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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 197 del 26/06/2002


PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1246, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 giugno scorso si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, la 5a Commissione sta concludendo i suoi lavori sul disegno di legge in titolo e il Presidente di tale Commissione mi ha comunicato che in brevissimo tempo sarà nelle condizioni di consegnare all'Aula i risultati.

Tenendo conto delle operazioni di drafting, ritengo, dunque, che tra una ventina di minuti saremo nelle condizioni di procedere serenamente all'esame degli emendamenti, sui quali nel frattempo la 5a Commissione avrà fatto pervenire il suo parere.

Pertanto, sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,03).

 

Riprendiamo i nostri lavori, con la lettura del parere della 5a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: a) nell'articolo 7, comma 1, lettera t), capoverso 1-bis dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi."; b) nell'articolo 7, comma 1, lettera t), capoverso 1-quater le parole da: "si applicano" fino a "definite;" sono sostituite dalle altre: "non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge."; c) nell'articolo 14, al comma 3 venga aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge"; d) nell'articolo 33, comma 1, lettera a) vengano soppresse le parole da: "e sono soppresse" fino alla fine della lettera; e) nell'articolo 33, comma 2, vengano sostituite le parole: "pari a 50 milioni" con le altre: "determinato in 16 milioni" e vengano soppresse le parole da: ", quanto a 34 milioni" fino alle altre: "medesime e", nonché le parole: ", relativi alle restanti navi"; f) nell'articolo 37, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "Almeno il 30 per cento" siano aggiunte le altre: ", e non oltre il 75 per cento,"; g) nell'articolo 42, comma 3, venga soppresso l'ultimo periodo, nonché nel comma 4 vengano sostituite le parole: "non superiore a" con le altre: "determinato in".

La Commissione osserva, infine, che il contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 37, per la parte relativa al "trasporto combinato" sembra rappresentare una duplicazione di quello previsto al comma 7».

Do ora lettura del parere della 1a Commissione permanente:

"La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rileva che la Commissione di merito non ha recepito le osservazioni espresse il 7 maggio 2002 in relazione al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni per quanto concerne: l'articolo 2, comma 10, inerente allo svolgimento di controlli sulle autocertificazioni connesse alla concessione di contributi per l'edilizia agevolata; l'articolo 10, comma 3, in materia di trasporto locale; l'articolo 12, comma 1, sull'adozione del programma inerente alla progettazione e alla realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale; l'articolo 23, comma 1 (che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale in una materia di competenza concorrente, quale il governo del territorio, a proposito dei programmi di riabilitazione urbana, il quale appare in contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione); l'articolo 25, sull'edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali; l'articolo 30, in materia di trasporto rapido di massa; l'articolo 34, comma 1, in materia di tasse portuali; l'articolo 36, commi 2, 3 e 4, inerenti al procedimento di adozione ed ai contenuti del regolamento volto a disciplinare interventi in materia di trasporto ferroviario.

La Commissione osserva inoltre che: gli emendamenti 5.503, 12.24 e 12.29 prevedono la contestualità del parere vincolante o dell'intesa della conferenza Stato-Regioni e del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che appare di difficile se non impossibile applicazione; l'emendamento 7.14 determina un vincolo inappropriato alle disposizioni di adeguamento della legge n. 109 del 1994 alla nuova formulazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, circoscrivendole in riferimento al solo articolo 117, secondo comma, della Costituzione; l'emendamento 7.568 comporta l'inclusione fra norme di principio che vincolano le regioni di disposizioni che violano l'ordinamento comunitario, quali l'inclusione fra i requisiti per partecipare ad appalti pubblici del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Osserva altresì che l'emendamento 10.46 comporta una delega esclusiva alle regioni a recepire la direttiva comunitaria 2001/14/CE; l'emendamento 12.516 riserva le garanzie prestate dalla Infrastrutture S.p.a. all'esecuzione di opere che insistono nella regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia, configurando una possibile violazione dell'articolo 119 della Costituzione; l'emendamento 26.500 ripristina un comma precedentemente soppresso, oggetto dei rilievi espressi nel citato parere dello scorso 7 maggio, in quanto sottrae per legge ai consigli comunali, per affidarla alle giunte, l'approvazione dei piani urbanistici attuativi; gli emendamenti 33.0.7 e 37.13, infine, rinviano a decreti ministeriali la disciplina di questioni attinenti, rispettivamente, ai settori dei trasporti fluviali e lacuali e dei trasporti ferroviari che, rientrando in una materia di competenza concorrente, potrebbero porsi in contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che riserva alle regioni l'esercizio della potestà regolamentare in tale campo.

La Commissione esprime infine parere non ostativo sui rimanenti emendamenti".