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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 225 del 30/07/2002


Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ieri sera in Commissione giustizia è stata paventata, da parte dell'opposizione, una grave violazione regolamentare che non si è fortunatamente verificata perché l'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa, riunitosi per esaminare la questione, ha trovato, soprattutto grazie alla disponibilità e alla ragionevolezza dell'opposizione, una diversa soluzione che ha salvaguardato l'integrità del nostro Regolamento.

In buona sostanza, si era chiesto da parte di otto senatori della maggioranza di applicare il combinato disposto del comma 12 dell’articolo 100 e del comma 3 dell’articolo 99 del Regolamento, ove si prevede che si possa chiudere la discussione generale - era per l’appunto in corso l’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1 del disegno di legge atto Senato n. 1578 - qualora ne facciano richiesta otto senatori; ciò può applicarsi, come previsto dal comma 12 dell’articolo 100, "anche alla discussione sui singoli articoli".

È chiaro, però, che gli articoli 99 e 100 sono contenuti all’interno del Capo XII che disciplina la discussione dell’Assemblea. E questo è ovvio perché tutti gli articoli in esso contenuti disciplinano la procedura assembleare, a partire dal primo, l’articolo 83 che stabilisce il divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, per passare poi all’articolo 84 che riguarda le iscrizioni a parlare e all’articolo 85 concernente addirittura il posto degli oratori.

Del resto, che il Capo XII si riferisse specificatamente alla discussione in sede assembleare non era posto in discussione nemmeno dai suddetti otto richiedenti, i quali, però, ritenevano che le disposizioni vigenti per la discussione assembleare potessero sic et simpliciter trasferirsi alla discussione in sede di Commissione.

Questo, a parer nostro, costituisce un evidente errore, considerato che la discussione in Commissione viene disciplinata dal Capo VI del nostro Regolamento, quello che per l’appunto riguarda le Commissioni permanenti, la Giunta per gli affari delle Comunità europee e le Commissioni speciali e bicamerali. Nello specifico, le procedure sono disciplinate dagli articoli 41, 42 e 43 che distintamente regolamentano la procedura delle Commissioni nelle sedi deliberante, redigente e referente.

Ma c'è di più, signor Presidente. All’articolo 41, comma 1, si stabilisce che, qualora la Commissione sia riunita in sede deliberante, "si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 100". Quindi, laddove il Regolamento prevede che possano applicarsi le norme assembleari è estremamente preciso nello specificarlo e nell’escludere anche alcune specifiche disposizioni.

Viceversa, all’articolo 43, laddove viene disciplinata la procedura delle Commissioni in sede referente, non soltanto non sono contenuti detto richiamo e detta estensione delle norme assembleari, ma, addirittura, al comma 3 si stabilisce che "In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive". Una logica esattamente inversa rispetto a quella sostenuta in sede di Commissione dagli otto richiedenti; una logica che va nel senso chiaramente definito dall’articolo 72 della Costituzione laddove si prevede che: "Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da un Commissione e poi dalla Camera stessa…".

Essendo quella definita dall’articolo 72 una norma costituzionale, è chiaro che l’articolo 43 del Regolamento intenda tutelarla stabilendo che non possano esservi cortocircuiti di nessun tipo che esproprino la Commissione di quella funzione espressamente prevista dalla Costituzione.

Per questo, data la delicatezza dell'argomento, il Gruppo della Margherita invita la Presidenza a valutare la situazione nell'ambito della Giunta per il Regolamento, perché se si stabilisse una procedura del genere avremmo una grave lesione delle norme regolamentari e un'ancor più grave lesione dei prìncipi costituzionali.

Signor Presidente, si ha l'impressione che la maggioranza interpreti come protervia l'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione. Ciò le darebbe l'autorizzazione a rispondere con altrettanta protervia. Vorrei far presente a lei e a tutta l'Assemblea che l'ostruzionismo è uno strumento parlamentare ampiamente riconosciuto e legittimo. Nasce nei Parlamenti anglosassoni, quelli di più antica tradizione democratica.

Signor Presidente, nel Parlamento inglese c'è una consuetudine che stabilisce che l'opposizione, qualora incidentalmente venga a trovarsi in prevalenza numerica, non eserciti questa sua prevalenza nel rispetto del ruolo della maggioranza. Tuttavia, quello stesso Parlamento ha canonizzato il filibustering, cioè la possibilità da parte dell'opposizione di opporsi al procedimento legislativo fino ad ottenerne la paralisi, perché anche questo è espressione di volontà popolare e di rappresentanza che noi intendiamo onorare. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la Presidenza prende atto di questa sua segnalazione. Non possiamo entrare ora nel merito della questione regolamentare da lei avanzata, perché una tale questione deve essere sottoposta alla Presidenza dalla Presidenza della Commissione. Se e quando ciò avverrà, naturalmente la Presidenza dell'Assemblea darà il suo avviso e esprimerà le valutazioni del caso.

Tutto quello che lei ha detto circa l'ostruzionismo non ci è ignoto, in ragione dell'esperienza e anche di qualche riflessione teorica in tema di rappresentanza politica.

Possiamo quindi, senza ulteriormente affrontare questo tema, passare al primo argomento all'ordine del giorno.