DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (1589)
ORDINE DEL GIORNO
CHINCARINI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI
Non posto in votazione (*)Il Senato,
esaminato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni in materia di sfratti, di edilizia e di espropri;
considerato che l’articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l’aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con i Ministri dell’interno e della giustizia, dell’elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986:
preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;
preso atto altresì che il comma 10 dell’articolo 11 della legge n. 431 prevede la copertura, per l’anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
tenuto conto che l’eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l’intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;
considerato che il 12 febbraio 2002, il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nuovi criteri generali affinché le regioni rivedano l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa del proprio territorio;
considerato altresì che tali criteri lasciano invariato il massimale di popolazione di ciascuna regione sottoposta a tensione abitativa, pari a quanto previsto dal precedente elenco, e ciò limita eccessivamente l’azione delle regioni nell’inserire nuovi comuni nell’elenco,
impegna il Governo:
ad informare il Parlamento e, in particolare, le Commissioni parlamentari competenti, sull’aggiornamento dell’elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, affinché possano emergere nuove situazioni critiche sul territorio nazionale ed il Parlamento medesimo possa adottare idonee misure legislative, se ritenute necessarie.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
ART. 1.
1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122
All’articolo 2, al comma 1, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».
All’articolo 3, al comma 1, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione procede con le modalità di cui all’articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell’esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all’articolo 618 del codice di procedura civile.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 dicembre».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sospese fino al 30 giugno 2003 le procedure esecutive di rilascio per finita locazione iniziate nei confronti delle categorie svantaggiate di conduttori cui all’articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione il locatore può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Il giudice dispone la comparizione delle parti entro e non oltre giorni cinque, previa notifica del ricorso e del decreto al conduttore e decide per la prosecuzione o meno dell’esecuzione del rilascio con provvedimento da depositarsi in cancelleria entro i successivi giorni cinque. Il provvedimento viene comunicato dalla cancelleria alle parti. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo al tribunale, da proporsi con ricorso da depositarsi entro giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento. Il tribunale fissa la comparizione delle parti entro giorni dieci, previa notifica del ricorso e decide entro i dieci giorni successivi. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni onere e dal contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni. La proposizione del reclamo non sospende l’esecutività e l’efficacia del provvedimento impugnato».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NELTESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1º gennaio».
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1º gennaio».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NELTESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 3.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003.
EMENDAMENTI
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoSopprimere l’articolo.
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «1º gennaio».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .