'attività febbrile che l'ha contraddistinta negli ultimi giorni, e nel constatare come - ancora una volta - i grandi temi dell'ambiente facciano la parte della cenerentola nel dibattito politico nazionale.
Il Parlamento italiano è stato uno degli ultimi dell'Unione a ratificare il protocollo di Kyoto, ratifica avvenuta a tempo quasi scaduto e che ci ha consentito (permettetemi di dirlo), per il rotto della cuffia, di presentarci con le carte in regola - almeno formalmente - al prossimo summit ONU di Johannesburg.
Guardate, onorevoli colleghi, questo fatto rende bene l'idea di come l'Italia abbia affrontato e continui ad affrontare con sufficienza tematiche che coinvolgono direttamente la sopravvivenza di milioni di uomini e quella del nostro pianeta.
Andrà assunta una serie di urgenti e concrete iniziative. In particolare, in materia di libero ed equo accesso all'acqua, bisognerà operare tutelando e promuovendo sistemi di gestione sostenibile e collettiva su piccola scala. Occorrerà prevedere l'inserimento nell'agenda dei lavori dell'obiettivo di raggiungere un consumo sostenibile delle acque e di ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle risorse idriche; ciò servirà ad agire anche sul fronte della lotta alla siccità, alla fame e alla desertificazione.
Accesso equo e libero all'acqua, lotta alla desertificazione e alla siccità non sono altro che il risvolto della medaglia della lotta alla fame e alle malattie correlate alla povertà, poiché non vi è sovranità alimentare che possa sopravvivere senza un'assistenza particolare ai piccoli agricoltori sotto forma di tecnologie, di crediti e di estensione dei servizi.
Eviterò di tediarvi con numeri e statistiche; desidero solo ricordare un dato che, da solo, rende esattamente l’idea di come stanno le cose. Secondo i dati UNEP, infatti, il 20 per cento della popolazione mondiale rappresenta l’86 per cento del consumo globale di beni e risorse. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).
Quest’oggi abbiamo sentito molti richiami, dal Manzoni a molti personaggi della nostra società. Io voglio richiamarmi a una frase di Gandhi, che diceva: "Il nostro prossimo è tutto ciò che vive". Parafrasando Gandhi, mi permetto di affermare: "Il nostro futuro è tutto ciò che vive". E, se non preserviamo ciò che oggi ancora vive, difficilmente consegneremo alle generazioni a venire una concreta speranza di vita.
Se me lo permette, signor Presidente, dato che ho tagliato moltissimo il testo del mio intervento, chiedo che venga allegato integralmente.
PRESIDENTE. Sicuramente, senatore Vallone, ci fa una cortesia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, nei cinque minuti a disposizione non si può certamente essere esaurienti sulle tematiche immense e anche drammatiche che a Johannesburg saranno rappresentate e non risolte. Ovviamente il Senato dovrà tornare su questo argomento.
Quello di Johannesburg rappresenta l’appuntamento dieci anni dopo quello di Rio de Janeiro e sappiamo che, in questi dieci anni, tanto è cresciuta la consapevolezza e la convinzione della fondatezza delle conclusioni del vertice di Rio, tanto si è verificata l’impotenza dei grandi Stati della comunità internazionale a dare risposte concrete ai temi che giustamente erano stati posti.
A distanza di cinque anni da quella di Rio de Janeiro, si è tenuta a New York la Conferenza "Rio + 5" . Allora c’era un altro Governo, il Senato della Repubblica tenne una riunione un po’ più solenne di questa, alla presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’ambiente, dei Ministri economici, per discutere venti punti sulla base dei quali l’Italia si impegnava per una politica multilaterale e anche per una politica unilaterale dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Oggi dobbiamo essere grati al collega Turrone e al Gruppo dei Verdi per avere portato davanti al Senato della Repubblica il compito di segnare almeno un atto di presenza su questa importante tematica.
Naturalmente "sviluppo sostenibile" è l’espressione semplice e anche dolce attraverso la quale si vuole intravedere una mitigazione degli aspetti più drammatici e squilibrati della crescita del mondo, di una globalizzazione piuttosto selvaggia che fa crescere in modo esponenziale inquinamenti e povertà.
Certamente, svolgendosi in Africa, il tema della povertà e il tema dell’Africa saranno importanti. Quello che io voglio sottolineare in questi tre minuti residui è che noi, che votiamo a favore della mozione, dobbiamo anche evidenziare che il nostro Paese deve assumersi un diverso livello di responsabilità.
Il nostro non è un qualunque Paese che si presenta a Johannesburg: è una delle prime cinque o sei potenze industriali del mondo, è una grande economia, è proiettato nel Mediterraneo, ha l’Africa davanti a sé e forse nel suo futuro più di quanto non pensi, è un Paese che non ha soltanto il compito di portare un po’ d’acqua nel Mezzogiorno, dove la cattiva gestione, più che il maltempo, non la porta, è un Paese che può darsi una sfida economica e industriale che sia anche etica e di civiltà, per offrire un contributo decisivo, insieme all’Unione europea, allo sviluppo sostenibile.
Non posso nascondere che, nonostante molti colleghi, soprattutto alla Camera, abbiano sollecitato il Governo, andiamo con un certo attendismo e con una certa sufficienza, perlomeno con un atteggiamento non militante, a quella Conferenza di Johannesburg, dove peraltro sappiamo - i documenti preparatori lo dicono - che si incontreranno grandi difficoltà.
Credo - non voglio qui entrare nel merito perché accetto e condivido la sollecitazione procedurale che ci è stata fatta - che noi dovremo tornarci su, con impegni molto precisi. Per quanto riguarda, in particolare, l'impegno nel campo delle emissioni dei gas serra, non possiamo accontentarci di aver messo una firma al Protocollo di Kyoto.
