MARANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARANO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 5.109, discusso in Commissione ambiente, in prima battuta aveva ottenuto parere favorevole. In seguito, a causa di un dubbio di costituzionalità espresso da un rappresentante dell'opposizione, è stato respinto con parere contrario.
Ho svolto una ricerca presso gli uffici legislativi e ho deciso di riproporre l'emendamento. Infatti, quest'ultimo è in linea perfetta con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 1 del citato articolo prevede che i Ministri "esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti".
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
Questa disposizione mira ad attuare in modo netto il principio di separazione tra politiche e amministrazione, riservando ai dirigenti l'attività gestionale, mentre il comma 1 dello stesso articolo 4 riserva al Ministro il potere di indirizzo politico e di coordinamento.
Sotto questo profilo il comma 2 dell'articolo 4 si pone in diretta correlazione con l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce i princìpi del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici e che impone che le scelte di tipo amministrativo siano affidate a soggetti indipendenti da influenze di tipo politico e siano finalizzate all'ottimale funzionamento della Pubblica amministrazione e al perseguimento dell'interesse pubblico affidato alla cura di quest'ultima.
E' alla luce del principio di separazione tra politica e amministrazione e dei connessi princìpi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione che va letta e interpretata la lettera del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2001, che stabilisce che non tutte le nomine spettano necessariamente al Ministro e che ben può la legge stabilire che una determinata nomina sia effettuata dal dirigente, sempre che tale nomine sia estranea all'area prettamente di indirizzo politico e ricada invece, come nel caso della nomina degli esperti che dovranno comporre il Comitato per la comunicazione ambientale, nella sfera tecnica e amministrativa di cui il dirigente porta per legge la responsabilità, rispetto alla quale egli deve di conseguenza disporre dell'autonomia gestionale e operativa che di quella responsabilità costituisce il necessario complemento.
Non è senza significato ricordare, del resto, che anche il disegno di legge testé presentato dal Governo sul riordino della dirigenza statale (Atto Senato n. 1052) persegue l'obiettivo di pervenire ad un maggiore punto di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica e l'esigenza derivante dai princìpi di legalità, di ritualità e di imparzialità dell'azione amministrativa di garantire l'autonomia dei dirigenti e l'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministero.
È per questi motivi che chiedo al Governo, al relatore e a tutti i colleghi di votare a favore di questo emendamento. (Applausi del senatore Asciutti).