ARTICOLO 8 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 8.
Approvato
(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.
EMENDAMENTI
FABRIS, BRUTTI PAOLO, DONATI, TURRONI
RespintoSopprimere l’articolo.
FABRIS, BRUTTI PAOLO, DONATI, TURRONI
RespintoAl comma 1, lettera a), sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «nullaosta».