Non possiamo ignorare che questo serve anche a noi. Con il dramma che abbiamo avuto nel Nord con lo smog, ci vuole una politica seria, e non soltanto la sottoscrizione di accordi internazionali. Sul tema del diritto all'acqua non dobbiamo limitarci a fare operazioni di consenso, anche importanti, nel Mezzogiorno, ma possiamo giocare un ruolo mondiale con la tecnologia, il know how e le imprese italiane, perché attorno all'acqua si giocano temi di pace, diritti, questioni di salute e di sviluppo. E naturalmente dobbiamo dare il nostro contributo per far crescere gli strumenti della governance internazionale, che nel campo ambientale sono particolarmente deboli. Occorre che gli accordi internazionali in materia ambientale abbiano la stessa cogenza di quelli economici e commerciali e siano strettamente intrecciati con essi.
L'obiettivo di Johannesburg è un salto di qualità nella cooperazione internazionale, intesa non solo come cooperazione tra gli Stati, ma come relazioni internazionali, investimenti, anche privati, però controllati, finalizzati e indirizzati allo sviluppo. È anche una grande opportunità, quella che si presenta a Johannesburg.
Io devo dire che, mentre condivido la mozione presentata dai colleghi del Gruppo Verde, non posso non esprimere un giudizio critico su come il Governo appare impegnato su questo problema. È presente il sottosegretario Ventucci, ma dovrebbe essere presente il Presidente del Consiglio. Mi auguro che dopo la Conferenza ci sia l'occasione per ritornare sul serio su questi temi e per misurare anche le nostre politiche nazionali, perché siamo un Paese che non si può permettere di fare degli atti di presenza formale alle conferenze internazionali sullo sviluppo.
Siamo un Paese che deve sapere che il tema della globalizzazione, i drammi del mondo, quelli dell'inquinamento e della povertà, se li troverà in casa, se non sarà capace di affrontarli nel rapporto con quei Paesi i quali, in collaborazione con il nostro, possono affrontarli se le politiche e le risorse di un Paese come l'Italia vengono messe veramente a disposizione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.
MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, molti dei temi rilevanti che ci accompagneranno durante l'appuntamento di Johannesburg sono già stati toccati dai colleghi intervenuti prima di me. Io volevo concentrarmi su alcune altre questioni, e anche su alcuni punti cruciali di questo appuntamento.
Nelle ultime settimane, anzi negli ultimi mesi, non si è fatto altro che parlare di un disastro annunciato, di Johannesburg come il prossimo grande fallimento del sistema multilaterale. E forse quest'ipotesi deve dare maggior forza all'impegno dell'Italia e della comunità internazionale perché la posta in gioco è estremametne alta. Estremamente alta non soltanto per quanto riguarda le tematiche ambientali, ma per quanto riguarda tutto il sistema multilaterale, la tenuta del sistema delle Nazioni Unite. Una tenuta che, di fatto, ha cominciato a perdere colpi e ad essere minata alla base dall'11 settembre in poi, proprio quando la politica estera globale ha subìto un'accelerazione verso l'unilateralismo e verso un superamento delle norme internazionalmente riconosciute ed un superamento del sistema delle Nazioni Unite.
Poco dopo, a Doha, nel Vertice dell'Organizzazione mondiale del commercio, si è dato impeto al nuovo negoziato per la liberalizzazione degli scambi commerciali; però non si è trovato un accordo su come far sì che gli accordi internazionali sull'ambiente avessero, come dovranno avere necessariamente, rilevanza e priorità rispetto agli scambi commerciali e all'agenda di liberalizzazione degli scambi stessi.
C'è molta preoccupazione da parte dei Paesi in via di sviluppo sul tentativo di allargare l'agenda negoziale dell'Organizzazione mondiale del commercio anche agli investimenti, ai diritti di proprietà intellettuale e ai servizi. A Monterey, in Messico, dove la grande questione era quella della povertà e della finanza, quale tipo di sviluppo e quale finanza? Abbiamo ben chiaro quale tipo di sviluppo vogliamo; uno sviluppo che metta al centro i diritti fondamentali: il diritto all’acqua, al cibo, alla salute, all’ambiente; diritti ambientali che sono anche giustizia sociale. Invece, a Monterey, l’impegno emerso non è altro se non l’affermazione dello status quo, della centralità del commercio e della liberalizzazione della finanza; la centralità dell’agenda neoliberale al punto che molti osservatori hanno chiamato il consenso di Monterey come un consenso di Washington con il sombrero proprio per dimostrare che vi è stata una ridenominazione dell’agenda politica che non ha portato però a nessuno cambiamento dal punto di vista sostanziale.
Un altro punto è quello dell’appuntamento di Roma, del World food submit plus five; cioè cinque anni dal grande appuntamento della FAO, dove il grande tema era quello della fame e della povertà; quindi la necessità di riaffermare un impegno non soltanto in termini sostanziali di risorse finanziarie ma politici che potesse sfidare una volta per tutte il flagello della fame nel mondo e non soltanto con strumenti economici finanziari ma strumenti politici, appunto, capaci di restituire ai popoli la sovranità alimentare cui hanno diritto e nelle mani della comunità locali, dei contadini e dei popoli indigeni gli strumenti di decisione e di partecipazione nelle scelte che li riguardano.
A Johannesburg la grande sfida è quindi quella di non fare un passo indietro, di rafforzare il sistema ONU, multilaterale, rafforzare le ragioni della politica nei confronti di queste grandi sfide che riguardano tutti noi, i nostri figli e le generazioni che verranno. A Johannesburg il rischio è che la necessità e la preoccupazione legittima da parte dei paesi in via di sviluppo di vedere maggiori impegni finanziari da parte dei paesi ricchi per lo sviluppo possa portare invece alla frammentazione ed a una sovrapposizione tra concetto di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente.
La nostra mozione di fatto vuole riaffermare la centralità dell’impegno della comunità internazionale su questi temi dei diritti fondamentali, vuole cercare di suggerire anche un modo diverso di affrontare le grandi crisi geopolitiche e militari attraverso la chiave dello sviluppo sostenibile della prevenzione dei conflitti sulle risorse naturali e soprattutto vuole prevenire un grande rischio, quello che a Johannesburg l’unico messaggio che possa uscire sia: i governi non sono più in grado di far nulla. Soltanto le imprese multinazionali, soltanto il settore privato può prendere in mano la sfida dello sviluppo sostenibile. Non vogliamo questo perché riteniamo che un settore privato non controllato, senza regole come finora è stato, certamente non potrà garantire questi diritti fondamentali per tutta l’umanità. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi, il quale nel corso del suo intervento, illustrerà l’ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Per quanto riguarda l’appuntamento di Johannesburg, il Governo italiano si presenta con una posizione molto netta, propria del gruppo degli amici della Presidenza di 25 paesi, che sostiene sia la posizione del governo sudafricano sia la posizione del segretario generale delle Nazioni Unite. Quindi, l’Italia è impegnata da protagonista che vuole affermare la centralità del ruolo a Johannesburg dei 15 paesi della Comunità europea.
