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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 185 del 11/06/2002


VIZZINI, relatore. L'istituzione delle società "Patrimonio dello Stato S.p.a." e "Infrastrutture S.p.a." ha lo scopo di valorizzare il patrimonio dello Stato e di agevolare il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, adattando alla realtà dell'amministrazione statale strumenti che finora hanno trovato prevalentemente applicazione in ambito privatistico. Se le perplessità e preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti sugli articoli 7 e 8 del provvedimento sembrano aver trovato adeguata risposta nelle integrazioni apportate al decreto-legge alla Camera dei deputati, le critiche dell'opposizione partono dall'assunto indimostrabile che il vero obiettivo del Governo sia porre in essere una manovra elusiva rispetto ai parametri del patto di stabilità. In realtà, la razionalizzazione degli assets del patrimonio dello Stato è un'esigenza irrinunciabile per evitare che esso resti inutilizzato ed improduttivo e la scelta dello strumento della società di capitali appare la più idonea per un soggetto avente il fine di interloquire con il mercato; semmai è auspicabile che anche le Regioni e gli enti locali si muovano nella stessa direzione. Anche la previsione relativa alla cessione a titolo oneroso di beni dalle istituende società per azioni è coerente con gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio pubblico sottesi al provvedimento. L'istituzione della "Infrastrutture S.p.a." lascia impregiudicata l'individuazione degli specifici interventi e offre adeguate garanzie la scelta di affidare la funzione di promozione e finanziamento dell'investimento ad una società soggetta alla vigilanza del Ministro dell'economia e della Banca d'Italia e le cui azioni siano detenute dalla Cassa depositi e prestiti. Né si può condividere l'opinione che tale società rischia di trasformarsi in una merchant bank, giacché viene chiarito che essa costituisce esclusivamente uno strumento finanziario e non operativo e gestionale. Peraltro, gli interventi infrastrutturali finanziati dalla costituenda società non devono necessariamente coincidere con le opere individuate dal DPEF, così come integrato dal programma previsto dall'articolo 1 della legge n. 443 della 2001. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).