L’ordine del giorno da me presentato punta proprio sull’impegno italiano a far sì che cambi anche la politica verso i paesi, cosiddetti dell’area del sottosviluppo. Bisogna cambiare politica che non deve essere più di assistenza e spesso di alimentazione dello spreco e del parassitismo di alcune oligarchie locali che approfittano dei fondi senza poi impegnarli ma deve essere una politica diretta a promuovere lo sviluppo mediante la crescita, la competitività, la capacità di rispettare da parte di quei paesi anche gli standard propri di economie che vogliono crescere ed affermarsi.
Per quanto riguarda Kyoto, l’originario accordo sulla riduzione dei gas serra del 5,2 per cento in realtà ha poi avuto un effetto trascurabile sulla temperatura globale. Il Protocollo infatti riguardava soltanto i paesi industrializzati. Dobbiamo prendere atto che vi sono paesi in via di industrializzazione che inquinano, anche non poco ed in maniera allarmante.
Le previsioni sul clima globale sono fondate comunque su discutibili misure storiche della temperatura che non tengono conto, ad esempio, di quanto avvenuto in passato. In realtà, se osserviamo le modificazioni climatiche possiamo affermare che vi è stata una certa ciclicità: vi sono stati periodi freddi (pensiamo agli anni dal 520 al 350 a.C., dal 500 al 700 d.C., dal 1500 al 1850) e periodi caldi (che vanno ad esempio dall’anno 1000 al 1300 nel Medioevo, o dall’anno 100 a.C. all’anno 150 e ancora nell’età romana). In quel periodo si sono verificate le desertificazioni delle aree costiere del Mediterraneo.
Quindi, in realtà, siamo in presenza di questa ciclicità del clima per cui non si può scientificamente affermare che in questo momento ci troviamo di fronte ad un processo di desertificazione in corso ed irreversibile.
Signor Presidente, in realtà, l’Italia si è trovata di fronte a problemi seri. Fu approvata una delibera del CIPE che in realtà non fu rispettata. Essa prevedeva, ad esempio, che nel 2002 dovesse diminuire del 6,5 per cento rispetto al 1990 l’emissione di gas serra in Italia e di ben 8 milioni di tonnellate il consumo di petrolio in Italia. Ciò non è avvenuto. In realtà, si è avuto un incremento dei consumi energetici del 6,6 per cento e una crescita del 15 per cento dell’emissione nel settore dei trasporti.
Ebbene, bisogna voltare pagina e passare dalla politica dei grandi annunci a quella dei provvedimenti concreti, come quello, ad esempio, di fornire questo Paese di un’efficiente rete di trasporto metropolitano.
Signor Presidente, dobbiamo analizzare i fatti reali e dobbiamo smetterla con atteggiamenti di tipo catastrofisti. Infatti, per quanto riguarda le condizioni generali dell’umanità, i dati reali non sono così allarmanti. Si è verificato un passaggio da 1.939 calorie pro capite di media nel 1961 per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo (e non solo questi) a 2.650 calorie nel 1998.
Per quanto riguarda la durata della vita dal 1900 ad oggi, cioè nell’arco di un secolo, essa è passata da 30 a 67 anni. E ancora, per quanto riguarda la fame nel mondo, nel 1949 il 45 per cento degli abitanti della terra soffriva di problemi di alimentazione. Ora siamo passati al 18 per cento e questa percentuale tende ancora a decrescere. Ed infine, con riferimento agli investimenti per salvare una vita umana con l’intervento della ricerca medica si spendono 19.000 dollari mentre per salvare una vita umana attraverso misure ambientali si spendono 4,2 milioni di dollari.
Ecco, signor Presidente, faremo bene a riflettere su queste cifre e su questi dati per comprendere la strada che a Johannesburg dovranno intraprendere i Paesi dell’ecumene.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.
SPECCHIA (AN). Ringrazio innanzitutto il collega Turroni per averci fornito l’occasione di discutere in Aula questa importante tematica. Certo, l’argomento avrebbe meritato maggiore spazio ed anche una seduta più solenne, come ricordato da alcuni, ma è comunque importante che si affronti.
Il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto, per cui annuncio fin da ora il voto favorevole sulla mozione presentata dal senatore Turroni, pur sottolineando la necessità di riesaminare alcuni punti, così come credo sia stato anche concordato con i rappresentati del Governo.
Ovviamente sono favorevole all’ordine del giorno presentato dal presidente Novi, dal collega Moncada e da me, che contiene, caro senatore Giovanelli, alcune sottolineature di impegni che il Governo italiano ha già fatto propri. Pertanto la presenza dell’Italia a Johannesburg non sarà, come lei ha sostenuto, una presenza passiva o formale. È già da adesso, nella fase preparatoria, una presenza forte e impegnata e mi auguro che anche con le nostre sollecitazioni, i nostri stimoli e le nostre sottolineature possa diventare una presenza incisiva.
Signor Presidente, colgo l’occasione per chiedere che subito dopo la Conferenza di Johannesburg non solo nella Commissione ambiente - e al riguardo mi rivolgo al presidente Novi - ma anche nell’Aula del Senato si torni a discutere dei risultati, mi auguro positivi, che saranno raggiunti. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, questo è un ulteriore documento che il Parlamento discute: quattro mozioni e una risoluzione alla Camera e questa mozione accompagnata dall’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il punto delle considerazioni introduttive dove si solleva la questione del debito ("coerentemente con gli impegni più volte annunciati"), si ricorda che il Governo italiano continua a mantenere ed esercitare attivamente in tutte le occasioni, come è accaduto anche alla recente Conferenza preparatoria di Bali, un concreto ruolo di leadership ampiamente riconosciuto a livello internazionale, sia tra i Paesi debitori sia tra quelli creditori.
L’Italia è infatti uno dei pochissimi Stati al mondo a cancellare il 100 per cento del debito estero dei Paesi più poveri sin dal momento in cui tali Paesi vengono dichiarati eleggibili all’Iniziativa HIPC rafforzata. Il tutto, beninteso, in un quadro di condizionalità internazionali e bilaterali. Ad esempio, la firma dell’accordo di cancellazione di 524 milioni di dollari di debito estero del Mozambico a margine del Vertice della FAO non è stata casuale: il Governo italiano ha voluto dare un nuovo, estremamente significativo esempio all’intera comunità internazionale dei creditori sulla necessità di dare effettiva, rapida e più generosa attuazione agli impegni nei confronti dei Paesi più poveri. Anche nella Dichiarazione di Kananaskis dei Capi di Stato e di Governo del G7 sulla realizzazione delle promesse dell’Iniziativa HIPC rafforzata sono state ampiamente recepite le richieste e le posizioni di assoluta avanguardia internazionale dell’Italia.
Relativamente alla mozione presentata dal senatore Turroni e da altri senatori, la prima parte, quella che inizia con le parole "a promuovere", non è accettabile, ma poiché i principi sono condivisibili chiedo al senatore Turroni di riformularla come segue: "a promuovere, facendo seguito alle decisioni che saranno assunte nel Vertice di Johannesburg e che sono individuate nel Programma d’azione previsto dal Documento della Presidenza (cosiddetto Chairman’s Paper), ulteriori iniziative legate alle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla protezione delle foreste e ad altri programmi per quanto concerne l’ecosistema degli oceani, le acque dolci e le malattie endemiche".
Per quanto attiene al secondo punto, quello che inizia con le parole "a concentrare la cooperazione italiana", esso è accettabile. La cooperazione italiana si è da sempre impegnata nel sostegno dei programmi integrati mirati ad uno sviluppo sostenibile e alla lotta alla desertificazione, alla siccità, alla fame.
Il terzo punto, quello che inizia con le parole "a garantire", è accettabile, in particolare per quanto riguarda la cooperazione italiana verso i Paesi in via di sviluppo, che ha ricevuto, grazie alla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto, fondi destinati a questo scopo per un ammontare annuo di 60 milioni di euro.
Il quarto punto, quello che inizia con le parole "a far sì che i programmi", è accettabile per quanto concerne l’accesso equo delle popolazioni rurali all’energia.
Non è accettabile per la parte "a far sì che" fino alla fine essendo le politiche assicurative delle operazioni economiche delle Agenzie per il credito all'esportazione già disciplinate e attuate nell'ambito delle linee guida stabilite dai Paesi OCSE. Invito quindi il senatore Turroni al ritiro di questa parte.
Il quinto punto, il quale inizia con le parole "a promuovere la cooperazione" è accettabile in quanto il Piano d'azione prevede la promozione del trasferimento di tecnologie. Così come è accettabile il sesto punto - quello che inizia con le parole "a prestare particolare attenzione" - in quanto diversi paragrafi del Piano d'azione riguardano l'assistenza alimentare, l'aiuto all'agricoltura e il trasferimento di tecnologie.
Accettabile è anche il settimo punto - che inizia con le parole "ad assumere tutte le iniziative" - in quanto il Piano d'azione prevede un capitolo salute e per di più l'Unione europea ha individuato nella lotta contro le malattie uno dei temi prioritari che formeranno oggetto di iniziativa di tipo 2.
L'ottavo punto è accettabile se il senatore Turroni lo riformula nei termini seguenti: "ad assumere le iniziative necessarie affinché le agenzie di credito all'esportazione dei Paesi OCSE siano guidate, nella loro azione allo sviluppo, anche dai criteri sociali ed ambientali.". Le ultime quattro righe vengono espunte.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Turroni se accoglie le proposte di modifica alla mozione 1-00081, testé avanzata dal rappresentante del Governo.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, prima ho ringraziato lei ed ora voglio ringraziare i colleghi per il riconoscimento che hanno voluto avere nei nostri confronti per l'azione che abbiamo compiuta, la quale ritengo fosse doverosa in vista di un appuntamento così importante.
Signor Presidente, se mi consente un solo minuto vorrei effettuare un'unica precisazione che rivolgo al presidente Novi, il quale presiede la Commissione ambiente (sono stato Presidente della Commissione ambiente nella scorsa legislatura e lei lo ricorderà, perché sedeva con me nell'altro ramo del Parlamento).
Ci sono percentuali che certamente diminuiscono e ci sono numeri assoluti, purtroppo. Abbiamo gran parte della popolazione dell'Africa - alla quale ci dedicheremo - e di altre zone del mondo che vive con uno o due dollari al giorno, che muore di fame e di sete. Ci dobbiamo preoccupare anche di loro e non solo del fatto che si spenda molto per salvare queste vite con interventi in materia ambientale; dobbiamo fare in modo che gli interventi che si effettuano nei loro territori non accrescano la loro povertà, bensì il contrario. Questo è nostro compito. Signor Presidente, volevo precisare ciò perché altrimenti non ci intendevamo e credo che su questo si sia tutti d’accordo.
Comincerò dall'ultimo punto. Con riferimento all'ottavo punto, concordo pienamente con quello che ha proposto il rappresentante del Governo: esso si legge esattamente come egli ha detto.
Non ho capito il quarto punto, che non è stato formulato con la stessa chiarezza; non ho capito se si vuole arrivare sino alle parole "salvaguardando gli imperativi di tutela ambientale". È così?
PRESIDENTE. Esattamente. (Il microfono del senatore Turroni resta disattivato per qualche istante).
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente? Mi toglie la parola? Fa come l'altro Presidente?
PRESIDENTE. È andata via anche la mia! C'è un contatto.
TURRONI (Verdi-U). Pensavo facesse come l'altro Presidente!
PRESIDENTE. Senatore Turroni, faccia il bravo, ritorni alla mozione.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono bravissimo: non ho ricordato che questa era una questione urgente da discutere come si doveva, non quella che abbiamo affrontato oggi! Però, signor Presidente, questa è la mia opinione, autorevole o no, finché si vuole.
Quindi, i punti da due a otto sono tutti sistemati. Sul punto numero uno vorrei attirare un attimo la vostra attenzione. Riconosco che era stato formulato perché la mozione è stata pensata diverso tempo fa, quando si riteneva che fosse ancora possibile introdurre talune modifiche nel Chairman's paper - come è stato definito - per cui sollecitavamo il nostro Paese a intervenire in quella sede dando alcuni punti chiave di riferimento. Oggi sappiamo che c'è un testo che è definito con le parentesi quadre - ahimé - sulle quali si dovrà discutere in sede di Conferenza (e sono tante), ma in ogni caso abbiamo un testo.
Noi riteniamo - mi pare che il collega Specchia lo abbia detto chiaramente - di non poterci accontentare di ciò che scaturirà dalla discussione in quella sede. Come diceva giustamente il presidente Novi, il nostro Paese ha responsabilità su questo terreno perché siamo nella Comunità europea e dobbiamo pertanto porci obiettivi ambiziosi.
Onorevole rappresentante del Governo, non possiamo darci obiettivi ambiziosi, facendo affermazioni generiche, un po' troppo generiche. Non sto esprimendo un giudizio di merito. Mi domando perché, quando parliamo degli oceani, non parliamo della questione della barriera corallina, che è distrutta dappertutto per il fatto che nel mare vi è una quantità incredibile, per effetto di ciò che accade sulla terra, di polveri che occludono i coralli e li fanno morire. È una questione che va affrontata e che riguarda le politiche di sviluppo di tanti Paesi, così come la questione delle foreste.
Vorrei modificare la proposta del Sottosegretario, affermando qualcosa di un po’ più compiuto: noi ci impegniamo a far sì che le questioni indicate al primo punto del dispositivo saranno oggetto di una successiva discussione parlamentare affinché siano affrontate. Non impegniamo il Governo a provvedere domani mattina, in quella sede. Siamo noi ad assumere l'impegno di discutere di tali questioni non appena sarà conclusa la conferenza di Johannesburg, senza definirne alcuna in maniera tale che il Governo sia impegnato in modo vincolante. Affronteremo tali questioni subito dopo la Conferenza di Johannesburg, come ha auspicato il collega Specchia. Propongo che il primo punto del dispositivo sia separato dai punti successivi, nel senso che esso impegna il Parlamento, mentre i punti, dal secondo all'ottavo, impegnano il Governo.
PRESIDENTE. Poiché il primo punto del dispositivo impegna il Parlamento, che è sovrano, non è necessario un parere del Governo.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G1.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto in votazione.
Metto ai voti la mozione 1-00081 (testo 2), presentata dal senatore Turroni e da altri senatori.
È approvata.
Per fatto personale
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei ricorderà che più o meno un anno fa, in questa sede ufficiale, fui chiamato a rispondere di una frase a me attribuita e riportata da un quotidiano nazionale, secondo cui avrei espresso intendimenti minacciosi, addirittura di aggressione fisica, nei confronti della Presidenza del Senato.
Lei ricorderà anche, signor Presidente, che io in quella situazione, pur ritenendo indebito e inopportuno quel richiamo e pur riconoscendo che quella frase non rappresentava il mio pensiero, non ritenni di dovermi giustificare per sottolineare il modo assolutamente inusuale in cui si chiamava un senatore a rispondere delle proprie opinioni riportate a mezzo stampa in quest’Aula.
E però, signor Presidente, successivamente chiesi al presidente Pera un colloquio personale. In quella sede spiegai il significato di quella frase. È vero che parlai di paura fisica, però nel contesto in cui io collocai quelle parole non c’era alcun intento di aggressione. Io spiegai semplicemente - e questo lo spiegai al presidente Pera - che un’Aula che protesta, un’Aula che fa tumulto è in grado - e ciò lo dicevo nell’ambito non certo di un’intervista, badi bene, ma di un dialogo assolutamente informale intervenuto per strada con una giornalista amica che difatti non riportò nulla di quel colloquio, a differenza purtroppo di un testimone che invece lo riportò - di dare emozioni forti e che io, avendo presieduto la Camera ove sedevano 630 parlamentari, quelle emozioni le avevo provate.
Erano emozioni che arrivavano fino al punto di incutere una paura fisica, paura fisica non certo per la propria incolumità fisica, ma nel senso di produrre una "fisicità" che è il corteo sintomatologico che lei, signor Presidente, ben conosce della iper-increzione adrenalinica, la secchezza delle fauci, la vasocostrizione periferica, l’accelerazione del battito cardiaco. Quelle sensazioni io avevo rappresentato e null’altro.
Purtroppo quella frase è tornata oggi d’attualità. Purtroppo mi viene ancora riferito un intendimento aggressivo nei confronti della Presidenza e di ciò intendo oggi far chiarezza in modo assoluto, epperò non posso non aggiungere al mio disappunto anche lo sgomento e l’indignazione nel momento in cui mi accorgo che quella frase torna di attualità perché è stata citata dal presidente Pera. Leggo questa notizia sul quotidiano "Il Sole 24-Ore", anche se è presente su altri giornali, ma l’ho scelto perché è il giornale meno incline al gossip.
"Il presidente Pera nella sua breve chiacchierata di ieri" - si dice - "ha fatto cenno ad alcune intimidazioni" - ho presto finito, non mi tolga la parola - "di cui è stato fatto oggetto e che ha ribadito di non temere. S’è riferito in particolare alle precise parole usate in un’intervista di un anno fa, all’epoca del provvedimento sulle rogatorie, da un senatore della Margherita" - io - "(dobbiamo fargli paura fisica)".
Ecco, signor Presidente, reputo assolutamente inaccettabile che quella frase sia tornata d’attualità e che ciò sia avvenuto perché citata dal presidente Pera il quale utilizza quella frase, oggi come allora, per accusare l’opposizione di una volontà intimidatoria e per accreditarsi un intemerato coraggio.
Non aggiungerò altro, signor Presidente, per non cadere nel rigore dell’articolo 66 che lei certo userebbe nei miei confronti. Non quantificherò la mia stima nei confronti del presidente Pera per non cadere nel rigore di quell’articolo. Mi taccio.
PRESIDENTE. Senatore Petrini, la faccio tacere io perché il suo richiamo per fatto personale in realtà non può essere inteso in tal senso. Come lei ha ricordato era riferito ad un fatto accaduto al di fuori di quest’Aula.
PETRINI (Mar-DL-U). Ne va della dignità di quest’Aula, signor Presidente!
PRESIDENTE. Senatore Petrini, la richiamo all’ordine e la censuro. (Proteste del senatore Petrini).. Se qualcuno non l’ha fatto in quell’occasione…
PETRINI (Mar-DL-U). Sono stato chiamato a rendere ragione di quella frase.
PRESIDENTE. Senatore Petrini, esca dall’Aula.
PETRINI (Mar-DL-U). Me ne vado! (Commenti del senatore Petrini, che si allontana dall'Aula).
PRESIDENTE. La allontano io dall'Aula. Se c'era stata l'occasione…Gli assistenti parlamentari allontanino il senatore Petrini dall'Aula.
Se c'era stata l'occasione di dare una giustificazione in quel momento, credo che se la dichiarazione era stata pubblica sarebbe stata necessaria un'altrettanta pubblicità a questa dichiarazione. (Applausi dei senatori Borea, Eufemi e Menardi).
Ero presente, nel momento in cui è stata profferita questa affermazione: nessun riferimento a senatori o ad appartenenze politiche è stato fatto da parte del Presidente.
Quindi, quello che è stato detto questa sera non corrisponde a realtà.
BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, come vede le intimidazioni si fanno anche in quest'Aula.
Ho chiesto di intervenire, perché nel corso del mio intervento svolto nella seduta antimeridiana sono stato ripetutamente interrotto da vari colleghi dell'opposizione, i quali non hanno risparmiato di rivolgermi ingiurie e calunnie. Ciò risulta dal Resoconto stenografico che ho avuto modo di rileggere.
In particolare, la senatrice Bonfietti ha affermato: "Avete pagato i giudici!". Il senatore Bonavita mi intimava: "Devi stare al tuo posto!" e, poco dopo, il senatore Montino: "E' abusivo!". Riprendeva il senatore Bonavita con l'affermazione: "Vai via!" e poi, di nuovo, con: "E' abusivo!". In conclusione, in riferimento all'articolo di Furio Colombo da me richiamato, su "i bravi (…) di manzoniana memoria", lo stesso senatore Bonavita affermava: "Sei peggio!" e la senatrice Pagano, addirittura: "Sei un servo!".
Siccome ritengo di non essere servo di alcuno, e di avere correttezza e onestà da vendere (se necessario, anche ai suddetti colleghi), respingo tali ingiuste accuse. Ma poiché le affermazioni calunniose e offensive restano, e travalicano ogni limite di corretto linguaggio parlamentare, chiedo che venga stigmatizzato il comportamento dei senatori che ho testé ricordato, richiamandoli formalmente al rispetto della dignità dei colleghi parlamentari.
Al solo fine poi di giustificare, poi, la legittimità della postazione dalla quale io stavo svolgendo l'intervento (la stessa che occupo in questo momento), preciso che, nell'assenza del presidente Antonino Caruso, ne sostituivo le funzioni, nella mia qualità di Vice Presidente della Commissione giustizia, così come preventivamente comunicato agli Uffici dell'Assemblea con una nota scritta.
Quindi, non c'è stato alcun abuso da parte mia, indipendentemente dal fatto che manca una qualsiasi norma parlamentare che inibisca l'uso del banco delle Commissioni per lo svolgimento di interventi dei senatori.
Mi rammarico che il Presidente di turno, senza assumere preventive informazioni, abbia formulato simili osservazioni, provocando le reazioni scomposte dei colleghi dell'opposizione e che nemmeno gli Uffici, che solitamente sono diligenti nel segnalare fatti analoghi ai Presidenti che si succedono, abbiano detto alcunché.
Per cui, ritengo opportuno che tutto ciò rimanga a verbale.
PRESIDENTE. Senatore Borea, non posso far altro che prendere atto delle sue dichiarazioni, che ovviamente resteranno a verbale. Mi auguro che, sia per quanto riguarda i colleghi che per il resto, tutto possa essere il frutto esclusivamente di un equivoco nato dalla tensione che tutti noi abbiamo vissuto in questi giorni e che non ci potesse essere, né dall'una né dall'altra parte, alcuna volontà prevaricatrice della sua potestà, senatore Borea.
Sul mancato funzionamento del dispositivo di rilevamento delle presenze
CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO Antonino (AN). Chiedo scusa, signor Presidente, sarà paradossale, ma temo di aver dimenticato di inserire la mia tessera nell’apposito sistema che registra la presenza dei senatori in Aula.
PRESIDENTE. Non ha votato?
CARUSO Antonino (AN). Sì, ho poi votato numerose volte.
PRESIDENTE. Senatore Caruso, avendo votato, lei è risultato presente alla votazione finale sul disegno di legge n. 1578 e quindi in Aula. Temevo che lei non avesse partecipato alla votazione finale, ci sarebbe mancato: questo sarebbe stato gravissimo.
Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 2 agosto 2002
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 22,33).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale (1578)
V. nuovo titolo
Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578) (Nuovo titolo)
ORDINI DEL GIORNO
G1
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Inammissibile
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
la Corte di cassazione, attraverso la VII Commissione penale, esamina i ricorsi che in una prima valutazione risultano essere presentati con intenti dilatori;
la VII Commissione penale della Cassazione ha dimostrato attraverso la celebrazione di udienze camerali dove venivano inseriti numerosi ricorsi manifestamente infondati a decidere celermente i ricorsi pervenuti alla Suprema Corte,
impegna il Governo: ad intervenire per stabilire di assegnare alla VII commissione penale della Cassazione tutti quei ricorsi relativi alla richiesta di rimessione che ad un primo esame sembrano fondati su intenti dilatori.
G2
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
la Corte di cassazione ha più volte lamentato la carenza in organico di magistrati requirenti e giudicanti;
la Corte di cassazione in base ai nuovi compiti che le vengono assegnati con l’approvazione della legge modificante l’istituto della rimessione, rischia di non poter celebrare in tempi certi le udienze,
impegna il Governo:
a prevedere un aumento dei posti in organico presso la Corte di cassazione dei magistrati requirenti e giudicanti;
a stanziare nel bilancio dello Stato un apposito fondo per un potenziamento delle strutture della Suprema Corte.
G3
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;
la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l’Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;
impegna il Governo ad intervenire per applicare nei casi di richieste di rimessione effettuate con intenti dilatori il versamento alla Cassa delle ammende di congrui importi da parte della parte richiedente.
G4
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
durante la rimessione di un processo lo stesso è sospeso ed in ogni caso il giudice non può pronunciare sentenza o il decreto che dispone il giudizio;
che durante tale sospensione decorrono ugualmente i tempi di prescrizione,
impegna il Governo:
ad intervenire per stabilire che nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo i termini di prescrizione sono sospesi.
G5
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
i processi civili e penali nel nostro paese hanno tempi di celebrazione normalmente lunghi;
la Corte di giustizia europea ha più volte condannato l’Italia per violazione dei tempi ragionevoli ad un giusto processo;
impegna il Governo:
ad intervenire per stabilire nei casi di rimessione e di conseguente sospensione del processo presso il giudice a quo, tempi certi per una celere ripresa dello stesso.
G6
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Le parole da: "Il Senato" a "Previti e Berlusconi" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri tra le cause di rimessione la presenza di una situazione obiettiva tale da sconvolgere l’ordine processuale.
G7
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione le valutazioni delle interrogazioni parlamentari presentate con riferimento ai processi in corso.
G8
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale.
G9
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione le violazioni del diritto di difesa suscettibili di impugnazione.
G10
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo relativo alle pressioni esercitate dalle fonti di informazione sull’opinione pubblica.
G11
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo agli atteggiamenti assunti e alle opinioni espresse dal Pubblico Ministero.
G12
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se tra cause di rimessione possano rientrare i casi eccezionali di manifesta evidenza.
G13
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578 se approvato senza modifiche non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una grave compromissione della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
G14
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento n corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo relativo alla circostanza che i magistrati procedenti hanno assunto la qualità di persone offese in procedimenti per calunnia intentati a carico di testimoni.
G15
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri tra le cause di rimessione la presenza di obiettive e comprovate circostanze ambientali estranee alla dialettica processuale e concretamente idonee nella loro sintomatica abnormità a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo.
G16
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della corretta amministrazione della giustizia.
G17
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo inerente le pubbliche manifestazioni di appoggio alle tesi accusatorie.
G18
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della situazione locale, idonea a turbare la serenità delle decisioni giudiziarie.
G19
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se rientri fra le cause di rimessione la presenza di fondati dubbi sull’imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto.
G20
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare se la presenza di una probabilità concreta di turbamento della libertà e della indipendenza dei giudici rientri tra le cause in cui è possibile fare richiesta di rimessione alla Suprema Corte.
G21
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione i casi nei quali la diffusibilità della situazione originata dallo stesso processo renderebbe del tutto inutile un trasferimento in altra sede.
G22
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo alla circostanza che i magistrati giudicanti abbiano preso parte ad altri procedimenti in veste di denuncianti o imputati.
G23
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la libera espressione del pensiero dalla quale non possono sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice.
G24
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione ogni rilievo agli atti ed ai comportamenti delle persone che partecipano al processo.
G25
ZANCAN , BOCO , CARELLA , CORTIANA , DE PETRIS , DONATI , MARTONE , RIPAMONTI , TURRONI
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
premesso che:
il disegno di legge A.S. 1578, per la materia specifica che intende novellare, mostra ampie lacune legislative;
il disegno di legge A.S. 1578, se approvato senza modifiche, non sembra avere in sé le caratteristiche di generalità e astrattezza proprie delle leggi;
è opinione convinta che il disegno di legge A.S. 1578 rappresenta piuttosto il tentativo di regolamentare per legge aspetti riconducibili al procedimento in corso che vede imputati Previti e Berlusconi,
impegna il Governo:
a meglio precisare e quindi escludere dalle cause di rimessione la presenza di una compromissione oggettiva della situazione locale, idonea a turbare la serenità delle decisioni giudiziarie.
G26
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso a carico di coloro che ricoprono incarichi di Governo o che sono eletti in Parlamento.
G27
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , PASSIGLI , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso.
G28
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , MANZELLA , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti a carico di soggetti che rivestano incarichi di Governo o che abbiano lo status di parlamentare, sino a che lo status e l’incarico permangono.
G29
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , MANZELLA , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.
G30
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali il dibattimento sia stato dichiarato aperto.
G31
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale",
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell’imputato la richiesta di giudizio abbreviato.
G32
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , PASSIGLI , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell’imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero in caso di giudizio ordinario, sia stato aperto il dibattimento.
G33
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria.
G34
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, il dibattimento sia stato aperto.
G35
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo.
G36
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.
G37
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissìbile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge non si applichino ai procedimenti in corso nei quali sia già stata accolta la richiesta di giudizio immediato.
G38
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo.
G39
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell'imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G40
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, o sollecitazione intimidente dell’opinione pubblica, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G41
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte d’appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimetta il processo ad altro giudice di un ufficio giudiziario del medesimo distretto nel quale possa fondatamente ritenersi non sussistano le medesime condizioni di turbativa.
G42
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato, di testimone o di difensore dell’imputato qualora pregiudicate da gravi situazioni locali, non eliminabili, o sollecitazione intimidente dell’opinione pubblica, tali da turbare il normale svolgimento del processo.
G43
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, sino pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi.
G44
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate.
G45
FASSONE , CALVI , , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto dovuto a situazioni tali da influenzare l’imparzialità di giudizio.
G46
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto giustificato da accadimenti documentabili.
G47
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi sull'ordinato svolgimento del processo.
G48
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G49
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G50
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sull’imparzialità dell’organo giudicante".
G51
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sull’ordinato svolgimento del processo.
G52
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo.
G53
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G54
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G55
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sull’imparzialità dell’organo giudicante.
G56
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo.
G57
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo.
G58
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell’accusa o della difesa.
G59
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali.
G60
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria.
G61
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale":
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa.
G62
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta.
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l’organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità.
G63
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato.
G64
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale" considerato che:
Il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
Il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni.
G65
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo sia influenzato in modo determinante da oggettivi fattori esterni.
G66
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 1 dell’articolo 45 prevede i casi di rimessione in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 45 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano i casi di rimessione, in ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l’incolumità pubblica di coloro che partecipano al processo e la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo in qualità di imputato o di difensore dell’imputato, siano pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare il normale svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili ovvero per legittimo sospetto fondato su accertati elementi oggettivi, su ogni situazione per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati da oggettivi fattori esterni.
G67
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "rigettata la richiesta" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta, a meno che la medesima costituisca riproposizione, sia pure da parte di diverso imputato, dei motivi già addotti con altra precedente richiesta.
G68
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 120 giorni.
G69
MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 90 giorni.
G70
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 60 giorni.
G71
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione costituisce una riproposizione di una precedente richiesta, o di una richiesta fondata sui medesimi motivi, il processo non si sospende.
G72
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione costituisce una riproposizione, anche da parte di diverso imputato, di una precedente richiesta, o di una richiesta fondata sui medesimi motivi, il processo non si sospende.
G73
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 120 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G74
MANZELLA , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 90 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G75
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il giudice può sospendere il processo per non più di 60 giorni, ma la sospensione non deve impedire il compimento degli atti urgenti.
G76
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
a modificare il primo comma dell’articolo 47 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che qualora la richiesta di rimessione sia accolta, e nel frattempo sia stata pronunciata sentenza, la Corte di cassazione dichiara la nullità della stessa richiesta di rimessione e degli eventuali atti conseguenti.
G77
GIOVANELLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, i documenti che vi si riferiscono siano notificati entro quindici giorni.
G78
PASSIGLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, la richiesta dell’imputato sia sottoscritta da lui personalmente.
G79
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, la richiesta dell’imputato sia sottoscritta da lui personalmente o dal suo difensore.
G80
GIOVANELLI , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmetta entro le successive 48 ore alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
G81
GIOVANELLI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmetta entro le successive 48 ore alle Sezioni unite della Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
G82
MANZELLA , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice trasmette entro le successive 48 ore alle Sezioni unite della Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con le osservazioni che il giudice ritiene opportune.
G83
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 46 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, ove essa rappresenti reiterazione di una già precedentemente formulata, è altresì causa di inammissibilità la mancanza di elementi nuovi.
G84
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "opportune informazioni" respinte; seconda parte preclusa
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, le sezioni unite della Corte di cassazione decidano a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
G85
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, le sezioni unite della Corte di cassazione decidano in pubblica udienza.
G86
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole da: "Il Senato" a "elementi nuovi" respinte; seconda parte preclusa
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
G87
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private.
G88
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive 48 ore nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private.
G89
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice procedente.
G90
FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il provvedimento decisorio della Corte di cassazione assume la forma della sentenza.
G91
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice è designato dalle sezioni unite della corte di cassazione.
G92
BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, il giudice designato dalle sezioni unite della corte di cassazione dichiara, con ordinanza non reclamabile, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia.
G93
AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti, sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, conservano comunque efficacia.
G94
GIOVANELLI , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti sino alla costituzione delle parti civili, ove presenti, conservano comunque efficacia.
G95
VILLONE , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti sino alla assunzione delle prove testimoniali conservano comunque efficacia.
G96
MANZELLA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, gli atti già compiuti, sino alla eventuale dichiarazione di contumacia dell'imputato conservano comunque efficacia.
G97
PASSIGLI , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 48 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che nel caso di richiesta di rimessione per legittimo sospetto, l’ordinanza del giudice designato dalla Corte di cassazione non è reclamabile.
G98
GIOVANELLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , VILLONE , MANZELLA
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 2 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che il rigetto o l’inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purchè fondata su elementi nuovi, ad eccezione di quella per legittimo sospetto non riproponibile per più di una volta.
G99
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Le parole della premessa da: "Il Senato" a "di un altro giudice" respinte; seconda parte preclusa
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che , anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.
G100
MANZELLA , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su elementi oggettivi.
G101
GIOVANELLI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta, purché fondata su elementi nuovi,
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.
G102
MANZELLA , BRUTTI MASSIMO , CALVI , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione snon sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l’imparzialità di giudizio.
G103
PASSIGLI , AYALA , CALVI , BRUTTI MASSIMO , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia giustificata da accertati accadimenti documentabili.
G104
VILLONE , MARITATI , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , FASSONE , GIOVANELLI , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sull’imparzialità dell’organo giudicante.
G105
GIOVANELLI , FASSONE , CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni;
il comma 1 dell’articolo 49 del codice di procedura penale prevede che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice
impegna il Governo:
ad apportare modifiche all’articolo 49 del codice di procedura penale, nel senso che le norme della presente legge prevedano che, anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato possono chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice, purché nel caso di istanza per legittimo sospetto, essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sull’ordinato svolgimento del processo.
G106
CALVI , BRUTTI MASSIMO , AYALA , MARITATI , FASSONE , GIOVANELLI , VILLONE , PASSIGLI , MANZELLA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1578 recante "Modifica agli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale";
considerato che:
il comma 2 dell’articolo 46 del codice di procedura penale prescrive che l’istanza di rimessione sia sottoscritta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;
il comma 1 dell’articolo 47 del codice di procedura penale prescrive che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la richiesta;
il comma 1 dell’articolo 48 del codice di procedura penale prevede che la corte di cassazione decide, sulla richiesta di rimessione per legittimo sospetto, in camera